Enti bilaterali: Circolare del Ministero del Lavoro a garanzia dei lavoratori.
Insolvenza civile e fallimento: Dall’O.D.C.E.C. arriva la proposta di esdebitazione per i non fallibili.
La legge fallimentare contempla tutte le fasi della procedura concorsuale:
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Recupero di tutte le sostanze patrimoniali possibili del fallito;
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Concordato percentuale con i creditori rispetto al recuperato;
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Pagamento dei debiti;
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procedimento di esdebitazione ai sensi dell’art. 142 e successivi della legge fallimentare.
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I piccoli imprenditori;
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Gli imprenditori agricoli;
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I professionisti;
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I privati con le loro famiglie.
Assistiamo quindi ad una ingiustizia sociale, economica e finanziaria tra i soggetti che secondo la legge, in caso di insolvenza, possono essere sottoposti a procedura fallimentare e i soggetti di cui sopra che non sono fallibili ai sensi dell’art. 1 della legge Fallimentare.
Le banche, come detto prima, nei periodi ante-crisi sono state complici di tutto ciò offrendo con grande facilità tali prodotti.
Da qui la giustezza della proposta inoltrata dal nostro ordine che in dieci articoli ha predisposto il disegno di legge che consentirebbe agli “insolventi civili”:
- un accordo con i creditori che rappresentino il 60-75% della propria esposizione debitoria;
- la predisposizione di un piano di rientro tramite uno pseudo concordato;
- l’esdebitazione civile di tali soggetti, siano essi piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti o famiglie, una volta estinti i pagamenti previsti nel piano.roduttive, con evidente convenienza anche per lo Stato che in tal modo avrebbe la possibilità di recuperare un contribuente che paga le tasse e non un cittadino a cui erogare sussidi e pensioni sociali.
A questa procedura accederebbero tutti i soggetti non fallibili previsti nell’art.1 della legge fallimentare.
La possibilitá di esdebitazione degli insolventi civili sarebbe più giusta dell’esdebitazione dei soggetti falliti in quanto i primi non avrebbero nessuna ragione speculare all’insolvenza. Siamo concordi sulla necessitá di portare avanti tale disegno di legge per due motivi principali:
- ristabilire una giustizia sociale tra i soggetti fallibili recuperabili come persone e come produttivi di reddito e gli insolventi civili che in caso contrario non avrebbero la possibilitá di accedere all’esdebitazione e sarebbero condannati all’emarginazione sociale e produttiva senza aver potuto estinguere le proprie obbligazioni.
Con tale procedura e con i dovuti controlli non ci sarebbe alcuna azione speculare dei soggetti non fallibili con la importante possibilità di recuperarli socialmente ed economicamente attraverso il reintegro nelle organizzazioni p
Ci auguriamo quindi che la proposta di legge inoltrata dalla collega abbia ascolto nelle sedi opportune ai fini della promulgazione.
Guida all’acconto IVA da versare entro il 27 dicembre.
- I contribuenti che liquidano e versano l’Iva mensilmente (art. 1, DPR 100/98);
- I contribuenti che liquidano e versano l’Iva trimestralmente (art. 7, DPR 542/99 e articolo 74, comma 4 del DPR 633/72);
- dell’iva a debito da liquidazione del mese di dicembre 2009 (per i contribuenti mensili);
- dell’iva a debito da liquidazione del quarto trimestre 2009 (per i contribuenti trimestrali);
IVA DEBITO DICEMBRE 2009 € 1000,00
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IVA DOVUTA PER DICEMBRE 2010 € 880,00 (in base al metodo storico 88% di € 1000,00)
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IVA VERSATA EFFETTIVAMENTE AL 27-12-2010 € 500,00
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LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE AL 16-03-2011 € 200,00 A DEBITO
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IL CONTRIBUENTE IL TAL CASO INCORRE NELLA SANZIONE PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 IN QUANTO AVREBBE DOVUTO VERSARE € 700,00 IN ACCONTO PER RISPETTARE LA POSSIBILITA’ DI ESIMERSI DAL PAGAMENTO TRAMITE IL METODO STORICO.
Il calcolo in questo caso si basa sulle operazioni realmente effettuate alla data del 20 Dicembre 2010.
L’art. 6 al comma 3/bis della L. 405/90 prevede il versamento del 100 per cento della somma determinata con tale liquidazione periodica parziale.
E’ un calcolo che si basa su una stima che il contribuente effettua sui volumi totali prodotti per l’intero anno 2010 rispetto all’anno precedente.
Nel caso in cui il contribuente si renda conto successivamente di aver pagato un acconto minore di quanto risulta dalle predette liquidazioni a conguaglio potrà in ogni caso avvalersi del ravvedimento operoso.
- Variazione da mensile a trimestrale: la base di calcolo dell’ 88% sono le liquidazioni degli ultimi 3 mesi del 2009.
- Variazione da trimestrale a mensile: la base di calcolo dell’88% si calcola sull’iva dell’ultimo trimestre 2009 divis per tre.
- 6013 per i contribuenti con liquidazione dell’IVA mensile;
- 6035 per i contribuenti con liquidazione dell’IVA trimestrale.
- Coloro che cessano l’attività nel corso del 2010 e non hanno effettuato operazioni nei periodi suddetti;
- I contribuenti che nel periodo di dicembre 2009 (per i mensili) e del quarto trimestre 2009 (per i trimestrali) risultavano a credito IVA.
- I contribuenti soggetti al regime speciale agricolo (articolo 34 del DPR 633/72);
- Coloro che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, del DPR 633/72);
- Coloro che hanno aderito al regime dei minimi;
- Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.
- Importo dell’acconto inferiore a ad € 103,29.
I compensi dei soci di Srl assogettati a doppia iscrizione previdenziale.
Tali interpretazioni non univoche tra loro solo recentemente sono state risolte.
Quindi si assiste ad uno sfasamento tra natura della prestazione e contribuzione.
Al tempo dovrebbe percepire due indennità pensionistiche con previsioni che lasciano il tempo che trovano soprattutto in riferimento alla Gestione Separata Inps nata da poco.
In realtà sarebbe più conveniente e giusto versare la maggior parte dei contributi alla gestione diretta Inps in quanto al momento non si conosce la reale validità a fini pensionistici della Gestione Separata.
La soluzione ideale è quella di assumere il socio-amministratore quale quadro-dipendente che svolge sia mansioni di direzione commerciale o produttiva e sia di direzione aziendale quale amministratore. Ci sarebbe l’obbligo da parte della società del versamento dei contributi Inps diretti e si eviterebbe una doppia contribuzione che non rispecchia la realtà lavorativa e quindi contributiva.
Bonus sui contributi in edilizia: Confermato l’11,50 per cento.
ICI: il 16 dicembre si paga a saldo 2010.
L’ICI è l’imposta comunale che grava sugli immobili siano essi fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli (salvo alcune eccezioni per i Comuni montani) e deve essere corrisposta da tutti coloro che godono di diritti reali su tali immobili e cioè:
1) I proprietari;
2) I titolari di diritti reali sugli immobili come ad esempio gli usufruttuari (si ricorda che in tal caso gli obbligati sono questi ultimi e non i nudi proprietari);
3) I locatari nel caso di leasing immobiliario;
4) I concessionari di aree demaniali.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’ICI è che l’immobile sia iscritto in catasto ad esclusione degli immobili di categoria A1/A8/A9 rispettivamente “abitazioni di tipo signorile/ville/castelli”.
L’esenzione è sta disposta dal DL n. 93 del 2008, con decorrenza 01-01-2008 sulla casa di abitazione principale.
L’esclusione opera quindi, in tal caso, a favore del soggetto passivo titolare di diritto reale sull’immobile quando questi avrà adibito lo stesso a propria abitazione principale nonchè le assimiliazioni a tali fattispecie applicate da alcuni Comuni.
L’esclusione opera più precisamente nei casi in cui l’unità immobiliare sia:
- l’abitazione principale del soggetto passivo ICI;
- l’abitazione principale di soci assegnatari di unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie (a beni indivisi) o l’abitazione principale di soggetti che abbiano avuto assegnazione di case popolari, da parte di Istituti autonomi per le case popolari o da parte di enti per la pubblica edilizia residenziale;
- la casa coniugale del soggetto passivo ICI anche con separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio anche se non ne sia l’assegnatario semprechè non abiti in altro immobile di sua proprietà.
Calcoli
La base imponibile su cui applicare l’aliquota comunale è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per il 100% quando si tratta di immobili accatastati nelle categorie A e C (con esclusione di immobili A10 e C1);
- per il 34% per i fabbricati della categoria C/1;
- per il 50% quando si tratta di immobili accatastati nel gruppo D e nella categoria A/10;
- per il 140% quando si tratta di immobili accatastati nel gruppo B;
La base imponibile per le aree fabbricabili è determinata in base al valore venale (cioè in base al prezzo di mercato in base alla ubicazione dell’area);
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 (coefficiente).
Determinazione base imponibile.
L’imposta si calcola applicando alla predetta base imponibile l’aliquota fissata dal Comune e deve essere corrisposta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile (fino al 15 del mese non è dovuta per l’intero mese oltre il 15 è dovuta per l’intero mese).
Pagamento.
La determinazione dell’acconto è basato sullo storico dell’imposta pagata nell’anno precedente:
- l’importo della prima rata deve essere determinato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota fissata dal Comune per l’anno precedente; deve essere pagato entro il 16 giugno;
- l’importo della seconda rata a saldo anno in corso deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno detraendo l’importo della prima rata a conguaglio. Il versamento del saldo dovrà essere corrisposto entro il prossimo 16 dicembre 2010.
Formula di calcolo:
Base Imponibile = Rendita catastale x 5% x percentuale (140%, 100%, 50%, 34%)
Imposta: Base Imponibile per Aliquota comunale / 1000 (calcolo per intero anno e per un solo obbligato).
Chiaramente per la prossima scadenza dal calcolo qui esposto va tolto l’importo pagato al 16 giugno 2010 e diviso per i titolari in caso di più cointestatari.
Modalità di versamento:
– tramite l’agente della riscossione;
– tramite il conto corrente comunale nel caso lo stesso Comune abbia deliberato con regolamento interno il pagamento diretto su proprio conto corrente;– presso gli sportelli della Tesoreria comunale;– tramite il sistema bancario (mediante carta di credito o bancomat);
– traminte il servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.
Il legislatore, ai fini della semplificazione degli adempimenti ICI, ha previsto il pagamento anche tramite F24.
Infine In caso di omesso versamento valgono le stesse regole previste per il ravvedimento operoso.
E’ opportuno fare uno screening dei propri clienti e chiedere se nell’anno 2010 hanno compravenduto immobili, acquisito o ceduto diritti reali su immobili e così via.
Fonte: Ipsoa.
Sistri: le imprese richiedono a gran voce la proroga di un anno.
Tassazione dei rimborsi per trasferte ai dipendenti.
- quando inferiori ad euro 46,50 giornaliere elevate ad euro 77,50 per le trasferte estere.
- se invece superiori sono tassate per l’eccedenza al pari del salario.
- In tal caso i limiti di esenzione giornaliera di cui alla lettera A) vanno ridotti di 1/3 quando sono compresi nei rimborsi per spese di vitto e/o alloggio a piè di lista.
- Gli stessi limiti sono ridotti invece di 2/3 nel caso in cui il vitto e alloggio sia pagato direttamente dall’azienda.
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apposita nota, solitamente su modulo ricevuto dall’azienda, a cui allegare la documentazione fiscale che dimostra le spese sostenute nei giorni in cui è stato in missione quali ricevute fiscali, fatture, scontrini -con data visibile-, ricevute servizio taxi, ed altre spese documentabili. (Questo indipendentemente se saranno tassate o meno in busta).
- Le somme rimborsate ai dipendenti mediante metodo analitico (a piè di lista) sono deducibili (IRPEF/IRES) fino al limite giornaliero di euro 180,76 per le trasferte in Italia ed euro 258,23 per le trasferte all’estero.
- Le somme rimborsate con metodo forfetario o misto, di contro, non hanno nessun limite di deduzione dal reddito imponibile dell’impresa.
D.2. IRAP deducibilità.
- non è deducibile l’indennità forfetaria di trasferta;
- non è deducibile l’indennità chilometrica (tariffa ACI).
Variazione dati delle Associazioni non lucrative: Non è necessario un nuovo modello EAS se si è già trasmessa la comunicazione tramite i modelli AA5 e AA7.
Approvazione definitiva legge finanziaria. Sintesi dei provvedimenti.
- La proroga della detrazione Irpef-Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico che non potrà più essere però utilizzata in 5 anni bensì ripartita in 10 anni;
- La disposizione che riguarda i leasing immobiliari: le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovranno essere corrisposte integralmente al momento dell’acquisto da parte della società di leasing e solo al momento del riscatto saranno dovute in misura fissa.
- Il prolungamento di un anno del regime di esenzione IVA, che passa da 4 a 5 anni, per gli immobili ceduti da imprese costruttrici. L’applicazione avverrà quindi dopo 5 anni a decorrere dalla data di ultimazione e completamento dei lavori.
- L’inasprimento della lotta all’evasione fiscale sul fronte degli accertamenti fiscali. Saranno abbassate tutte le riduzioni delle sanzioni in caso di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso, compreso il ravvedimento operoso. Le nuove norme si applicheranno a tutti gli atti di rettifica e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per i quali è ammessa la definizione agevolata, emessi a decorrere dal 1-02-2011.
- L’ampliamento della possibilità di accertamento parziale, che sarà ammesso anche dopo le attività di controllo e accertamento previste dagli artt. 32 e 51 dpr 600/73. Ciò significa che il contribuente potrà essere accertato per lo stesso anno più volte, anche dopo appunto gli inviti a comparire, la richiesta di esibizione documenti o compilazione questionari.
- Lo stanziamento di 100 milioni sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o enti di ricerca.
- Lo stanziamento di ulteriori 100 milioni che serviranno anche se non sufficienti per la proroga del 5 per mille.
- La conferma dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati a lavoratori dipendenti privati. Su tali premi verrà applicata un’aliquota sostitutiva del 10% in luogo delle normali imposte irpef, ed addizionali varie.