L’Inps, con la circolare n. 53 del 16 marzo 2011, precisa che con la cosidetta finestra mobile (introdotta dalla legge 122/2010) la pensione per gli aventi diritto decorrerà 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti da parte dei lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo invece per i lavoratorori autonomi. Ciò per coloro che il requisito medesimo lo hanno maturato dal 1° Gennaio 2011 in poi.
Quindi facendo un esempio, se un dipendente ha raggiunto l’età pensionabile il 31-01-2011 la sua pensione decorrerà dal 31-01-2012.
Per coloro invece che il requisito lo avevano già maturato al 31-12-2010, si continueranno ad applicare le norme precedentemente in vigore.
La circolare precisa inoltre, in ossequio al parere del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la nuova normativa è applicabile anche:
– ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
– alle donne che accedono alla pensione di anzianità secondo il regime sperimentale disposto dalla legge n. 243 del 2004 tramite opzione per la pensione a 57 anni di età con il sistema contributivo.
La circolare suddetta 53/2011 esamina anche l’applicazione delle disposizioni inerenti ad altre tipologie di prestazioni assistenziali quali la pensione supplementare, la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata l. 335/1995.
fonte Inps.
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