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Equitalia: Condannata dal Tribunale di Roma al pagamento di 25.000 euro per iscrizione illegittima di ipoteca.

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La sentenza riveste notevole importanza ai fini della tutela del contribuente se si pensa che in anni addietro l’esattoria ha iscritto ipoteca su beni immobili o mobili registrati dei contribuenti debitori, a seguito di iscrizioni a ruolo,  per importi di molto inferiori a 8.000 euro. In tal caso, qualora il contribuente non doveva nulla in quanto ad esempio la cartella risultava erronea, le spese per la cancellazione dell’ipoteca erano a carico dell’Esattoria, ma nel caso in cui l’importo della cartella fosse dovuto dal debitore sebbene solo in parte obbligava poi quest’ultimo all’esborso degli oneri occorrenti per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria subita.
Il Tribunale di Roma con la Sentenza del 9 dicembre 2010 ha condannato Equitalia ad indennizzare un contribuente  per l’importo di 25.000 euro a seguito di  illegittima iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili dello stesso debitore che nella fattispecie doveva importi iscrtti a ruolo inferiori a 8.000 euro.
NeIla sentenza il Tribunale ha applicato il terzo comma dell’art. 96 del codice di procedura civile come introdotto dalla L. 69/2009, e continuando ha affermato che in questi casi il danno subito non deve essere per forza provato, in quanto ai fini dell’indennizzo basta la colpa semplice, e quindi non occorre provare che vi sia dolo, malafede o colpa grave da parte dell’Agente della Riscossione. “In sintesi non è necessario che il soggetto a cui è stata iscritta illegittimamente ipoteca, al fine di farsi riconoscere l’indennizzo, provi di aver subito un “DANNO EFFETTIVO” .
Il Tribunale ha evidenziato che l’iscrizione ipotecaria  è “un mezzo preordinato all’espropriazione”  ma non può mai AVERE la “funzione deterrente ai fini della riscossione” e  quindi visto che l’espropriazione  non può essere avviata per crediti inferiori a 8.000 euro, ne deriva che anche l’ipoteca deve soggiacere a detto limite.
L’art. 77 del D.P.R. n.  602 del 1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’esattoria può iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti ed in realtà la questione dei limiti è ora risolta dal Legislatore che con l’art.3 comma 2-ter del D.L.40 2010 ha previsto che per le ipoteche iscritte a partire dal 26 maggio 2010 occorre rispettare il limite degli ottomila euro.
Si puntualizza che nonostante la causa oggetto della sentenza in commento concerne questioni demandate alla giurisdizione ordinaria, i princìpi enunciati rilevano anche in campo fiscale, visto che le norme che disciplinano l’esperibilità dell’ipoteca sono le stesse.

Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.

Acquisto di box pertinenziali: rientrano nel 36 per cento se il bonifico è effettuato antecedentemente all’atto ma nello stesso giorno.

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Con risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a richieste di chiarimenti circa la detraibilità del 36 per cento (prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio), per l’acquisto di box di pertinenza dell’abitazione, nel caso in cui il bonifico venga disposto nella stessa data di stipula del rogito notarile ma comunque precedente all’atto trattandosi di ore.Nell’ipotesi di pagamenti effettuati prima dell’atto ma in assenza di un preliminare registrato gli acquirenti non risultato ancora proprietari o promissari acquirenti della pertinenza e pertanto la detrazione non compete, in quanto al momento del bonifico, non esiste ancora il predetto vincolo pertinenziale ossia non si è ancora configurata l’ipotesi per cui il pagamento effettuato permetteva la detrazione, ossia la proprietà del box medesimo.Quindi anche nel caso proposto si sostanzierebbe la medesima fattispecie, in quanto anche trattandosi di ore sia pur nello stesso giorno delll’atto del bonifico l’acquirente non è ancora proprietario del box-pertinenza.
Con tale risoluzione l’Agenzia, invece, interviene affermando “che nel caso in cui l’atto notarile sia stato rogato successivamente al bonifico ma nello stesso giorno, la detrazione compete in piena regola in capo all’acquirente”.

Al riguardo si ricorda che l’agevolazione spetta normalmente anche per la realizzazione in economia di autorimesse o box pertinenziali nonchè all’acquisto dei medesimi.
La circolare n. 38/E 2008 e 55/E 2002 aveva dato rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ossia al possesso giuridico della pertinenza prima dell’atto.
Difatti nel caso di versamenti di acconti mediante bonifico effettuati prima dell’atto notarile, la detrazione d’imposta competeva a condizione che era stato sottoscritto precedentemente compromesso o preliminare di vendita regolarmente registrato.

Conferimenti in SPA, la nuova disciplina (d.lgs. 224/2010) snellisce i conferimenti in natura.

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Decreto legislativo del 29-11-2010 n. 224 modificativo dell’art. 2343-ter C.C..
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall’8 gennaio 2011.

Il decreto legislativo in commento pone minori vincoli ai conferimenti in natura effettuati a favore di società per azioni:

1) In caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario viene estesa la possibilità di effettuazione di tali conferimenti con modalità di valutazione che non necessitano della relazione di stima ai sensi dell’art. 2342 –ter comma 2 del C.C..

Il provvedimento dispone anche sulle norme integrative e correttive al D.Lgs. n 142 del 2008, che aveva recepito la direttiva 2006/68/CE, che a sua volta modificava la direttiva 77/91/CEE, in riguardo alla costituzione delle società per azioni e alle modificazioni e garanzia del capitale sociale. Nonché la modifica alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie allo scopo di integrazione e coordinamento della direttiva suddetta con la Legge n. 33/2009.
I conferimenti nelle SPA precedentemente all’introduzione del D.Lgs. suddetto, erano regolati dal D.lgs. 142 del 2008. In linea di massima il legislatore ha operato correzioni giuste e univoche al fine di impedire interpretazioni estranee alla voluntas legis che siano lontane dallo spirito della norma.

Tale nuova disciplina che ha modificato l’art. 2343-ter, di supporto alternativo e non modificativo della precedente versione dell’art. 2343, indica esplicitamente i casi in cui non sia necessaria la relazione di stima nei casi in cui altre certificazioni possono sostituire la valutazione dell’esperto come la fattispecie indicata al punto 1 del nostro articolo.


Le principali modifiche sono dedicate al secondo comma dell’art. 2343ter di cui ne proponiamo l’estratto del decreto legislativo appena emanato:

“b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343”.

Precedentemente a tale modifica era prevista la non obbligatorietà della perizia solo nel caso in cui fossero iscritti in bilancio beni in natura e crediti conferiti al fair value o valore equo da un bilancio  approvato da oltre un anno sottoposto a revisone legale privo di rilievi della società di revisione o del revisore in riferimento al conferimento medesimo, o al valore equo risultante da una valutazione precedente non oltre sei mesi dal conferimento conforme a principi e criteri di valutazione accettati genericamente effettuata da un perito (come la perizia di un ingegnere su un bene immobile) di compravata professionalità.

Sentenza Corte di Cassazione del 14-1-2011 n.767 sulle Indagini bancarie: i versamenti non giustificati si presumono di natura reddituale.

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Ancora una sentenza in materia di indagini bancarie che ha dato torto al contribuente.
Il caso oggetto della sentenza riguardava versamenti bancari effettuati dalla parte ricorrente giustificandoli quali prestiti ricevuti da terzi. Nonostante la documentazione fornita, la Cassazione ha deciso che la stessa era insufficiente. Sicuramente la disposizione prevede l’inversione dell’onere della  prova a carico del contribuente in materia di “Indagini bancarie”, ma spesso succede che le prove documentali fornite dal contribuente non sono considerate sufficienti, per cui diventa incomprensibile in che modo dimostrare, all’Amministrazione finanziaria e in seconda battuta nel giudizio processuale, che alcune movimentazioni bancarie ed in particolare l’effettuazione di versamenti non derivano sempre da ricavi derivanti dall’attività svolta.
In riguardo alle  indagini bancarie il contribuente deve provare l’effettivo sostenimento delle spese al fine del riconoscimento dei costi come affermato dalla sentenza in commento depositata il 14 gennaio 2011.
http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_070_/_norme_tributi_/_diritto/4230011/VideoBox_180x150/OasDefault/Autopromo_SGR_180x150_invenduto/square_INVENDUTO_Sole.html/36643336336330633464313932613730?_RM_EMPTY_
La strana circostanza appare particolare in quanto la corte costituzionale nel caso di accertamento induttivo, ha rilevato necessario  riconoscere in ogni caso dei costi a fronte di maggiori ricavi, nel qual caso contrario la norma diverrebbe illegittima, anche perché la circolare dell’Agenzia delle Entrate  32/E del 2006, ha comunicato indicazioni di segno contrario, per cui sembra particolare che a fronte di una disposizione emanata a livello centrale tali fattispecie di costi non vengano riconosciuti.

In ultimo, ci sembra, che sia l’orientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece  una donazione di un familiare per sostenere l’attività in un momento di difficoltà) non è credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile;  per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi d’impresa diversi dall’evasione stessa.

Fonte: Il sole 24 ore.

Leasing immobiliari. Nuova stangata…il commento di rivista fiscale web.

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La nostra opinione.
Lo Stato ha bisogno di soldi (e questa nuova norma lo dimostra) ma soffoca le imprese e la crescita, difatti:
  • La prima disposizione in commento grava finanziariamente sui nuovi contratti di leasing in quanto occorrerá versare alla sottoscrizione l’intero importo delle imposte ipotecaria e catastale e non solo il 50% come prima.
  • Ancora, come se non bastasse, sui vecchi contratti, la norma interviene anche retroattivamente in quanto impone il pagamento dell’imposta sostitutiva (in luogo dell’ipotecaria-catastale) entro il 31-03-2011.
Cosa si può dire se non dare sempre ragione a Draghi (come in un nostro precedente articolo che potrete leggere tra “gli articoli per argomento alla voce DRAGHI”) quando dice che la politica non riesce a dare impulso alle manovre economiche pro-crescita delle aziende anzi le deprime…..;
Queste norme tolgono ancor di più ossigeno non solo alle  aziende ma allo sviluppo economico del Paese.
Dovendo pagare subito le intere imposte suddette come in questo caso, ma ce sono altri simili, E’ CHIARO che si tolgono disponibilità finanziarie alle aziende (per tappare le falle dello Stato) si tolgono le idee positive all’imprenditore che viene depresso nel suo ESTRO ECONOMICO-STRATEGICO.

La crescita economica è in scacco…
Non stiamo dicendo che tale specifica norma possa creare dei grossi danni all’economia, ma ci dá l’occasione per valutare i tanti segnali negativi che arrivano alle aziende che secondo noi sono oggetto di una pressione continua da parte dello Stato e che scoraggia, soprattutto nelle zone depresse come il Sud l’iniziativa imprenditoriale.

La nuova norma.

Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing immobiliari.
    La legge di stabilità ha disposto che per l’acquisto di immobili ad uso strumentale, tramite contratti di leasing sottoscritti a partire da 1-01-2011, le imposte ipotecaria e castale dovute nella misura del 3% la prima e  dell’1% la seconda, dovranno essere pagate integralmente nel momento  della stipula del contratto di leasing,  e non più al 50% come previsto dal DL 223 (convertito in legge 248/2006) art. 35 comma 10-ter e 10-sexies. Invece per il riscatto a fine leasing da parte dell’utilizzatore locatario o in caso di risoluzione contrattuale per inadempienza del locatario medesimo, le imposte di registro-ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa.
La legge di stabilità obbliga alla registrazione di tali contratti solo in caso d’uso.
PURTROPPO, Per i contratti in essere alla data del 1-01-2011, visto che al riscatto non si dovrá pagare alcun tributo, le parti dovranno versare l’imposta sostitutiva in luogo di ipotecaria e catastale in unica soluzione entro il 31-03-2011.

Compensazioni: sospese le sanzioni in attesa della circolare esplicativa.

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Chi lunedî 17 dovrá compensare crediti utilizzandoli in F24 potrá farlo senza preoccupazioni. Arrivata oggi, infatti, la sospensione momentanea delle sanzioni per i contribuenti che pur avendo cartelle scadute superiori a 1500,00 utilizzeranno i propri crediti erariali per compensare altri pagamenti mediante F24.
La sospensione si é resa necessaria visti i tanti dubbi ancora da dirimere e per i quali si resta in attesa di chiarimenti ufficiali in corso di emissione.

Fnt: Ilsole24ore150111.

Associazioni e Fondazioni riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille.

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Associazioni e Fondazioni Riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille IRPEF e cause di decadenza.

I requisiti che Associazioni e Fondazioni, operanti in determinati settori, devono avere per iscriversi negli elenchi dei destinatari del 5 per mille, sono:

  • l’aver già ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361 del 2000 (posizione giuridica di diritto privato con esclusione da quella di diritto pubblico);
  • l’esercizio di attività senza scopo di lucro in uno dei settori quali ad esempio assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione, beneficienza, sport dilettantistico e assistenza sociale in genere, come previsti dal D.Lgs. 460 del 1997 art. 10 c.1 lettera a).
  • che le attività non profit esercitate da detti organismi di diritto privato non debbono avere il carattere dell’occasionalità, sussidarietà o marginalità, “anche se le medesime attività non siano prevalenti”, ma occorre che le stesse siano ORGANIZZATE in maniera tale da poter realizzare gli scopi pro­pri dell’ente medesimo;
  • che nello statuto o nell’atto costitutivo di tali soggetti giuridici devono essere indicate puntualmente le attività che  essi svolgono nei settori stabiliti dalla norma;
  • che per le attività esercitate (sopra menzionate ed occorrenti per ottenere la fruizione del 5 per mille) occorre che vi sia corrispondenza tra quelle previste in statuto e le stesse effettivamente che essi realizzano quotidiamnte in concreto. 

Decadenza.
Le fattispecie, previste nella recente circolare A.d.E., in cui la quota del 5 per mille non può essere assegnata, oppure dovrà essere recuperata se già corrisposta, sono:

  • la cessazione con scioglimento dell’ente benficiario per qualsiasi causa anche  mediante procedura di liquidazione;
  • la cessazione della sola attività che dà diritto al beneficio, quantunque l’associazione o la fondazione rimanga esi­sten­te ed operi in altri settori. 

La perdita del beneficio, per i motivi di cui sopra, con conseguente mancata  erogazione delle somme agevolate o il recupero di quanto già corrisposto, rileva  per le quote assegnate a decorrere dall’anno 2006.

Risoluzione n.8/E 13/01/2011: Ripristinate le compensazioni per il rinnovo parco autoveicoli.

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Quando ci sono queste disposizioni che consentono di muovere delle briciole di economia, siamo sempre pronti a pubblicarle.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.8/E del 13 c.m., ha ripristinato a partire dal 01/01/2011 il credito d’imposta per il rinnovo parco autoveicoli.
Precedentemente con la risoluzione n. 113/E del 27/10/2010 era stata disposta la sospensione di vari codici tributo da utilizzare in compensazione mediante modello F24, da parte di costruttori o importatori di veicoli nuovi nonchè cessionari dei crediti stessi connessi agli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti con sostituzione di nuovi eco-compatibili. Così era stata anche disposta la sospensione di altri codici tributo per crediti d’imposta concessi per l’installazione su veicoli esistenti di impianti a gpl o metano.
 La sospensione si era resa necessaria, con la richiamata risoluzione 113/E del 27/10/2010  a seguito del riscontro di anomalie nell’utilizzo dei predetti crediti d’imposta ed al fine di verificare la fonte di tali anomalie. 
Avendo risolto e verificato tali incongruenze nell’utilizzo dei preesistenti codici tributo con la risoluzione in commento i soggetti beneficiari possono utilizzare, già da questo mese, mediante compensazione in f24 ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997, i crediti d’imposta loro spettanti in compensazione mediante i seguenti nuovi codici tributo che potrete trovare al seguente indirizzo cliccando qui.

Protesta dei Commercialisti: secondo l’Agenzia delle Entrate suggeritori di evasione. Rivista Fiscale Web rincara la dose.

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I professionisti lamentano che troppi adempimenti a carico dei contribuenti non debelleranno l’evasione … a questa autorevole opinione ha risposto l’Agenzia  delle Entrate con una nota  dell”ufficio stampa inviata ad alcuni giornali. 

La dura lettera da parte delle Entrate recita che “appare fondato che tra i commercialisti,  che elaborano il 60 per cento delle dichiarazioni dei redditi, ce ne siano molti a conoscenza dell’evasione“;
  • Aggiunge sulle difficoltà degli adempimenti: le comunicazioni per le transazioni superiori a 3.000 euro riguarderanno solo pochi soggetti… 
  •  Sui maggiori adempimenti relativi ai modelli Intrastat, secondo l’Agenzia in Italia si perpretano frodi sempre maggiori nei rapporti con l’Estero
Di risposta il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dopo aver confermato la fiducia negli Uffici, ha rimarcato alcune questioni di fondamentale importanza, quali:
  •  L’aumento esponenziale degli adempimenti di dichiarazioni telematiche e altro, effettuate da parte dei commercialisti per conto dei contribuenti, sostanzialmente a titolo  gratuito,  tenuti anche (i commercialisti) ad essere il front office impagato dell’Agenzia;

  •  La progressiva introduzione di limiti alle compensazioni di debiti e crediti erariali e la mancata attuazione tempestiva delle norme compensative a favore del contribuente;

  •  La velocizzazione delle procedure di riscossione delle iscrizioni a ruolo senza paralleli interventi sulla giustizia tributaria.

 Il Consiglio aggiunge che L’Agenzia, più che chiedersi se i commercialisti siano consapevoli dell’evasione, dovrebbe interrogarsi sull’importanza del ruolo dei professionisti <>.

fonte: Bdc News.

La nostra opinione è di tipo socio-economico:
  • Il nostro lavoro di commercialisti è diretto principalmente alla pianificazione fiscale e non all’elusione fiscale a favore dei contribuenti; convinti però che l’evasione non può che esistere  a tutti i livelli, vista l’insopportabile pressione fiscale;
  • Riteniamo che il tessuto delle piccole imprese, che rappresenta la stragande maggioranza delle aziende italiane, “soffochi” sotto l’insostenibile pressione fiscale e sotto gli infiniti adempimenti tributari a cui sono tenuti. 
  • Riteniamo che così continuando chiuderanno tantissime PMI.
  • Riteniamo che le piccole aziende, anche “se non ne siamo consapevoli praticamente, ma possiamo ovviamente supporlo”, possano fare solo delle piccole evasioni, grandi aziende possono fare solo grandi evasioni. Non vorremmo che le piccole aziende dovessero coprire il mancato gettito dell’evasione delle grandi aziende…
Uno Stato con una fiscalità ingiusta, uno Stato di “polizia tributaria”, uno Stato che sembra voglia distruggere la piccola ma forte imprenditoria locale,  maggior produttore di gettito fiscale.

Pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto sul fabbisogno finanziario delle amministrazioni.

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Per leggere l’intero rapporto clicca qui c’è da rabbrividire…