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In audizione al Senato Befera ha precisato gli aspetti critici della cedolare secca sugli affitti.

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     Ai fini di rafforzamento del contrasto all’evasione e dell’ottenimento di un ritorno in termini di gettito fiscale, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Befera, nel corso dell’audizione alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ha esposto un’analisi dello schema di decreto legislativo recante provvedimenti in materia di federalismo fiscale. Tale decreto contiene la previsione della cedolare secca sugli affitti, ovvero un  nuovo regime di tassazione sostitutivo  all’Irpef esclusivamente predisposto per i proventi riguardanti le locazioni di immobili ad uso abitativo, mediante l’applicazione dell’aliquota del 20% sul canone annuo (senza deduzione del 15% ai fini dell’imponibilità fiscale come accade oggi.)  A partire dal 1° gennaio 2011, la cedolare secca si potrà applicare solo ai contratti stipulati nei Comuni ad alta densità e a canone concordato, con durata di almeno 3 anni con proroga di due. Dal 1° gennaio 2014, invece, si estenderà a tutte le locazioni di immobili ad uso abitativo
Fonte: Fisco oggi.
Commento: Come al solito l’incapacità palese di produrre una norma chiara nell’applicazione ed univoca nei soggetti destinatari. 
Riteniamo che la norma non produrrà nè maggior gettito per lo Stato nè minori tasse per i cittadini ma solo maggior confusione per i contribuenti, maggiori costi per la macchina statale, maggior lavoro per i commercialisti e di conseguenza maggiori spese sempre per il cittadino… risultato: era meglio se stava tutto come prima. Intanto non rientrano la stragande maggioranza degli affitti, cioè quelli liberi non in regime convenzionato e quelli nei comuni a bassa densità abitativa (forse dal 2014).
Ma poi perchè non estenderla anche agli immobili affittati a scopi commerciali, per non favorire il locatario impresa in uno sconto dell’affitto?
Insomma una norma che riteniamo per il momento produrrà solo confusione tra i comuni, i cittadini, gli addetti ai lavori e soprattutto non si avrà un grande risparmio sui canoni.

Piattaforma della Giustizia Vivifacile.

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Vivifacile ai nastri di partenza.
     La giustizia diventa digitale. Presentato ieri dai ministri Brunetta e Alfano, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi,  il nuovo servizio telematico Vivifacile  destinato al Mondo della Giustizia. il nuovo servizio fruibile tramite il sito  internet www.vivifacile.gov.it partirà dal mese di gennaio 2011: gli avvocati riceveranno gratuitamente gli avvisi relativi a decisioni del giudice, a cui sono assegnatate le proprie pratiche, che siano sentenze, ordinanze o decreti.
La piattaforma Vivifacile informerà i legali per tutti i procedimenti civili di contenzioso, giurisdizione volontaria, esecuzioni civili e giudici di pace. Successivamente il servizio sarà allargato anche ai procedimenti penali.
Fonte: Italia Oggi.
Commento: Riteniamo che tale servizio, anche se non riguarda la nostra professione sia abbastanza inutile e macchinoso in cui i difensori legali, loro malgrado saranno precettati all’utilizzo di apparecchiature informatiche. Non pochi sono infatti i  legali che utilizzano solo sporadicamente i sistemi informatici, mentre normalmente attendono le comunicazioni legali attraverso la posta ordinaria o il messo del Tribunale. Insomma sembrerebbe che chi non utilizzi il computer e non abbia un telefonino non possa più esercitare tranquillamente la propria professione. C’è da aggiungere che non si tratta di avvisi per cui è richiesta una urgenza come può essere per altre professioni, sarebbe bastato crediamo, il solo invio, magari tramite PEC, della decisione che riguarda il legale, un servizio da impiantare con costi bassissimi.

Chi siamo.

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Il nostro Studio nato nel 2004 si occupa di contabilitá e bilancio, consulenza fiscale e societaria, contenzioso tributario, perizie di stima e di parte, finanza agevolata. Ha tra i propri clienti anche Associazioni senza scopo di lucro, ONLUS ecc..
 Ma senza elencare tutte le attivitá e i CLIENTI di cui si occupa il nostro staff,  la  peculiaritá, di cui andiamo fieri, é quella di essere uno Studio composto da persone affidabili, la cui attivitá é orientata al problem solving, raccogliendo e risolvendo le più disparate istanze delle aziende nostre clienti con un’attività a 360 gradi.

Ci permettiamo di dire che il nostro Studio é differente.

Il nostro Studio segue i tempi e la loro evoluzione economica; in particolare, nell’attuale fase di crisi globale supporta le imprese anche nelle soluzioni finanziarie e di controllo di gestione. Precisamente progetta e realizza su richiesta degli strumenti personalizzati per il controllo di gestione e la valutazione delle risorse umane al fine di incrementare la produttività aziendale.

Nel nostro sito troverete articoli e commenti di ausilio alle imprese, attraverso delle informative e casistiche dirette al miglioramento economico-finanziario delle aziende, pubblicazioni utili e pratiche.
Stiamo implementando una sezione che sarà di ausilio sia per gli addetti ai lavori che per le PMI, una sezione dedicata alle Guide per Argomento  siano esse di natura fiscale, giuridica e di consulenza aziendale .
Qualora invece ci sia bisogno del nostro intervento diretto, si potrà richiedere un parere o una consulenza e in tal caso potrete contattarci per un preventivo gratuito.
 Contattaci 

Ultimi provvedimenti INPS.

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– Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Comunicato Inps n. 30013-29/11/2010.
In riferimento alle richieste di Cassa Integrazione Guadagni le sedi territoriali dell’I.N.P.S. avranno l’obbligo di comunicare alle aziende istanti il rifiuto delle domande di C.I.G. ordinaria. Ciò al fine di permettere loro di produrre ricorso contro il  provvedimento di diniego e di versare i contributi pregressi.
– Perequazione automatica pensioni.
  D.M. 279 19/11/2010.
Il Ministero dell’Economia con il Decreto n. 279/10 ha fissato definitivamente la variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni allo 0,7 per cento, con decorrenza 01/01/2010,  relative all’anno 2009.
Nello stesso decreto ha anche stabilito in via previsionale la variazione percentuale per l’anno 2010 fissandola all’ 1,4 per cento, con decorrenza 01-01-2011 salvo conguaglio.
 

Fonte: Bdc news.

ONLUS e Organizzazioni di Volontariato: Se avete acquistato beni di utilità sociale nel 2010 affrettatevi a chiederne il contributo entro il 31-12-2010.

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     Il D.M. n. 177 del 14.08.2010 in sostituzione del D.M. 28.8.2001 n. 388 ha emanato il nuovo regolamento attuativo relativo ai criteri di concesssione ed erogazione dei contributi di cui alla Legge 21.11.2000 n.342 art. 96 che aveva previsto la concessione di sussidi finanziari a favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS, per l’acquisto di beni strumentali da utilizzare per le attività socialibeni per donazioni a strutture sanitarie pubbliche e per l’acquisto di autoambulanze.

     Destinatari dei contributi sono sia le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme previste dalla Legge 266 -11 Agosto 1991- ed iscritte nei registri di cui all’art. 6 della medesima legge e sia le ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 ed  iscritte nell’anagrafe delle ONLUS.
Il contributo, come detto, è concesso quindi per l’acquisto dei suddetti beni anche con contratto di leasing:
– autoambulanze;
– beni strumentali destinati esclusivamente alle attività e all’utilità sociale;
– beni da destinare a donazioni a favore di strutture sanitarie pubbliche.
I beni acquistati tramite il contributo dai soggetti beneficiari, non possono essere venduti o ceduti a terzi, sotto qualsiasi forma , per un periodo di cinque anni ad esclusione dei beni acquistati per la donazione. Inoltre, i beni devono essere utilizzati esclusivamente dagli stessi soggetti beneficiari e non possono essere impiegati per uso diverso da quelli a cui sono destinati.
Il trasferimento del bene può essere autorizzato per la vendita ad altra organizzazione dello stesso tipo, solo dietro autorizzazione ministeriale ed  il prezzo di vendita non può superare la differenza tra il valore di mercato e il contributo ricevuto per l’acquisto.
Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili e per i beni acquistati dal 1-1-2010 al 31-12-2010, sotto forma di percentuale del costo occorrente per la compravendita.
Tale contributo non è cumulabile con altri contributi ricevuti per l’acquisizione del medesimo bene nè con le agevolazioni previste dalla Legge 342/2000 art. 96.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate dai soggetti giuridici di cui sopra:
  • Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del volontariato- Via Fornovo n.8 00192 ROMA.
  • Tramite spedizione postale a mezzo di raccomandata A/R. 
  • Entro il 31-12 dell’anno in cui sono avvenute le acquisizioni tramite acquisto diretto o mediante contratto di leasing.

Pertanto entro il 31 dicembre dell’anno in corso devono essere presentate le domande relative alle acquisizioni avvenute nell’anno 2010. Successivamente ad esempio per le acquisizioni di beni nel 2011 tali domande dovranno essere presentate entro il 31-12 dell’anno 2011.

  Chiaramente la domanda deve essere corredata da tutti i documenti occorrenti compravanti il possesso dei requisiti sopra descritti e i relativi documenti di acquisto.

Approvato dal C.d.M. il D.Lgs. delle energie rinnovabili: Un risparmio anche per i consumatori.

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In data 30-11-2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per lo sviluppo delle Fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica su proposta del Ministro delle Politiche Europee.
Il decreto ha lo scopo di voler incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguente riduzione degli oneri in bolletta a carico dei consumatori. Il decreto sarà trasmesso alle Commissioni Parlamentari e alla Conferenza Unificata per poi ritornare in C.d.M. per l’approvazione definitiva.
 Paolo Romani, Ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che con tale decreto viene fissato definitivamente il programma nazionale per un utilizzo efficiente e sostenibile delle energie rinnovabili.
Ha aggiunto che saranno semplificate le procedure di autorizzazione e incentivate le realizzazioni di nuove infrastrutture per la garanzia di sempre maggior efficienza di tali energie del futuro.
Il ministro ha concluso poi che nel rispetto degli obblighi comunitari e degli impegni dello Stato l’obiettivo del suo Ministero è favorire lo sviluppo delle tecnologie per innescare un circolo virtuoso che sia produttivo ed eco-sostenibile, ed a costi sicuramente maggiormente competitivi.
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico.

Cassazione: indagini bancarie.

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Secondo la Corte di cassazione (Ordinanza n. 23873 depositata il 24 novembre 2010 )  il riconoscimento di costi deducibili dalla contabilità aziendale  non documentati (in riferimento alle indagine bancarie) può essere accettato a condizione che il contribuente provi di aver sostenuto effettivamente l’esborso finanziario indicandone il soggetto beneficario.
Nella fattispecie giurisprudenziale, ad un contribuente, a seguito di accertamento induttivo di maggiori imponibili , derivanti da indagini bancarie, i giudici tributari hanno riconosciuto un abbattimento forfetario dei costi aziendali (non sussistendo alcuna prova documentale degli stessi).
Sia la Commissione di primo grado che la Commissione Triburaria Regionale, dando ragione al contribuente, avevano evidenziato che dalle indagini bancarie e dalle movimentazioni complessive bisognava necessariamente dedurre in misura forfetaria quanto corrisposto ai fornitori, ai dipendenti e/o collaboratori ecc. per “non sconfinare in una realtà diversa da quella effettiva”.
Per la Cassazione, invece, con una riduzione forfetaria dell’imponibile accertato sinteticamente, i giudici di merito hanno di fatto superato la presunzione a favore del Fisco in tema di accertamenti bancari con un’altra presunzione a favore del contribuente circa la presumibile ma non provata certezza di aver sostenuti dei costi a fronte di incassi d’impresa determinandoli in maniera forfettaria.
Con l’accogliemento del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, la  Cassazione (dopo che quindi che il contribuente aveva vinto in primo e secondo grado)  emette la sentenza a sfavore del contribuente in quanto questi non può fornire una presunzione a suo favore in contrapposizione ad un’altra presunzione a suo sfavore <> .
   In realtà la norma è precisa: per non vedersi applicare la presunzione di maggiori ricavi, a fronte di prelevamenti bancari il contribuente deve indicare il soggetto beneficiario delle somme che intende dedurre quali costi aziendali e nient’altro è richiesto,  in quanto  sarebbe quasi sempre impossibile fornire altre prove trattandosi in genere di somme in contanti e relative ad acquisti senza fattura.
fonte: Il Sole 24 ore.

Contenzioso: La pubblica udienza richiesta anche in appello.

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     La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 22894 del 10/11/2010 ha stabilito che nel contenzioso tributario la trattazione in pubblica udienza può essere richiesta anche per il ricorso in II grado.
L’istanza di intervenere personalmente o tramite il proprio difensore in pubblica udienza è vincolante per la Commissione Tributaria in quanto un eventuale Suo rifiuto è illegittimo e comporta la nullità del procedimento e/o della relativa sentenza.
Precisamente il contribuente può richiedere la discussione della causa tributaria in udienza  pubblica con:
  • il ricorso introduttivo del processo tributario;
  • con formulazione mediante atto separato.

ed anche quindi nel ricorso in appello.

L’unica condizione richiesta è che gli atti contenenti la richiesta di udienza pubblica siano notificati a tutte le parti del processo tributario e siano depositati presso la segreteria della commissione giudicante nel termine stabilito dall’art.33 D.Lgs. 546/92.
fonte: Corte di Cassazione.

Compensazioni in presenza di iscrizioni a ruolo.

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A cura di Giuseppe Merola
Rif. normativo DL 31.5.2010  n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122.

L’art.31 del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito nella Legge 30.7.2010 n.122  < >  ha introdotto novità in materia di compensazioni  (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997) in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo.

Si tratta specificamente:

1) del divieto di compensazione, mediante modello F24, di crediti ed imposte erariali vantati verso lo Stato (IVA, IIRAP, IRPEF, ADDIZIONALI) fino a concorrenza di eventuali debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi commissioni, di ammontare superiore a 1.500,00 euro;

2) della possibilità di effettuare la compensazione di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni con debiti iscritti a ruolo dall’Erario;
3) dell’esclusione della procedura di compensa­zione volontaria dei debiti iscritti a ruolo di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d’imposta ed imposte erariali chiesti a rimborso.
Le suddette novità decorrono dall’1.1.2011.
In particolare per il punto 1)  la nuova norma SULLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO  intende impedire al contribuente la compensazione di crediti erariali vantati nei confronti dello Stato quando nel contempo abbia debiti iscritti a ruolo già scaduti di importo superiore a 1.500,00 euro.
Lo spirito della norma “sulla limitazione della compensazione in presenza di iscrizione a ruolo”  consiste nell’evitare che il contribuente possa utilizzare, in f24,  ad esempio crediti per IVA, quando sia nel contempo debitore per imposte erariali già iscritte a ruolo e scadute; che provacano allo Stato notevoli lungaggini e costi finanziari per il recupero degli stessi.
Il divieto di compensazione sorge nel momento in cui il contribuente ha contestualmente somme iscritte a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento (ovvero siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza aver ricevuto il pagamento o l’istanza di rateizzazione).
Il divieto non si applica quando sia intervenuta una sospensione della cartella, in quanto, in tal caso, non può configurarsi un inadempimento del contribuente delle somme a suo debito iscritte a ruolo.
Per analogia l’inapplicabilità del divieto dovrebbe intervenire anche in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo, in quanto il contribuente nella fattispecie non può considerarsi inadempiente se sta effettuando regolarmente il pagamento delle rate oggetto di dilazione.
La disciplina in commento è da applicare solo ai crediti e ai debiti relativi alle < > (IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Di conseguenza restano escluse dal divieto di compensazione tutte le altre entrate che non sono imposte erariali quali ad esempio i tributi locali (es. ICI, TARSU), i contributi previdenziali (INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata); i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La nuova normativa di divieto della compensazione si applicherà a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruo­lo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall’am­mon­tare complessivo degli importi iscritti a ruolo già scaduti, e quindi anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.
E’ bene puntualizzare che l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui ne è sca­du­to il pagamento.
Pertanto, nel caso in cui i crediti che vanta il contribuente siano superiori all’ammontare degli impor­ti iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione potrà essere effettuata per gli importi eccedenti la soglia di debiti iscritti presso l’E.T.R..

Esempio:

  • Il contribuente ha un credito IVA compensabile per euro 5000.
  • Ha un debito per IRPEF iscritto a ruolo già scaduto che ammonta ad euro 4000.
  • Potrà utilizzare l’IVA in compensazione solo per euro 2.500.
  • Non potrà utilizzarne invece euro 2500, che costituiscono l’eccedenza rispetto alla preclusione della compensazione in presenza di cartelle esattoriali di importo eccedente 1500 euro. (4000 – 1500).
In caso di violazione del divieto di compensazione in oggetto si applicherà una sanzione massima pari al 50% dell’importo del debito iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è già scaduto il termine di pagamento fino al raggiungimento dell’ammontare indebitamente com­pen­sato.
La sanzione non sarà applicata fino al momento in cui, sull’iscrizione a ruolo, penda un ricorso in commissione tributaria; nel qual caso, i termini per l’irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
Nella sostanza in pendenza di contenzioso giudiziale o amministrativo contro l’iscrizione a ruolo la compensazione può essere effettuata a rischio del contribuente nel caso in cui l’esito della controversia si concluda a suo sfavore in tutto o in parte.
Viene prevista una particolare forma di compensazione interna fra crediti compensabili – non chiesti a rimborso – e relative imposte erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita.
Tale compensazione tra  partite a credito e a debito del contribuente, potrà essere effettuata solo per le imposte erariali. La compensazione dovrà avvenire mediante F24 utilizzando il codice tributo RUOL (la guida per la compilazione).
2) L’art. 31 del DL 78/2010 poi convertito ha previsto una nuova forma di compensazione volontaria tra gli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente e determinati crediti dallo stesso vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruo­lo, i crediti     maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti locali -Comuni, Pro­vin­ce e Comunità montane ed anche ASL- derivanti da forniture o appalti effettuati dal contribuente e non ancora pagati purchè non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
Per instaurare la procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo, è necessario che il soggetto acquisisca dalla Pubblica Amministrazione debitrice una certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile.
Una volta in possesso della certificazione del credito, il contribuente la utilizza per il pa­ga­mento, totale o parziale, delle somme dovute ad Equitalia.
Qualora poi la Regione, l’Ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’A­gen­te della Riscossione Equitalia l’importo indicato in certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’Agente della Riscossione procederà alla riscoss­ione coattiva nei confronti dell’Ente medesimo sulla base della iscrizione a  ruolo emessa nei confronti del creditore dell’ente pubblico.
Le modalità di attuazione della nuova norma saranno stabilite con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri program­mati di finanza pubblica.
Le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale saranno stabilite dalle singole Regioni.
3) L’art. 31 del DL 78/2010 come convertito, stabilisce ancora che, per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500,00 euro, non sono più applicabili le disposizioni dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73, in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con i crediti d’imposta chiesti a rimborso.
 La disposizione in esame costituisce, si spera, una misura di semplificazione, in quanto per gli importi iscritti a ruolo non superiori a 1.500,00 euro non risulta conveniente instaurare la complessa procedura di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73, basata sul controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della spettanza del rimborso d’imposta e della contestuale iscrizione a ruolo; nel qual caso affermativo l’Agenzia delle Entrate segnala all’Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo, la messa a disposizione delle somme da rimborsare. Successivamente il contribuente riceve la notifica, da parte dell’Agente della Riscossione, di una proposta di com­pensa­­­zione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, che deve essere accettata o rifiutata entro 60 giorni, periodo durante il quale l’azione di recupero è sospesa.
Tutte le tre fattispecie di compensazioni introdotte si applicheranno dall’1.1.2011.

Articoli correlati:
Come compensare le cartelle esattoriali con l’iVA a credito.

Studi di Settore e Redditometro – Incroci pericolosi.

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L’accertamento da studi di settore e l’accertamento da redditometro potrebbero creare degli incroci pericolosi per il contribuente, laddove la struttura dell’accertamento sintetico non tiene conto delle voci che appartengono al reddito finanziario dell’impresa.

Questo può accadere quando il reddito del contribuente può essere accertato in misura maggiore rispetto al reddito dichiarato e nel momento in cui non si tiene conto dei costi figurativi come gli accantonamenti di quiescenza, degli ammortamenti, dell plusvalenze rateizzate e degli altri oneri figurativi che non hanno prodotto movimentazione finanziaria.
Tra redditometro e studi di settore vi sono alcuni similitudini ma anche molte contraddizioni.
Similitudini:
Il redditometro avvicina e  rimescola i redditi del nucleo familiare, tenendo conto del fattore territoriale e del ruolo della spesa effettuata, la quale avrà una valenza presuntiva per la ricostruzione “induttiva” del reddito.
Per fare ciò sono previsti otto cluster che tengono conto dello stile di vita del contribuente e della territorialità.
Contraddizioni:
Il reddito imponibile dichiarato al fisco è imputato per competenza, così come gli studi di settore valutano la congruità per competenza di costi e ricavi. I ricavi devono essere dichiarati nell’anno in cui sono prodotti e i costi devono essere dedotti nell’anno in cui sono sostenuti, non tenendo conto del momento dell’effettivo incasso o esborso finanziario.
Il redditometro “invece” tiene conto del principio di cassa e non di competenza, ossia tiene conto del momento in cui la spesa è stata pagata o il ricavo è stato incassato.
L’esempio è d’obbligo:
Un imprenditore ha avuto nel 2009 un fatturato di 200.000 euro. Di  tali ricavi per vendite non ne ha ancora ottenuto totalmente l’incasso finanziario.
Il reddito dichiarato nel 2009  è stato di 50.000,00 euro.
Tale importo denunciato di euro 50mila  non è stato fisicamente tra le sue disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2009 .
Se per esempio successivamente nel 2010 ha incassato una fattura di 20.000,00 euro relativa a vendite effettuate nell’anno 2009 e ne spende l’importo per sostenere spese di famiglia o aziendali, potrebbe incappare nell’accertamento da redditometro, nel caso eventualmente nell’anno 2010 abbia avuto un reddito imponibile pari a zero.
Per questo disallineamento quindi potrebbe scattare l’accertamento sintetico con l’obbligo di doversi presentare all’Ufficio dimostrando quanto detto nell’esempio.