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Rimborsi Iva soggetti passivi non residenti: prorogato il rimborso al 31/03/2011.

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La Direttiva U.E. n.66/2010, emanata il 14 ottobre 2010, ha prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’IVA pagata in altri Paesi comunitari diversi da quello in cui il richiedente detiene la stabile organizzazione.
Tale slittamento riguarda solo le richieste di rimborso relative all’anno 2009, in quanto molti operatori non hanno potuto rispettare il precedente  termine del 30/09/2010 poichè in alcuni Stati membri non è stato reso disponibile il portale telematico destinato allo scopo. 
La direttiva in commento rettifica la precedente n. 9 del  2008, da noi recepita normativamente con il Decreto Legislativo n. 18/2010 che ha introdotto nel DPR n. 633/72 gli articoli 38  bis1 e 38 bis2.
Fonte: Bdc news.

Unico 2011: Modulo RW – Dichiarazione per nuda proprietà ed usufrutto.

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Con risoluzione n. 142/E del 30/12/2010 l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di compilazione del modello Rw (detenzione di beni e redditi all’estero o trasferimenti da e per l’estero) incluso in Unico/2011. Ha precisato anche in che modo e con quali valori i titolari di diritti di nuda proprietà ed usufrutto debbano dichiarare tali detenzioni estere.

Detrazioni per figli a carico: Genitori divorziati.

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Con la risoluzione n. 142/E l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la detrazione per figli a carico può essere fruita al 100% da un solo genitore, nel caso l’altro non ne abbia vantaggio fiscale.
Nella ipotesi di genitori separati o divorziati si aggiunge che essi devono raggiungere un accordo su chi deve utilizzare la detrazione al 100%, con relativo riversamento all’altro da parte del beneficiario (nel caso in cui  il primo sia unico affidatario), di un importo pari alla stessa detrazione. Nel caso di affidamento congiunto ed uno solo di essi usufruisce dell’intera detrazione, questi dovrà versare all’altro l’importo pari alla metà della detrazione goduta. 
Fonte: Agenzia delle Entrate.

Dipendenti Pubblici: i parametri di valutazione ancora occorrono di chiarezza e concretezza.

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Commento:

Si ritiene che i procedimenti da condurre per la valutazione delle performance degli impiegati pubblici, (di seguito esposte sotto) deliberate dal Civit, non indichino né al dipendente né al valutatore nessuna azione concreta ed operativa da espletare e valutare,  in quanto trattasi di linee guida solo teoriche difficilmente misurabili e per questo difficilmente valutabili e quantificabili al fine di redigere la valutazione della produttività del singolo dipendente in maniera obiettiva.
Per questo si ritiene che l’Organismo debba predisporre praticamente una piattaforma standard di inserimento dei dati, in modo tale, che le rilevazioni effettuate per il singolo dipendente e dal singolo Ente  diano in output o report le risultanze previste ed elaborate dal Ministero e dal CIVIT. Solo in tal modo, la valutazione potrà essere meritocratica e  tutelare i più meritevoli.
Sistema di misurazione e valutazione della performance-Deliberazioni CIVIT n. 88/2010 e n. 89/2010 del 24 giugno 2010.




La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della Pubblica Amministrazione CIVIT ha adottato il 24 giugno 2010 due deliberazioni che delineano i cardini per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’adeguamento ai principi contenuti nel D. Lgs. 198/2009 e nel D. Lgs. 150/2009, in materia di definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici e di misurazione e valutazione della performance.
Tali provvedimenti di immediata ….. applicazione per le Amministrazioni dello Stato, costituiscono le linee guida per l’adeguamento degli ordinamenti di Regioni ed Enti Locali da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.

Delibera n. 88)
Secondo le indicazioni del CIVIT, contenuti nella deliberazione n. 88/2010, per ogni tipologia di servizio pubblico erogato occorre analizzare:

– le principali caratteristiche dei servizi erogati;
– le modalità di erogazione;
– la tipologia di utenza che usufruisce del servizio.

Ai fini dell’individuazione dei fattori standard occorre definire le dimensioni rilevanti per rappresentare la qualità effettiva dei servizi.

Ma per non essere eccessivamente teorici sia per il lavoro che dovrá svolgere l’O.I.V. sia per i destinatari del controllo ci soffermeremo sugli aspetti salienti.
Vengono individuati quattro parametri o fattori il cui peso deve essere valutato in relazione alla tipologia del servizio che il dipedente pubblico eroga ai cittadini, i quattro fattori che POSSONO DETERMINARE UNA VALUTAZIONE POSITIVA SONO:
  •  l’accessibilità al servizio a cui è assegnato il dipendente; 
  •  la tempestività nelle risposte date agli interlocutori;
  •  la trasparenza necessaria in quanto impiegato dello Stato e pagato dai cittadini; 
  • l’efficacia della propria attività in riferimento alle mansioni assegnate e alla loro tipologia.
E noi vorremmo aggiungere anche un altro fattore determinante cioè quello inerente alle  DIMENSIONI dell’Ente, anch’esso indicatore molto importante ai fini della valutazione. (Esempio: Il dipendente dell’Ufficio Ragioneria del Comune di ALFA, che conta 10.000 abitanti,  incaricato all’emissione dei mandati di pagamento, avrà meno tempo per l’evasione rispetto al dipendente del Comune di Milano in quanto si presume che quest’ultimo si avvalga di altro personale che si rechi in banca e consegni praticamente il mandato evaso ….)
Gli indicatori per la misurazione del livello di qualità del servizio erogato.
 Per avere indicatori appropriati occorre tenere conto di sei requisiti o fattori di cui gli indicatori sulla qualità dei servizi devono tener conto:
  • Rilevanza;
  • Accuratezza;
  • Temporalità;
  • Fruibilità;
  • Interpretabilità;
  • Coerenza.
Si ritiene che tali fattori suddetti non indichino al dipendente nessuna azione operativa concreta da espletare. Si tratta come detto solo di linee guida ma non di azioni concrete e per questo non sono né  misurabili nè quantificabili.
Il passaggio successivo consiste nella definizione degli standard di qualità dei servizi erogati, ossia il livello di qualità che l’amministrazione si impegna a mantenere. Gli standard di qualità devono essere stabiliti per ogni indicatore selezionato al fine di rappresentare e misurare le dimensioni della qualità effettiva. Lo standard di qualità si basa sulla nozione di qualità effettiva dei servizi e si compone di due elementi:
– un indicatore di qualità;
– un valore programmato, che rappresenta il livello di qualità da rispettare
  ogni volta che il servizio viene erogato.

Per la definizione del valore programmato si devono verificare preliminarmente:
– le previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;
– gli standard di qualità già determinati all’interno della Carta dei Servizi o in altri provvedimenti adottati in materia.

In tal senso le amministrazioni, in linea con i principi contenuti nell’articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di trasparenza, devono pubblicare i dati sul sito istituzionale, nonché attivare tutte le altre azioni idonee a garantire la trasparenza.
Gli utenti devono, in particolare, accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di qualità che viene garantito per ogni standard al fine di verificarne il rispetto in relazione al servizio ricevuto o richiesto ed  in caso di violazione, agire in giudizio ai sensi dell’articolo 1 del dlg. n. 198/2009.
Analoga trasparenza deve essere garantita anche per le azioni di miglioramento che l’amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi erogati.

Delibera n. 89)
La delibera n. 89 contiene, ai sensi degli articoli 13, comma 6, lett. d) e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, gli indirizzi su “i parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttività”.

I sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento di comportamenti e attitudini e nel miglioramento delle performance organizzative.

I sistemi di misurazione assumono un carattere ancora più rilevante in situazioni di ciclo economico negativo, a fronte del quale il legislatore ha assunto le misure urgenti previste nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

La Commissione, quasi a voler tracciare una risposta a quanti – e siamo fra questi – hanno letto nei contenuti della recente manovra finanziaria (D. L. 78/2010) una sostanziale vanificazione, per l’impossibilità della loro concreta applicazione, dei principi contenuti nel Decreto Brunetta sulla premialità e sulla misurazione della performance, ha espressamente sottolineato come tali misure finanziarie “non sono di ostacolo all’adozione di un sistema di misurazione della performance, ma, anzi, ne richiedono l’effettiva implementazione, per almeno due ordini di ragioni: la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini e la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità competenti in ordine all’allocazione delle risorse. Quanto al primo profilo, il cittadino deve essere al centro di qualsiasi sistema di misurazione delle performance di una pubblica amministrazione. Sono la sua soddisfazione, da un lato, e la sua partecipazione al processo di creazione di valore, dall’altro, a definire il cittadino come il vero motore di processi di miglioramento e innovazione. Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di correggere e migliorare l’allocazione delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze”.

La delibera n. 89/2010 si focalizza sulla misurazione delle performance a livello organizzativo. Con riferimento alla performance individuale, la Commissione si riserva di fornire ulteriori indicazioni in un documento successivo (che come detto nella premessa del presente articolo sono alquanto auspicabili).

Sono annunciate ulteriori delibere relative alle linee guida per l’impostazione generale del ciclo, piano e relazione sulla performance.

La delibera si articola infine secondo i seguenti punti:

1. quadro normativo di riferimento;
2. descrizione degli elementi di base dei sistemi di misurazione;
3. discussione di alcuni modelli di sistemi di misurazione esistenti in letteratura;
4. requisiti minimi dei sistemi di misurazione, schema di catena logica, formato per lo sviluppo di indicatori di performance e modalità di strutturazione di indicatori di output;
5. matrice evolutiva delle pratiche adottabili in relazione ai profili di maturità delle organizzazioni;
6. modalità di raccordo con i sistemi di misurazione e i cicli esistenti.

Nostro Commento:
Intanto sarà cura del valutatore, membro dell’O.I.V. informare preventivamente il DIPENDENTE PUBBLICO sull’attività di controllo che si eseguirà sulla propria attività lavorativa e sulle proprie performance, ed inoltre CREDIAMO SIA DIRITTO CONOSCERE per quali aspetti la sua attività è performante o non performante.

Questo commento vuole solo mettere in luce le difficoltà OPERATIVE che si incontreranno sia per quanto riguarda le attività dell’O.I.V. cioè dell’Organismo di controllo , sia per ciò che concerne il lavoro degli stessi dipendenti valutati.
 Al momento infatti non esiste uno strumento valido con cui si possa valutare con obiettività l’attività svolta dal dipendente pubblico (soprattuto in riferimento alle diverse tipologie di lavoro) ,  con il rischio di danneggiare o favorire le persone sbagliate in riguardo alle performance conseguite.

In ultima analisi pensiamo che la migliore soluzione per ottenere:

  • una migliore qualità e quantità dei servizi pubblici erogati;
  • un miglioramento delle performance dei dipendenti pubblici;
  • una valutazione obiettiva e meritocatrica a favore dei dipendenti più attivi e produttivi;
  • ed in ultimo una valutazione obiettiva dell’O.I.V. competente;
sia quella di avere un unico strumento di valutazione, creato dal Ministero o dal Civit,  che consenta prima l’ inserimento dei dati relativi alle attività svolte dai singoli dipendenti, e successivamente  riporti in output una valutazione metricamente standard per tutti e non lasci dubbi sull’effettuazione di un controllo giusto, meritocratico e remunerativo per i più produttivi.

Il revisore da controllore diventa controllato. D.lgs. 39 del 27/01/2010 – G.U. 68 del 23/03/2010.

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Le società di revisione ed i revisori legali dei conti, per effetto del D.Lgs. n° 39/2010, che ha recepito la direttiva CEE n. 43/2006, saranno soggetti ad un controllo di qualità più stringente rispetto alle attività che essi svolgono. Ogni 6 anni saranno a loro volta controllati, quando siano incaricati alla revisione di societá od enti di diritto privato, ed ogni 3 anni se incaricati da enti di diritto pubblico. In particolare, i controlli di qualitá, riguarderanno le attività e la documentazione prodotta durante l’attività di revisione da essi espletata, e  la supervisione consisterà nel verificare:

. se le informazioni attinte dagli amministratori ai fini della revisione siano state ricevute per iscritto;
. se siano stati applicati correttamente i principi di revisione;
. se i revisori si sia attenuti al requisito della indipendenza rispetto agli enti o societá sottoposti al loro controllo;
. se la qualità e quantitá delle risorse impiegate nella attivitá siano state sufficienti ai fini di un corretto e completo controllo dagli stesso espletati;
. se abbiano ottemperato alla valutazione della congruitá dei corrispettivi;
In sostanza il controllo di qualitá, a cui essi saranno sottoposti, valuterá in che modo e con quali documenti abbbiano espletato il loro incarico. Per inciso la documentazione di lavoro andrà conservata per dieci anni a decorrere dalla data della relazione di revisione.
Agli obblighi qualititativi della revisione espletata dal professionista si era tenuti anche in precedenza, oggi però questa, non solo diventa una scomposizione di precise azioni che il revisore deve porre in essere ma anche un’attività da svolgere in maniera qualitativamente elevata. Trattasi dei principi di revisione ISA (international standards on auditing) introdoti dalla richiamaaa direttiva CEE.
Non sempre i revisori si attengono scrupolsamente ai loro obblighi di controllo.
Tali nuove norme di verifica delle attività svolte dal revisore sono l’occasione attraverso la quale gli amministratori prendano coscienza della mutata situazione in materia di controllo legale dei conti e di conseguenza si adoperino per dare una piena collaborazione al revisore, al fine permettergli di svolgere, nel pieno rispetto delle norme,  il delicato compito che gli è stato assegnato.
Facendo un esempio, non basterá più chiedere agli amministratori, i presumibili esborsi  della società a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, (al fine di poterli allocare in bilancio nella  previsione della loro copertura), ma bisognerá che tale documentazione sia consegnata  per iscritto e con data certa al responsabile della revisione. Tale normativa è volta a permettere di avere dei report effettivi sulla reale situazione economica, finanziaria, patrimoniale e di governance dell’azienda sottoposta a revisione, e ciò a tutela dei TERZI.
Così per tutti i colloqui che si avranno con gli amministratori occorrerá redigere apposito verbale.

Successivamente, con decreti attuativi, saranno emanati nuovi e precisi parametri riguardanti le attivitá cui è tenuto il responsabile della revisione.

A seguito del controllo di qualitá sull’attività svolta dal revisore, e qualora venga riscontrato un suo omportamento non conforme alla legge,  potrebbe scattare, a suo carico, l’accertamento da parte del Ministero dell’Economia con conseguenti ed eventuali sanzioni quali la sospensione dal registro o la revoca degli incarichi in essere.

Fonte:

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 – Supplemento Ordinario n. 58.

Mutui casa 2011, guida alla scelta del tipo di tasso: fisso o variabile o misto.

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 Il 2011 inizia bene per le famiglie che hanno un mutuo a rata variabile. Difatti il tasso di riferimento EURIBOR che determina l’importo mensile da pagare è sceso di nuovo sotto la quota dell’1%. 

I mercati interbancari regolati dal tasso EURIBOR, sono sotto tensione per la crisi dei debiti europei , e ciò continua a frenare la BCE che altrimenti avrebbe già normalizzato la situazione dei tassi, abbassati in tutta fretta dopo il crack Lehman. Venerdì infatti  il tasso euribor scadenza tre mesi è stato fissato allo 0,997% mentre per la scadenza ad un mese allo 0,759%. 
Anche per i prossimi  due anni si può stare tranquilli in quanto si prevede che la base del tasso variabile EURIBOR raggiungerà la media storica del 3% solo nel 2012, se si pensa che ad ottobre 2008 era al 4,57%. Il tasso variabile finito ed effettivo applicato sul finanziamento ipotecario si determina sommando al tasso euribor di riferimento  lo spread (guadagno della banca) normalmente intorno all’1,65 % o giù di lì, con il risultato che su di un  mutuo a tasso variabile si pagherà , sull’importo ricevuto in prestito, un interesse uguale a 1,05 (euribor marzo ) + 1,65 (spread banca) = 3,70% (effettivo). Ovviamente lo spread varia da banca a banca e può essere anche oggetto di trattativa all’atto della stipula.
Esempio:


il 2-01-2008 è stato contratto un mutuo quindicennale, a tasso variabile, pari a 150.000,00  euro , soggetto a euribor a 3 mesi (4,57 % gennaio 2008)  per il quale quindi si pagava una rata di   1283,68 euro al mese (aggiungendo al 4,57%  sempre lo spread dell’1,65% della banca per un tasso finito del 6,22%.
Nel 2010 la rata è scesa a 1.014,37 euro mensili  ( ipotizzando un tasso finito del 2,69% [1,04+1,65 ] poichè l’euribor per tutto l’anno scorso è stato appena sopra l’1% (1,04 a ottobre 2010).
Adesso con tale critica situazione finanziaria europea e mondiale, l’Euribor  raggiungerà probabilmente la media storica del 3%, come detto, solo  nel 2012, mentre per l’intero anno 2011 si potrà godere ancora ed addirittura di una rata  leggermente più bassa di quella pagata nel 2010.


Per i mutui modulari vale la stessa indicazione. Difatti i mutui modulari o misti sono quei mutui che durante l’intera durata del finanziamento danno la possibilità di passare dal tasso fisso al variabile e viceversa a step annuali. Per esempio per un mutuo quindicennale si può esercitare l’opzione al 2°, 5°, 7° e decimo anno;  scadenze in cui si può decidere di pagare da un tasso fisso al variabile e viceversa.

Per chi volesse invece accendere un nuovo mutuo a tasso fisso o passare attraverso la surroga dal variabile al fisso, e per il quale, si puntualizza, la rata da pagare resta immutata per l’intera durata del mutuo stesso,  la base di riferimento è il tasso IRS  oggi al 3,60% a 20 anni  e al  3,20%  a 10 anni – (a cui va sempre aggiunto lo spread bancario), non troverà a lungo tali condizioni favorevoli per due motivi:

– il tasso fisso IRS è visto in crescita;
– il piano famiglie adottato dall’Abi che a settembre aveva permesso la sospensione del pagamento delle rate per 31.000 famiglie scade a gennaio 2010, ma che con ogni probabilità a detta dell’Abi sarà riconfermato).
– sul piano famiglie suddetto in ogni caso non bisogna far riferimento perchè solo 1 famiglia su tre che ne ha fatto richiesta ne ha ottenuto la sospensione, in quanto, per accedervi, devono ricorrere gravi motivi quali ad esempio la perdita del posto di lavoro e con famiglie mono-reddito.

Certamente la tentazione, di chi ha già in essere un mutuo, di passare dal tasso variabile al tasso fisso non è una scelta da scartare a prescindere; chi punta sulla sicurezza di una rata stabile per tutta la durata del finanziamento può scegliere il fisso per poi riscontrare a  posteriori di aver adottato una strategia valida. Attualmente la scelta del tasso fisso non ha certamente una convenienza finanziaria, ma probabilmente solo una convenienza soggettiva del mutuatario per una tranquillità personale-caratteriale sulla sicurezza dell’importo da pagare.

A nosto parere, viste le notevole incertezze finanziarie e  le sicure volatilità delle borse  dei prossimi anni e quindi dei tassi di interesse, tra cui Euribor e Irs,  il mutuo da scegliere che sia nuovo o surrogato (da un mutuo precedente) è quello MISTO O MODULARE, in cui sono previste contrattualmente vie d’uscita intermedie rispetto all’intero periodo di ammortamento,  cioè diritti di opzione a cadenza biennale o triennale con cui poter passare da un tipo di tasso ad un altro a seconda di valutazioni di convenienza e analisi delle prospettive future. 

In questo momento, ad esempio, per un nuovo mutuo si potrebbe partire con il tasso variabile perchè più conveniente, e tra due anni valutare se continuare sempre con il variabile oppure passare al fisso per altri due anni o tre anni. 
In quella data occorrerebbe prima valutare il tasso  euribor vigente per poi fare una prevesione per il futuro a due o tre anni: 

  • se ad esempio si prevede all’atto dell’opzione  e fino alla prossima un’incremento notevole del tasso Euribor, in quel caso ovviamente si opterebbe per l’applicazione del tasso fisso, se  quest’ultimo desse più garanzie di convenienza, e ciò rispetto anche alla durata residua del finanziamento.

In tal modo si potrebbe giocare con tranquillità al risparmio di interessi.

Stessa cosa vale se si  decide di accendere un mutuo variabile con cup (o tetto massimo), nel senso  che il mutuo acceso è a “tasso variabile puro” (attualmente come detto conveniente)  ha un ombrello (con cui ripararsi) o tetto previsto in contratto, oltre il quale il variabile non può salire. “Ad esempio con un tasso variabile con cup – tasso massimo applicabile-  del 5,50% (che corrisponderebbe forse al tasso fisso tra qualche anno)  si fruirebbe intanto oggi del risparmio  dovuto al bassissimo euribor per poi mal che vada ritrovarsi tra qualche anno a pagare quanto si sarebbe pagato già da adesso scegliendo il fisso.

n.b.: Gli spread applicati dalla banca, e da noi indicati a mò di esempio all’ 1,65% variano da istituto ad istituto, per cui non hanno riferimenti reali al mercato attuale.   

Legenda: 
Euribor = Euro interbank offered rate sono i tassi interbancari a breve termine, utilizzati nell’area Euro. Sono rilevati giornalmente per diverse periodi di finanziamento. Sono applicati anche per i mutui, quale parametro per l’applicazione degli interessi, di solito a 3 o 6 mesi.
Irs = Interest rate swap sono tassi interbancari a medio-lungo termine e vengono utilizzati per ricavare la rata fissa ed immodificabile per tutta la durata del prestito. Variano al variare della durata del prestito.

Commento a cura di Rivista Fiscale Web.
Fonte ideativa: Il sole 24 ore.

Novità modello UNICO 2011 società di capitali.

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Le bozze dell’ UNICO SC 2011 pubblicate sul sito dell’A.d.E., mostrano una struttura del modello simile a quella dello scorso anno non essendoci state novità importanti e di rilievo.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo comunicato stampa, riferisce di un modello più snello  rispetto a quello del precedente anno in quanto  è stata abolita la sezione I del quadro RS, quella che conteneva le poste di bilancio delle società che adottano lo schema di rendiconto  economico-patrimoniale previsto dalla quarta direttiva CEE.
E’ bene in ogni caso attendere la versione definitiva della dichiarazione per capire se c’è stato  il reale alleggerimento, come, anticipato  dei modelli dichiarativi.
Le bozze già pubblicate contengono  il nuovo prospetto denominato “Componenti da transazioni ex art. 110, comma 7, del TUIR”, che deve essere compilato da tutte le società soggette alla disciplina dei trasferimenti infragruppo o transfer pricing.
Le società che vogliono informare l’Amministrazione finanziaria di aver predisposto la documentazione  relativa al 2010 riguardante appunto i trasferimenti intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo  dovranno  barrare la seconda casella del rigo 109 del quadro RS. Questo vale anche per Unico società di persone.
Sempre nel Quadro RS rigo 107 occorrerà indicare gli investimenti effettuati ed effettivamente agevolabili ai fini D.L. 40/2010 c.d. Tremonti-Quater del settore tessile. Ovviamente gli investimenti agevolabili devono  essere anche indicati nel rigo RF 50, quale variazione in diminuzione, per poter calcolare l’imposta su un minor imponibile e fruire in tal modo dell’agevolazione.
In ultimo viene eliminato l’obbligo di indicazione  dei fondi d’investimento immobiliari chiusi.
Fonte: Agenzia delle Entrate.

Premi produttività e altre novità.

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Premi di produttività

Anche per l’anno 2011 è stata confermata la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavo­ratori dipendenti privati, un’imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regio­nali e comunali entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presup­po­sti reddituali.

Altre novità

Per il 2011 sono previsti ulteriori stanziamenti per finanziare la concessione di crediti d’imposta per quelle imprese che si avvalgono delle attività di ricerca e sviluppo  da parte di  università o enti pubblici di ricerca e per la proroga del 5 per mille dell’IRPEF per il settore no profit.
 fonte: informastudi.

Regione Campania. Contributi a chi asumme apprendisti, scadenza 30 giugno 2011.

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Riportiamo l’AVVISO PUBBLICO emanato dalla Regione Campania per la presentazione di domanda di incentivi all’assunzione per il progetto: “Più apprendi più lavori”.
(Preghiamo di leggere il nostro pensiero a fine articolo)

Finanziamento concesso e intensità degli incentivi.
Il soggetto proponente potrà richiedere un contributo individuale pari a € 5.000 per i destinatari della categorie normali ed € 7.500 per i destinatari della categoria disabili.
Durata complessiva dell’Avviso.

La scadenza per la presentazione delle domande di adesione al presente Avviso da parte dei datori di lavoro, è fissata per il giorno 30.06.2011. 
Soggetti proponenti.
Tutte le imprese  che abbiano unità produttiva e/o sede operativa nel territorio della regione alla data di pubblicazione del presente Avviso che assumono apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante in tutti i settori e  attività previste nell’Accordo in premessa  
Destinatari.
Il presente avviso è finalizzato all’erogazione di contributi a favore delle imprese che assumano alle proprie dipendenze le seguenti tipologia di disoccupati: 

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, anche di cittadinanza comunitaria purchè  residenti in Campania da almeno 12 mesi, che siano disoccupati da almeno sei mesi;
  •  giovani tra i 18 e i 29 anni, anche di cittadinanza comunitaria purchè residenti in Campania da almeno 12 mesi ed iscritti alle liste della Legge 68/99, cioè DISABILI;
Tali soggetti che intendono essere assunti devono autocertificare al datore di lavoro: 
  • che sono cittadini comunitari residenti in Campania da almeno 12 mesi; 
  • che sono iscritti al CPI da almeno 6 mesi in condizioni di disoccupazione; 
  • che non risultano coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, del titolare o del/i socio/i del soggetto impresa datrice di lavoro. 
  • di non avere avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi dodici mesi cessati con il soggetto ospitante la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
  • di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
  • E’ prevista una riserva di posti pari al 50% delle richieste alle donne con riassorbimento
Spese ammissibili e durata dell’aiuto.
E’ ammissibile il costo del salario corrisposto dal datore di lavoro al singolo apprendista neoassunto, dal momento di sottoscrizione del contratto di apprendistato fino alla dodicesima mensilità. In particolare, le spese ammissibili sono:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e assicurativi;
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
Sono ammissibili i costi salariali riferiti a contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2011, previa sottoscrizione dell’atto di concessione. 
Qualora il periodo d’occupazione sarà più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Modalità di erogazione del finanziamento.

Il contributo, sottoscritto l’Atto di concessione, sarà erogato trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato previa presentazione delle buste paga relative al costo del salario dei primi sei mesi di lavoro prestato nel limite del 50% del contributo assegnato per singolo apprendista. La Regione procederà, prima dell’erogazione di quanto richiesto, al controllo di primo livello delle spese rendicontate. Il restante 50% sarà erogato a saldo, a chiusura del primo anno di apprendistato, sempre previa presentazione delle buste paga dei successivi sei mesi di lavoro prestato e relativo controllo. 
Modalità di presentazione delle candidature.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a partire dal 1 febbraio 2011 attraverso la registrazione on line da effettuarsi accedendo al link “Campania al lavoro!” presente sul sito della regione Campania.
www.regione.campania.it, nella sezione La Regione informa e nella sezione Imprese. 
Il datore di lavoro dovrà successivamente cliccare sul Progetto “Più apprendi più lavori” e, una volta entrato nell’area riservata per la registrazione, dovrà seguire tutte le fasi indicate e compilare tutti i form previsti.  Al termine del percorso il sistema elaborerà automaticamente la “Domanda di incentivi all’occupazione con autocertificazioni e impegni” allegata in fac-simile al presente AL LINK DIRETTO SOTTO IL PRESENTE POST Avviso che dovrà contenere le seguenti informazioni: 
  1. Anagrafica del datore di lavoro; 
  2. Anagrafica del futuro apprendista; 
  3. Profilo formativo prescelto; 
  4. Settore di appartenenza; 
  5. Qualifica professionale; 
  6. Capacità formativa interna o ricorso a formazione esterna; 
  7. Anagrafica tutor aziendale; 
  8. Importo complessivo di cui si chiede il finanziamento; 
  9. Accettazione del trattamento dei dati per la tutela privacy; 
  10. Autocertificazioni;
  11. Impegni; Data e ora di registrazione.
Questa domanda dovrà essere datata e firmata in originale, scannerizzata ed inviata tramite l’e-mail certificata indicata nel sistema, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità opportunamente firmato e datato con la dicitura “Avviso apprendistato Più apprendi più lavori”. In alternativa per i datori di lavoro muniti di firma digitale, la domanda può essere firmata elettronicamente senza allegare il documento. Tale indirizzo di posta elettronica indicato sarà utilizzato dalla Regione quale unico mezzo di comunicazione all’utente. La Regione utilizzerà la domanda spedita dal datore di lavoro come protocollo di riferimento identificativo della pratica. La Regione procederà a stampare e a protocollare la “Domanda di incentivi all’occupazione con autocertificazioni e impegni”. La registrazione e il protocollo delle domande di incentivi seguirà “la procedura a Sportello” a partire dal 1 al 15 di ogni mese fino ad esaurimento delle risorse disponibili e alla scadenza del presente avviso. Nell’assegnazione degli aiuti all’assunzione si seguirà l’ordine cronologico di registrazione. 
Ammissibilità.
Le candidature pervenute saranno sottoposte all’esame di ammissibilità da parte di un’apposita Commissione Tecnica, supportata dall’Osservatorio dell’Apprendistato, così come da art. 49 della LR 14/09. I criteri di ammissibilità attengono alla presenza dei requisiti indicati nel presente Avviso. La valutazione avverrà seguendo il criterio della consegna a sportello a partire dal giorno successivo alla chiusura mensile della consegna fino a fine mese. Entro la prima decade del mese successivo sarà prodotto dal Settore competente l’atto formale di approvazione. 

Finalità generali.

Con la pubblicazione del presente Avviso l’Assessorato al Lavoro, alla Formazione e all’Orientamento Professionale intende dare parziale esecuzione all’Asse “Labour Market Policy (LMP)” del Piano di Azione per il Lavoro della Regione Campania, approvato con DGR n. 690/2010, con l’attuazione del progetto “Più apprendi più lavori” relativo alla concessione di incentivi alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 destinati ai giovani tra i 18 e i 29 anni. 
Le attività sono programmate anche in coerenza all’Intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Parti sociali del 27/10/2010 per il rilancio dell’apprendistato volta a dare nuovo impulso all’occupazione e all’accordo quadro tra Assessorato al Lavoro e parti sociali del 10/12/2010.

Risorse disponibili.

 Per il finanziamento delle domande presentate a valere sul presente Avviso le risorse  disponibili sono quelle programmate con DGR 690/10 di approvazione del Piano di Azione per il Lavoro (Campania al lavoro!) per un importo pari ad € 23.000.000,00, così come individuate con la DGR n. 892/10 di “Rimodulazione delle dotazione finanziaria degli obiettivi operativi del POR 2007/2013” pari ad € 16.000.000,00 da prelevare dall’Asse I^ dell’Obiettivo Operativo a2 “Attuare nuove tipologie di apprendistato”. La Regione si riserva di variare le risorse individuate in funzione del fabbisogno rilevato. 
Il suddetto contributo è cumulabile con analoghe agevolazioni concesse da altro ente.
Non può però dare luogo a un’intensità lorda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferiti al periodo di occupazione del lavoratore considerato, e, in caso di superamento, la quota concessa a valere sul presente Avviso sarà ridotta in ragione dell’intensità massima consentita. 
Controlli.

Il datore di lavoro dovrà rendere disponibile la seguente documentazione: 

  1. documentazione comprovante i requisiti di svantaggio del destinatario; 
  2. documentazione relativa all’assunzione o all’eventuale dimissione anticipata; 
  3. foglio presenze e cedolini paga del destinatario quietanzato per il periodo di riferimento, DM/10 ed F24 nonché la fattura o altro documento contabile regolare ai fini fiscali, da cui risulti l’avvenuta erogazione dell’incentivo.

Tutta la modulistica la troverete all’indirizzo sotto:

http://www.sito.regione.campania.it/piano_lavoro/decdir259_2010/decdir259_2010.zip
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Il nostro commento non puà essere che positivo nella esclusiva considerazione che le imprese che accedono al contributo abbiamo realmente bisogno del lavoratore che intendono assumere, ossia che abbiano in atto uno sviluppo produttivo della propria azienda. Di contro se così non fosse, sarebbe solo un “paliativo finanziario” più per l”azienda che per la finalità della misura, che è quella di inserire disoccupati nel mondo del lavoro. In tal senso si ritiene che i contributi occorrano più per lo sviluppo della produttività aziendale, che in tal caso sarebbe la risoluzione stabile del problema. A tal guisa risulta chiaro che lo sviluppo aziendale porti per forza di cose all’assunzione di nuova forza lavoro, l’unico modo per risolvere in maniera radicale il problema della disoccupazione. Si aggiunge che la disoccupazione deriva dalla difficoltà economico-finanziaria delle aziende e dalla diminuzione dei fatturati non dalla mancanza di volontà di assumere personale.
Riteniamo ancora che soprattutto in Campania occorrerebbe un’azione sinergica tra contributi diretti alle aziende e contributi per l’assunzione di personale, l’unico modo per avere un vero, reale e duraturo sviluppo produttivo e diminuzione della disoccupazione. Si aggiunge ancora che tali paletti alle assunzioni potrebbero costrinngere le aziende ad assumere personale apprendista che in un momento di crisi non sarebbero utili all’azienda.

Da questo BLOG, la proposta è di promuovere incentivi finanziari di immediata fruizione per quelle aziende che hanno delle eccellenze nelle proprie idee imprenditoriali, la misura sopra esposta in molti casi potrebbe solo una pezza apposta per un anno, allo scadere del quale si sono buttati via soldi e tempo.

La Banca d’Italia apre ai ricercatori ed economisti.

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La Banca d’Italia, tramite il sistema BIRD (Bank of Italy Remote access to micro Data), apre ai ricercatori ed economisti esterni offrendo loro la possibilità di svolgere elaborazioni proprie sui dati raccolti con  proprie indagini.

A coloro che sono ammessi è permesso l’accesso nel sistema archivi della Banca seguenti:

  • Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (dal 1984);
  • Sondaggio congiunturale (dal 1993).
     Il ricercatore svolge le sue analisi statistiche ed econometriche senza avere accesso diretto ai singoli micro dati: inviando una e-mail contenente un programma di elaborazione il sistema fornisce l’output dell’elaborazione sempre via e-mail.
L’utilizzo del sistema è subordinato all’accettazione, da parte della Banca d’Italia, della richiesta di rilascio di un’utenza. Agli utenti autorizzati sono comunicate, in dettaglio, le modalità di sottomissione delle elaborazioni.

E’ bene precisare che nelle pubblicazioni che facciano riferimento alle elaborazioni ottenute tramite il sistema BIRD, l’autore è tenuto a citare la fonte (“Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi 2005-2006” oppure: “Fonte: Banca d’Italia, Sondaggio congiunturale 1997”) ma non può coinvolgere in alcun modo la stessa Banca Centrale, essendo l’utilizzo dei dati elaborati sotto la piena e sola responsabilità dell’autore.

Le elaborazioni non possono essere utilizzate se non per gli scopi connessi alla ricerca scientifica.

Allo scopo di consentire la raccolta del materiale bibliografico riguardante l’indagine, l’autore è tenuto a inviare una copia dei lavori di ricerca condotti utilizzando il sistema BIRD a: Banca d’Italia, Servizio Statistiche Economiche e Finanziarie, Divisione Indagini Campionarie, Via Nazionale 91, 00184 ROMA, oppure via e-mail a studi.rms@bancaditalia.it.

Ai medesimi indirizzi è possibile rivolgersi per assistenza o richiesta di ulteriori informazioni.

L’invio dei lavori di ricerca deve essere accompagnato dal modulo reso disponibile sul sito della Banca d’Italia, debitamente compilato, oppure da un file di testo contenente le intestazioni bibtex dei lavori stessi.