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Leasing immobiliari. Nuova stangata…il commento di rivista fiscale web.

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La nostra opinione.
Lo Stato ha bisogno di soldi (e questa nuova norma lo dimostra) ma soffoca le imprese e la crescita, difatti:
  • La prima disposizione in commento grava finanziariamente sui nuovi contratti di leasing in quanto occorrerá versare alla sottoscrizione l’intero importo delle imposte ipotecaria e catastale e non solo il 50% come prima.
  • Ancora, come se non bastasse, sui vecchi contratti, la norma interviene anche retroattivamente in quanto impone il pagamento dell’imposta sostitutiva (in luogo dell’ipotecaria-catastale) entro il 31-03-2011.
Cosa si può dire se non dare sempre ragione a Draghi (come in un nostro precedente articolo che potrete leggere tra “gli articoli per argomento alla voce DRAGHI”) quando dice che la politica non riesce a dare impulso alle manovre economiche pro-crescita delle aziende anzi le deprime…..;
Queste norme tolgono ancor di più ossigeno non solo alle  aziende ma allo sviluppo economico del Paese.
Dovendo pagare subito le intere imposte suddette come in questo caso, ma ce sono altri simili, E’ CHIARO che si tolgono disponibilità finanziarie alle aziende (per tappare le falle dello Stato) si tolgono le idee positive all’imprenditore che viene depresso nel suo ESTRO ECONOMICO-STRATEGICO.

La crescita economica è in scacco…
Non stiamo dicendo che tale specifica norma possa creare dei grossi danni all’economia, ma ci dá l’occasione per valutare i tanti segnali negativi che arrivano alle aziende che secondo noi sono oggetto di una pressione continua da parte dello Stato e che scoraggia, soprattutto nelle zone depresse come il Sud l’iniziativa imprenditoriale.

La nuova norma.

Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing immobiliari.
    La legge di stabilità ha disposto che per l’acquisto di immobili ad uso strumentale, tramite contratti di leasing sottoscritti a partire da 1-01-2011, le imposte ipotecaria e castale dovute nella misura del 3% la prima e  dell’1% la seconda, dovranno essere pagate integralmente nel momento  della stipula del contratto di leasing,  e non più al 50% come previsto dal DL 223 (convertito in legge 248/2006) art. 35 comma 10-ter e 10-sexies. Invece per il riscatto a fine leasing da parte dell’utilizzatore locatario o in caso di risoluzione contrattuale per inadempienza del locatario medesimo, le imposte di registro-ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa.
La legge di stabilità obbliga alla registrazione di tali contratti solo in caso d’uso.
PURTROPPO, Per i contratti in essere alla data del 1-01-2011, visto che al riscatto non si dovrá pagare alcun tributo, le parti dovranno versare l’imposta sostitutiva in luogo di ipotecaria e catastale in unica soluzione entro il 31-03-2011.

Compensazioni: sospese le sanzioni in attesa della circolare esplicativa.

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Chi lunedî 17 dovrá compensare crediti utilizzandoli in F24 potrá farlo senza preoccupazioni. Arrivata oggi, infatti, la sospensione momentanea delle sanzioni per i contribuenti che pur avendo cartelle scadute superiori a 1500,00 utilizzeranno i propri crediti erariali per compensare altri pagamenti mediante F24.
La sospensione si é resa necessaria visti i tanti dubbi ancora da dirimere e per i quali si resta in attesa di chiarimenti ufficiali in corso di emissione.

Fnt: Ilsole24ore150111.

Associazioni e Fondazioni riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille.

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Associazioni e Fondazioni Riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille IRPEF e cause di decadenza.

I requisiti che Associazioni e Fondazioni, operanti in determinati settori, devono avere per iscriversi negli elenchi dei destinatari del 5 per mille, sono:

  • l’aver già ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361 del 2000 (posizione giuridica di diritto privato con esclusione da quella di diritto pubblico);
  • l’esercizio di attività senza scopo di lucro in uno dei settori quali ad esempio assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione, beneficienza, sport dilettantistico e assistenza sociale in genere, come previsti dal D.Lgs. 460 del 1997 art. 10 c.1 lettera a).
  • che le attività non profit esercitate da detti organismi di diritto privato non debbono avere il carattere dell’occasionalità, sussidarietà o marginalità, “anche se le medesime attività non siano prevalenti”, ma occorre che le stesse siano ORGANIZZATE in maniera tale da poter realizzare gli scopi pro­pri dell’ente medesimo;
  • che nello statuto o nell’atto costitutivo di tali soggetti giuridici devono essere indicate puntualmente le attività che  essi svolgono nei settori stabiliti dalla norma;
  • che per le attività esercitate (sopra menzionate ed occorrenti per ottenere la fruizione del 5 per mille) occorre che vi sia corrispondenza tra quelle previste in statuto e le stesse effettivamente che essi realizzano quotidiamnte in concreto. 

Decadenza.
Le fattispecie, previste nella recente circolare A.d.E., in cui la quota del 5 per mille non può essere assegnata, oppure dovrà essere recuperata se già corrisposta, sono:

  • la cessazione con scioglimento dell’ente benficiario per qualsiasi causa anche  mediante procedura di liquidazione;
  • la cessazione della sola attività che dà diritto al beneficio, quantunque l’associazione o la fondazione rimanga esi­sten­te ed operi in altri settori. 

La perdita del beneficio, per i motivi di cui sopra, con conseguente mancata  erogazione delle somme agevolate o il recupero di quanto già corrisposto, rileva  per le quote assegnate a decorrere dall’anno 2006.

Risoluzione n.8/E 13/01/2011: Ripristinate le compensazioni per il rinnovo parco autoveicoli.

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Quando ci sono queste disposizioni che consentono di muovere delle briciole di economia, siamo sempre pronti a pubblicarle.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.8/E del 13 c.m., ha ripristinato a partire dal 01/01/2011 il credito d’imposta per il rinnovo parco autoveicoli.
Precedentemente con la risoluzione n. 113/E del 27/10/2010 era stata disposta la sospensione di vari codici tributo da utilizzare in compensazione mediante modello F24, da parte di costruttori o importatori di veicoli nuovi nonchè cessionari dei crediti stessi connessi agli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti con sostituzione di nuovi eco-compatibili. Così era stata anche disposta la sospensione di altri codici tributo per crediti d’imposta concessi per l’installazione su veicoli esistenti di impianti a gpl o metano.
 La sospensione si era resa necessaria, con la richiamata risoluzione 113/E del 27/10/2010  a seguito del riscontro di anomalie nell’utilizzo dei predetti crediti d’imposta ed al fine di verificare la fonte di tali anomalie. 
Avendo risolto e verificato tali incongruenze nell’utilizzo dei preesistenti codici tributo con la risoluzione in commento i soggetti beneficiari possono utilizzare, già da questo mese, mediante compensazione in f24 ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997, i crediti d’imposta loro spettanti in compensazione mediante i seguenti nuovi codici tributo che potrete trovare al seguente indirizzo cliccando qui.

Protesta dei Commercialisti: secondo l’Agenzia delle Entrate suggeritori di evasione. Rivista Fiscale Web rincara la dose.

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I professionisti lamentano che troppi adempimenti a carico dei contribuenti non debelleranno l’evasione … a questa autorevole opinione ha risposto l’Agenzia  delle Entrate con una nota  dell”ufficio stampa inviata ad alcuni giornali. 

La dura lettera da parte delle Entrate recita che “appare fondato che tra i commercialisti,  che elaborano il 60 per cento delle dichiarazioni dei redditi, ce ne siano molti a conoscenza dell’evasione“;
  • Aggiunge sulle difficoltà degli adempimenti: le comunicazioni per le transazioni superiori a 3.000 euro riguarderanno solo pochi soggetti… 
  •  Sui maggiori adempimenti relativi ai modelli Intrastat, secondo l’Agenzia in Italia si perpretano frodi sempre maggiori nei rapporti con l’Estero
Di risposta il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dopo aver confermato la fiducia negli Uffici, ha rimarcato alcune questioni di fondamentale importanza, quali:
  •  L’aumento esponenziale degli adempimenti di dichiarazioni telematiche e altro, effettuate da parte dei commercialisti per conto dei contribuenti, sostanzialmente a titolo  gratuito,  tenuti anche (i commercialisti) ad essere il front office impagato dell’Agenzia;

  •  La progressiva introduzione di limiti alle compensazioni di debiti e crediti erariali e la mancata attuazione tempestiva delle norme compensative a favore del contribuente;

  •  La velocizzazione delle procedure di riscossione delle iscrizioni a ruolo senza paralleli interventi sulla giustizia tributaria.

 Il Consiglio aggiunge che L’Agenzia, più che chiedersi se i commercialisti siano consapevoli dell’evasione, dovrebbe interrogarsi sull’importanza del ruolo dei professionisti <>.

fonte: Bdc News.

La nostra opinione è di tipo socio-economico:
  • Il nostro lavoro di commercialisti è diretto principalmente alla pianificazione fiscale e non all’elusione fiscale a favore dei contribuenti; convinti però che l’evasione non può che esistere  a tutti i livelli, vista l’insopportabile pressione fiscale;
  • Riteniamo che il tessuto delle piccole imprese, che rappresenta la stragande maggioranza delle aziende italiane, “soffochi” sotto l’insostenibile pressione fiscale e sotto gli infiniti adempimenti tributari a cui sono tenuti. 
  • Riteniamo che così continuando chiuderanno tantissime PMI.
  • Riteniamo che le piccole aziende, anche “se non ne siamo consapevoli praticamente, ma possiamo ovviamente supporlo”, possano fare solo delle piccole evasioni, grandi aziende possono fare solo grandi evasioni. Non vorremmo che le piccole aziende dovessero coprire il mancato gettito dell’evasione delle grandi aziende…
Uno Stato con una fiscalità ingiusta, uno Stato di “polizia tributaria”, uno Stato che sembra voglia distruggere la piccola ma forte imprenditoria locale,  maggior produttore di gettito fiscale.

Pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto sul fabbisogno finanziario delle amministrazioni.

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Per leggere l’intero rapporto clicca qui c’è da rabbrividire…

Il ricercatore universitario a tempo pieno non può svolgere la libera professione. Sentenza 389 2011.

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La sentenza n. 389/2011 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili ha disposto che un ricercatore e docente universitario a tempo pieno non può svolgere l’attività libero professionale, nella fattispecie poter esercitare contestualmente la libera professione di avvocato.
La stessa sentenza ha respinto il ricorso di un legale romano che avendo optato per il tempo pieno quale ricercatore presso “l’Ateneo La Sapienza” era stato cancellato dall’Ordine degli avvocati ed iscritto nella sezione speciale dei docenti universitari.
I giudici della Cassazione hanno ratificato la decisione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, affermando che la voluntas legis della normativa in vigore, di considerare compatibile l’esercizio della libera professione con la qualifica di ricercatore, opera solo nel caso in cui quest’ultimo abbia effettuato l’opzione per il tempo parziale.
Tale decisione potrebbe segnare un importante precedente anche per i professionisti di altri settori.

F24 on line obbligatorio senza sanzioni.

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Molti nostri clienti ci stanno chiedendo a più riprese come mai le banche accettano i loro versamenti F24 quando c’è l’obbligo dell’invio telematico ? Ovviamente si tratta di persone fisiche titolari di partita iva. E soprattutto ci chiedono quali sono le sanzioni per aver violato l’obbligo. Abbiamo fatto una serie di ricerche ed effettivamente per tale violazione non è prevista una sanzione, almeno sino ad oggi.

Ci siamo rivolti anche ad un funzionario dell’Agenzia Territoriale il quale ci ha confermato che al momento non sono previste sanzioni.
A nostro parere, la sanzione è indiretta, nel senso che coloro che non effettuano i versamenti on line, potrebbero essere segnalati ed avere una verifica fiscale, in quanto si ritiene non si spiega il motivo per il quale essi non vogliano avere un conto corrente bancario.
Vorremmo sapere cosa ne pensano i colleghi…

Fotovoltaico: Mercato in continua crescita.

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Il settore degli impianti fotovoltaici è un mercato in continua crescita, che bisogna considerare in prima battuta da chi vuole intraprendere una nuova attività imprenditoriale,  e in secondo luogo da sfruttare all’infinito per altri tre motivi:
  • Il nostro Paese non ha risorse energetiche tradizionali (gas e petrolio) che coprono il fabbisogno del Paese;
  • Gli utilizzatori di impianti fotovoltaici avranno un notevole risparmio economico rispetto al consumo di altre forme di energia, elettrica e del gas;
  • Notevole miglioramento sul fronte della Green Economy.
Complessivamente nel 2010 il mercato del fotovoltaico è raddoppiato rispetto all’anno precedente e le stime per il 2011 sono analoghe. Ad annunciarlo è stato l’osservatorio internazionale iSuppli, che analizzando il mercato italiano ha determinato in 3,9 GW il totale della potenza installata nell’anno 2010.
Certamente tali risultati sono stati conseguiti soprattutto per gli incentivi statali previsti per gli installatori, ma le stime di sviluppo per il 2011 sono molto incoraggianti sia pe le agevolazioni suddette sia per il potenziale che esprime geograficamente il nostro Paese.
Ci sono ovviamente alcune criticità quale l’esaurimento delle risorse del conto energia e la instabile situazione politica del nostro Paese. In ogni caso il comparto mostra notevoli segnali positivi e come detto l’impiego del fotovoltaico può innescare un ciclo virtuoso che  scambia sinergie e ritorno di vantaggi che si stimolano tra di loro, quali:

1) Lo sviluppo esponenziale delle aziende che operano nel settore;
2) Il risparmio dello Stato in termini di importazioni di gas e combustibili dall’estero;
3) Il risparmio economico delle famiglie e, non ultima, l’autonomia del proprio sistema energetico rispetto ad eventuali malfunzionamenti della rete elettrica o del gas.

Agevolazioni fiscali: Piano casa, spese per lavori di ampliamento.

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4/01/2011 ha stabilito che per i lavori di ampliamento degli immobili, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” ed in deroga ai piani regolatori locali, è prevista ugualmente la detrazione del 36 o 55 per cento alle condizioni generalmente previste per le ristrutturazioni.
Le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali introdotte da leggi regionali non possono inibire l’applicazione di norme fiscali a carattere nazionale.