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CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.

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CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.

La Cgil ha comunicato che nel 2010 sono stati persi 4,6 miliardi di euro in busta paga che equivalgono a circa 8000 euro a lavoratore. I lavoratori coinvolti sono circa 580.000.

Il nostro commento evidente è che la Stato più che sfornare incentivi ai datori di lavoro che assumono disoccupati, e che magari non hanno bisogno di nuovo personale in quanto non c’è parallelamente uno sviluppo aziendale, dovrebbe creare dei sistemi incentivanti allo sviluppo delle aziende in modo tale  che essi autonomamente ed automaticamente avrebbero bisogno di nuovo personale.

Comunicazione annuale dati Iva 2011: approvato il modello definitivo.

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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 4275/2011 pubblicato il 17/01/2011 ha approvato il modello e relative istruzioni della <>, per le operazioni soggette IVA effettuate nel 2010.
 
La comunicazione va presentata come ogni anno entro il 28  febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e quindi entro il 28-02-2011 per l’anno 2010 in aplicazione dell’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
La cosidetta mini-dichiarazione Iva è obbligatoria al  fine di ottemperare  ad una disposizione comunitaria relativa alle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, per il calcolo delle risorse proprie di ciascun Stato facente parte dell’Unione Europea da versare al bilancio comunitario. 

Sono esonerate dall’invio della comunicazione i soggetti persone fisiche titolari di partita IVA il cui volume d’affari non supera il limite di 25842,00 euro e i soggetti che effettuano solo operazioni esenti.

INPS: nuove modalità di dilazione in fase amministrativa.

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L’I.N.P.S. con la circolare n.4 del 13 1 2011 ha determinato nuovi criteri per la dilazione dei crediti in fase amministrativa.
In riferimento agli sviluppi normativi la rateizzazione concessa dall’I.N.P.S può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa maturati a decorrere dal 3 agosto 2010. Per tali si intendono gli omessi versamenti contributivi per i quali l’Istituto non ha emesso ancora l’avviso di addebito e la contestuale iscrizione a ruolo tramite Equitalia, in quanto dopo l’iscrizione a ruolo la rateazione va chiesta direttamente all’Esattoria.
Fonte Inps.

Termini prescrizionali Tributi enti locali.

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L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.

Testo aggiornato al 2010.
Stralcio della disposizione.
Comma 161 . Gli enti locali, relativamente ai propri tributi di competenza, rettificano le dichiarazioni ad esempio dell’ICI o i parziali o ritardati versamenti, procedendo all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti , notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Comma 163. Nei casi di riscossione coattiva di detti tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
Facendo un esempio pratico:
per un omesso  o parziale versamento ICI relativo all’anno 2005, dovuto al Comune in cui è ubicato l’immobile del contribuente, l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato entro il 31-12-2010 a pena di decadenza e quindi prescrizione, cioè entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello di omesso versamento.

La disciplina del riporto delle perdite per le imprese in regime di esenzione dal reddito.

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce la corret­ta applicazione degli articoli 83 e 84  del TUIR in riferimento ai limiti di utilizzo e riporto delle perdite nei casi di imprese in regime di esenzione dal reddito totale o parziale. Risoluzione n. 129/E del 2010.
 Soggetti in regime di esenzione dell’utile.
La risoluzione n. 129 del 2010 chiarisce i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della limitazione prevista dall’articolo 84 TUIR. 

Sulla base della suddetta norma, coloro che usufruiscono di un regime di esenzione dell’utile possono riportare le perdite nel limite dell’ammontare dell’utile eccedente la formazione del reddito degli eser­ci­zi precedenti.
Per le attività che godono di regimi di parziale o totale  riduzione della base imponibile, le perdite sono rilevanti nella stessa misura in cui lo sarebbero i risultati positivi.
In tal caso la risoluzione 129 puntualizza che tale disposizione si applica solo nel caso in cui il regime di detassazione si basi su una per­cen­tuale prestabilita di esenzione, si tratta:
  • delle imprese che utilizzano imbarcazioni iscritte nel registro internazionale della navigazione, per i quali è prevista una riduzione dell’80% del relativo reddito; 
  • le imprese che esercitano la pesca (quale mediterranea costiera o interna) per le quali è prevista una riduzione del 56% del reddito.
In ultimo, sono escluse dalla limitazione prevista dall’ articolo 83 le cooperative della piccola pesca e quelle agricole nonchè le cooperative di produzione e lavoro già in regime agevolato  in applicazione dell’articolo 10 e articolo 11 del DPR 601 del 1973.

Sostegno ai datori di lavoro per l’assunzione di dirigenti over 50.

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Il ministero del lavoro in riferimento all’art. 9  della legge 236/93, ha pubblicato un bando per il finanziamento a sostegno della ricollocazione al lavoro di dirigenti over 50 in stato di disoccupazione. L’agevolazione spetta sottoforma di bonus una tantum per ogni dirigente assunto.

I beneficiari sono:

  • Gli imprenditori datori di lavori di ogni settore in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali, con gli obbligi assicurativi e contributivi;

Il contributo spetta per l’assunzione di dirigenti over 50 in stato di disoccupazione ed è in particolare così determinato:

  • bonus di 10.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato per almeno 24 mesi;
  • bonus di 5.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi;
  • bonus di 5.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto di collaborazione a progetto per almeno 12 mesi;

Scadenza: Le domande possono essere inoltrate fino al 30-11-2011, mediante procedura on line attraverso il sito internet http://www.manager.servizilavoro.it/.

La dotazione è di 10 milioni di euro.

L’intervento scaturisce dal Protocollo siglato il 30 luglio 2010 tra ITALIA LAVORO, MANAGERITALIA E FEDERMANAGER.

Equitalia: Condannata dal Tribunale di Roma al pagamento di 25.000 euro per iscrizione illegittima di ipoteca.

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La sentenza riveste notevole importanza ai fini della tutela del contribuente se si pensa che in anni addietro l’esattoria ha iscritto ipoteca su beni immobili o mobili registrati dei contribuenti debitori, a seguito di iscrizioni a ruolo,  per importi di molto inferiori a 8.000 euro. In tal caso, qualora il contribuente non doveva nulla in quanto ad esempio la cartella risultava erronea, le spese per la cancellazione dell’ipoteca erano a carico dell’Esattoria, ma nel caso in cui l’importo della cartella fosse dovuto dal debitore sebbene solo in parte obbligava poi quest’ultimo all’esborso degli oneri occorrenti per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria subita.
Il Tribunale di Roma con la Sentenza del 9 dicembre 2010 ha condannato Equitalia ad indennizzare un contribuente  per l’importo di 25.000 euro a seguito di  illegittima iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili dello stesso debitore che nella fattispecie doveva importi iscrtti a ruolo inferiori a 8.000 euro.
NeIla sentenza il Tribunale ha applicato il terzo comma dell’art. 96 del codice di procedura civile come introdotto dalla L. 69/2009, e continuando ha affermato che in questi casi il danno subito non deve essere per forza provato, in quanto ai fini dell’indennizzo basta la colpa semplice, e quindi non occorre provare che vi sia dolo, malafede o colpa grave da parte dell’Agente della Riscossione. “In sintesi non è necessario che il soggetto a cui è stata iscritta illegittimamente ipoteca, al fine di farsi riconoscere l’indennizzo, provi di aver subito un “DANNO EFFETTIVO” .
Il Tribunale ha evidenziato che l’iscrizione ipotecaria  è “un mezzo preordinato all’espropriazione”  ma non può mai AVERE la “funzione deterrente ai fini della riscossione” e  quindi visto che l’espropriazione  non può essere avviata per crediti inferiori a 8.000 euro, ne deriva che anche l’ipoteca deve soggiacere a detto limite.
L’art. 77 del D.P.R. n.  602 del 1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’esattoria può iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti ed in realtà la questione dei limiti è ora risolta dal Legislatore che con l’art.3 comma 2-ter del D.L.40 2010 ha previsto che per le ipoteche iscritte a partire dal 26 maggio 2010 occorre rispettare il limite degli ottomila euro.
Si puntualizza che nonostante la causa oggetto della sentenza in commento concerne questioni demandate alla giurisdizione ordinaria, i princìpi enunciati rilevano anche in campo fiscale, visto che le norme che disciplinano l’esperibilità dell’ipoteca sono le stesse.

Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.

Acquisto di box pertinenziali: rientrano nel 36 per cento se il bonifico è effettuato antecedentemente all’atto ma nello stesso giorno.

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Con risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a richieste di chiarimenti circa la detraibilità del 36 per cento (prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio), per l’acquisto di box di pertinenza dell’abitazione, nel caso in cui il bonifico venga disposto nella stessa data di stipula del rogito notarile ma comunque precedente all’atto trattandosi di ore.Nell’ipotesi di pagamenti effettuati prima dell’atto ma in assenza di un preliminare registrato gli acquirenti non risultato ancora proprietari o promissari acquirenti della pertinenza e pertanto la detrazione non compete, in quanto al momento del bonifico, non esiste ancora il predetto vincolo pertinenziale ossia non si è ancora configurata l’ipotesi per cui il pagamento effettuato permetteva la detrazione, ossia la proprietà del box medesimo.Quindi anche nel caso proposto si sostanzierebbe la medesima fattispecie, in quanto anche trattandosi di ore sia pur nello stesso giorno delll’atto del bonifico l’acquirente non è ancora proprietario del box-pertinenza.
Con tale risoluzione l’Agenzia, invece, interviene affermando “che nel caso in cui l’atto notarile sia stato rogato successivamente al bonifico ma nello stesso giorno, la detrazione compete in piena regola in capo all’acquirente”.

Al riguardo si ricorda che l’agevolazione spetta normalmente anche per la realizzazione in economia di autorimesse o box pertinenziali nonchè all’acquisto dei medesimi.
La circolare n. 38/E 2008 e 55/E 2002 aveva dato rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ossia al possesso giuridico della pertinenza prima dell’atto.
Difatti nel caso di versamenti di acconti mediante bonifico effettuati prima dell’atto notarile, la detrazione d’imposta competeva a condizione che era stato sottoscritto precedentemente compromesso o preliminare di vendita regolarmente registrato.

Conferimenti in SPA, la nuova disciplina (d.lgs. 224/2010) snellisce i conferimenti in natura.

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Decreto legislativo del 29-11-2010 n. 224 modificativo dell’art. 2343-ter C.C..
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall’8 gennaio 2011.

Il decreto legislativo in commento pone minori vincoli ai conferimenti in natura effettuati a favore di società per azioni:

1) In caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario viene estesa la possibilità di effettuazione di tali conferimenti con modalità di valutazione che non necessitano della relazione di stima ai sensi dell’art. 2342 –ter comma 2 del C.C..

Il provvedimento dispone anche sulle norme integrative e correttive al D.Lgs. n 142 del 2008, che aveva recepito la direttiva 2006/68/CE, che a sua volta modificava la direttiva 77/91/CEE, in riguardo alla costituzione delle società per azioni e alle modificazioni e garanzia del capitale sociale. Nonché la modifica alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie allo scopo di integrazione e coordinamento della direttiva suddetta con la Legge n. 33/2009.
I conferimenti nelle SPA precedentemente all’introduzione del D.Lgs. suddetto, erano regolati dal D.lgs. 142 del 2008. In linea di massima il legislatore ha operato correzioni giuste e univoche al fine di impedire interpretazioni estranee alla voluntas legis che siano lontane dallo spirito della norma.

Tale nuova disciplina che ha modificato l’art. 2343-ter, di supporto alternativo e non modificativo della precedente versione dell’art. 2343, indica esplicitamente i casi in cui non sia necessaria la relazione di stima nei casi in cui altre certificazioni possono sostituire la valutazione dell’esperto come la fattispecie indicata al punto 1 del nostro articolo.


Le principali modifiche sono dedicate al secondo comma dell’art. 2343ter di cui ne proponiamo l’estratto del decreto legislativo appena emanato:

“b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343”.

Precedentemente a tale modifica era prevista la non obbligatorietà della perizia solo nel caso in cui fossero iscritti in bilancio beni in natura e crediti conferiti al fair value o valore equo da un bilancio  approvato da oltre un anno sottoposto a revisone legale privo di rilievi della società di revisione o del revisore in riferimento al conferimento medesimo, o al valore equo risultante da una valutazione precedente non oltre sei mesi dal conferimento conforme a principi e criteri di valutazione accettati genericamente effettuata da un perito (come la perizia di un ingegnere su un bene immobile) di compravata professionalità.

Sentenza Corte di Cassazione del 14-1-2011 n.767 sulle Indagini bancarie: i versamenti non giustificati si presumono di natura reddituale.

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Ancora una sentenza in materia di indagini bancarie che ha dato torto al contribuente.
Il caso oggetto della sentenza riguardava versamenti bancari effettuati dalla parte ricorrente giustificandoli quali prestiti ricevuti da terzi. Nonostante la documentazione fornita, la Cassazione ha deciso che la stessa era insufficiente. Sicuramente la disposizione prevede l’inversione dell’onere della  prova a carico del contribuente in materia di “Indagini bancarie”, ma spesso succede che le prove documentali fornite dal contribuente non sono considerate sufficienti, per cui diventa incomprensibile in che modo dimostrare, all’Amministrazione finanziaria e in seconda battuta nel giudizio processuale, che alcune movimentazioni bancarie ed in particolare l’effettuazione di versamenti non derivano sempre da ricavi derivanti dall’attività svolta.
In riguardo alle  indagini bancarie il contribuente deve provare l’effettivo sostenimento delle spese al fine del riconoscimento dei costi come affermato dalla sentenza in commento depositata il 14 gennaio 2011.
http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_070_/_norme_tributi_/_diritto/4230011/VideoBox_180x150/OasDefault/Autopromo_SGR_180x150_invenduto/square_INVENDUTO_Sole.html/36643336336330633464313932613730?_RM_EMPTY_
La strana circostanza appare particolare in quanto la corte costituzionale nel caso di accertamento induttivo, ha rilevato necessario  riconoscere in ogni caso dei costi a fronte di maggiori ricavi, nel qual caso contrario la norma diverrebbe illegittima, anche perché la circolare dell’Agenzia delle Entrate  32/E del 2006, ha comunicato indicazioni di segno contrario, per cui sembra particolare che a fronte di una disposizione emanata a livello centrale tali fattispecie di costi non vengano riconosciuti.

In ultimo, ci sembra, che sia l’orientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece  una donazione di un familiare per sostenere l’attività in un momento di difficoltà) non è credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile;  per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi d’impresa diversi dall’evasione stessa.

Fonte: Il sole 24 ore.