Separazione: detrazione per i figli, spetta affidatario.

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In caso di separazione legale tra coniugi, la detrazione fiscale per figli a carico, spetta a norma di legge (art.12 del TUIR) interamente al genitore affidatario; ciò in mancanza di accordo diverso. L’avviso di irregolarità ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere annullato al genitore affidatario che ha utilizzato – in diritto – la detrazione.

E’ quanto recita la norma nell’attuale formulazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (art. 12 TUIR come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296):

“In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione de

gli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.”

1) Quindi, in caso di mancanza di diverso accordo, «la detrazione spetta  per intero al genitore a cui il giudice ha affidato i figli con la sentenza di separazione».

2) Oppure spetta al 50% per ogni genitore quando l’affidamento sia stato disposto in maniera congiunta.

3) Solo nel caso in cui il genitore affidatario abbia incapienza reddituale, la detrazione spetta al secondo genitore non affidatario.

ESEMPIO:

Non di rado entrambi i genitori utilizzano per intero la detrazione per figli a carico, e quindi ognuno nella propria dichiarazione dei redditi indica la detrazione al 100%.

L’Agenzia delle Entrate emette avviso di irregolarità nei confronti di entrambi i genitori,  per il recupero della detrazione d’imposta.

In tal caso il genitore affidatario, che ha la capienza fiscale per usufruire della intera detrazione, dovrà dimostrare all’Agenzia che è l’unico affidatario dei figli ed ha diritto all’intera detrazione,  come scomputata giustamente nella dichiarazione dei redditi contestata.

L’Agenzia dell’Entrate sarà quindi tenuta ad annullare la rettifica riportata nell’avviso  e lasciare in vita invece, la rettifica inviata all’altro genitore ,che ha utilizzato indebitamente la detrazione per figli senza averne diritto.

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