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Lotta all’evasione fiscale: gli “expert economist” arrivano dai talk show.

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A cura di Giuseppe Merola

In merito all’evasione fiscale ci sarebbe tanto da fare, “ed anche da recuperare”,  per il bene del nostro Paese.

Il problema principale,  che rende irrisolvibile “la c.d. questione fiscale”,  è che la lotta al sommerso, quasi sempre (per colpa dei media)  si concentra sui piccoli, lasciando agire, chi grande evasore, sottrae allo Stato veri e propri patrimoni erariali.

Il 19 giugno scorso il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, si è così espresso:

“quando si sottraggono introiti alle “casse erariali”, “queste” per forza di cose da qualche altra parte dovranno recuperarli”.

Peccato che dove si andranno a “recuperare”, é sempre lo stesso luogo, ossia dove operano i piccoli imprenditori, che lottano letteralmente tra la vita e la morte imprenditoriale.

Una lotta all’evasione quindi che è ormai diventata mediatica, e che, o per ignoranza di chi la propone, o per copertura dei grandi evasori, spara sempre “a zero”  contro i fruttivendoli che non rilasciano lo scontrino fiscale.

Un giustizialismo mediatico in stile talk show, che non è solo proclamato in luoghi assolutamente impropri, ma anche esternato da “soggetti” dal pensiero ignorante (e non solo che ignorano la materia) che si ergono a grandi economisti “e custodi del sapere”, mentre magari non sono capaci neanche a far di conto “con la calcolatrice elettronica”.

In ogni caso questi veri e propri lanzichenecchi dell’era moderna, comunque consigliano, propongono, e costruiscono analisi del problema con delle tecniche spannomatriche (da lavandaia) sul “come combattere l’evasione fiscale”.

Sparano sentenze contro i “loro evasori”, in stile giustizia di piazza. Il problema,  è che un intero Paese e lì che li ascolta!

Ha ben consigliato il dott. Antonio Gigliotti (commercialista e direttore del giornale fiscalfocus.info nel suo redazionale che potrete leggere cliccando sul link sotto)  a questi “expert economist last minutes”,  di lasciar fare le analisi economiche e fiscali a chi fa questo di mestiere, e “giustamente di contro ad adoperarsi per la coltivazione e l’agricoltura – mietitutura del grano”.

Noi ci accodiamo al suo pensiero, perchè ovviamente,  non ci sta più bene, avere persone che ci governano che ne sanno molto meno di noi.

Il redazionale di Antonio Gigliotti

Proroga Pec scadenza 30 giugno 2013. Anzi abolizione per vessazione…

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L’esiguo numero di pratiche espletate per la registrazione della PEC lasciano presupporre uno slittamento del termine per la comunicazione prevista per il 30 giugno 2013. Chiediamo, come consulenti di molti piccoli imprenditori, di voler revisionare la norma sull’obbligo PEC.

La PEC occorre per indentificare l’indirizzo telematico dell’imprenditore a cui poter inviare un atto notificato, mediante la registrazione alla Camera di Commercio.

Sembra assurdo, nell’ottica di semplificazioni che il Governo crede di poter fare, che un piccolo imprenditore non in possesso  di un computer (che ci sembra non sia un obbligo) nè conoscenze sul suo funzionamento, “sia tenuto  a ricevere una  raccomandata solo per vie telematiche TRAMITE PEC “.

A seguito della grande richiesta di caselle PEC soprattutto negli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha inoltrato una comunicazione ad Unioncamere dove si chiede di non applicare le sanzioni previste dalla legge per la mancata comunicazione della propria PEC entro il 30/06/2013.

Auspicando la proroga dell’obbligo di registrazione della PEC ed anche della possibilità di domiciliazione presso il proprio consulente invitiamo tutte le ditte individuali a provvedere a comunicare la propria PEC entro e non oltre il 30/06/2013 al fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni, sospese solo temporaneamente.

La norma assume i caratteri dell’assurdità! E si parla di semplificazioni ?

Allo scopo fate girare la richiesta qui presente.

Corte dei Conti: Pressione fiscale al 53% in brusca impennata.

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foto repubblica.it

Brusca impennata della pressione fiscale.  Ieri il Presidente della Corte dei Conti “Lugi Giampaolino”, in commissione Finanze, ha detto: «siamo arrivati al 53%».

Il Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino (che definiremmo il “Cassandra di Troia” della crisi italiana, per aver più volte indicato la strada da seguire e mai ascoltato … vedi articolo del 5 febbraio 2013) sentito in  Commissione Finanza della Camera, ha detto che: “evasione e pressione fiscale sono in salita». Questi i dati principali  (consuetamente preoccupanti)  che emergono dalla relazione della Corte dei Conti.

Il dossier illustra come in entrambi i casi “sia per l’evasione che per la pressione fiscale” le azioni dei vari esecutivi non hanno prodotto i previsti effetti positivi.

  • Evasione fiscale.

Fallimentare la lotta all’evasione, dovuta alla disomogeneità tra le azioni delle varie autorità deputate alle verifiche.

  • Pressione fiscale.

Il Presidente della Corte dei Conti evidenzia che il gravame fiscale ha raggiunto ormai livelli eccessivamente alti arrivando addirittura al 53%.

Continuando ha detto che i due aspetti – macroscopicamente negativi – del nostro Paese sono due facce della stessa medaglia e interconnessi tra di loro.

Finendo per colpire sempre i contribuenti ONESTI, che sono gli unici a rispettare con puntualità ed in modo  assiduo gli appuntamento con le casse statali.

Altra piaga che completa il quadro fragile della struttura delle Finanze italiane è quella dell’economia sommersa che grava per il 18% del Pil.

Solo la Grecia, ha detto Giampaolino, riesce a fare peggio di noi.

Disegno di legge semplificazioni, approvato ieri dal CdM.

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Ieri 19 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri  ha dato l’OK al Disegno di legge DDL sulle Semplificazioni. I provvedimenti riguardano la semplificazione in materia di successioni di importi non superiori a 75mila euro, semplificazioni fiscali, semplificazioni per i cittadini, semplificazioni per le imprese, semplificazioni del pubblico registro automobilistico, tutor alle imprese, società tra professionisti, IVA Imprese di spettacoli, controlli sanitari, Beni culturali, Edilizia, appalti, Privacy, ambiente,  Settore agricolo e agroindustriale,, Semplificazioni – Università, ricerca e istruzione, salute, consob, privacy,  deleghe di settore in materia ambientale, di beni culturali e di istruzione, Difesa, Deleghe normative, Semplificazioni affari regionali e regioni autonome.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi ha dichiarato a margine del CDM che trattasi di “una manovra a costo zero”. E questo  non è proprio un bene ndr).

Secondo il Ministro della Pubblica Amministrazione D’Alia, il disegno di legge sulle semplificazioni è una misura complementare «al decreto del fare».

Ma vediamo i provvedimenti uno per uno:

Semplificazioni fiscali

Il pacchetto di misure promosso dal disegno di legge semplificazioni mira ad agevolare il rapporto tra fisco e contribuente mediante un uso maggiore di strumenti informatici. Tra le principali novità:

  1. Successioni: quando il valore dell’eredità non supera i 75mila euro, gli eredi beneficiari saranno esonerati dalla dichiarazione di successione se si tratta di coniuge o parenti in linea retta e se l’eredità non comprende immobili o diritti reali sugli stessi.
  2. Rimborso crediti d’imposta: Il disegno di legge ha stabilito che gli interessi sui rimborsi in conto fiscale saranno erogati contestualmente al rimborso medesimo senza obbligo di  presentazione istanze;
  3. Spese di rappresentanza: il valore unitario degli omaggi per cui è possibile detrarre l’IVA  viene elevato a a 50 euro. In tal modo viene uniformato a quello della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi;
  4. Ammortamento finanziario: è stato prevista l’eliminazione della preventiva autorizzazione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento finanziario in caso di concessioni riguardanti la costruzione e ’esercizio di opere pubbliche;
  5. IVA Imprese di spettacoli: il ddl ha uniformato la percentuale di detrazione forfettaria dell’IVA per le operazioni di sponsorizzazione con quella prevista per le spese di pubblicità. (QUINDI 50% per le sponsorizzazioni, diritti televisivi – prima 10% – e attività correlate commerciali – prima al 33,33%).
  6. Società tra professionisti: Per tali nuovi tipi di società,  si applica il medesimo regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica – anche ai fini Irap  –   costituite tra persone fisiche. La norma e’ volta a risolvere alcune incertezze interpretative. Con questa misura si da modo di far decollorare questo importante tipo di forma societaria, includendo anche la possibilità di avere soci di minoranza non professionisti.
  7. Spese di vitto e alloggio dei professionisti: il ddl semplificazioni prevede che tali spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono, come la norma attualmente in vigore.

Semplificazioni per le imprese

  1. Tutor d’impresa.

Il disegno di legge introduce la figura del “tutor delle imprese” che le seguirà da vicino nella gestione della loro attività, dall’inizio alla conclusione dei procedimenti di inquadramento amministrativo e fiscale. Il Tutor  informerà il neo imprenditore sulle nuove normative specifiche del settore di appartenenza che si possono applicare su tutti gli adempimenti per l’esercizio dell’attività produttiva. Il tutor garantirà l’osservanza delle migliori procedure amministrative e di semplificazione, che saranno pubblicate anche sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Semplificazioni per i cittadini

  • Rilascio dei titoli di studio in lingua inglese, per poterli utilizzare all’estero senza necessità delle traduzioni asseverate.
  • Riunificazione degli adempimenti relativi al variazione della residenza e al pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Si eviteranno ai cittadini inutili duplicazioni burocratiche e si previene l’evasione tributaria.
  • Procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
    I cittadini non dovranno più comunicare al PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTO le perdite di possesso dei veicoli di proprietà,  per furto e  cambi di residenza che saranno  acquisiti con procedura d’ufficio.
  • Fine del fenomeno delle intestazioni fittizie dei veicoli, perché sarà necessario produrre l’atto sottoscritto non solo dal venditore ma anche dall’acquirente per procedere al passaggio di proprietà. Ogni variazione riguardante la proprietà del veicolo verrà immediatamente e gratuitamente comunicata dal PRA all’interessato con e-mail o sms.
  • Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, approverà l’Agenda dei lavori per la semplificazione delle norme e delle procedure contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali, sulle modalità, anche temporali, di attuazione delle misure di semplificazione vigenti.
  • Questo consentirà di programmare e coordinare l’attività di semplificazione.
  • Interoperabilità tra pubbliche amministrazioni per consentire lo scambio dei dati contenuti nelle diverse banche dati.
  • La norma riveste importanza fondamentale per dare concreta attuazione al principio per il quale  le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese documentazione relativa a dati e informazioni di cui sono già in possesso.

Semplificazioni per le imprese

1. Controlli sanitari.

Per semplificare gli adempimenti in materia di controllo sanitario, il disegno di legge prevede che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro sia effettuata soltanto nel caso in cui la patologia sia correlata ai rischi professionali.

Si elimina l’obbligo a carico del datore di lavoro di inviare all’INAIL le certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e malattia professionale in quanto la comunicazione verrà inviata direttamente dal medico di base.

2- Beni culturali.

L’uscita temporanea dall’Italia di beni culturali non esposti, ma richiesti da accordi culturali con istituzioni museali straniere consente di ricevere un corrispettivo per lo sfruttamento economico di tali beni per un periodo che non può superiore i dieci anni;

Per adeguarsi alle mutate prassi del settore cinematografico, si amplia la possibilità di depositare la copia del film presso la Cineteca nazionale per l’ottenimento dei contributi, oltre che mediante negativo della pellicola originale, anche in versione digitale.

Si facilita il “found raising” anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali e paesaggistici, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei. In tal modo, per le eventuali donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, si consente ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali di acquisire ed utilizzare subito le somme destinate ad interventi specifici, mediante l’accensione di appositi conti correnti presso istituti bancari o altri soggetti autorizzati, eliminando il versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Edilizia.

Il disegno di legge semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole solo ad una SCIA. Ciò potrà  avvenire a condizione della conformità della variante alle prescrizioni urbanistico-edilizie e dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. Tali segnalazioni SCIA costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. Appalti.

Il Ddl modifica il codice dei contratti pubblici, semplificando le procedure per la partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese.
Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico e privato, si riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di far ricorso a centrali di committenza, anche per l’affidamento dei contratti di concessione di lavori.

Si prevede che, in caso di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono evitare la risoluzione designando una società che, in un termine non inferiore a 120 giorni, subentri nella concessione al posto del concessionario.

Al fine di ridurre l’overdesign delle opere infrastrutturali ferrovie e stradali, si prevede che l’introduzione di nuove norme nazionali non fondate su standard comuni europei di sicurezza ferroviaria deve essere limitata al minimo e subordinata ad una analisi economica di impatto sul sistema ferroviario che tiene conto dei relativi sovraccosti oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro implementazione.

5. Privacy.

La norma sulla privacy assume particolare importanza, in quanto, al pari di quanto avviene in altri Paesi UE, il disegno di legge ha stabilito che, ai fini del trattamento dei dati personali , qualsiasi imprenditore, anche individuale, è considerato e trattato come persona giuridica: quindi, escluso dal trattamento dei dati personali ivi previsti.

6. Ambiente.

Il disegno di legge semplificazioni introduce una serie di procedimenti nel rispetto degli standard comunitar, i al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Saranno affrontati i problemi di messa in sicurezza e della bi con il duplice fine di difendere l’ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi, e vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di VIA, di VAS e AIA.

7. Settore agricolo e agroindustriale.

Il ddl semplificazioni esclude dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione.  In agricoltura, è prevista  la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.
Inoltre, si facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, consentendo agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

8. Salute.

In materia di influenza aviaria, saranno ridotti  gli obblighi di informazione per le aziende avicole familiari. Snellite le procedure autorizzative per l’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica.

9.Semplificazioni – Affari esteri.

Si sostituisce l’attuale sistema di pagamento delle spese per il trasferimento di personale (a carico del Ministero dietro presentazione di fattura) con un rimborso forfettario.

10. Semplificazioni – Università, ricerca e istruzione.

Si semplifica la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito, prevedendo che il titolo venga conferito dal Rettore.

IL disegno di legge detta misure di contenimento della spesa per missioni effettuate dalle università e dagli enti di ricerca; si semplificano le procedure di riparto di alcuni stanziamenti di Fondi attribuiti al Ministero dell’istruzione; Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.147/2012, si dettano disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole, rimettendo ad un accordo da definire in sede di Conferenza Unificata l’individuazione di un parametro che consenta di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione.

11.Semplificazioni – Consob.

Si ottimizzano e rafforzano i poteri di indagine ed enforcement della Consob, consentendo ad essa l’acquisizione tempestiva delle informazioni di comportamenti illeciti ed estendendo a tutte le aree di vigilanza i più penetranti poteri di indagine previsti dalla disciplina sugli abusi di mercato.

10.Semplificazioni – Difesa.

Si introduce la possibilità per l’Agenzia del demanio di avvalersi, attraverso apposita convenzione a titolo gratuito, del supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a., ai fini della alienazione, gestione ed amministrazione di alcuni beni di proprietà dello Stato.

11.Deleghe normative e di semplificazioni.

Il disegno di legge contiene una delega per il riassetto normativo e la codificazione nelle materie del pubblico impiego e della documentazione amministrativa, nonché una delega regolamentare per la riduzione degli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese e dei termini dei procedimenti.

12.Contiene, inoltre, deleghe di settore, in materia ambientale, di beni culturali e di istruzione.

In considerazione del fatto che il decreto-legge n. 35 del 2013 ha previsto un’anticipazione di liquidità in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per un importo di 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014, e che sulla quota dell’anno in corso residuano risorse non richieste pari a 280 milioni di euro, al fine di consentire il superamento di squilibri esistenti e verificati in talune Regioni il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto – legge che rende immediatamente disponibili tali somme per le Regioni che ne facciano richiesta entro il termine del 15 luglio 2013, con priorità per la Puglia e il Piemonte che sono sottoposte alla procedura prevista dalla legge n.311 del 2004 nel caso di squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria.

13.Semplificazioni affari regionali e regioni autonome.

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, il Consiglio dei Ministri ha esaminato undici leggi regionali. Per le seguenti leggi regionali è stata deliberata l’impugnativa:

1) Legge Regione Valle Aosta n. 13 del 15/04/2013 “ Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria” in quanto contiene disposizioni in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera q) e con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di tutela della salute;

2) Legge Regione Umbria n. 10 del 6/05/2013 “Disposizioni in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13”, in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione;

Inoltre, per le seguenti leggi regionali è stata deliberata la non impugnativa:

1) Legge Regione Lazio n. 3 del 29/04/2013 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”.

2) Legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 15/04/2013 “ Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.”

3) Legge Regione Marche n. 6 del 22/04/2013 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”

4) Legge Regione Toscana n. 19 del 02/05/2013 “ Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.

5) Legge Regione Toscana n. 20 del 02/05/2013 “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015. Prima variazione.

6) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 02/05/2013 “ Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”, nonché disposizioni in materia di trasparenza.”

7) Legge Regione Valle d’Aosta n. 12 del 15/04/2013 “ Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).”

8) Legge Regione Basilicata “Testo di deliberazione statutaria della regione Basilicata avente ad oggetto: “legge regionale statutaria – modifica dell’articolo 32 dello statuto regionale -” approvato a norma dell’articolo123, secondo comma, della costituzione.

9) Legge Regione Campania “Testo della legge di revisione statutaria approvato in seconda deliberazione a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione ”modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) sulla composizione del consiglio regionale, della giunta regionale e del collegio dei revisori dei conti”.

Una disegno di legge all’insegna della semplificazione, che sicuramente porterà benefici a cittadini ed imprese, anche in termini di rilancio dell’economia.  I ritardi nell’avvio di imprese e lavori fanno parte di quelle problematiche che portano a recessione e stasi economica.

Ma come detto per il decreto del “fare” OCCORRE DARE RISPOSTE IMMEDIATE PER IL BLOCCO DELL’IVA E L’ELIMINAZIONE DELL’IMU.

 

 

Tasse universitarie detraibili ma con limiti.

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Le spese per tasse universitarie sono detraibili in unico 2013 nella misura del 19% dei costi sostenuti a tale titolo.

Il diritto alla detrazione spetta anche a coloro che frequentano università private o con sede all’estero. In questo caso però la detraibilità è limitata. Infatti l’importo su cui è possibile calcolare il 19% di detrazione non può eccedere quello stabilito per tasse e contributi previsti per la frequenza di corsi similari tenuti nelle università statali italiane più vicine al domicilio fiscale del contribuente come chiarito dal MEF con la circ. n. 95/2000.

Non sono mai detraibili invece le seguenti spese universitarie:

i contributi versati per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero;
le spese sostenute per vacanze studio, anche se all’interno di campus universitari;
le spese sostenuti per l’acquisto di (testi, vitto e 1viagg).

Sono detraibili, oltre alle tasse universitarie, le seguenti spese:

– i canoni di locazione pagati da studenti all’estero nella misura massima del 19% di 2.633 euro, così come previsto per i canoni pagati da studenti italiani che risiedono in un altra provincia rispetto a quella dove ha sede l’università, sempre che sia distante almeno 100 km.

Per la detraibilità dei canoni pagati all’estero lo studente dovrà frequentare un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno dei 27 Paesi membri dell’Unione europea.

Il risarcimento del danno morale non si divide tra i superstiti.

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 17 aprile 2013 n.9231

Il risarcimento del danno non patrimoniale o morale dovuto ai superstiti per la perdita di un congiunto, essendo quantificabile in via equitativa, non è da “dividere” tra di essi, poiché il quantum del risarcimento morale è determinato in un range minimo e massimo stabilito, per ciascuno dei superstiti, in base al danno subito da ognuno, che può variare tra di loro in rapporto a precise condizioni soggettive.

È la sintesi di quanto ha stabilito la sentenza suddetta.

Ai fini della personalizzazione per ogni superstite del danno non patrimoniale, la determinazione della liquidazione, dovrà avvenire necessariamente in via equitativa, con pronuncia adeguatamente motivata e stabilita in base ad un intervallo minimo e massimo, desunto dalle tabelle del Tribunale di Milano, valide per l’intero territorio nazionale.

Per l’individuazione della concreta somma attribuibile (anche oltre tale limite se il danno familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti), il giudice deve fare attenzione a non incorrere nella erronea liquidazione complessiva del risarcimento da dividere  tra i superstiti.

Nella sostanza, quindi a differenza “del danno patrimoniale che va diviso tra gli aventi diritto”, «il danno non patrimoniale va determinato singolarmente per ogni superstite in base al grado di appartenenza con lo scomparso congiunto».

Cassazione: bonus assunzioni illegittimo, dovute le sanzioni anche con la buona fede.

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La Corte di Cassazione nel pronunciarsi sul recupero dell’indebito utilizzo del bonus assunzioni, ha disposto che le sanzioni sono  sempre dovute anche nel caso di buona fede del datore di lavoro.

E’ “sempre” l’impresa ad avere l’obbligo di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufrire del credito d’imposta, senza che possa validarsi alcun rilievo alle attestazioni rese dai dipendenti circa il possesso del requisito necessario.

Per il recupero “del bonus assunzioni per incremento della base occupazionale (art. 7 Legge 388/2000) INDEBITAMENTE UTILIZZATO e conseguente irrogazione delle sanzioni relative, la responsabilità dell’impresa non potrà essere esclusa dall’esistenza delle dichiarazioni sostitutive dei dipendenti che confermavano la sussistenza dei requisiti per ottenere il bonus, che aveva in buona fede prese per veritiere.

Questo il principio sancito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13755 de 31 maggio 2013.

FATTISPECIE DI CAUSA

Una società cooperativa ricorreva contro un avviso di accertamento che gli recuperava il bonus assunzioni utilizzato indebitamente per l’incremento della base occupazionale comprese le sanzioni.

Ciò in quanto i lavoratori per i quali si era ottenuto il bonus  non possedevano i requisiti previsti per l’accesso al beneficio:

Tali dipendenti infatti nei 24 mesi precedenti l’assunzione, erano stati occupati a tempo indeterminato, mentre il requisito soggettivo – per ottenere il credito – prevedeva che il lavoratore assunto non avesse avuto alcun rapporto lavorativo negli stesssi 24 mesi antecedenti l’assunzione.

In  primo grado la cooperativa si vedeva respinto il ricorso.

Mentre la CTR d’appello accoglieva parzialmente il ricorso della cooperativa, annullando le sanzioni e disponendo solo la restituzione del bonus assunzioni utilizzato.

Le motivazioni dei giudici di merito in riguardo alla non debenza delle sanzioni, si ricollegavano all’art. 6 del Dlgs 472/1997  che non prevede la “responsabilità dell’agente in caso di violazioni “per errore di fatto:  ovvero quando l’errore non è determinato da colpa”. Nella fattispecie, secondo i giudici dell’appello,  la colpa era da escludere poiché la cooperativa  aveva raccolto dai lavoratori « una dichiarazione sostitutiva» con cui essi si assumevano òa personale responsabilità in ordine alla circostanza di non aver avuto pregressi rapporti di lavoro nei 24 mesi antecedenti l’assunzione.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva  in Cassazione, in quanto riteneva inapplicabile l’articolo 6 del citato Dlgs. 472/1997, che dispone l’esonero da responsabilità in mancanza di colpa del contribuente, quale non era il caso della cooperativa.

La Cassazione ha accolto le doglianze dell’Agenzia comminando le sanzioni come previste nell’avviso di accertamento.

I giudici togati hanno affermato  che la sanzioni tributarie sono dovute, nel momento in cui, come previsto dall’art.  5 del Dlgs 472/1997, sia imputabile in capo all’agente sia la volontarietà del comportamento “sia la colpevolezza”.

Secondo i giudici di legittimità risulta normale che una volta che sia stata dimostrata la volontarietà del comportamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni non è necessario dimostrarne la colpa o il dolo. L’onere di provarne il contrario rimane nelle spettanze  di colui che ha commesso la violazione.

L’errore non è scusabile secondo la Corte se “si tratta di errore evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, quella che si può ragionevolmente pretendere dal soggetto agente”, avendo dovuto verificare la sussistenza dei requisiti dei lavoratori per l’ottenimento del bonus presso il Centro Per l’impego.

Successione eredità senza dichiarazione sotto i 75mila euro.

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Oggi 19 giugno sarà discusso in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali.

Tra le novità più importanti, vi è la norma che esonera i contribuenti dalla dichiarazione di successione per eredità di valore complessivo sotto i 75.000 euro.

Il nuovo provvedimento darà una grossa semplificazione al passaggio ereditario, in quanto prevede che non vi sarà alcun obbligo di dichiarazione di successione ereditaria da presentare all’Ufficio del registro se questa venga devoluta al coniuge o ai parenti diretti e non superi il valore di 75mila euro.

Lo prevede il primo articolo del decreto semplificazioni fiscali del disegno di legge che verrà varato dal Consiglio dei Ministri in data di oggi.

Per la norma attualmente in vigore non vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per un valore dell’asse sotto gli ex 50 milioni DI LIRE, semprechè l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, «salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare» come recita la norma del 1990 che sarà oggetto quindi di importanti modifiche in ottiche semplificative a beneficio dei contribuenti.

Accertamento studi di settore: legittimo se l’Ufficio fornisce ragioni logiche.

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L’accertamento da studi di settore è legittimo quando avvalorato da un buon ragionamento fornito dall’Ufficio.

Ciò anche se ” lo scostamento da studi di settore ” è una mera presunzione semplice.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente che “l’esiguità del reddito dichiarato” non era neanche sufficiente per il sostentamento della propria famiglia;  in assenza di ulteriori redditi.

E’ considerato legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore, quando l’Ufficio dimostra l’applicabilità – al caso concreto – delle risultanze di gerico, relative all’attività del contribuente,  contestandogli in sede di contradditorio “una ricostruzione logica condivisibile“.

La fase preventiva del contradditorio, precedente al ricorso, può fornire “elementi importanti” che possono essere oggetto di successiva valutazione del giudice in sede contenziosa.

Questa in sintesi la sentenza della Cassazione  n. 14492 del 7 giugno 2013 che ha considerato legittimo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in base agli studi di settore.

La fattispecie si riferiva ad un avviso di accertamento, elevato nei confronti del contribuente, per recupero a tassazione,  di maggiore imponibile calcolato sullo scostamento tra i ricavi attesi da gerico e quelli realmente dichiarati.

L’accertamento, prontamente impugnato dal contribuente, era stato annullato sia in CTP che in CTR.

L’Agenzia delle Entrate proponeva però  ricorso per cassazione, eccependo tre motivi contro le due sentenze precedenti, tra cui:

  • “il vizio di una motivazione sufficiente non fornita dalla sentenza su un punto fondamentale della controversia”.

L’Ufficio contestava il giudizio di merito, in quanto aveva ritenuto sufficienti le motivazioni del contribuente in merito all’onere della prova, senza indicare idoneo motivo di tale convincimento, ed ignorando invece completamente gli elementi forniti dall’Ufficio, a supporto dello scostamento da studi, che davano valore alla rettifica, come la sproporzione tra reddito dichiarato e le esigenze di vita della famiglia del contribuente.

Condividendo i motivi esposti dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di cassazione ha deciso per l’accoglimento del ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La sentenza della Cassazione.

Gli ermellini in merito alla valenza degli avvisi di accertamento basati sull’applicazione degli studi di settore, hanno offerto interessanti spunti e principi, già espressi in precedenti pronuncie tra le quali la sentenza n. 26635 del 2009.

L’accertamento emesso in base allo scostamento tra reddito dichiarato e reddito atteso dagli studi di settore, è considerato presunzione semplice, in ossequio all’articolo 2729 del codice civile che recita “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi” e quindi le fattispecie non stabilite dalla legge sono rimesse alla valutazione del giudice di merito (cfr Corte costituzionale, sentenza n. 105/2003).

Gli studi di settore rappresentano esclusivamente degli indicatori di una possibile anomalia fiscale: i requisiti di gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni non sono determinati ex lege dal semplice scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello rideterminato da gerico.

La Corte evidenzia ancora una volta come sia necessario il contradditorio endoprocedimentale, quale elemento determinante per adeguare alla realtà economica del singolo contribuente la mera ipotesi di evasione rilevata dello studio di settore.

In sede di contradditorio il contribuente ha “l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame”.

Mentre è obbligo dell’Ufficio motivare con adeguatezza l’avviso di accertamento basato sugli studi di settore, evitando l’automatismo dell’accertamento in base allo scostamento, ed essendo obbligato ad integrare la motivazione dell’atto “con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto”, evidenziando le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Il giudice tributario potrà liberamente valutare tanto gli elementi riscontrati dall’Agenzia quanto la controprova proposta dal contribuente.

Nel caso di specie , i giudici hanno riconosciuto che  l’Agenzia delle Entrate ha  rispettato  tutte le prescrizioni di legge, a conferma delle risultanze indiziarie dell’indagine ricostruttiva standardizzata.

A parere della Corte Suprema l’avviso di accertamento impugnato risultava adeguatamente fondato su precisi e gravi dati circostanti, ignorati dai giudici di merito; il più importante dei quali è per l’appunto la constatazione dell’esiguità del reddito dichiarato dal contribuente, il cui ammontare era incapiente addirittura per consentire di far fronte alle esigenze di vita della propria famiglia.

Risarcimento danno biologico negato per super lavoro volontario.

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Con la sentenza n. 12725 del 23 maggio 2013, la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso proposto da un dirigente contro il proprio datore di  lavoro, per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico, derivante da uno stress lavorativo per carichi di lavoro eccessivi.

I giudici della Corte Suprema, hanno negato il risarcimento del danno chiesto dal dipendente, precisando che nella fattispecie “si resta fuori dall’ambito applicativo dell’art. 2087 del codice civile che recita «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» che riguarda una responsabilità contrattuale legata “a criteri probabilistici e non solo possibilistici”.

 La Corte rigetta la richiesta di risarcimento del danno biologico,  in quanto “nel momento in cui venga riscontrato un logoramento psico-fisico del dipendetente, che “volontariamente” si sia esposto ad impegni di lavoro gravosi per un periodo di tempo più o meno lungo, in linea di principio, ha facoltà di asternersene, quando tali prestazioni lavorative possano arrecare pregiudizio alla sua salute”.

Ciò in quanto coinvolto nel diritto fondamente protetto dall’art. 32 della Costituzione che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”  confermato dalle sentenze: Cass. 10 agosto 2012 n 14375; Cass. 18 maggio 2006 n 11664; Cass. 9 maggio 2005 n 9576.

Tale principio vale in misura superiore quando il dipendente “sia un dirigente” a cui venga riconosciuta la piena autonomia organizzativa del lavoro da compiere, compreso orari e ritmi di lavoro, che avrebbe potuto gestire meglio (in quanto ne aveva facoltà) nell’ottica di salvaguardia della sua salute, ragione per cui la risarcimento del danno, non è stato accordato.