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Agevolazione 55% per il risparmio energetico: fruibile solo per le spese sostenute al 31-12-2010.

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La detrazione IRPEF del 55% (istituita con la finanziaria 2008) spettante ad ogni contribuente che sostenga spese su immobili ai fini del risparmio energetico, potrà essere utilizzata, salvo proroga,  fino al 31-12-2010.

Per le spese sostenute e pagate mediante bonifico bancario entro la stessa data.

I soggetti privati e i lavoratori autonomi che sostengono costi per la ristrutturazione di immobili finalizzata al risparmio energetico, potranno usufruire della detrazione d’imposta del 55% fino al 31-12-2010. Chiaramente, per poter accedere al beneficio, i pagamenti delle relative fatture dovranno effettuate esclusivamnte con bonifico bancario. Questo anche se i lavori saranno ultimati o consegnati nell’anno 2011. In tal caso occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31-03-2011 le spese sostenute nel 2010.
 Si auspica che la nuova finanziaria, da approvare entro fine anno, proroghi tale agevolazione, in quanto i vantaggi della stessa sono molteplici:
1) Per i contribuenti che possono effettuare lavori per il rinnovo del proprio immobile e per il risparmio energetico e contemporaneamente averne un vantaggio fiscale (come detto il 55% dei costi sostenuti nell’anno e detraibili in 5 anni nella propria dichiarazione dei redditi).

2) Per l’indotto economico che si genera per le imprese edili. 3) Per il risparmio energetico realizzato su scala nazionale.

Si ritiene che il Governo, principalmente per la crisi economico-finanziaria in atto, possa decidere di  non prorogare l’agevolazione in commento e quindi coloro che hanno intenzione di godere della stessa lo facciano al più presto. Aggiornamento del 14-1-2012. La Manovra Monti ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico del 55% solo per l’intero 2012 mentre è entrata a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni di immobili. Dal 1-01-2013 quindi i lavori di ammodermanento degli impianti ai fini del risparmio energetico potranno rientrare e quindi usufruire dell’agevolazione del 36%.

Accertamenti in materia di scudo fiscale

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ACCERTAMENTI PER LO SCUDO FISCALE, IL MONITORAGGIO FISCALE IN CASO DI DICHIARAZIONE RISERVATA.
Controlli e chiarimenti arrivano dalla circolare ministeriale n.52/E del 2010 per coloro che hanno aderito allo scudo fiscale.
Il D.L. 167 del 28.6.1990 convertito nella L. n. 227  del 4.8.1990 ha introdotto l’obbligo di monitoraggio fiscale degli investimenti di natura finanziaria promossi da contribuenti italiani in Paesi esteri.

L’art. 13-bis del D. L. n. 78 del 1.7.2009 convertito con modifiche nella L. n. 102 del 3.8.2009  ha permesso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero da cittadini italiani, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, mediante il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% degli importi rimpatriati o regolarizzati.

Le Circolari ministeriali n. 43/E del 2009 e n. 52/E del 2010, hanno chiarito che il contribuente, che si è avvalso della predetta normativa, dovrà esibirne la relativa dichiarazione riservata, quando sia raggiunto ACCERTAMENTO o da provvedimenti di accesso, ispezione o verifica da parte della Guardia di Finanza, ed anche quando gli siano notificati  avvisi di accertamento o rettifiche ed ogni altro  atto di contestazione fiscale.

Il contribuente sarà tenuto ad esibire la documentazione inerente lo scudo fiscale entro 30 giorni dalla formale conoscenza di tali accertamenti emessi nei suoi confronti.

I verificatori, successivamente all’esibizione della dichiarazione riservata, dovranno richiederne anche copia all’intermediario abilitato (che ha effettuato l’operazione per conto del cliente)  al fine di verificarne l’autenticità.

Quest’ultimo, di solito un’istituto bancario, sarà tenuto ad  attestare:

  1. La data di conferimento dell’incarico da parte del contribuente;
  2. Gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria;
  3. Le modalità di presa in carico delle attività rimpatriate o regolarizzate per conto del contribuente indicate nella dichiarazione riservata. 

Tale verifica presso l’Intemediario è l’unico modo che permette di controllare la reale adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente e l’esistenza dei requisiti per l’accesso all’adesione medesima.

Aggiornamento 14 gennaio 2012.

La norma è stata oggetto di revisione da parte della manovra Monti (DL: 201 del 6-12-2011) che ha ritassato per un’importo aggiuntivo pari all’1,5% i capitali o le attività SCUDATE detenute all’estero.

In egual modo però il contribuente, anche se sarà tenuto a questa tassazione aggiuntiva, potrà far valere l’adesione allo scudo fiscale in caso di controlli e accertamenti che lo riguardino.