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Privacy: Governo dice si alla violazioni dei dati.

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Il DDL semplificazioni approvato dal Governo Letta, consentirà le violazioni della nostra privacy e dei nostri dati sensibili. Questo nell’ottica delle semplicazioni!

La denuncia arriva dal Garante della privacy, Antonello Soro, che ha dichiarato come il disegno di legge sulle semplificazioni, approvato l’altro giorno dal Consiglio dei Ministri, ha ostinatamente riproposto “una pesante modifica al codice della privacy” ossia alla protezione dei dati personali, che sicuramente saranno meno segreti per l’Amministrazione”. 

Il garante della privacy ha stimato che almeno “6 milioni di imprenditori” perderanno il diritto alla tutela, senza nessuna semplicazione, a livello di adempimenti, nei confronti di clienti, dipendenti e consumatori.

Questa l’opinione garantista, del Presidente dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro,  a seguito dell’approvazione delle modifiche al codice privacy, contenute nel DDL SEMPLICAZIONI approvato dal Consiglio dei Ministri.

Ha detto Soro, la persona dell’imprenditore dovrebbe essere – molto “improbabilmente” – più soggetti contemporaneamente, in riferimento alla sua funzione sociale di marito; padre di famiglia; artigiano; mutuatario; inquilino; consumatore; assicurato sulla vita ecc. ecc.

Antonello Soro, continuando ha sottolineato che “in tal modo saremo costretti a respingere la richiesta di intervento di tutti gli imprenditori, grandi ma soprattutto piccoli, che chiedono regolarmente protezione della propria privacy al Garante”.

Il DDL che modifica il codice della privacy continua Soro  “è palesemente in contrasto con l’ordinamento comunitario, con la Carta di Nizza, con il Trattato di Lisbona”.

“un vero scivolone per un governo a forte vocazione europeista”

. Scivolone programmato -ndr)

E’ davvero incredibile [conclude il Presidente dell’Autorità Garante della privacy]  che in nome della semplificazione si pensi di SOPPRIMERE la tutela di un diritto fondamentale a sei milioni di italiani.

I DIRITTI DEI CITTADINI NON POSSONO ESSERE SCAMBIATI PER BUROCRAZIA.

Nota della redazione RFW:

Più volte abbiamo parlato del nostro Governo e delle sue azioni che onestamente non ci sembrano quasi mai pro-cittadini.

Bilancio: approvazione entro il 29 giugno, convocazione nei termini.

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Se il bilancio viene approvato dopo i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio la delibera assembleare è comunque valida.

Resta inteso che al bilancio approvato dovrà essere allegato:

– anche il verbale dell’assemblea “andata deserta”.

E’ consentito in alternativa che nel verbale di approvazione venga indicato – in maniera chiara e precisa – la data in cui è l’adunanza  è andata deserta (senza allegazione).

Quindi, il rispetto del termine di approvazione del bilancio delle società di capitali “è  riferito solo alla convocazione dell’assemblea” e non alla sua approvazione, che chiaramente è rimessa ai soci.

CONVOCAZIONE SEMPRE NEI TERMINI.

Tutt’altra questione è il fatto “che non sia consentito agli amministratori convocare l’assemblea PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con la fissazione della prima seduta ad una data successiva ai termini di legge o statutari” . Il mancato rispetto dei termini ( di convocazione) in ogni caso non determina l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ma soltanto la responsabilità dell’organo amministrativo, per aver violato un suo preciso obbligo di legge.

DEPOSITO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALL’APPROVAZIONE.

Diverso ancora è il problema se il deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese viene effettuato, oltre il termine di 30 giorni dalla data di approvazione,

INDIPEDENTEMENTE SE QUESTO SIA STATO APPROVATO NEI TERMINI di 120 giorni, 180 giorni o oltre tali termini e quindi dopo il 29 giugno.

In questo caso ciascun amministratore, dovrà corrispondere una sanzione amministrativa da 206,00 a 2.065,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile ), che trattandosi di bilancio è aumentata di un terzo. Il pagamento comunque è ammesso in misura ridotta, e sarà pari ad euro 549,33 per ogni amministratore.

Agevolazioni alle imprese del sud: stanziati dal Mise 190 milioni di euro. Lo zuccherino per i meridionali…

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Agevolazioni alle imprese nel Sud.  Il Ministero dello sviluppo economico il 20 giugno 2013 ha diramato la circolare che spiega le modalità di attuazione dei contributi e l’inoltro delle domande.

Le agevolazioni pari a 190 milioni di euro ci sembrano abbastanza pochine, briciole per i problemi del Sud.

Con la  circolare ministeriale del  20-06-2013 n. 21303 , il Ministero dello Sviluppo Economico, ha stabilito:

  • le modalità di attuazione delle agevolazioni;
  • le condizioni di ammissibilità;
  • il termine di inoltro delle istanze:   che potranno essere prodotte a partire dal 4 settembre 2013;
  • l’area geografica in cui l’impresa dovrà avere la sede: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • le risorse disponibili: che sono pari a 190 milioni di euro.

I soggetti beneficiari sono quelle aziende di piccole dimensioni costituite da non più di 6 mesi (dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni) che siano costituite in forma societaria, ed  in cui i soci siano persone fisiche a maggioranza assoluta (sia di quote che numerica).

Le domande potranno essere inoltrate anche dalle persone fisiche, che intendano costituire una nuova impresa, purchè entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’agevolazioni, si costituiscano sottoforma societaria.

Le agevolazioni sono concesse in base alla  valutazione a sportello.

Le domande di agevolazione, corredate dai piani aziendali,  potranno  essere presentate a decorrere dal 4 settembre 2013 ore 12,00.

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Nota della redazione per gli amici ed imprese del Meridione:

Abbiamo dato un’occhiata alla circolare, in cui onestamente, non si capisce nulla o quasi, 27 pagine da vedere ed interpretare. Le agevolazioni sono a fondo perduto o in conto interessi?  (onestamente non si capisce) o comunque forse non abbiamo letto bene. Comunque, in ogni caso,  le agevolazioni prevedono contributi per stati di avanzamento, con tutor e sopralluoghi.

Ma la cosa su cui vogliamo dare la nostra opinione,  è LA MISURA  DELLO STANZIAMENTO,  uguale a soli 190 MILIONI di euro.

Onestamente sembra una presa in giro:  “190 milioni sono tre buone vincite al superenalotto”.  

Quante imprese potranno partire?  forse 600 misurate con calcolo spannometrico. Per inciso dovranno anche apportate mezzi propri, ossia soldi propri. Insomma, alla fine, non capiamo dov’è l’agevolazione parlando di nuove imprese o di giovani.

Se ci sono soggetti che hanno le possibilità finanziarie, non certamento aspettano l’aiutino del MISE, per intraprendere una nuova attività di impresa.

Meditiamo su queste cose, “sono misure di propaganda non di aiuto”, al fine di tenere buoni i cittadini;   e far sembrare che l’esecutivo si occupi della “questione meridionale” con uno stanziamento misero, “anzi da miserabili”.

Per risolvere la questione meridionale,  occorrono altro che 190 milioni di euro, forse 100 volte tanto, “19 miliardi di euro”, che poi dovrebbero favorire lo sviluppo di aziende create da giovani che sicuramente non hanno “i mezzi propri” – da unire ai contributi – come la leggina appena commentata.

Nel caso dei giovani il contributo a fondo perduto dovrebbe coprire almeno l’80% dell’investimento.

Comunque la circolare è qui sotto potrete scaricarla sperando vi possa essere d’aiuto…

Agevolazioni nuove_imprese_Sud Circolare_20_06_2013_21303.

Parametri: accertamento illegittimo quando lo scostamento non è provato.

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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15651 del 21 giugno 2013,  ha affermato che la rettifica dei ricavi  basata sulla sola applicazione dei parametri determina un accertamento illegittimo.

Consolidata giurisprudenza si è ormai pronunciata più volte sulla “illegittimità” dell’accertamento basato esclusivamente sugli scostamenti derivanti dalle medie di settore risultanti dall’applicazione dei parametri o degli studi di settore, quando “l’amministrazione” non fornisca ulteriori “elementi di prova”, gravi precisi e concordanti, tali da poter avvalorare “gli scostamenti”.

FATTI DI CAUSA E PRINCIPI DELLA CASSAZIONE

L’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti del contribuente in base all’applicazione dei parametri, da cui scaturivano maggiori ricavi non dichiarati.

Il contribuente sosteneva l’illegittimità dell’accertamento in quanto “i parametri” sarebbero stati erroneamente applicati, poichè la sua attività prevalente non era quella di consulente, bensì quella quella derivante dall’utilizzazione economica di invenzioni industriali, oltre al fatto di percepire l’indennità di pensione.

La Corte di Cassazione ha richiamato la consolidità giurisprudenza, come sopra detto,  secondo la  quale,  l’accertamento basato esclusivamente sulle  medie “standard” di settore derivanti dall’applicazione dei parametri, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non “opera per legge”, e di conseguenza la rettifica effettuata dall’amministrazione è nulla. A meno che l’Ufficio nel corso dell’eventuale contradditorio non abbia contestati al contribuente altri elementi che giustificavano la rettifica.

La Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, aveva dato preliminarmente ragione all’Amministrazione finanziaria,  dichiarando “legittimo l’accertamento proposto” solo per l’esclusivo scostamento derivante dall’applicazione dei parametri alla contabilità del contribuente.

La Corte di Cassazione, di contro, a seguito del ricorso del contribuente,  constatava che la CTR non aveva  tenuto conto, in alcun modo,  di detti principi giurisprudenziali, che vedevano l’accertamento basato sulle sole presunzioni semplici, scaturenti dall’applicazione dei parametri, illegittimo e nullo.

La presunzione semplice di “mero indizio di evasione” scaturente dall’applicazione dei parametri  o degli studi di settore, deve  trovare raccordo con altri fatti e documenti che possano dare valore agli scostamenti meramente teorici, e quindi non sufficienti a legittimare la rettifica dei ricavi e dei redditi dichiarati.

La pronuncia  della Commissione Regionale si fondata esclusivamente “sul valore presunto dei ricavi” scaturenti dall’applicazione dei parametri e non affermava null’altro in merito.

Il contribuente al fine di motivare lo scostamento rilevato dall’Ufficio,ì tra l’importo dei ricavi dichiarati e quello presuntivamente accertato, aveva argomentato di esercitare solo saltuariamente l’attività di consulenza, in quanto pensionato e titolare di royalties e brevetti.

La Cassazione cassava la sentenza della CTR e dichiarava nullo l’accertamento.

Commento RFW

Quindi ogni qual volta che si riceve dall’Amministazione finanziaria un accertamento che sia basato esclusivamente sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore, al fine di determinare una maggior reddito rispetto a quello dichiarato, per poi  operare una rettifica con conseguente pagamento di maggiori imposte, si potrà tranquillamente ottenerne la “pronuncia di illegittimità”, nel momento in cui l’Amministrazione non fornisca ulteriori elementi di prova della presunta evasione, od anche,  pur fornendoli,  il contribuente possa giustificarne le motivazioni in maniera concreta per poi poterle opporle anche in sede contenziosa.

Per principio generale “lo scostamento teorico da parametri o studi di settore”, non è una prova di evasione, ma solo un indizio che dovrà essere avvalorato dall’amministrazione con ulteriori elementi di prova. Diversamente l’accertamento è sempre illegittimo.

Anomalie studi di settore per gli anni 2009-2011, giustifica dal 26 giugno prossimo.

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Anomalie studi di settore: disponibile il software per comunicare le motivazioni degli scostamenti degli indici degli studi di settore allegati alle dichiarazioni per gli anni 2009-2011.

L’Agenzia delle Entrate, da venerdì scorso, ha messo a disposizione il pacchetto applicativo “Comunicazioni anomalie studi di settore 2013”, scaricabile “gratuitamente” dal proprio sito internet. ( ci mancava che fosse pure a pagamento -ndr).

Dal 26 giugno 2013 si potrà utilizzare il software “comunicazioni anomalie studi di settore” per comunicare:

  • le motivazioni, chiarimenti o precisazioni in relazione alle anomalie segnalate sulla base dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore per gli anni 2009-2011.

(Per inciso le anomalie riguardano l’indice di rotazione del magazzino “troppo basso” oppure la produttività per addetto “troppo alta”, e simili, a cui si dovrebbe rispondere solo con poche parole, (ndr) “motivazioni: tasse e crisi in arrivo = depressione degli acquisti” con evidente magazzino rimasto pieno…).

In particolare, la procedura anomalie studi di settore vi permetterà di:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nella comunicazione ricevuta;
  • indicare le motivazioni che hanno causato le anomalie e altre informazioni.

Ai fini dell’invio telematico occorre aver  l’autorizzazione dell’impresa per accedere al servizio Entratel.

Ci auguriamo che i nostri clienti, imprese, non ci impongano di comunicare altri dati e commenti, che per inciso non sarebbero fuori luogo.

Governo: Alfano minaccia di far cadere sè stesso.

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Alfano minaccia il suo Governo e sè stesso:  “se non bloccherò l’aumento dell’IVA e non eliminerò l’IMU sulla prima casa mi staccherò la spina”.  Strano caso di “dissociazione d’identità”, non mi sembra sia un virus, ma in Parlamento si trasmette che è una bellezza…

Non ha assolutamente torto: “per l’IVA Monti ne aveva disposto l’aumento” per passare l’imposizione fiscale dalle persone alle cose. E così è stato, peccato che non ha ridotto le imposte sulle persone, ma è rimasta quella sulle cose.

Ci dispiace che Alfano abbia dimenticato di essere lui “il Governo”, anzi il vice-premier, e minaccia di staccare la spina allo stesso governo, “di cui fa parte”  se non ridurrà la pressione fiscale, prendendo per imbecilli tutti noi concittadini.

La cosa più importante (che a noi ci tocca e ad Alfano no)  e che l’IVA aumenta al 22%.

La vera natura delle “umane genti”, è che ognuno guarda alle proprie tasche e solo se stanno bene, potrà pensare anche a quelle di milioni di concittadini (ma siamo nel campo delle ipotesi di pura fanta-politica).

Per il momento i bonifici arrivano;  è questo a cui deve pensare Alfano.

Il resto è tutto teatro di pessima fattura.

Dobbiamo essere noi cittadini a staccare la spina alla politica.

Come ?

Noi commercialisti, siamo i primi ad essere chiamati in causa, in quanto il nodo vero del problema è il Fisco.

Leggete la nostra proposta

30 settembre 2013. Sciopero dei commercialisti. Per salvare le piccole imprese da una insopportabile pressione fiscale.

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La mia proposta è lo sciopero dei commercialisti: lo sciopero telematico dell’invio delle dichiarazioni previsto per il 30 settembre 2013.

Siamo noi commercialisti ad avere il dovere di difendere le piccole aziende, ormai sfiduciate e tradite da uno Stato a due velocità.

Abbiamo l’onere di liberare le MICRO-IMPRESE dal  sopruso “della sottrazione indebita e legalizzata dei propri averi”, ed essere anche tacciati (da qualche economista o giornalista di talk show)   di essere “il male del Paese”.

ADESSO BASTA…

Il grande sommerso si trova all’estero, lo sanno tutti,  sottraendo 200 miliardi di imponibile all’anno alle casse erariali; che lo Stato deve andarsi a riprendere da qualche altra parte, ossia presso i meno abbienti – che sono la massa – sempre più povera per colpa di una tassazione ingiusta: “famiglie, piccole imprese, dipendenti, e pensionati”.

 Chi aiuterà le classi meno abbienti contro questa dittatura economica? Se non lo faremo noi”?  Esperti delle materie economiche e fiscali ?

Il nostro sciopero è l’ultima occasione per salvare le piccole imprese.

  • Il 30 settembre 2013 nessuno dovrà inviare una sola dichiarazione dei redditi.

Questa è la nostra proposta che PER INCISO “non è uno sciopero fiscale penalmente perseguibile”.

Lo scopo dello sciopero è  “di imporre una  riduzione drastica delle imposte facendo partecipi i nostri clienti”.

Riduzione della pressione fiscale che dovrà andare a  favore delle piccole aziende, e non più delle banche o delle multinazionali….

E’ un estremo rimedio ma bisogna farlo.

ADESSO BASTA.

Capite anche da soli, che quando “è troppo è troppo” e bisogna avere il coraggio di agire.

Colleghi ed imprese, aspetto le vostre adesioni allo sciopero telematico indetto per il 30 settembre 2013.

Giuseppe MEROLA – commercialista in Sapri – iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina -SA- al n. 101 sez. A –  Revisore Contabile. Mail: merolaconsulting@rivistafiscaleweb.it. Tel. 339 6952195.

S.I.D. il grande fratello contro l’evasione fiscale?

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Da lunedì parte il sistema “S.I.D.” «Sistema di Interscambio dati Fisco – Banche». Il Grande Fratello dell’Amministrazione finanziaria.

Il “grande fratello” S.I.D. consentirà di acquisire da banche ee intermediari – con funzioni automatiche – le informazioni finanziarie di ogni contribuente, al fine di combattere l’evasione fiscale.

Un vero e proprio grande fratello versione Fisco, al quale nulla potrà essere nascosto.

L’annuncio è arrivato da Attilio Befera, direttore delle Entrate, durante un convegno organizzato a Rimini: «una grande controffensiva contro l’evasione».

Il sistema S.I.D. – grande fratello finanziario automatico – però rientra tra i sistemi inutili e fallaci che in questi anni hanno tentato la lotta all’evasione fiscale.

Un sistema di rete destinato a sottrarre qualche spicciolo ai piccoli imprenditori, mentre i grandi evasori, non censiti dalle banche, continueranno indisturbati a creare società off-shore, frodi carosello e società in paradisi fiscali, guardandosi bene dall’usare un conto corrente in Italia per scopi evasivi.

Ma ci chiedevamo come si può pensare che un grande evasore, un evasore totale, possa cadere in questa trappola, annunciata tra l’altro pubblicamente.

Per sconfiggere l’evasione fiscale, è chiaro che non bisogna guardare in faccia a nessuno, evasori sia grandi che piccoli, al fine di redistribuire il carico fiscale, ed allentare la pressione fiscale.

Diversamente il Paese non si salverà da se stesso.

Riteniamo che i contribuenti onesti subiranno molti danni da questo sistema di grande fratello bancario nel momento in cui non avranno la possibilità di dimostrare l’effettiva movimentazione già assogettata ad imposte:

  • si pensi ai commercianti che vendono con l’emissione dello scontrino fiscale.
  • riceveranno avvisi di accertamento a cui dovranno opporsi, con spese notevoli, pur potendo dimostrare di essere in regola con le tasse.

Cassazione: legale rappresentante e amministratore di fatto.

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Legale rappresentante – prestanome e amministratore di fatto per la Corte di Cassazione (sentenza 12 06 2013 n. 25809) sono entrambi responsabili delle sanzioni amministrative tributarie.

La Corte di Cassazione: “iniqua un’interpretazione della norma che addebiti il comportamento civilmente e penalmente rilevante unicamente a chi, sulla carta, gestisce la società”.

Il legale rappresentante e l’amministratore di fatto per quanto riguarda le sanzioni tributarie e amministrative  in base alll’articolo 11 del DLgs n° 472/1997  vengono posti sullo stesso piano di responsabilità stabilendo formalmente la diretta responsabilità anche di quest’ultimo “amministratore di fatto”.

Questa è la massima desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 25809 del 12 giugno suddetta.

I giudici dell Cassazione danno continuità all’orientamento secondo cui il reato previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000 (omessa dichiarazione ai fini delle imposte DIRETTE o IVA) “è configurabile nei confronti dell’amministratore legale rappresentante di una società ed anche nei confronti l’amministratore di fatto.

Il legale rappresentante, amministratore di diritto, in quanto prestanome, potrà rispondere solo a  titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40 comma 2 c.p. e 2932 c.c.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice” ( Cassazione sentenza n° 23425/2011).

Con questo ragionamento la Cassazione applica il principio anche alla materia delle sanzioni amministrative tributarie. L’articolo 11 del DLgs n. 472/1997, infatti, parifica il legale rappresentante all’amministratore di fatto, essendo entrambi direttamente responsabili.

Bonus bebè: 300 euro al mese. Forza mamme sul sito INPS dal 1° luglio.

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Bonus bebè: La richiesta del bonus bebè ai nastri partenza.

Bonus Bebè procedura: dalle ore 11.00 del 1° luglio “CLICCA VELOCE” sul sito INPS per l’inoltro della domanda dei 300 euro mensili per 6 mesi. Le mamme lavoratrici avranno solo 10 giorni (dal 1° luglio)  per richiedere il bonus bebè. Il Bonus spetta entro gli 11 mesi successivi al congedo di maternità ed è cumulabile allo stesso.

Dal 1° luglio ore 11.00 sarà possibile richiedere il contributo bebè per esclusiva via telematica dal sito dell’INPS

PROCEDURA RICHIESTA BONUS BEBE’ DAL 1° LUGLIO 2013.

  1. andare alle sede INPS più vicina e farsi rilasciare il codice pin personale.
  2. fare attenzione di avere installato sul proprio computer il programma adobe reader XI.
  3. accedere al sito www.inps.it.
  4. accedi ai servizi on line.
  5. registrati ai servizi on line.
  6. accedi allo spazio di ricerca e scrivi “richiesta bonus bebè”.
  7. compilare la richiesta seguendo le indicazioni.
  8. attenzione usare windows explorer, perché alcune volte con altri browser tipo mozilla non è funzionante.
  9. se non siete dimestiche con il computer consigliamo di farvi assistere da una persona molto capace.

Nel momento in cui si compila la richiesta bisogna scegliere attentamente:

  • tra la retta per pagare i servizi per l’infanzia;
  • e i voucher per pagare la baby-sitter.

DANGER: Una volta effettuata la scelta non sarà più modificabile.

Il bando per IL BONUS BEBE’ è consultabile sempre dal sito INPS Home -> Avvisi e Concorsi -> Avvisi.

L’agevolazione, alternativa al congedo parentale, è stata introdotta in via di sperimentazione per gli anni 2013-2015 dalla Riforma del mercato del lavoro  “FORNERO”  (art. 4 comma 24 lett b] Legge n. 92/2012) . E’ stata prevista la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità un contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher).

L’agevolazione è fruibile negli 11 mesi dopo il congedo di maternità.

Il beneficio di 300 euro mensili è fruibille solo per 6 mesi “per le mamme lavoratrici dipendenti” e per  3 mesi per le mamme iscritte alla gestione separata.