In vista della redazione dei bilanci relativi all’anno 2010 ci soffermiamo sulle operazioni di ”riconciliazioni bancarie” necessarie al fine di far corrispondere i saldi desunti dagli estratti conto e quelli risultanti dalle registrazioni contabili dell’impresa, così come disposto dalle normative sia civilistiche che fiscali:
· prima di tutto il conto banca/banche dev’essere gestito distintamente per ogni singolo istituto con cui si intrattiene un rapporto di conto corrente o similare;
· sono vietate le compensazioni fra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi;
· bisogna registrare nell’esercizio operazioni disposte nell’anno (ad esempio bonifici) anche se contabilizzate dalla banca dopo il 31.12; infatti può succedere che il 30 dicembre venga emessa una disposizione di bonifico che però venga effettivamente addebitata il 3 gennaio dell’anno successivo; (si consiglia in tal caso per tenerne memoria creare un conto di appoggio per poi stornarlo sul conto banca nell’anno successivo).
Esempio..
Il 30-12-2010 viene effettuata disposizione di bonifico a favore del sig. Rossi addebitato dalla Banca il 3-01-2011.
Registrazioni
31.12.2010
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Fornitore Rossi A disposiz di Debito BANCA X
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1000 1000
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03.01.2011
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Disposizioni di Debito banca X A BANCA X
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1000 1000
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Ciò a norma dell’art. 2216 c.c.
· In ogni caso ed il linea generale a chiusura dell’esercizio le eventuali differenze tra saldo contabile ed estratto conto devono risultare da un prospetto di riconciliazione.
· Ancora non è corretto registrare nell’esercizio operazioni contabilizzate nel 2011 anche se di valuta 2010.
Ricordiamo che il DL 78/2010 prevede l’obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia le operazioni sospette di antiriciclaggio da parte di intermediari finanziari e professionisti obbligati. In tal senso il sospetto si desume dalle caratteristiche, entità e natura delle operazioni rispetto alla capacità economica dell’attività svolta dal soggetto in questione.
Esempio spesso lampante sono le continue manovre di cassa anche se non superiori al limite di 5.000 euro.
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