ACCERTAMENTI PER LO SCUDO FISCALE, IL MONITORAGGIO FISCALE IN CASO DI DICHIARAZIONE RISERVATA.
Controlli e chiarimenti arrivano dalla circolare ministeriale n.52/E del 2010 per coloro che hanno aderito allo scudo fiscale.
Il D.L. 167 del 28.6.1990 convertito nella L. n. 227 del 4.8.1990 ha introdotto l’obbligo di monitoraggio fiscale degli investimenti di natura finanziaria promossi da contribuenti italiani in Paesi esteri.
L’art. 13-bis del D. L. n. 78 del 1.7.2009 convertito con modifiche nella L. n. 102 del 3.8.2009 ha permesso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero da cittadini italiani, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, mediante il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% degli importi rimpatriati o regolarizzati.
Le Circolari ministeriali n. 43/E del 2009 e n. 52/E del 2010, hanno chiarito che il contribuente, che si è avvalso della predetta normativa, dovrà esibirne la relativa dichiarazione riservata, quando sia raggiunto ACCERTAMENTO o da provvedimenti di accesso, ispezione o verifica da parte della Guardia di Finanza, ed anche quando gli siano notificati avvisi di accertamento o rettifiche ed ogni altro atto di contestazione fiscale.
Il contribuente sarà tenuto ad esibire la documentazione inerente lo scudo fiscale entro 30 giorni dalla formale conoscenza di tali accertamenti emessi nei suoi confronti.
I verificatori, successivamente all’esibizione della dichiarazione riservata, dovranno richiederne anche copia all’intermediario abilitato (che ha effettuato l’operazione per conto del cliente) al fine di verificarne l’autenticità.
Quest’ultimo, di solito un’istituto bancario, sarà tenuto ad attestare:
- La data di conferimento dell’incarico da parte del contribuente;
- Gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria;
- Le modalità di presa in carico delle attività rimpatriate o regolarizzate per conto del contribuente indicate nella dichiarazione riservata.
Tale verifica presso l’Intemediario è l’unico modo che permette di controllare la reale adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente e l’esistenza dei requisiti per l’accesso all’adesione medesima.
Aggiornamento 14 gennaio 2012.
La norma è stata oggetto di revisione da parte della manovra Monti (DL: 201 del 6-12-2011) che ha ritassato per un’importo aggiuntivo pari all’1,5% i capitali o le attività SCUDATE detenute all’estero.
In egual modo però il contribuente, anche se sarà tenuto a questa tassazione aggiuntiva, potrà far valere l’adesione allo scudo fiscale in caso di controlli e accertamenti che lo riguardino.