Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.
Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.
Con risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a richieste di chiarimenti circa la detraibilità del 36 per cento (prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio), per l’acquisto di box di pertinenza dell’abitazione, nel caso in cui il bonifico venga disposto nella stessa data di stipula del rogito notarile ma comunque precedente all’atto trattandosi di ore.Nell’ipotesi di pagamenti effettuati prima dell’atto ma in assenza di un preliminare registrato gli acquirenti non risultato ancora proprietari o promissari acquirenti della pertinenza e pertanto la detrazione non compete, in quanto al momento del bonifico, non esiste ancora il predetto vincolo pertinenziale ossia non si è ancora configurata l’ipotesi per cui il pagamento effettuato permetteva la detrazione, ossia la proprietà del box medesimo.Quindi anche nel caso proposto si sostanzierebbe la medesima fattispecie, in quanto anche trattandosi di ore sia pur nello stesso giorno delll’atto del bonifico l’acquirente non è ancora proprietario del box-pertinenza.
Con tale risoluzione l’Agenzia, invece, interviene affermando “che nel caso in cui l’atto notarile sia stato rogato successivamente al bonifico ma nello stesso giorno, la detrazione compete in piena regola in capo all’acquirente”.
Al riguardo si ricorda che l’agevolazione spetta normalmente anche per la realizzazione in economia di autorimesse o box pertinenziali nonchè all’acquisto dei medesimi.
La circolare n. 38/E 2008 e 55/E 2002 aveva dato rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ossia al possesso giuridico della pertinenza prima dell’atto.
Difatti nel caso di versamenti di acconti mediante bonifico effettuati prima dell’atto notarile, la detrazione d’imposta competeva a condizione che era stato sottoscritto precedentemente compromesso o preliminare di vendita regolarmente registrato.
Le principali modifiche sono dedicate al secondo comma dell’art. 2343ter di cui ne proponiamo l’estratto del decreto legislativo appena emanato:
In ultimo, ci sembra, che sia l’orientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece una donazione di un familiare per sostenere l’attività in un momento di difficoltà) non è credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile; per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi d’impresa diversi dall’evasione stessa.
Fonte: Il sole 24 ore.
La crescita economica è in scacco…
Non stiamo dicendo che tale specifica norma possa creare dei grossi danni all’economia, ma ci dá l’occasione per valutare i tanti segnali negativi che arrivano alle aziende che secondo noi sono oggetto di una pressione continua da parte dello Stato e che scoraggia, soprattutto nelle zone depresse come il Sud l’iniziativa imprenditoriale.
La nuova norma.
Chi lunedî 17 dovrá compensare crediti utilizzandoli in F24 potrá farlo senza preoccupazioni. Arrivata oggi, infatti, la sospensione momentanea delle sanzioni per i contribuenti che pur avendo cartelle scadute superiori a 1500,00 utilizzeranno i propri crediti erariali per compensare altri pagamenti mediante F24.
La sospensione si é resa necessaria visti i tanti dubbi ancora da dirimere e per i quali si resta in attesa di chiarimenti ufficiali in corso di emissione.
Fnt: Ilsole24ore150111.
La perdita del beneficio, per i motivi di cui sopra, con conseguente mancata erogazione delle somme agevolate o il recupero di quanto già corrisposto, rileva per le quote assegnate a decorrere dall’anno 2006.
Precedentemente con la risoluzione n. 113/E del 27/10/2010 era stata disposta la sospensione di vari codici tributo da utilizzare in compensazione mediante modello F24, da parte di costruttori o importatori di veicoli nuovi nonchè cessionari dei crediti stessi connessi agli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti con sostituzione di nuovi eco-compatibili. Così era stata anche disposta la sospensione di altri codici tributo per crediti d’imposta concessi per l’installazione su veicoli esistenti di impianti a gpl o metano.