In audizione al Senato Befera ha precisato gli aspetti critici della cedolare secca sugli affitti.
Piattaforma della Giustizia Vivifacile.
Chi siamo.
Ma senza elencare tutte le attivitá e i CLIENTI di cui si occupa il nostro staff, la peculiaritá, di cui andiamo fieri, é quella di essere uno Studio composto da persone affidabili, la cui attivitá é orientata al problem solving, raccogliendo e risolvendo le più disparate istanze delle aziende nostre clienti con un’attività a 360 gradi.
Ci permettiamo di dire che il nostro Studio é differente.
Il nostro Studio segue i tempi e la loro evoluzione economica; in particolare, nell’attuale fase di crisi globale supporta le imprese anche nelle soluzioni finanziarie e di controllo di gestione. Precisamente progetta e realizza su richiesta degli strumenti personalizzati per il controllo di gestione e la valutazione delle risorse umane al fine di incrementare la produttività aziendale.
Ultimi provvedimenti INPS.
Fonte: Bdc news.
ONLUS e Organizzazioni di Volontariato: Se avete acquistato beni di utilità sociale nel 2010 affrettatevi a chiederne il contributo entro il 31-12-2010.
Destinatari dei contributi sono sia le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme previste dalla Legge 266 -11 Agosto 1991- ed iscritte nei registri di cui all’art. 6 della medesima legge e sia le ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 ed iscritte nell’anagrafe delle ONLUS.
- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del volontariato- Via Fornovo n.8 00192 ROMA.
- Tramite spedizione postale a mezzo di raccomandata A/R.
- Entro il 31-12 dell’anno in cui sono avvenute le acquisizioni tramite acquisto diretto o mediante contratto di leasing.
Pertanto entro il 31 dicembre dell’anno in corso devono essere presentate le domande relative alle acquisizioni avvenute nell’anno 2010. Successivamente ad esempio per le acquisizioni di beni nel 2011 tali domande dovranno essere presentate entro il 31-12 dell’anno 2011.
Approvato dal C.d.M. il D.Lgs. delle energie rinnovabili: Un risparmio anche per i consumatori.
Cassazione: indagini bancarie.
Contenzioso: La pubblica udienza richiesta anche in appello.
- il ricorso introduttivo del processo tributario;
- con formulazione mediante atto separato.
ed anche quindi nel ricorso in appello.
Compensazioni in presenza di iscrizioni a ruolo.
L’art.31 del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito nella Legge 30.7.2010 n.122 < > ha introdotto novità in materia di compensazioni (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997) in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo.
1) del divieto di compensazione, mediante modello F24, di crediti ed imposte erariali vantati verso lo Stato (IVA, IIRAP, IRPEF, ADDIZIONALI) fino a concorrenza di eventuali debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi commissioni, di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
Lo spirito della norma “sulla limitazione della compensazione in presenza di iscrizione a ruolo” consiste nell’evitare che il contribuente possa utilizzare, in f24, ad esempio crediti per IVA, quando sia nel contempo debitore per imposte erariali già iscritte a ruolo e scadute; che provacano allo Stato notevoli lungaggini e costi finanziari per il recupero degli stessi.
Il divieto di compensazione sorge nel momento in cui il contribuente ha contestualmente somme iscritte a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento (ovvero siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza aver ricevuto il pagamento o l’istanza di rateizzazione).
La nuova normativa di divieto della compensazione si applicherà a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
Esempio:
- Il contribuente ha un credito IVA compensabile per euro 5000.
- Ha un debito per IRPEF iscritto a ruolo già scaduto che ammonta ad euro 4000.
- Potrà utilizzare l’IVA in compensazione solo per euro 2.500.
- Non potrà utilizzarne invece euro 2500, che costituiscono l’eccedenza rispetto alla preclusione della compensazione in presenza di cartelle esattoriali di importo eccedente 1500 euro. (4000 – 1500).
Tale compensazione tra partite a credito e a debito del contribuente, potrà essere effettuata solo per le imposte erariali. La compensazione dovrà avvenire mediante F24 utilizzando il codice tributo RUOL (la guida per la compilazione).
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