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Gli immobIli esenti IMU.

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IMU 2013: Immobili esenti, con riduzione del 50% per legge, e con riduzioni deliberabili dai Comuni.

IMMOBILI ESENTI IMU.

DL Letta n. 54/2013. Per il 2013 il Governo Letta “ha sospeso” il pagamento dell’IMU sulle case adibite ad abitazione principale ad esclusione dei proprietari di prima casa con categoria A1-A8-A9. La prima casa non è soggetta al pagamento dell’acconto Imu 2013, ma è presente comunque una “clausola di salvaguardia”, inserita nel decreto legge 54/2013, per la quale chi ha usufruito della sospensione avrà l’obbligo di versare il tributo nel caso, entro il 31 agosto 2013, il Governo non abbia portato a termine il progetto della riforma della tassazione sugli immobili.

Quindi al momento parliamo di mera sospensione dell’IMU sulla prima casa e non di immobili esenti IMU.
Lo stesso decreto,  ha PREVISTO che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dai soci assegnatari, ed anche quelle assegnate da IACP e ATER o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, SON O ESENTI IMU.

Sono esenti IMU per il 2013 anche i proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli.

L’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 dispone che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti:

  • dallo Stato;
  • dalle Regioni;
  • dalle Province;
  • dal Comune;
  • dalle Comunità montane;
  • dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi;
  • dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • ATTENZIONE: Per il 2013 sono soggette al pagamento dell’IMU Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e tutti gli immobili di enti pubblici non destinati ” a scopi istituzionali “.

Ancora esenti IMU sono i seguenti immobili:

Gli immobili collabenti (ruderi) classificati nella categoria F2, senza rendita catastale; per il 2013 saranno soggetti all’imposta se recuperati per essere destinati ad attività assistenziali

Gli immobili e pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

I fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • I fabbricati utilizzati da enti non profit per soli scopi culturali di cui all’art. 5bis del DPR n.601-1973; ad esclusione di quelli ad utilizzo commerciale;
  • Le costruzioni iscritte nelle categorie catastali da E/1 e E/9 (quali ponti, stazioni, cimiteri e simili ma escluse le tombe di famiglia …);
  • Gli immobili di proprietà di Stati esteri o altre organizzazioni internazionali, purché l’Italia abbia sottoscritto con il relativo stato estero, accordi con i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati; senza tali accordi gli immobili detenuti in Italia di proprietà estera sono soggetti all’IMU;
  • I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977;
  • I fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR ( ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’articolo 16 lettera a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985.
  • I fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis del DL. n. 557/1993 ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT e rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

 IMU RIDOTTA AL 50% PER LEGGE.

Con lo stesso articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 istitutiva dell’IMU, è stata prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i seguenti immobili:

  • IMU al 50%:
  •  a) I fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
  • b) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, nei limiti del periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La disposizioni prevedono che l’inagibilità o l’inabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con decisione supportata da una perizia a carico del proprietario, che dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In sostituzione si potrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del TU di cui al DPR n. 445/2000.

Ulteriori agevolazioni IMU possono arrivare da deliberazioni di ogni singolo Comune:

– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4% in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TUIR;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4%,in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi IRES;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4%, nel caso di immobili locati;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,38%, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, ed anche prima se non permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Scadenze unico: in arrivo la proroga fino al 20 agosto 2013 oltre al ravvedimento operoso.

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Per i versamenti derivanti da Unico 2013 il Ministero ripropone – pari pari – LA PROROGA dell’anno scorso.

Pronto per la firma, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che rinvia i versamenti derivanti da UNICO 2013 (relativi al saldo 2012 ed al primo acconto 2013) che slitteranno nel seguente modo:

  • La scadenza ordinaria del 17 giugno 2013, termine per effetture i versamenti senza alcuna maggiorazione, sarà prorogata all’ 8 luglio 2013;
  • La scadenza del 16 luglio 2013, termine per effetture i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% sulle, sarà prorogata al 20 agosto 2013.

I soggetti interessati alla proroga sono:

  • Tutte le persone fisiche obbligate ai versamenti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi UNICO/2013, compreso la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA (se presentata in forma unificata) solo se soggetti all’applicazione degli studi di settore;
  • Tutte le società di persone e loro soci, nonché le società di capitali solo se soggette all’applicazione degli studi di settore.

A quanto pare la proroga, in corso di firma non opera ,per le “persone fisiche” soggetti privati (dipendenti o pensionati che non hanno presentato il modello 730).

Non sono neanche prorogati i versamenti di quelle società non obbligate all’applicazione degli studi di settore,  o che abbiano conseguito ricavi (nell’anno 2012) superiori ad euro 5.164.569 euro, o il cui versamento anche prima della proroga era già successivo al 17 06 2013 in ragione della data di approvazione del bilancio.

La proroga dei versamenti derivanti dalla dichiarazione Unificata concederà più tempo a coloro che intendono versare le tasse con la maggiorazione.

  • Infatti il termine previsto per il secondo appuntamento  è stato rinviato al 20 agosto 2013.

Ciò scaturisce dal ritardo cronico nel rilascio della versione definitiva di GERICO (avvenuta quest’anno il 27 maggio 2013), ossia della procedura informatica «occorrente per il calcolo degli studi di settore» da allegare alla dichiarazione dei redditi, ed anche dalla necessità di ricalcolare gli acconti in presenza di società di comodo e di deduzioni delle auto ad uso promiscuo.

VERSAMENTO A RATE DELLE IMPOSTE SCATURENTI DA UNICO 2013.

A) Persone fisiche non titolari di partita IVA.

Previste 6 rate per coloro che iniziano a pagare dal 17 giugno 2013:

  1. 17 giugno 2013;
  2. 30 giugno 2013;
  3. 31 luglio 2013;
  4. 02 settembre 2013;
  5. 30 settembre 2013;
  6. 31 ottobre 2013.

 Previste 5 rate invece per coloro che iniziano a pagare dal 16 luglio 2013 da pagare:

  1. 16 luglio 2013;
  2. 31 luglio 2013
  3. 02 settembre 2012;
  4. 30 settembre 2013;
  5. 31 ottobre 2013.

 B) Persone fisiche TITOLARI DI PARTITA IVA che esercitano attività di impresa, arte o professione e SOCIETA’ soggette all’applicazione degli studi di settore. Previste 6 rate per coloro che iniziano a pagare dall’8 luglio 2013:

  1. 8 luglio 2013;
  2. 16 luglio 2013;
  3. 20 agosto 2013;
  4. 16 settembre 2013;
  5. 16 ottobre 2013;
  6. 18 novembre 2013.

Previste 4 rate invece per coloro che iniziano il pagamento dal 20 agosto 2013:

  1. 20 agosto 2013;
  2. 17 settembre 2013;
  3. 16 ottobre 2013;
  4. 18 novembre 2013.

C) Società ed enti non commerciali, imprese non soggette all’applicazione degli studi di settore o con ricavi superiori ad euro 5.164.569. Previste 6 rate per coloro che iniziano la DILAZIONE dal 17 giugno 2013 da pagare alle seguenti date:

  1. 17 giugno 2013;
  2. 16 luglio 2013;
  3. 20 agosto 2013;
  4. 16 settembre 2013;
  5. 16 ottobre 2013;
  6. 18 novembre 2013.

Previste 5 rate invece per le società e per gli enti non soggetti all’applicazione degli studi di settore che iniziano la DILAZIONE dal 16 luglio 2013 da pagare alle seguenti date:

  1. 16 luglio 2013;
  2. 20 agosto 2013;
  3. 16 settembre 2013;
  4. 16 ottobre 2013;
  5. 18 novembre 2013.

Come detto precedentemente, la maggiorazione prevista per coloro che vogliono effettuare i versamenti alla seconda scadenza utile (20 agosto 2013 o 16 luglio 2013) costerà lo 0,40% in più rispetto al debito dovuto alla scadenza ordinaria ( 8 luglio 2013 o 17 giugno 2013), salva la possibilità di accedere comunque alla prevista rateazione che dovrà essere calcolata con aliquota e metodo diversi.

Per chi accede infatti alla rateazione, è previsto un tasso di maggiorazione della rata pari allo 0,33% mensile (4% su base annua) da calcolare sulle rate successive alla prima.
La maggiorazione dello 0,33% mensile, equivalente come detto al 4% in ragione d’anno, dovrà essere calcolata indipendentemente dai giorni effettivamente intercorrenti tra una rata e l’altra, ad eccezione solo del pagamento della seconda rata, per causa della proroga, per la quale (seconda rata) invece tale maggiorazione dovrà essere calcolata giorno per giorno.

Esempio:

Pagamento scaturente da Unico 2013 di euro 1.200,00 con il contribuennte che decide di pagare in 6 rate.
La prima rata in scadenza l’8 luglio 2013 sarà pari ad euro 200,00;
La seconda rata in scadenza il 16 luglio sarà pari ad euro 200,18 essendo stata maggiorata degli interessi di 18 cent. (calcolati giorno per giorno) secondo la seguente formula:

200 x 4% x 8 gg (dal 8 luglio al 16 luglio)
—————— = euro 0,18
36000

Per le rate successive alla seconda invece, come già detto, la maggiorazione dovrà essere sempre calcolata in ragione mensile indipendentemente dai giorni intercorrenti tra una rata e l’altra con l’applicazione dell’aliquota dello 0,33% fissa (pari al 4% annuo).

La terza rata quindi, in scadenza il 20 agosto 2013, sarà pari:
ad euro 200 + euro 0,18 (per interessi dall’8 luglio al 16 luglio) + euro 0,66 (per interessi dal 16 luglio al 20 agosto) = euro 200,84. E così via.

  • Si ricorda infine, per evitare confusione, che la maggiorazione dello 0,40% sugli importi dovuti, dovrà essere sempre applicata una sola volta ed una tantum, per lo spostamento dall'”8 luglio 2013 al 20 agosto 2013″ o dal “17 giugno 2013 al 16 luglio 2013” (indipendemente se il pagamento avviene in unica soluzione o a rate).

In caso di rate successive dovrà essere applicato il tasso di interessi pari al 4% su base annua, ossia lo 0,33% in ragione mensile, ad eccezione della seconda rata che a causa della proroga vedrà calcolati gli interessi giorno per giorno.

  • CONSIGLIAMO comunque in ogni caso, di versare il debito scaturente da UNICO 2013 entro l’8 luglio 2013 o comunque prima di ferragosto, in quanto all’ultima data utile, PREVISTA DALLA PROROGA al 20 agosto 2013, si dovranno pagare anche:
  1. IVA;
  2. INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI;
  3. PREMIO INAIL se rateizzato in 4 soluzioni a partire dal 16 febbraio 2013;
  4. DM10 relativo a luglio 2013;
  5. Eventuali ritenute d’acconto relative a luglio 2013.

Si ricorda, in ogni caso, che coloro che non avranno la possibilità di effettuare i versamenti alle scadenze previste (come sopra esposte), potranno accedere all’Istituto del ravvedimento operoso, a cui sarà possibile accedere con 3 modalità diverse, in rapporto alla data di pagamento dei tributi omessi:

  1. Ravvedimento sprint previsto per coloro che pagano le imposte omesse entro il 14esimo giorno dalla scadenza originaria. L’omissione potrà essere regolarizzata pagando “lo 0,2% delle imposte non versate per ogni giorno di ritardo” (a titolo di sanzione) oltre agli interessi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.
  2. Ravvedimento breve previsto per coloro che pagano le imposte omesse oltre il 14esimo giorno dalla scadenza originaria ma comunque entro il 30esimo. L’omissione potrà essere regolarizzata pagando il 3% dell’imposta omessa (a titolo di sanzione) oltre agli nteressi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.
  3. Ravvedimento lungo previsto per coloro che pagano le imposte omesse oltre il 30esimo giorno dalla scadenza originaria ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno (2013) in cui è commessa la violazione (30-09-2014). L’omissione potrà essere regolarizzata pagando il 3,75% dell’imposta omessa (a titolo di sanzione) oltre agli nteressi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.

In riepilogo facciamo una rapida carrellata delle prossime scadenze dando per assunto di avere già chiuso i bilanci europei:

  1. 17 giugno 2013. Versamento della 1°rata IMU, delle ritenute d’acconto di maggio 2013, del DM10 di maggio 2013 e del saldo o della prima rata di acconto (senza maggiorazione) derivante da UNICO/2013 per quelle società (e i loro soci) che non sono soggetti agli studi di settore;
  2. 29 giugno 2013. Ultimo giorno per l’approvazione del bilancio europeo per le società che non hanno effettuato l’operazione entro il 30 aprile 2013;
  3. 30 giugno 2013 – registrato alla Camera di Commercio PEC imprese individuali;
  4. 30 giugno 2013 – dichiarazione IMU per le variazioni nel possesso degli immobili  intervenute nel 2012.
  5. 8 luglio 2013. Versamento del saldo o della prima rata delle imposte scaturenti da UNICO/2013 senza maggiorazione per le tutte le persone fisiche e per quelle società (compreso soci) soggette agli studi di settore.
  6. – 16 luglio 2013. Versamento delle ritenute d’acconto di giugno 2013, del DM10 di giugno 2013, e del saldo o della prima rata di acconto (con maggiorazione dello 0,40%) derivante da UNICO/2013 per quelle società (e i loro soci) che non soggetti agli studi di settore;
  7. – 31 luglio 2013. Predisposizione ed invio del modello 770/2013. (salvo proroga come l’anno scorso al 20 settembre)
  8. 20 agosto 2013:
  • Versamento del saldo o della prima rata delle imposte scaturenti da UNICO/2013, con la maggiorazione dello 0,40% per le tutte le persone fisiche e per quelle società ( compreso soci) soggette agli studi di settore;
  • Versamento dei contributi INPS fissi per artigiani e commercianti;
  • Versamento della 3° rata del premio INAIL se rateizzato;
  • Versamento dell’IVA relativa a luglio 2013 per i mensili e del 2° trimestre 2013 per i trimestrali;
  • Versamento delle ritenute d’acconto relativo a luglio 2013;
  • Versamento del DM10 per i dipendenti relativo a luglio 2013.

In questo pro-memoria ovviamente non sono comprese le scadenze da UNICO/2013 per coloro che decidono di effettuare il pagamento a rate (avendole già esposte sopra).

Inoltre le presenti indicazioni potranno essere suscettibili di variazioni, visto che al momento della pubblicazione, non è stato ancora pubblicato il provvedimento di proroga.

Proroga versamenti unico ufficiale. Ma solo per coloro soggetti agli studi di settore.

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La proroga per i  versamenti derivanti da UNICO  e’ ufficiale.

il DPCM di rinvio è alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua successiva pubblicazione.

Il Premier “Enrico Letta” ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Fabrizio Saccomanni”, a breve firmeranno il decreto che proroga i versamenti derivanti da UNICO 2013 “esclusivamente per i contribuenti soggetti agli studi di settore“.

Il rinvio dei versamenti, riguarda esclusivamente i contribuenti che sono tenuti ad effettuare “i pagamenti  derivanti da Unico entro il 17 giugno 2013” e che esercitano attività economiche per le quali è stato predisposto il relativo studio di settore, sempreché non dichiarino ricavi superiori a 5.164.569 euro.

Con la concessione della proroga tali soggetti potranno effettuare i versamenti entro l’8 luglio 2013 senza maggiorazioni ed entro il 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga riguarda anche coloro che dovranno dichiarare redditi imputati per trasparenza (art. 5, 115 e 116 del TUIR) da soggetti per i quali è stato elaborato il relativo studio di settore,  quali i soci di società di persone nonchè di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza.

Non slittano i termini ordinari di versamento per coloro che non sono interessati agli studi di settore.

Soggetti per i quali «non opera» la proroga.

  • I nuovi termini di versamento, che ricordiamo sono l’8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno 2013) e il 20 agosto 2013 ( in luogo del 16 luglio 2013), non riguardano quei soggetti IRES, anche soggetti a studi di settore, i cui termini di versamento in via ordinaria erano già previsti dopo il 17 giugno 2013.

Ed ancora rimangono fermi al 17 giugno 2013  i termini per i versamenti dei seguenti soggetti:

  • I contribuenti persone fisiche che non esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, e quei soggetti che ricadono nel regime dei minimi, nonché i titolari di reddito agrario quali imprenditori agricoli ed infine i contribuenti soggetti ai parametri, ai sensi dell’art. 3 comma da 181 e 187 della Legge n. 549 del 28/12/1995.

La proroga per i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, opera anche per altri versamenti che derivano dalla dichiarazione annuale dei redditi come:

– la cedolare secca.

– i contributi previdenziali INPS di commercianti ed artigiani per l’eccedenza sul minimale.

– i contributi previdenziali INPS dovuti alla Gestione Separata INPS, da commercianti, professionisti ed artigiani.

– il saldo IVA 2012.

– L’adeguamento eventuale agli studi di settore.

– il diritto camerale dovuto per l’iscrizione al Registro Imprese.

– le imposte sul patrimonio all’estero IVIE E IVAFE.

In caso di rateazione si avrà solo lo spostamento della prima rata e non delle successive:

Chi vuole versare le imposte in 6 rate a partire dall’8 luglio 2013 dovrà pagare le successive entro il 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.

Chi vuole versare la prima rata il 20 agosto 2013, potrà rateizzare gli importi da pagare in sole 4 rate a partire dal 20 agosto 2013,  e le successive entro il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.

Il risarcimento danni contro Equitalia deve essere richiesto al giudice ordinario. Cass. Civile SS.UU sentenza n.14506 del 10-06-2013

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Secondo la  Cassazione (Civile, SS.UU sentenza n. 14506 del 10-06-2013) il ricorso del contribuente contro Equitalia – per risarcimento danni derivanti dall’illegittima iscrizione ipotecaria da parte di equitalia deve essere proposto al Giudice Ordinario.

I giudici della Cassazione hanno escluso la competenza alla giurisdizione tributaria.

E riferendosi anche alla precedente pronuncia, Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082, hanno dichiarato, che ai  fini dell’individuazione del “Giudice dotato di potestas decidendi”, 

«Qualora la domanda di risarcimento danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (come il risarcimento danni), è devoluta alla cognizione dell’autorità del giudice ordinario, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria “del neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”.

Estratto della precedente pronuncia Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082:

(“in materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è esclusiva e generale, ossia non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma estesa ad ogni questione, sia essa relativa all’an o al quantum del tributo. Tale giurisdizione, pertanto, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli “atti della esecuzione forzata tributaria”, fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento).

Con la sentenza la Cassazione ha evidenziato come le commissioni tributarie siano deputate a stabilire il quantum e l’an del tributo: la competenza loro attribuita è esclusiva e generale, ed estesa ad ogni questione. Competenza che si arresta in materia di risarcimento danni per recupero forzato del tributo, negli “atti della esecuzione forzata tributaria” come quelli esperiti dal Concessionario della Riscossione Equitalia.

Nuove attività: incremento dello 0,4%. Esplosione del settore finanziario e assicurativo + 80%.

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Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’andamento dell’apertura di nuove attività rispetto allo stesso periodo del 2012.

La tendenza generale delle nuove aperture ha registrato un’ incremento dello 0,40% ad aprile 2013 rispetto ad aprile 2012.

Segnano una forte esplosione (+ 80% di differenziale) le nuove attività nei settori finanziario e assicurativo.

1) Le nuove attività per forma giuridica.

Le persone fisiche che hanno intrapreso una nuova attività sono in andamento stabile “con il 75,40%” delle 46.934 totali.

– Le nuove attività costituite in forma di società di capitali sono incrementate invece del 17,50% rispetto all’anno precedente; aumento motivato soprattutto dall’introduzione delle nuove forme di società a responsabilità limitata come le S.R.L.S. e le S.R.L.C.R.,  semplificate e a capitale ridotto;

– In calo del 12% le nuove attività costituite sotto forma di società di persone.

2) Le nuove attività ripartite per territorio.

Maggiori sono state le nuove aperture al NORD con il 42,4% sul totale,  al Sud ed isole con il 34,4% e al centro con il 23,1%.

Unica opinione:

Non riusciamo a capire quale sia il vantaggio che riceve l’economia con le nuove forme di srl, “come la srls e la srlcr”, dove a fronte di società costituite prevalentemente da giovani, è più facile ottenere dei buchi nell’acqua visto che cade la responsabilità dell’imprenditore, “a danno dei terzi” che sicuramente avranno maggiori difficoltà nel loro accreditamento.

Facsimile contratto di locazione – clausola risparmio spese legali

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IL MODELLO PERMETTE DI OTTENERE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE GIÀ PRONTO, CON TUTELE UNICHE, INSERENDO SOLO ALCUNI DATI in due versioni con cedolare secca o Irpef Ires.

Con le clausole uniche contenute in questo contratto di locazione con cedolare secca o irpef per uso abitativo, il locatore, eviterà i rischi:

─ Di eventuali accertamenti dell’Amministrazione fiscale;

─ Di problemi con il locatore come ad esempio le contestazioni in ordine all’accollo delle spese di manutenzione dell’immobile;

─ Di mancato regolare pagamento dei canoni di locazione, potendo Cessare il rapporto senza ricorrere al Giudice (clausola che consente di risparmiare – in tali casi – esborsi di migliaia di euro)

Qui esposte le principali condizioni contenute nel modello di locazione:

─ Opzione per la tassazione della cedolare secca. Già inclusi i richiami di legge per l’opzione alla tassazione alternativa dei canoni di locazione con cedolare secca (da effettuare a pena di nullità dentro la stessa scrittura per la concessione dell’immobile in locazione) in cui dovrà essere quindi menzionata la norma istitutiva della cedolare secca. (In omaggio anche il modello ordinario per coloro che non possono utilizzare la cedolare secca).

─ Rinnovo a nuove condizioni dopo 4 anni. Nel modello è prevista una clausola legale benché facoltativa con la quale entro 60 giorni prima della scadenza quadriennale si potrà proporre rinnovo della locazione per altri 4 anni ma a nuove condizioni economiche o a risolvere consensualmente il contratto. (Ritenendo che per il locatore l’impegno per otto anni sia troppo lungo e oneroso)”

─ Risoluzione e provvedimento di sfratto più rapido. Nel modello di locazione pronto all’uso, è prevista una clausola speciale di risoluzione in diritto del contratto di locazione (ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile) in caso di morosità prolungata del conduttore… quando per 2 mensilità consecutive non abbia pagato le rate di pigione, al fine di evitare il danno di continuare a corrispondere le imposte (sui canoni di locazione impagati) senza ricorrere al giudice, già dalla comunicazione di risoluzione notificata al conduttore moroso, senza necessità del provvedimento di sfratto. Nella nostra scrittura di locazione è espressamente accettata dal conduttore la procedura di cessazione del rapporto, senza necessità di provvedimento di sfratto in ottemperanza alla legge e alle molte sentenze della cassazione, che vi inviamo in allegato ai modelli.

─ Spese di manutenzione a carico delle parti divise in maniera PRECISA. La previsione nel modello pronto di locazione, dell’accollo delle spese di manutenzione, divise tra proprietario e conduttore, in maniera precisa e puntuale. In particolare il conduttore è obbligato, oltre alle normali spese di manutenzione ordinaria, anche alla manutenzione biennale della caldaia, alle comunicazioni di variazione di intestazione delle utenze a proprio, e altre incombenze di solito dibattute tra le parti. IMPORTANTE IL PROSPETTO CHE ABBIAMO PREPARATO che ripartisce tra locatore e conduttore analiticamente ogni spesa occorrente per l’immobile, precisata una per una e chi dovrà eventualmente sostenerla, e che consentirà di evitare reclami o contestazioni (origine di annosi contenziosi legali)

─ Dichiarazione di conoscenza del conduttore dell’opzione per la cedolare secca e obbligo eventuale di nuova opzione per il ritorno alla tassazione ordinaria. La comunicazione al conduttore di non essere tenuto al pagamento di canoni rivalutati per aggiornamento ISTAT, né all’imposta di registro e di bollo. (Solo per cedolare secca)

─ Menzione della necessaria circolare dell’agenzia delle entrate n. 26/e/2011, (a pena di invalidità dell’opzione e ricalcolo della tassazione a Irpef con interessi e sanzioni) che permette l’esenzione dall’invio della raccomandata informativa all’inquilino, quando questi sia informato in contratto dell’opzione per la cedolare secca. In mancanza si potrebbe essere soggetti a recupero della maggiore imposta IRPEF.

─ Prevista obbligazione in solido di tutti per l’intero, quando gli inquilini contraenti siano più di uno. Se non adempie uno di essi gli altri restano comunque obbligati per l’intero canone. Diversamente se un inquilino e moroso e un altro è regolare non si potrà esperire la cessazione per morosità.

I dati da inserire in questo super contratto di locazione sono:

Le generalità dei contraenti, locatore e locatario;
I dati catastali dell’immobile, foglio, particella, sub, vani, rendita catastale;
Il canone annuo pattuito per la locazione e la frequenza dei pagamenti delle rate di canone (di solito mensile);
L’importo del deposito cauzionale (pari a 2-3 mensilità) che l’inquilino versa al momento della sottoscrizione del contratto;
L’indicazione del possesso dell’ape, ossia l’attestazione di prestazione energetica, obbligatoria per legge dal 26 giugno 2013.

La procedura di completamento è molto semplice.

Vi basterà inserire i vostri dati nei modelli scaricati, già formattati per la stampa a righe uso bollo, in due file in formato word editabili.

Fatto questo il contratto di locazione potrà essere stampato, firmato e registrato con le migliori garanzie a tutela del rendimento della proprietà.

Alla firma del contratto se vi pagano contestualmente il deposito cauzionale, lo stesso contratto di locazione sottoscritto avrà valore di quietanza. Con il pagamento dei canoni mediante bonifico non sarà necessario rilasciare ricevuta, farà fede la distinta bancaria, risparmiando 2 euro di marca da bollo per ogni ricevuta.

Con questo particolare contratto di locazione unico e inimitabile si limitano al massimo i rischi di accertamenti fiscali ed esborsi straordinari per istanze di sfratto,

Si consiglia di inserire solo i propri dati e non modificare i patti già scritti.


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Riceverete 1 file con contratto cedolare secca 1 file soggetto Irpef o Ires, le note per la procedura di cessazione immediata.

Ai fini del pagamento se non in possesso di conto paypal cliccate comunque su “crea conto paypal” che vi darà la possibilità di pagare con una normale carta di credito o prepagata.

Prodotto realizzato da Giuseppe.A.Merola – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

Rendita catastale: base Imu.

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La rendita catastale di un immobile è la base da cui partire per calcolare qualsiasi “imposta” gravante sui fabbricati. Con alcune eccezioni.

Esempio:

Calcolo Imu seconda casa cat A/2 sita in Milano con rendita catastale pari ad euro 1000.

1000 x 168 x aliq. 1,06 / 1000 = 1.780,80 annui. La metà è da pagare entro il 17 giugno.

La formula generale ê:

RENDITA CATASTALE + 5% x 160 x aliquota comune = Imu annua. Per tutte le categorie A e C escluso A10 e C1.

RENDITA CATASTALE + 5% x 55 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria dei negozi commerciali C1.

RENDITA CATASTALE + 5% x 80 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria A10 immobili uso ufficio.

RENDITA CATASTALE + 5% x 65 x aliquota comune= Imu annua. Per le categorie D, escluso D5.

RENDITA CATASTALE + 5% x 80 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria D5.

Si ricorda che da quest’anno ai fini dell’Unico 2013 anno 2012, non bisogna più dichiarare le rendite catastali di tutti gli immobili non locati su cui è stata pagata l’Imu nel 2012. Ossia non bisogna aggiungerle al reddito complessivo, a patto come detto, che nel 2012 vi abbiamo pagato l’Imu.

Solo nell’ipotesi che nel 2012 l’immobile sia stato esente dall’imu, la rendita catastale va dichiarata ai fini irpef in unico/2013.

Nel caso di fabbricato con esenzione dall’Imu nel 2012, la rendita catastale del fabbricato esente non locato nel 2012 deve essere rivalutata ed andrà sommata al reddito complessivo in questo modo:

RENDITA CATASTALE + 5% = imponibile irpef da sommare al reddito complessivo per tutte le tipologie catastali e per tutti i tipi di utilizzo ad eccezione di immobile a disposizione utilizzo “2”, in quest’ultimo caso la rendita va trattata in questo modo:

RENDITA CATASTALE + 5% + 33,33% = imponibile irpef da sommare al reddito complessivo per tutte le tipologie catastali a disposizione codice ‘2’.

Per i terreni che non hanno pagato Imu nel 2012, il reddito. Sia dominicale che agrario va sommato al reddito complessivo dopo averlo rivalutato:

Reddito dominicale x 1,80 = imponile irpef. (Da non dichiare in caso di area fabbricabile su cui si è pagata l’IMU.

Reddito agrario x 1,70,= imponile irpef.

Congruità studi di settore, linee guida.

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La congruità agli studi di settore non è riconducibile solo “all’allineamento” al ricavo puntuale di Gerico.

§ 1. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 5/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “ai fini della congruità agli studi di settore” lo “scostamento di live entità” non si intende solo quello che si colloca all’interno dell’intervallo di confidenza (tra congruità al puntuale e congruità al minimo) ma anche gli scostamenti inferiori al “ricavo minimo”; purchè lievi.

§ 2. L’accertamento scatta per gravi incongruenze negli studi di settore.

L’accertamento di “maggiori imponibili per evasione fiscale” può basarsi sull’esistenza di “gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti“.

Ciò ovviamente in rapporto al volume d’affari dell’azienda.

Per ‘grave incongruenza’ s’intende «un significativo scostamento tra il ricavo puntuale e i ricavi dichiarati», mentre gli scostamenti di scarsa rilevanza “non rappresentano gravi incongruenze come richiesto dalla legge”.

§ 3. Conclusioni della circolare.

Con tali osservazioni, l’Ufficio considera «pseudo-congrui» quei contribuenti il cui ricavo si collochi ‘naturalmente’ all’interno dell’intervallo di confidenza.

§ 4. Quando è consigliabile adeguarsi agli studi di settore.

Detto questo, si consiglia – in ogni caso – di effettuare “l’adeguamento in dichiarazione” quando i ricavi dichiarati sono INFERIORI ai 2/3 della congruità puntuale.

§ 5. Esempio.

Ricavi dichiarati = 50.000 euro.

Ricavi attesi dallo studio di settore = 80.000 euro.

2/3 del ricavo puntuale = 53.333 euro.

I ricavi dichiarati dal contribuente per 50.000 euro, sono inferiori per 30.000 euro ai ricavi attesi da GERICO, e quindi minori dei 2/3 (euro 53.333) degli stessi (euro 80.000).

In questo esempio non effettuando l’adeguamento in dichiarazione «è quasi certa la rettifica da parte dell’ufficio».

Ricevere un accertamento da studi di settore per “30.000 euro di maggiori ricavi” in maniera approssimativa costa almeno 2 volte in più, rispetto all’adeguamento in dichiarazione (circa 12.000 euro) tra:

  •  proposte di adesione all’Ufficio;
  • contenzioso nei vari gradi;
  • compensi professionali.

Anche in caso di vittoria piena,  e annullamento integrale dell’accertamento, si spenderà sempre di più dei 12.000 euro di imposte per adeguamento in UNICO.

Aumento IVA, Lupi: faremo di tutto per evitare aumenti. Saccomanni: pronto il pacchetto semplificazioni.

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Aumento IVA Lupi parla di ipotesi slittamento a dicembre ?

Il Ministro di Trasporti ed Infrastrutture Lupi, da Bologna, ha dichiarato dell’ipotesi di far slittare a dicembre il versamento dell’IVA “Le intenzioni del Governo sono di non aumentare l’IVA, ed in generale la tassazione, è la nostra priorità”.

Ma l’aumento dell’IVA è ormai alle porte, e non si conosce il significato preciso delle parole di Lupi sullo slittamento del versamento: “forse aumentare l’IVA dal 1° luglio ma pagarla a dicembre? ” (non capiamo a cosa serva, se non a creare nuova burocrazia ed ulteriori adempimenti per contribuenti ed operatori…)

Lupi ha detto anche che “Bisogna velocizzare la realizzazione delle infrastrutture, quali le opere grandi e piccole, di cui parleremo nel prossimo consiglio dei ministri, le risorse devono essere erogate e non solo previste, e bisogna anche arrivare ad una sburocratizzazione e semplificazione”.

Intatto il Ministro Saccomanni annuncia un pacchetto semplificazioni: Il titolare dell’Economia ha annunciato che è pronto un pacchetto di misure per “ridurre la complessità burocratica alle imprese”  ed ha anche prospettato la riduzione delle tasse sul lavoro alle aziende, con finanziamenti da trovare e tagliando la spesa dove si può con l’eliminazione di “incentivi e sussidi” erogati in maniera troppo altruistica dai precedenti esecutivi.