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Incentivo per l’assunzione di lavoratori in disoccupazione ordinaria.

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L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate dal 1-01-2010 al 31-12-2010.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 53344 del 26 luglio 2010 ha  fissato i requisiti per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro che assumono entro il 31-12-2010 dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali o l’indennità di disoccupazione speciale del settore edile.
L’incentivo spetta esclusivamente per quei lavoratori che alla data di assunzione siano ancora titolari delle indennità di disoccupazione sopra descritte.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro si trasformi nel corso del 2010 da lavoro a tempo determinato a lavoro a tempo pieno ed indeterminato.Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro siano ditte individuali, società ed anche cooperative.In tal caso al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari alla indennità di disoccupazione residue che sarebbero spettate al lavoratore anche per la quota mensile alla data di assunzione. Occorre precisare che l’incentivo mensile spettante al datore di lavoro non potrà mai essere superiore alla retribuzione da erogare nel mese di riferimento.

L’incentivo viene erogato attraverso conguaglio  con  le  somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

L’incentivo può essere erogato nei limiti massimi di risorse complessive che per il 2010 sono pari a 12 milioni di euro. Nel caso le risorse non fossero sufficienti sarebbe rispettato l’ordine cronologico di stipula dei contratti.

Il datore di lavoro che ha assunto un lavoratore in possesso dei requisiti precedentemente specificati deve  effettuare  domanda all’INPS di competenza territoriale entro  la fine del mese successivo a quello di stipula del contratto di lavoro.

Commenti:
La legge ha chiaramente lo scopo di stabilizzazione i rapporti di lavoro.

I datori di lavoro, per qualche mese potranno evitare di pagare i contributi previdenziali mediante il conguaglio suddetto e contestualmente aumentare la produttività aziendale anche per effetto del nuovo stimolo che avrà il lavoratore, avendo una retribuzione maggiore. Resta chiaro che occorrerà verificare l’esaurimento dei fondi.

Come difendersi dalle verifiche fiscali

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Le ispezioni e le verifiche fiscali sono regolate dall’art. 33 del D.P.R. IMPOSTE DIRETTE n. 600/73 e dall’art. 52 del D.P.R. IVA n. 633/72.

Sono attivate per riscontrare eventuali evasioni fiscali ( solo per i contribuenti titolari di partita iva).

Parliamo in questo caso di verifiche fiscali effettuate direttamente presso la sede di aziende commerciali ed artigiane o presso quella di studi professionali.

Accertamenti 2009.

I controlli da verifiche fiscali, nell’anno 2009, hanno fatto recuperare allo Stato 9,1 miliardi di euro contro i 6,9 del 2008. La lotta all’evasione si fa sempre più stringente, e di conseguenza i controlli saranno sempre maggiori.

Organi preposti alle verifiche fiscali.

Gli organi preposti ad effettuare le verifiche fiscali sono sia i militari della Guardia di Finanza che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate; questi hanno il potere di bussare alla porta delle imprese senza alcun preavviso. Le norme sopra menzionate danno potere legale (a detti organi deputati ad effettuare le verifiche fiscali) di accedere in azienda, esaminare le scritture contabili, controllare i fatti di gestione che generano costi e ricavi, ed infine, rilevarne elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Ciò ai fini di ACCERTAMENTO di eventuale sottrazione di imponibile al FISCO, rispetto ai redditi dichiarati ai fini del pagamento delle imposte dirette e IVA.

E’ inutile dire che quando si è sotto verifiche fiscali, ci sarà sempre qualcosa che non va, sanzionabile e da pagare. Infatti tra i vari codici, leggi e regolamenti qualcosa di irregolare c’è sempre, magari sono piccoli errori formali che vanno sanati, ma con multe abbastanza salate.

Tali preposti possono farsi esibire qualsiasi documento presente in azienda e spesso più che cercare irregolarità nelle scritture contabili, scrutano tra i documenti non ufficiali, tipo agende, rubriche e simili al fine di dimostrare l’eventuale evasione fiscale.

Verifiche fiscali presso l’abitazione privata dell’imprenditore.

Le verifiche fiscali possono essere effettuate anche presso l’abitazione del contribuente, dietro però autorizzazione della Procura. Controlli e verifiche fiscali (in ossequio allo statuto del contribuente) possono durare massimo 30 giorni, prorogabili per altri 30 e possono essere promossi come detto per tutti i titolari di partita iva.

Quanto può scattare il controllo fiscale.

I controlli possono scattare per diverse cause:

  • verifiche fiscali d’ufficio in base ad elenchi di tipologie di attività a rischio di evasione;
  • a seguito di anormalità riscontrate negli studi di settore presentati o nella ricostruzione delle spese da redditometro;
  • in seguito a verifiche fiscali derivanti da controlli incrociati in cui un fornitore dell’attività commerciale o dell’attività professionale sia a sua volta sotto verifica;
  • per controllare se i dati indicati negli studi di settore corrispondano ai beni, fatti ed atti presenti in azienda ed in caso di di difformità, ricalcolare la congruità in base al relativo studio di settore, per poi emettere successivamente “avviso di accertamento sintetico” per il recupero di eventuali maggiori imponibili, pretesi dal fisco e calcolate da Gerico. (Ovviamente a tali presunzioni ci si potrà appellare sia in sede giudiziaria che tributaria).

Il contribuente come si può difendere? Certamente non può chiedere che la verifica non venga effettuata, nè ha il diritto di rimandarla in altra data, quindi occorre armarsi solo di tanta pazienza; anche perché, nel periodo di verifica, il lavoro dell’azienda sarà quasi paralizzato.

Affinché le verifiche fiscali possano essere attivate è necessario che sia presente il titolare dell’azienda o dello studio, o suo delegato.

Il primo passo per difendersi è farsi mostrare dai militari il tesserino e l’autorizzazione al controllo firmato dal proprio comandante o dal capo ufficio, questo per non imbattersi in falsi verificatori.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultano le rilevazioni e le ispezioni effettuate, nonchè le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute dallo stesso.

Il contribuente ha diritto al rilascio di una copia di ogni verbale, e nel caso egli stesso o il suo consulente contesti qualche rilievo fatto dai verificatori, è buona norma “pretendere di farla indicare nel verbale” quale ”eccezione sollevata”.

Potrà essere utilizzata successivamente durante l’accertamento con adesione o nel ricorso tributario a seguito della emissione dell’avviso di accertamento derivante dalla verifica.

Il diritto di elevare le contestazioni e farle iscrivere a verbale è previsto dall’art. 12 comma 4 dello statuto del contribuente.

L’ispezionato inoltre può rivolgersi al Garante del contribuente (art.12 comma 6) nel caso in cui ritiene che i verificatori agiscono in modi non conformi alla legge.

Regole pratiche di difesa:

  • Evitare di tenere in azienda preventivi, documenti ed ogni altro atto, che sebbene non sia evasione, possa essere invece tal considerato dagli organi verificatori;
  • Cercare di essere collaborativi e consegnare ogni documentazione che venga richiesta;
  • Nel caso sia necessario opporre osservazioni ai rilievi contestati farli verbalizzare per una difesa successiva;
  • Farsi assistere dal commercialista in quanto a conoscenza delle norme che regolano le verifiche e che possono più agevolmente produrre ai verificatori la documentazione richiesta;
  • Per i soggetti tenuti a rilevare gli incassi nel registro dei corrispettivi si raccomandata di effettuare le registrazioni giorno per giorno, in quanto ciò è obbligo di legge;
  • Per i soggetti obbligati alla tenuta del registratore di cassa, accertarsi di averne fatto la revisione annuale e di avere in azienda il libretto di dotazione oltre alla necessaria attenzione giornaliera per la registrazioni gli incassi (sul registro corrispettivi) come detto giorno per giorno e non farlo settimanalmente. Inoltre verificare di avere istituito il registro di mancato funzionamento del misuratore fiscale.
  • Per i soggetti obbligati alla emissione delle ricevute fiscali accertarsi dell’aggiornamento del registro di carico e scarico stampati fiscali, anche se tale annotazione oggi può essere fatta direttamente sul registro acquisti (indicando nelle note il numero prestampato iniziale e finale).

Buon lavoro.

Commenta ti risponderemo…

Decreto legislativo sulle performance degli impiegati pubblici. Oiv e nucleo di valutazione,

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Il D.lgs. n.150 del 27/10/2010 in attuazione della legge 4/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della performance del pubblico impiego, in vigore dal 15.11.2009, (G.U. 31.10.2009, n. 254 – S.O. n.197) riporta all’articolo 14 le procedure da seguire per la valutazione degli impiegati statali.

In particolare riguarda l’organo di controllo deputato alla valutazione delle performance, prima denomimanto “nucleo di valutazione”, adesso “O.I.V.” (Organismo Indipendente di Valutazione).

L’articolo 14 in commento detta le norme su come gli Enti Locali dovranno organizzare tale sistema:
1. Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si deve dotare di un Organismo indipendente di valutazione della produttività dei propri impiegati.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce il nucleo di valutazione di cui al decreto legislativo 30/07/1999 n.286 ed esercita in piena autonomia, le attività di cui al comma 4.
Tale organismo dovrà anche attuare il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e dovrò riferire, in riguardo, direttamente all’organo di indirizzo politico.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è nominato dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, di cui all”art. 13 (CIVIT) per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo Indipendente della performance degli impiegati dell’ente:
  •  controlla il sistema complessivo organizzato ai fini della valutazione, la trasparenza e struttura dei controlli interni ed redige una relazione a cadenza annuale  sullo stato dello stesso;
  • comunica con tempestività le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
  • valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
  • garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  • propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
  • è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
  • promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
  • verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance OIV, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
Considerazioni:
Si ritiene che tale provvedimento sia perfetto dal punto di vista sistemico. Chiaramente occorrerà adottare i parametri di valutazione costruiti dal Ministero che poi saranno recepiti dagli Enti locali sottoforma di griglia in cui distribuire i vari dati raccolti e riguardanti i singoli dipendenti.
Si ritiene ancora per questo che ci saranno molte difficoltà applicative soprattutto per gli Enti Locali e per i Comuni.
il sistema di valutazione dovrà tener conto, per forza di cose, della dimensione dell’Ente e quindi l’O.I.V. COMUNALE dovrà essere dotato di uno strumento in grado di essere gestito in rapporto alle funzioni dei responsabili e dei dipendenti, che possa in maniera semplice permettere l’elaborazione di un report obiettivo di valutazione, anche per le responsabilità di cui l’Organismo è investito.
Inoltre si auspica che tale sistema tenga conto delle diverse funzioni dei dipendenti sotto valutazione in quanto chiaramente i fattori di valutazione dovranno essere diversi in base alle mansioni loro affidate.

Lezione Magistrale del Governatore Mario Draghi.

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Il Governatore della Banca D’Italia M. Draghi in occasione del convegno in memoria del grande economista Giorgio Fuà, tenutosi all’ISTAO di Ancona il 5 novembre scorso, è intervenuto con una precisa analisi dell’attuale crisi economica.

Il suo commento, che si potrà leggere integralmente sul sito della banca d’Italia, ha riguardato tre punti fondamentali:

  • il problema della crescita dell’economia italiana;
  • gli indicatori di benessere di una nazione;
  • il compito della politica economica.

 

Il problema della crescita dell’economia italiana secondo Draghi.

     Nel suo discorso, Draghi ha confermato le stime di recessione diffuse dal Fondo Monetario Internazionale  riguardanti i paesi dell’area Euro.  Tali stime  per il 2015 prevedono  che i Paesi della CEE avranno una diminuzione del PIL di 5 punti rispetto al 2000 passando dal 18% al 13%  a parità di potere d’acquisto ( in rapporto al Pil Mondiale). Nello stesso periodo, cioè dal 2000 al 2015, invece la quota di PIL dei Paesi  Emergenti  passerà dal 15% del 2000 al 29% del 2015 (circa il doppio)
Questo dato rappresenta ciò che sta accadendo nell’economia mondiale a causa della   rimodulazione degli equilibri economici causati dalla globalizzazione.
Draghi ha aggiunto che il nostro Paese rispetto agli altri Stati membri risentirà maggiormente di tale fenomeno e quindi della crisi. Tale affermazione gli deriva dall’analisi degli ultimi anni della vita economica del nostro paese:

“In Italia tra il 1998 e il 2008 il costo per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del 24%, in Francia del 15%, mentre in Germania è addirittura diminuito.

Nello stesso periodo (1998-2008) la produttività è aumentata del 22% in Germania, del 18% in Francia e solo del 3% in Italia“. 

Nell’intervento Draghi ha citato altri dati allarmanti, sufficienti per pretendere da chi ci governa di concentrarsi esclusivamente sui “problemi reali” della nazione.

Indicatori di benessere.

 Il Governatore Draghi, ricordando il pensiero del grande economista Giorgio Fuà, ha affermato che l’indicatore di benessere di una nazione non è dato solo dalla quantità di produzione che realizza,  ma anche da altri aspetti, quali l’equilibrio con l’ambiente naturale:

Questo grande precursore degli scenari economici attuali, continua ancora il Governatore, sosteneva che il reddito nazionale ed il benessere collettivo non sono la stessa cosa.

Il tema è quanto mai attuale, Il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha nominato Joseph Stiglitz, Presidente della “Commissione sulla Misurazione delle Performance Economiche e di Progresso sociale degli Stati membri”, di cui si sta occupando anche l’Istituto di Statistica e l’OCSE in collaborazione con lo stesso Stiglitz. 

Draghi: “E’ inutile aggiungere che per l’Italia tali indicatori erano già bassissimi prima della crisi attuale”.

Fuà già quindici anni fa, sosteneva che “nei paesi ricchi era più urgente studiare e correggere il senso di frustrazione dei lavoratori che si associa al lavoro e non esclusivamente il salario e la produttività“. 

Il compito della politica economica.

La politica italiana, di qualsiasi colore sia, deve interrogarsi sulla grande difficoltà di crescita del nostro paese in riferimento a tale indicatore di benessere, sia oggi che negli anni pre-crisi. Tema quanto mai attuale visto che sia la Commissione Europea  sia  la stessa Commissione Stiglitz lo impone. La politica deve realizzare strategie efficaci  e capaci di virare verso  l’orizzonte dell’economia sociale che possa realizzare l‘equilibrio tra reddito e qualità della vita per l’incremento del benessere della nostra nazione.

Ancora, ha detto Draghi, non conosciamo esattamente gli effetti definitivi della crisi sul nostro sistema produttivo, sappiamo che è in atto un processo di ristrutturazione radicale di parti del sistema che potrebbe avere anche effetti positivi ma ciò non è una previsione al momento attuabile.

Aggiunge che la politica deve iniziare a ragionare secondo questi indirizzi e sulle scelte di strategia collettiva, in modo da realizzare il benessere dello Stato e dei suoi cittadini, non solo economico ma anche qualitativo. Gli indicatori internazionali, conclude, rappresentano l’Italia come un Paese con gravi criticità ma mediamente ricco e con elevata speranza di vita. L’inazione del nostro Stato è una propensione tutta italiana che ha causato  più degli altri paesi partners la mancanza di produttività ed è la stessa che potrebbe generare un lento declino. 

La ricchezza italiana è frutto di azioni e decisioni passate, la produttività e la crescita sono frutto di decisione e azioni proiettate nel futuro. Siamo un Paese che privilegia guardare ciò che ha fatto rispetto a ciò che farà;  mentre il futuro è l’unica ricchezza per i nostri giovani e non è affatto privilegiata.

Commento:

L’invito di Draghi è diretto ed eloquente, inviato  ai politici italiani di oggi e di ieri. Bravi nel risolvere le contingenze, le urgenze, bravi nell’attivarsi nei casi disperati.

Con la manovra correttiva, profondamente iniqua, oggi criticata anche da Napolitano, non si fa che mettere un’altro “rattoppo” alla gomma forata e i tagli lineari profondamente ingiusti  potrebbero causare gravi turbolenze sociali oltre la crisi.

Draghi ha voluto dire che occorre un approccio sistemico al problema della produttività non una tantum.

Ha voluto dire che l’Italia è come una nave che già faceva acqua da tutte le parti,  oggi più di ieri. 

E mentre la nave va in affondamento, i vari capitani litigano per chi deve tenere il timone anzichè aiutarsi a vicenza per tornare a riva “salvi” e costruirne una più solida.  

Maggiore tutela per i collaboratori.

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In riferimento alle collaborazioni coordinate e continuate, vanno evidenziate due importanti disposizioni contenute nel collegato al lavoro approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010:

1) La prima disposizione è contenuta nell’art. 39, che estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, già previste per i datori di lavoro (Legge 838/83), anche ai committenti di collaborazioni coordinate e continuate.

I committenti, quindi, che omettono i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei propri collaboratori a progetto o collaboratori coordinati e continuati (iscritti alla gestione separata (art. 2 L. 335 8-08-1995) sono in questo caso equiparati ai datori di lavoro e quindi passibili della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a 1033 euro, salvo il versamento dei contributi omessi entro tre mesi dalla notifica dell’accertamento.

2) La seconda disposizione è contenuta nell’articolo 50, la quale introduce una disciplina a carattere transitorio sui rapporti di collaborazione fissando precisi criteri per la determinazione del risarcimento del danno, nei casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata. 
In tale ipotesi qualora il datore di lavoro avesse offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione, di cui all’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sarebbe tenuto unicamente a risarcire il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604.

3) L’articolo 48, comma 7, ha poi previsto una nuova forma di tutela del lavoratore in merito al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, le quali dovranno essere versate senza necessità di un progetto allegato al contratto di collaborazione.

Si tratta delle collaborazioni occasionali (art. 61 comma 2 del D.Lgs.. n. 276/2003) con una durata complessiva del rapporto non superiore ai trenta giorni ed un compenso totale non superiore ai 5.000 euro. Nel caso prospettato il rapporto non si considera occasionale anche se inferiore ai 30 giorni lavorativi.

La nuovo fattispecie introdotta riguarda “i servizi per la cura ed assistenza alla persona”, non superiori, però, a 240 ore. Si perde per questo tipo di prestazioni qualsiasi riferimento all’ammontare del corrispettivo e dei giorni.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuata sono inoltre applicabili i nuovi termini per opporsi alla comunicazione della risoluzione del contratto da parte del committente.

L’articolo 32 dispone che il collaboratore ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, per contestarla in forma scritta. L’opposizione non potrà essere promossa nel caso in cui il collaboratore nei 270 giorni successivi alla comunicazione del committente non depositi ricorso in Tribunale o non proponga alla controparte una procedura d’arbitrato.

(Considerazioni finali)

L’introduzione dell’equiparazione dei committenti ai datori di lavoro, nel caso di omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assitenziali trattenute ai collaboratori, ci sembra un provvedimento giusto e necessario che rende pià tutela ai tanti lavoratori precari laddove si prevedano sanzioni ai committenti al pari dei datori di lavoro. Quindi maggiori garanzie per coloro che sono precari, che possono da ciò ricevere maggior impulso positivo alla loro attività collaborativa (anche se resta il nodo della determinazione della retribuzione, ancora altamente speculativa) in vista di una ripresa economica che possa permettere di stabilizzare il loro rapporto di lavoro.

Rinuncia al credito verso clienti importanti: deducibile …

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La C.T.P. di Reggio Emilia con la sentenza n. 95/01/2010,  ha affermato che la rinuncia al credito nei confronti di clienti importanti sono perdite su crediti interamente deducibili.
La Commissione tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha chiarito che la perdita derivante dalla rinuncia al credito commerciale a beneficio di un cliente importante è interamente deducibile quando il contribuente dimostri che il mancato abbuono avrebbe significato la perdita del cliente debitore e causato all’azienda un danno economico di molto superiore all’importo del credito rinunciato.

I Giudici di merito hanno chiarito ovviamente che l’onere della prova spetta al contribuente,  ovvero sarà il contribuente a dover dimostrare che il beneficiario della rinuncia al credito era  un cliente di  importanza fondamentale e che il diniego di tale “sconto commerciale”  avrebbe arrecato grave danno alla vita economica aziendale. 

La sentenza in commento fa riferimento all’art. 101, comma 5  del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte Sui redditi), il quale dispone che le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Su tale assunto i Giudici, continuando, hanno affermato che la perdita non deve essere evitabile, e che la rinuncia al credito deve essere il reale male minore tra le eventuali spese per il recupero coatto del redito ed il suo ammontare. E ciò anche in riferimento alle reali possibilità di recupero del credito stesso.

Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, però,  le prove certe e precise che la perdita del cliente avrebbe arrecato un danno “superiore” all’importo della rinuncia al credito e quindi le sue doglianze sono state rigettate.

In ogni caso la sentenza riveste fondamentale importanza qualora un contribuente pretenda il diritto alla integrale deduzione della perdita oltre il limite fiscalmente consentito per abbuoni a clienti,  qualora abbia la possibilità di dimostrare quanto affermato dai giudici nella sentenza in commento.

(C.t.p. di Reggio Emilia  Sentenza n. 95 del 14/06/2010 sez. I)

Agevolazione 55% per il risparmio energetico: fruibile solo per le spese sostenute al 31-12-2010.

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La detrazione IRPEF del 55% (istituita con la finanziaria 2008) spettante ad ogni contribuente che sostenga spese su immobili ai fini del risparmio energetico, potrà essere utilizzata, salvo proroga,  fino al 31-12-2010.

Per le spese sostenute e pagate mediante bonifico bancario entro la stessa data.

I soggetti privati e i lavoratori autonomi che sostengono costi per la ristrutturazione di immobili finalizzata al risparmio energetico, potranno usufruire della detrazione d’imposta del 55% fino al 31-12-2010. Chiaramente, per poter accedere al beneficio, i pagamenti delle relative fatture dovranno effettuate esclusivamnte con bonifico bancario. Questo anche se i lavori saranno ultimati o consegnati nell’anno 2011. In tal caso occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31-03-2011 le spese sostenute nel 2010.
 Si auspica che la nuova finanziaria, da approvare entro fine anno, proroghi tale agevolazione, in quanto i vantaggi della stessa sono molteplici:
1) Per i contribuenti che possono effettuare lavori per il rinnovo del proprio immobile e per il risparmio energetico e contemporaneamente averne un vantaggio fiscale (come detto il 55% dei costi sostenuti nell’anno e detraibili in 5 anni nella propria dichiarazione dei redditi).

2) Per l’indotto economico che si genera per le imprese edili. 3) Per il risparmio energetico realizzato su scala nazionale.

Si ritiene che il Governo, principalmente per la crisi economico-finanziaria in atto, possa decidere di  non prorogare l’agevolazione in commento e quindi coloro che hanno intenzione di godere della stessa lo facciano al più presto. Aggiornamento del 14-1-2012. La Manovra Monti ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico del 55% solo per l’intero 2012 mentre è entrata a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni di immobili. Dal 1-01-2013 quindi i lavori di ammodermanento degli impianti ai fini del risparmio energetico potranno rientrare e quindi usufruire dell’agevolazione del 36%.

Accertamenti in materia di scudo fiscale

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ACCERTAMENTI PER LO SCUDO FISCALE, IL MONITORAGGIO FISCALE IN CASO DI DICHIARAZIONE RISERVATA.
Controlli e chiarimenti arrivano dalla circolare ministeriale n.52/E del 2010 per coloro che hanno aderito allo scudo fiscale.
Il D.L. 167 del 28.6.1990 convertito nella L. n. 227  del 4.8.1990 ha introdotto l’obbligo di monitoraggio fiscale degli investimenti di natura finanziaria promossi da contribuenti italiani in Paesi esteri.

L’art. 13-bis del D. L. n. 78 del 1.7.2009 convertito con modifiche nella L. n. 102 del 3.8.2009  ha permesso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero da cittadini italiani, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, mediante il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% degli importi rimpatriati o regolarizzati.

Le Circolari ministeriali n. 43/E del 2009 e n. 52/E del 2010, hanno chiarito che il contribuente, che si è avvalso della predetta normativa, dovrà esibirne la relativa dichiarazione riservata, quando sia raggiunto ACCERTAMENTO o da provvedimenti di accesso, ispezione o verifica da parte della Guardia di Finanza, ed anche quando gli siano notificati  avvisi di accertamento o rettifiche ed ogni altro  atto di contestazione fiscale.

Il contribuente sarà tenuto ad esibire la documentazione inerente lo scudo fiscale entro 30 giorni dalla formale conoscenza di tali accertamenti emessi nei suoi confronti.

I verificatori, successivamente all’esibizione della dichiarazione riservata, dovranno richiederne anche copia all’intermediario abilitato (che ha effettuato l’operazione per conto del cliente)  al fine di verificarne l’autenticità.

Quest’ultimo, di solito un’istituto bancario, sarà tenuto ad  attestare:

  1. La data di conferimento dell’incarico da parte del contribuente;
  2. Gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria;
  3. Le modalità di presa in carico delle attività rimpatriate o regolarizzate per conto del contribuente indicate nella dichiarazione riservata. 

Tale verifica presso l’Intemediario è l’unico modo che permette di controllare la reale adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente e l’esistenza dei requisiti per l’accesso all’adesione medesima.

Aggiornamento 14 gennaio 2012.

La norma è stata oggetto di revisione da parte della manovra Monti (DL: 201 del 6-12-2011) che ha ritassato per un’importo aggiuntivo pari all’1,5% i capitali o le attività SCUDATE detenute all’estero.

In egual modo però il contribuente, anche se sarà tenuto a questa tassazione aggiuntiva, potrà far valere l’adesione allo scudo fiscale in caso di controlli e accertamenti che lo riguardino.