CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.
La Cgil ha comunicato che nel 2010 sono stati persi 4,6 miliardi di euro in busta paga che equivalgono a circa 8000 euro a lavoratore. I lavoratori coinvolti sono circa 580.000.
CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.
La Cgil ha comunicato che nel 2010 sono stati persi 4,6 miliardi di euro in busta paga che equivalgono a circa 8000 euro a lavoratore. I lavoratori coinvolti sono circa 580.000.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 4275/2011 pubblicato il 17/01/2011 ha approvato il modello e relative istruzioni della <
La comunicazione va presentata come ogni anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e quindi entro il 28-02-2011 per l’anno 2010 in aplicazione dell’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La cosidetta mini-dichiarazione Iva è obbligatoria al fine di ottemperare ad una disposizione comunitaria relativa alle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, per il calcolo delle risorse proprie di ciascun Stato facente parte dell’Unione Europea da versare al bilancio comunitario.
Sono esonerate dall’invio della comunicazione i soggetti persone fisiche titolari di partita IVA il cui volume d’affari non supera il limite di 25842,00 euro e i soggetti che effettuano solo operazioni esenti.
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L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
I beneficiari sono:
Il contributo spetta per l’assunzione di dirigenti over 50 in stato di disoccupazione ed è in particolare così determinato:
Scadenza: Le domande possono essere inoltrate fino al 30-11-2011, mediante procedura on line attraverso il sito internet http://www.manager.servizilavoro.it/.
La dotazione è di 10 milioni di euro.
L’intervento scaturisce dal Protocollo siglato il 30 luglio 2010 tra ITALIA LAVORO, MANAGERITALIA E FEDERMANAGER.
Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.
Con risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a richieste di chiarimenti circa la detraibilità del 36 per cento (prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio), per l’acquisto di box di pertinenza dell’abitazione, nel caso in cui il bonifico venga disposto nella stessa data di stipula del rogito notarile ma comunque precedente all’atto trattandosi di ore.Nell’ipotesi di pagamenti effettuati prima dell’atto ma in assenza di un preliminare registrato gli acquirenti non risultato ancora proprietari o promissari acquirenti della pertinenza e pertanto la detrazione non compete, in quanto al momento del bonifico, non esiste ancora il predetto vincolo pertinenziale ossia non si è ancora configurata l’ipotesi per cui il pagamento effettuato permetteva la detrazione, ossia la proprietà del box medesimo.Quindi anche nel caso proposto si sostanzierebbe la medesima fattispecie, in quanto anche trattandosi di ore sia pur nello stesso giorno delll’atto del bonifico l’acquirente non è ancora proprietario del box-pertinenza.
Con tale risoluzione l’Agenzia, invece, interviene affermando “che nel caso in cui l’atto notarile sia stato rogato successivamente al bonifico ma nello stesso giorno, la detrazione compete in piena regola in capo all’acquirente”.
Al riguardo si ricorda che l’agevolazione spetta normalmente anche per la realizzazione in economia di autorimesse o box pertinenziali nonchè all’acquisto dei medesimi.
La circolare n. 38/E 2008 e 55/E 2002 aveva dato rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ossia al possesso giuridico della pertinenza prima dell’atto.
Difatti nel caso di versamenti di acconti mediante bonifico effettuati prima dell’atto notarile, la detrazione d’imposta competeva a condizione che era stato sottoscritto precedentemente compromesso o preliminare di vendita regolarmente registrato.
Le principali modifiche sono dedicate al secondo comma dell’art. 2343ter di cui ne proponiamo l’estratto del decreto legislativo appena emanato:
In ultimo, ci sembra, che sia l’orientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece una donazione di un familiare per sostenere l’attività in un momento di difficoltà) non è credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile; per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi d’impresa diversi dall’evasione stessa.
Fonte: Il sole 24 ore.