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Quadro Rw in Unico 2013.

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Per quanto riguarda la corretta compilazione del quadro Rw inserito in Unico 2013, bisogna verificare con esattezza le attività detenute all’estero.

OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DI UNICO.

  • Saranno obbligati alla compilazione del quadro RW i contribuenti che compiono trasferimenti di denaro a favore di familiari residenti all’estero.

Per l’obbligo di  compilazione del quadro RW vanno verificati però i seguenti tetti e parametri:

  • L’ammontare delle attività finanziarie detenute all’estero al 31 dicembre 2012;
  • I flussi finanziari quali trasferimineti di danaro che si sono verificati nel 2012.

I conti detenuti all’estero,  sui quali sono depositati importi fino a 10mila euro, non  dovranno essere dichiarati nel predetto quadro.

SEZIONE II e III del quadro RW.

La sezione III del quadro RW, invece va compilata,  in relazione ai flussi di attività che devono essere indicati nella sezione II:

  • se nella sezione II non deve indicato nulla (per non superamento della soglia suddetta) neanche nella sezione III (dello stesso quadro RW) non va dichiarato ugualmente alcun dato.

L’esonero dalla compilazione del  quadro RW, non esula però,  dall’obbligo della compilazione ed il versamento dell’imposta IVAFE a cui bisogna adempiere se la giacenza media nei conti correnti all’estero sia superiore a 5.000 euro.

Fabbisogno di maggio a + 4,5 miliardi.

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Il  Mef ha comunicato che il fabbisogno statale del mese di maggio 2013 è salito ad 8,8 miliardi contro i 4,3 miliardi di fabbisogno del mese di maggio 2012.

Un incremento di fabbisogno statale in linea con le previsioni, recita il comunicato.

Niente paura insomma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 3 giugno 2013, ha comunicato che il fabbisogno del settore statale del mese di maggio 2013  è pari provvisoriamente ad 8,8 miliardi di euro, in confronto ai 4,329 miliardi del mese di maggio di un anno fa.

Ma i dati, dice il comunicato,  sono in linea con le previsioni in quanto l’incremento del fabbisogno è dovuto:

– al pagamento di maggiori interessi sul debito per circa 2.200 milioni di euro;
– ai maggiori prelievi per 1.200 milioni di euro da parte degli enti soggetti al regime di tesoreria, già stimati;

E tra gli altri capitoli che hanno causato il notevole incremento del fabbisogno statale (ricordiamo di 4,5 miliardi di euro in più rispetto ad un anno fa)  si segnalano i maggiori rimborsi fiscali e l’anticipo su altri pagamenti minori.

Quello che noi possiamo registrare è il preoccupante incremento della spesa  pubblica.

Una spesa corrente spaventosa.

Ma i dati, ripetiamo, dice il MEF sono in linea con le previsioni.

Società di capitali: versamenti unico con proroga ?

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Per le società di capitali, il termine per il versamento del saldo IRES ed IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio 2012, come di seguito illustrato dalla tabella sinottica realizzata da FISCAL FOCUS:

 

 

 

 

La proroga dei versamenti, di cui siamo in attesa, dovrà essere valida solo per le società la cui scadenza dei versamenti coincide con i termini del 17 giugno e 17 luglio con maggiorazione.
Non potranno usufruire della proroga quelle società che approveranno il bilancio durante il mese  di giugno, in quanto la scadenza del pagamento delle imposte IRES IRAP coincide con il 16 luglio 2013 e 20 agosto 2013 (con maggiorazione del 0,40%).
fonte: fiscalfocus.com

Leasing. Circ. 17E 29-05-2013.

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L’Agenzia delle Entrate,  con la circolare n. 17e del 29 05 2013, ha illustrato la nuova disciplina in materia di deducibilità dei canoni di leasing.

Le nuove disposizioni in materia di leasing sono state introdotte dal DL n. 16 del 2 3 2012, convertito con modificazione dalla legge 44 del 26 04 2012.

È stata eliminata la norma che prevedeva la durata minima del contratto di leasing, ma fiscalmente resta la durata minima di deducibilità.

La circolare illustra il trattamento fiscale dei canoni di leasing, non ancora dedotti alla data di scadenza del contratto,  quando la durata dello stesso è inferiore a quella minima prevista fiscalmente (tramite le quote di ammortamento).

In linea di principio, la nuova normativa, tende a rendere la deducibilità dei canoni di leasing per l’acquisto di beni, uniforme alla deducibilità delle quote di ammortamento nel caso fosse avvenuto l’acquisto diretto degli stessi beni.

L’Agenzia illustra le consuguenze di tre possibili ipotesi in merito al contratto di leasing:

  • L’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’impresa utilizzatrice;
  • il mancato esercizio del diritto di riscatto (con conseguente restituzione del bene alla società di leasing);
  • la cessione del contratto di leasing a terzi.

 

Nella circolare, vengono evidenziati anche altri aspetti della disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, successivi all’introduzione delle nuove norme.

L’Agenzia delle Entrate infatti prende in esame alcune fattispecie di trattamento fiscale del leasing:

  • la determinazione della quota di interessi passivi impliciti;
  • la determinazione della quota capitale dei canoni di fabbricati strumentali (acquisiti in locazione finanziaria)  riferibile al terreno sulla quale sono situati che è irrilevante fiscalmente al pari dell’acquisto diretto di un immobile e la possibilità di ammortamento del terreno su cui lo stesso insiste.
  • la disciplina della deduzione dei canoni di leasing per i lavoratori autonomi;
  • i riflessi sull’applicazione dell’Irap.

La nuova norma, in conclusione, vuole evitare di sottrare gettito fiscale alle casse statali, tramite una deducibilità degli acquisti effettati in leasing più breve rispetto alle quote di ammortamento.

Perizia di stima dei conferimenti societari. Facsimile

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Proponiamo Modello pronto all’uso di perizia di stima ramo di azienda, in conferimento a collegata, del settore immobiliare.

Ma utilizzabile per società di capitali anche di altri settori.

Perizia di stima dei conferimenti societari. FacsimileE’ necessaria la perizia di stima (da parte di un revisore contabile (art. 2465 C.C.) “dei beni in natura e di crediti” apportati dai soci a favore di altra  società a titolo di  conferimento.

Il Codice civile infatti recita che “chi conferisce beni in natura o crediti” in una società di capitali deve presentare la perizia di stima giurata di un revisore legale o di una società di revisione che siano iscritti nell’apposito registro. La perizia deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati,  e l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”.        

L’obbligo della perizia di stima, prevista dal comma 1 dell’art. 2465 del C.C. si applica anche nei casi in cui, la società acquista, per un importo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale,  beni o crediti dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

La disposizione che prevede l’obbligatorietà della perizia di stima, è rivolta ad iscrivere in bilancio, il valore effettivo dei beni conferiti dai soci nella società di capitali, a tutela dei terzi.

Precedentemente alla Riforma societaria, ai fini della redazione della perizia di stima il procedimento di valutazione richiedeva la nomina di un perito da parte del  Presidente del tribunale  nella cui circoscrizione aveva sede sociale la società conferente.

Ciò in principale modo nei casi di trasformazioni societarie, come ad esempio la trasformazione da società di persone a società di capitali.

Con la Riforma societaria, il legislatore ha ritenuto «che apporti sufficiente garanzia» (adeguata alla nuove caratteristiche del tipo societario) il perito scelto tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili.

Dal link qui sotto potrete scaricare un fac simile di PERIZIA DI STIMA in cui conferente  e conferitaria sono due società a responsabilità limitata in cui la prima apporta ramo d’azienda alla seconda contro nuova partecipazione al capitale sociale.re

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Dichiarazione dei redditi 2013. Esonero.

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I casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi 2013 relativi all’anno 2012.

Restando ferma la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di ottenerne un rimborso – ad esempio per spese sostenute e relative ad oneri deducibili o detraibili –  segnaliamo i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

1) PER TIPOLOGIA DI REDDITO CONSEGUITO.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

1.1. Coloro che sono in possesso solo dell’abitazione principale con relative pertinenze ed altri fabbricati non locati (purchè soggetti al versamento dell’ IMU).

1.2. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori dipendente o da pensione”:
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico datore di lavoro nell’anno 2012) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga; oppure erogati da più sostituti purchè certificati dall’ultimo sostituto che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai datori di lavoro precedenti.
b) purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.3. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori dipendente o da pensione” PIU’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRI IMMOBILI NON LOCATI (SE SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL’IMU):
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico datore di lavoro nell’anno 2012) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga; oppure erogati da più sostituti purchè certificati dall’ultimo sostituto che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai datori di lavoro precedenti.
b) e purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.4. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori da collaborazione coordinata e continuata o a progetto”:
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico committente) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga o erogati da più sostituti nello stesso anno, purchè certificati dall’ultimo che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai  committenti precedenti.
b) e purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e/o familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.5.  Non rientrano tra queste,  le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale non professionali, corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche.

1.6. Coloro che ricevono  solo”redditi esenti” quali:

a) I soggetti che percepiscono rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
b) I percettori di alcune borse di studio;

c) I soggetti che percepiscono pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;

d) I soggetti che percepiscono pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi ad handseniani, pensioni sociali;

e) I soggetti che percepiscono redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, quali interessi sui titoli di stato, bot, e titoli del debito pubblico.

2) ESONERO PER LIMITI DI REDDITO CONSEGUITO.

L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2013 relativi all’anno 2012 “per limiti di reddito” riguarda: 

2.1. Coloro che hanno solo redditi da terreni e fabbricati con reddito imponibile non superiore a 500 euro.

2.2. Coloro che hanno solo redditi di lavoro dipendente o assimilato e altri redditi non superiori ad 8.000 euro:

a) purchè il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

b) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.3. Coloro che hanno solo redditi di PENSIONE e altri redditi non superiori ad 7500 euro:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.4. Coloro che hanno solo redditi di PENSIONE + TERRENI ed altri redditi non superiori ad 7.500 euro e redditi di terreni non superiori a 185,82:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b)  e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.5.  Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che hanno solo redditi di PENSIONE e altri redditi non superiori ad 7.750 euro:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b) purchè di età pari o superiore a 75 anni;

c) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.6. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che ricevono assegno di mantenimento del coniuge (non per figli) e altri redditi non superiori ad 7500.

2.7. Sono esonerati – dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 – coloro che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – per i quali non è prevista la detrazione d’imposta «rapportata ai giorni di lavoro» non superiori a 4800 euro quali:

a) i redditi di medici per attività intramuraria, redditi da attività commerciale o professionale occasionale, e simili.

2.8. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che ricevono compensi da attività sportive dilettantistiche non superiori a 22.158,28 euro (fino a tale importo si applica unicamente la ritenuta del 20%).

In ogni caso ed in via generale non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 2013 coloro (non titolare di partita IVA) il cui debito d’imposta non sia superiore a 10,33 euro.

Questo a tutela dei contribuenti che spesso inconsapevolmente, vengono indotti a presentare la dichiarazione pur non essendovi obbligati, con aggravio di spese inutili.

Letta e i giovani.

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Ieri a Trento il  Premier Letta ha parlato ai giovani con animo sincero, scusandosi a nome della classe politica per le gravi mancanze degli ultimi 20 anni.

Ha detto “mi impegno per evitare la fuga dei giovani dall’Italia”.

“Il debito più pesante che stiamo contraendo, reiterando gli sbagli delle generazioni che ci hanno preceduto, è nei confronti dei giovani. Un errore imperdonabile”  ha scritto in una lettera pubblicata da “la Stampa”.

Ha detto: “Le scuse a nome di una politica che per anni ha fatto finta di non capire e che, con parole, azioni e omissioni, ha consentito questa dissipazione di passione, sacrifici, competenze”. Il premier con grande umiltà sta dimostrando un crescendo di azioni programmatiche e di investimento rivolto alla diminuzione della disoccupazione. In primis la diminuzione delle tasse sul lavoro.

In questo senso crediamo che l’occupazione dovrá essere il risultato e non la cura.

Riduzione della pressione fiscale e credito alle imprese vengono prima.

Addebitiamo a Letta di non aver mai parlato del rapporto critico tra banche e micro-imprese: 10000 aziende al mese stanno chiudendo.

No agevolazioni prima casa: di lusso se con piscina.

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Il contribuente subisce la revoca delle agevolazioni prima casa (sulle imposte di registro sull’acquisto) quando questa sia corredata da una piscina e da un ampio terreno, in quanto considerata casa di lusso.

Per la Cassazione l’esistenza della piscina è «incompatibile con le caratteristiche abitative asseritamente non di lusso di un’abitazione monofamiliare»

L’abitazione con piscina è considerata casa di lusso;  e come tale, è da escludere dalle agevolazioni prima casa previste dall’art. 1, parte I, della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 «T.U. imposta di registro». È quanto  ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 22 05 2013 n. 12517.

Fattispecie per la revoca agevolazioni prima casa.

Marito e moglie, proprietari dell’immobile,  proponevano ricorso contro  l’avviso di riliquidazione e irrogazione delle sanzioni ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza della revoca delle agevolazioni prima casa previste per l’acquisto delle prime abitazioni “non di lusso”.

Sia la CTP che la CTR dichiaravano l’illegittimità del ricorso dei contribuenti.

ln particolare la CTR osservava che l’abitazione si doveva considerare “di lusso”, e quindi non spettante dei benefici fiscali previsti dalle agevolazioni prima casa “fruiti” dai proprietari all’atto dell’acquisto.

Inoltre il fabbricato era stato oggetto di sanatoria per opere eseguite in difformità alla licenza edilizia. Questo è quello che emergeva dalla CTU disposta in corso di giudizio; che accertava inoltre una superfice calpestabile di mq. 262, una piscina scoperta di 80 metriquadri e un vasto terreno di circa 4mila metri quadri,  a pertinenze dell’abitazione.

Ciò faceva rientrare il fabbricato tra le abitazioni “di lusso” e quindi non spettante delle agevolazioni prima casa. Inoltre ad avviso della CTR TOSCANA, l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente valutato la reale consistenza del bene alla data del trasferimento della proprietà ai contribuenti, oltre alle maggiori imposte di registro che avrebbero dovuto pagarsi nei casi di trasferimento delle abitazioni di lusso che non hanno diritto alle agevolazioni prima casa.

I giudici al fine di stabilire se la casa fosse “di lusso” si sono riferiti ai requisiti fissati dal Decreto Ministeriale LL.PP. 02/08/1969:

l’art. 5 del decreto considera immobili di lusso «le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell’abitabilità o della regolarità edilizia».

In virtù della disposizione ministeriale l’esistenza della piscina per la Cassazione è «incompatibile con le caratteristiche abitative asseritamente non di lusso di un’abitazione monofamiliare» e ciò anche se l’abitazione era stata costruita sulla base di una licenza che non la classificava come abitazione di lusso;  e solo dopo la costruzione era stata ampliata con una licenza successiva, prima dell’acquisto dei ricorrenti che beneficiavano dinanzia al rogito notarile alle agevolazioni prima casa.

Fonte: Corte di Cassazione.

Scritture contabili: E’ reato penale la distruzione o l’occultamento.

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L’occultamento delle scritture contabili dell’impresa è “reato penale di natura permanente”.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20741 del 14 maggio scorso, rigettando il ricorso proposto dall’ imputato.

Il Dlgs 74/2000 prescrive che “l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA” costituisce prova dello stato “soggettivo” dell’imputato che ha agito per  «finalità di evasione».

Risponde quindi del reato penale di occultamento delle scritture contabili l’imprenditore, presso la cui sede, i militari hanno rinvenuto ad esempio un cd-rom contenente una contabilità parallela, non essendo questa documentazione imposta dalla legge.

Fatti di causa

Contestazione di reato

La Corte d’appello di Lecce condannava il titolare di una ditta individuale ad oltre un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato penale di occultamento dei registri costituenti le scritture contabili aziendali ex articolo 10 Dlgs 74/2000.

Resistenza dell’imputato per prescrizione

La Corte affermava, che la contestazione dell’imputato circa l’invocata prescrizione dei reati commessi fino al 2004, non poteva trovare accoglimento, “trattandosi di reato penale di natura permanente”, in quanto la condotta delittuosa ha inizio con l’invio dell’accertamento fiscale, dies a quo da cui decorre il termine prescrittivo.

Scritture Contabili inesistenti

Oltre a ciò, la Corte di Appello adita, confermava la pronuncia  del primo giudice «”sulla non plausibilità” delle giustificazioni in ordine al mancato rinvenimento delle scritture contabili, e che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva costituisce prova del dolo specifico e della finalità evasiva».

Prescrizione richiesta

L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza di secondo grado, in ossequio all’ articolo 606, lett. b-c-e) del codice di procedura penale – per «violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata».

Nel caso di specie, l’imputato affermava che «non era emersa in alcun modo la volontà di occultamento dei registri o distruzione delle scritture contabili, in quanto dal verbale di constatazione della GDF, era scaturito solo il dato “oggettivo” della mancanza di una parte delle scritture contabili obbligatorie per legge, negli anni indicati nel capo di imputazione».

Lo stesso rilevava inoltre, come da testimonianze a favore, che  “nel corso del controllo era stato rinvenuto un cd-rom contenente tutta la contabilità della ditta: ciò dimostrava, secondo l’imprenditore, in maniera assoluta l’assenza di volontà di evasione e di occultamento delle scritture contabili e quindi dei redditi”.

Scritture contabili parzialmente esistenti

Nonostante la non corretta tenuta delle scritture contabili, il ricorrente adduceva di non aveva impedito la ricostruzione del fatturato e del reddito d’impresa.

In subordine, chiedeva la prescrizione dei reati.

Riportiamo da FiscoOggi l’integrale pronuncia di Cassazione.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, condannandolo alla refusione delle spese processuali, nonché al pagamento delle sanzione pecuniarie, di cui all’articolo 616 del codice di procedura penale, ravvisando gli elementi della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Secondo i giudici della Cassazione, infatti, il ricorso non contiene alcuna specifica censura alla sentenza di secondo grado, limitandosi a richiedere una rivisitazione del materiale istruttorio, attraverso un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.

Tra l’altro, secondo i giudici, la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici, ha correttamente motivato in ordine alla valenza del cd-rom (considerato un documento e una fonte diversa da quella la cui tenuta è imposta dalla legge), alla finalità di evasione fiscale perseguita dal contribuente e all’inapplicabilità della prescrizione (attesa la natura permanente del reato).

Ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 74/2000: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Come si evince dal tenore letterale della norma, la condotta criminosa investe scritture contabili, documentazione contabile o altri documenti utili ai fini della ricostruzione del reddito o del volume d’affari del contribuente.

Si tratta di comportamenti prodromici rispetto a condotte evasive vere e proprie, dotati di un elevato grado di pericolosità sociale in quanto compromettono la possibilità di ricostruire l’esatta capacità contributiva dei soggetti responsabili.

La condotta tipica del reato consiste nel nascondere o distruggere la documentazione esistente, rendendo così impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Più precisamente, l’occultamento consiste nel tenere nascosta la contabilità, per cui la fattispecie criminosa non può ritenersi integrata qualora, ad esempio, il contribuente abbia affidato a terzi la tenuta della propria contabilità. L’occultamento può invece realizzarsi nascondendo i documenti in un luogo diverso da quello in cui (in base alle comunicazioni al Fisco) dovrebbero essere tenuti.

Secondo parte della giurisprudenza, il reato sarebbe integrato anche dal rifiuto di esibizione della contabilità, quando tale comportamento sottintenda la volontà di sottrarre la documentazione all’Amministrazione finanziaria, rendendola indisponibile alla stessa (cfr Cassazione 3332/1991).

La distruzione consiste, invece, nell’eliminazione o soppressione materiale delle scritture contabili o dei documenti ovvero nel disfacimento degli stessi, così da impedirne la semplice lettura.

Può aversi distruzione tanto nel caso di eliminazione fisica della documentazione quanto in caso di trasformazione della stessa in modo da renderla inidonea alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari (ad esempio, apportando cancellazioni o abrasioni).

Il bene giuridico tutelato da tale norma incriminatrice è rappresentato dalla cosiddetta “trasparenza fiscale”, intesa come interesse al corretto esercizio della funzione di accertamento tributario. Proprio perché la ratio della norma è quella di garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, “i documenti e le scritture contabili in oggetto non possono essere, evidentemente, se non quelli e solo quelli aventi rilievo sotto il profilo fiscale” (cfr Cassazione 36624/2012, in senso conforme 3057/2007).

Per l’individuazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, si deve far riferimento all’articolo 22 del Dpr 660/1973 che fa rinvio, tra l’altro, alle scritture obbligatorie ai sensi del codice civile, previste dall’articolo 2214 cc.

Proprio richiamando il secondo comma di tale ultima disposizione (secondo il quale l’imprenditore deve altresì tenere le scritture che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa), la giurisprudenza, in riferimento all’attività di un’impresa di costruzioni e di un agente immobiliare, ha ricompreso in tale categoria il contratto preliminare di compravendita di immobili, “atteso che comprovando l’avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo, assume la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per la impresa venditrice, un ricavo imponibile” (cfr Cassazione 36624/2012).

Va inoltre evidenziato che, affinché sia configurabile il delitto in esame, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dall’occultamento delle scritture non va intesa in senso assoluto ma, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di bancarotta documentale (di cui, tale delitto rappresenta un’ipotesi sussidiaria, come testimoniato dall’espressione del predetto articolo 10 “salvo che il fatto costituisca più grave reato”) ricorre anche laddove gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr Cassazione sentenza 10423/2000).

Infine, in merito alla natura di tale reato, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, si deve ritenere che si tratti di un reato “permanente”, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell’accertamento fiscale, dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione.

Nello specifico, le sentenze 13716/2006 e 4871/2006 si soffermano sulla condotta tipica del delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, precisando che la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o in cancellature o abrasioni.

L’occultamento, a differenza della distruzione, dà luogo a un reato permanente perché l’obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e, quindi, la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di far cessare l’occultamento esibendo i documenti.

Anche con la sentenza 3055/2008, la Corte di cassazione ribadisce che il reato di occultamento della documentazione contabile ha carattere permanente, posto che la condotta penale dura sino al momento dell’accertamento fiscale. Solo da questo momento, quindi, decorre il termine per la prescrizione.

La Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata esclusivamente sulla corretta applicazione di tali principi ad opera della Commissione tributaria regionale.

Opinione:

L’occultamento e la distruzione delle scritture contabili diventano reato in concomitanza con l’omessa dichiarazione dei redditi ed IVA, in modo tale che l’amministrazione finanziaria, in alcun modo potrà risalire al volume d’affari e al reddito d’impresa.

Solo con questi due elementi concomitanti e prodromici si ravvisa il reato penale.

Ciò a valere come base per eventuali ricorsi per i propri clienti.

Esodati terza salvaguardia.

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Parte la terza salvaguardia degli esodati. Sul sito dell’INPS i modelli per le domande.

Terza salvaguardia.

Sul sito dell’INPS sono disponibili i modelli per l’inoltro della domanda telematica della richiesta della terza salvaguardia degli esodati, per il rientro nelle norme ante-riforma ai fini del conseguimento della pensione.

Il decreto emanato in data 22 04 2013, ha indicato che solo due delle quattro categorie di esodati – dovranno presentare domanda per la terza salvaguardia  «entro il 25 settembre 2013».

Gli esodati interessati alla terza salvaguardia:

– sono quei dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 4-12-2011 (tale gruppo di esodati dovrà compilare il modello AP90);

– e quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4-12-2011 poi collocati in mobilità ordinaria in pari data (tale gruppo di esodati dovrà compilare il modello AP91).

Gli esodati autorizzati alla terza salvaguaria che rientrano nel primo gruppo (autorizzati alla prosecuzione volontaria) avranno diritto alla salvaguardia e quindi potranno inoltrare la domanda suddetta, però con i seguenti requisiti:

non hanno ripreso attività lavorative “a tempo indeterminato” successivamente alla data del 4 12 2011;

– hanno ripreso attività lavorative “a tempo determinato”  con un reddito annuo lordo non superiore a 7500,00 euro.

 

Gli altri due gruppi di esodati da salvaguardare, come previsto dal decreto stabilità (228/2012) dovranno ancora attendere, e sono quei lavoratori:

– che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, e sono entrati in mobilità a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;

– che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 attraverso accordi individuali con incentivi all’esodo.

Fonte il sole 24 ore: pag. 17 1-06-2013 Matteo Prioschi