Descrizione
MODELLO DI CONTRATTO DI PRESTITO “PRIVATO” TRA SOCIETA’
OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO PERMESSA DALLA DELIBERA CICR DELL’ANNO 2005.
Secondo il T.U.B., la raccolta di risparmio o ricezione di investimenti (finanziamento di fatto) è consentita solo agli Istituti di Credito.
La deliberazione dell’Organismo della Banca d’Italia consente di acquisire finanziamento anche:
2) Da persone o enti diversi non partecipanti quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto in cui sia indicato anche «la natura» del prestito.
Quindi nel momento in cui un’azienda ha un finanziatore che vuole investire dietro corresponsione di interessi nell’azienda o nella società, per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento devono esistere due requisiti:
1) Il finanziamento deve essere raggiunto tramite licitazione privata e non offerta pubblica,
2) Nella relativa scrittura dovrà essere ben indicata la natura e la destinazione del finanziamento a fini di investimento.
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