LA PRIMA VOLTA DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ALLA PROVA DELLA COMUNICAZIONE PER IL SUPER BONUS 110, DA INVIARE ALL’ADE PER CONTO DELLA COMUNIONE DI CONDOMINI PER I LAVORI SUPER AGEVOLATI 110% DEL 2020.
PRIMO STEP
Recuperare tutti i documenti e la decisione di ogni singolo condomino in merito alla scelta che ogni condomino vuole utilizzare in merito all’utilizzo del credito spettante. (In sostanza se vuole utilizzarlo interamente per sè detraendolo in dichiarazione 2021, oppure chiederne lo sconto in fattura o cederlo a una banca o altro istituto)
Ogni condominio, come è stato previsto nella circolare Circolare n. 24 del 8 agosto 2020ciascun condomino dovrà comunicare all’amministratore di condominio se vuole cedere la detrazione a lui spettante, o utilizzarla direttamente calcolata:
- sulla somma a lui spettante di spesa come approvata dalla delibera di assemblea condominiale per l’esecuzione dei lavori;
- sulla somma pro-quota a lui imputabile, quale credito cedibile sia sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice sia sulla cessione a banche o finanziarie. Da tale importo ovviamente il condominio avrà il valore attuale del 110% (detraibile in 5 anni) che potrà essere il 100% se scontato dall’impresa o minore o maggiore di 100 se ceduto alla banca, in base ad accordi diretti. L’amministratore di condominio su tale comunicazione del condomino dovrà comportarsi di conseguenza.
Facendo un esempio, qualora non sia praticabile lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice l’amministratore di condominio, sarà tenuto a intervenire nella comunicazione all’ADE IN BASE ALLA DECISIONE DEL CONDOMINO, in rapporto alla quota di sua spettanza che dovrebbe combaciare con la spesa totale ammessa al 110% in rapporto alla sua quota millesimale.
Quando ad esempio il condomino cede in autonomia il suo credito a terzi, e tale decisione non era stata ancora comunicata nella delibera di approvazione dei lavori, dovrà in maniera urgente comunicare ufficialmente all’amministratore di condominio, CHE HA CEDUTO IL CREDITO E CHE E’ STATO ACCETTATO DAL CESSIONARIO, CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
Per quel che concerne lo sconto in fattura, ovviamente tale comunicazione non sarà necessaria in quanto l’amministratore di condominio già conosce quanto deciso dal condomino. In tale siffatta ipotesi, l’amministratore di condominio dovrà comunicare tale opzione all’Agenzia delle Entrate, che trasferirà il credito in testa all’impresa esecutrice.
2) I contenuti della comunicazione
L’art. 2 del DECRETO DEL MINISTRO ECONOMIA E FINANZE 1-12-2016, l’amministratore di condominio dovrà inviare la comunicazione che contenga i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento a:
recupero del patrimonio edilizio;
riqualificazione energetica;
sismabonus;
acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
bonus verde;
quote di spesa imputate ai singoli condomini;
eventuali cessioni del credito.
L’amministratore di condominio non dovrà indicare soglie minime, che saranno calcolate dall’ADE, E IL CONDOMINIO NON SI POTRA’ OPPORRE A INSERIRE TALI DATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, NEL CASO IN CUI NON INTENDA CEDERLO.
Per l’invio dei dati del 2021 è stato predisposto un nuovo software aggiornato con le novità in materia di Superbonus 110 %..
Le novità attengono:
alla ridefinizione della comunicazione per dare omogeneità ai dati da comunicare dall’amministratore di condominio;
eliminazione della sezione prevista per la cessione del credito, visto che nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, tale opzione dovrà essere comunicata con un apposito modello a parte;
inserimento della nuova tabella “interventi” che dovrà contenere:
i codici degli interventi agevolabili: che per semplificare (si fa per dire ….. ) gli adempimenti sono stati modificati utilizzando la stessa codifica prevista per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto;
l’indicazione se l’intervento può beneficiare del Superbonus.
4) La comunicazione della cessione del credito
Il termine entro cui l’amministratore di condominio dovrà inviare tali dati ai fini della precompilata, ha subito un’allungamento rispetto agli anni pregressi:
- per la comunicazione all’ADE DELLA CESSIONE DEL CREDITO LA SCADENZA è fissata al 16 marzo 2021 dell’anno 2020, OSSIA ALL’ANNO nel quale sono state sostenute le spese. In caso di lavori condominiali l’invio a carico dell’amministratore di condominio potrà essere effettuato direttamente dallo stesso amministratore, ma anche da chi ha apposto il visto di conformità sul superbonus.
La compilazione del modello (uguale sia per la cessione del credito da superbonus che per altri interventi di ristrutturazione al 50) non dovrebbe presentare particolari difficoltà.
Il modello di cessione in forma cartacea si compone di due sole pagine:
la prima prevista per i dati del cedente, per le asseverazioni per il Superbonus, l’altra con la descrizione degli interventi effettuati e i dati del cessionario ossia dall’acquirente il credito, che sia
per sconto in fattura e quindi occorre indicare l’impresa esecutrice sia per la cessione a terzi contractor o banche.
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI POTRETE CONTATTARMI INVIANDO WATHASPP A 3396952105 E CERCHERO’ DI DIRIMERE DUBBI CHE CREDO SIANO SCONTATI. GRAZIE PINO MEROLA