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Equitalia: Modalità di dilazione di importi iscritti a ruolo in attesa del decreto attuativo sulle compensazioni.

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Dilazione ruoli.

Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione di somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate nelle ipotesi in cui il medesimo contribuente versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria.Decadenza.
Una volta accordata la dilazione, il contribuente può decadere dallo stesso beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive:
  • in tal caso il debitore perde immediatamente il  vantaggio ricevuto  e da quel momento Equitalia può agire nei suoi confronti per riscuotere l’intero debito iscritto a ruolo dedotto eventuale delle rate effettivamente pagate;
  • non può richiedere per lo stesso ruolo, una volta avvenuta la decadenza una nuova dilazione.
L’estinzione del ruolo avviene attraverso il pagamento di rate costanti elaborate mediante un piano di ammortamento a scalare in cui sebbene la rata come detto sia sempre uguale e mensile, man mano che le stesse vengono pagate la quota capitale, restituita sulla singola rata, aumenta,  mentre gli interessi sulla singola rata diminuiscono.
Fonte: Equitalia.
Il tutto aspettando il nuovo decreto attuativo sulle compensazioni, che dovrà prevedere le modalità di compensazione di crediti erariali del contribuente, attualmente utilizzabili solo in f24, (anche se la legge di conversinoe del  D.L.78/2010 già lo consente giuridicamente) con debiti iscritti a ruolo presso la stessa Equitalia.

Controlli su banche e intermediari per trasferimenti esteri: Gli agenti speciali del fisco ancora in azione?

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Controlli sulle  comunicazioni obbligatorie all’archivio “rapporti finanziari” a cui sono tenuti banche ed intermediari.

 Al fisco non si deve e non si può  nascondere nulla. Soldi e attività detenute illegalmente all’estero non sono più celabili e diremo giustamente.

 L’anno scorso ricordiamo un’ampia operazione di controllo su filiali svizzere ed intermediari finanziari, anche a ridosso di San Marino.

 L’obiettivo del blitz era di verificare  la corretta trasmissione “all’Archivio Rapporti”, da parte dei nostri intermediari, dei dati relativi a operazioni finanziarie poste in essere dai propri clienti, al fine di verificare che essi avessero agito nel rispetto della legge 248/2006 e del D.Lgs. 231/2007.  
La circolare n. 42/E dell’A.d.E. aveva dato indicazioni circa l’utilizzo delle informazioni finanziarie in possesso dell’Archivio suddetto.

 Le informazioni che vengono immessi nella banca dati e simultaneamente a disposizione degli “agenti speciali” del fisco sono:
  • I rapporti continuativi con Banche Estere, da parte di clienti italiani, in essere o intervenuti e poi cessati a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  • Le operazioni extra-conto cioè effettuati direttamente allo sportello.
Nell’archivio sono registrati circa 950 milioni di operazioni interbanca e 90 milioni di operazioni extra-conto.

La circolare suddetta n. 42/E stringe proprio su queste ultime operazioni cioè effettuate direttamente allo sportello. Detta i termini dell’accertamento (a sportello estero) che non si deve limitare solo alla prima identificazione del cliente, ma a tutte le operazioni poste in essere con tale modalità, ossia il quadro completo di tutto ciò che ha messo in campo a titolo di movimentazioni recandosi direttamente alla filiale estera.
Sotto controllo anche procure e deleghe su conti conferite a  terzi non intestatari dei rapporti, utilizzate spesso, come da controlli effettuati e verificati,  per evadere il fisco.
Gli operatori italiani che hanno l’obbligo di comunicare i dati,  nei modi e limiti imposti dalle norme, all’Archivio Rapporti dell’Anagrafe tributaria sono:
  1. Le banche;
  2. Poste Italiane S.p.A.;
  3. Intermediari finanziari;
  4. Società di gestione del risparmio;
  5. ed ogni altro operatore finanziario.
 l’attività degli ispettori del fisco è quindi quella di verificare, attraverso il controllo incrociato, che gli intermediari suddetti, si attengano scrupolosamente all’invio delle comunicazioni delle operazioni poste in essere dai propri clienti.

Da Fisco Oggi.

Abbiamo voluto riprendere questa norma, per dire, che quella era la giusta via della lotta all’evasione, poi lo scudo fiscale, un vero e proprio condono …
 e adesso addirittura siamo arrivati alle indagini bancarie sugli artigiani… che debbono difendersi da tutto ciò che versano sul conto corrente, ed anche se trattasi di un regalo del genitore per aiutarlo nelle difficoltà delle piccole aziende in periodi di crisi, possono avere quasi certezza di trovare lo stesso importo, in accertamento, di maggior ricavi senza poter provare il contrario.
Ciò non significa che l’evasione non ci sia anche tra i  piccoli, ma vorremmo capire come può un imprenditore prendere i soldi da parte e versarli sul conto o come può ricevere 1000 euro dal genitore senza che gli sia contestata l’evasione senza andare dal notaio per l’atto di donazione, visto che recenti sentenze non hanno accettato le prove di tali lasciti, donazioni o eventuali prestiti di terze persone. 

Scadenze 31 gennaio 2011: Canone Rai e tassa di proprietà auto. Per pagare c’è sempre spazio … larga scelta di modalità e luoghi di pagamento.

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Il 31 gennaio sono in agenda i versamenti del bollo auto (scaduto il  31 dicembre 2010) e l’abbonamento Rai. Appuntamenti che coinvolgono una grande platea di contribuenti.
   

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Tassa proprietà sull’ auto. Sono tenuti al pagamento del bollo auto-moto tutti i proprietari  di autoveicoli e motocicli, iscritti al Pubblico registro automobilistico, la cui tassa di proprietà è scaduta nel mese di dicembre, ed anche coloro che hanno immatricolato una nuova auto  o moto dal 21-12-2010 al 20-01-2011. In lombardia e Piemonte la scadenza è posticipata su decisione delle rispettive Regioni al 28 febbraio 2010.
 
Il versamento del bollo si può effettuare in diversi modi: presso uffici postali, banche convenzionate, delegazioni dell’Aci, agenzie di pratiche auto e tabaccherie autorizzate, oppure via internet collegandosi al sito di Poste italiane. 
 
Se la tassa di proprietà viene pagata oltre il 31 gennaio, bisogna aggiungere all’importo originiariamente impagato gli interessi calcolati giorno per giorno  (nella nuova misura del tasso legale elevato all’1,50% dal 1° gennaio 2011) e la sanzione  una tantum ridotta al 2,50%  (3% dal 1 febbraio) se il pagamento avviene entro i 30 giorni;  se invece il pagamento avviene oltre il trentesimo giorno e non oltre un anno dal termine, la sanzione passa al 3% (3,75% dal 1 febbraio).  In ogni caso  visto che la violazione eventualmente avverrà dopo il 31 gennaio bisognerà sicuramente applicare la sanzione del 3%, se il pagamento avviene entro 30 giorni e del 3,75% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni. 
 
Si ricorda che decorso un anno dal termine di scadenza è dovuta la sanzione intera del 30% in quanto non è più possibile pagare mediante ravvedimento operoso.
   
Abbonamento Rai.
Il canone  è dovuto da tutti i cittadini che sono possessori di apparecchi di ricezione  radiotelevisive.
L’importo da pagare  per il 2011 è di 110,50 euro: 
prevista l’opzione  per il pagamento in 2 rate semestrali di 56,39 euro, la prima entro il 31 gennaio  2011 e  la seconda entro il 31 luglio 2011, o in 4 rate trimestrali di 29,36 euro, che scadono in sequenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre. (Interventi per il rilancio dell’economia ?)
 
I versamenti possono essere effettuati presso le Poste, al conto corrente 3103 (pagamento diretto, carta di credito o tramite BancoPosta); nelle tabaccherie usufruendo dei circuiti sisal e lottomatica od anche telefonicamente con carta di credito chiamando il numero verde 800.191.191. 
 
Si ricorda infine che anche per il canone Rai sono previste sanzioni nel caso non venga rispettata la scadenza.
Fonte: Fiscoggi
E’ appena il caso di ricordare che esiste una procedura per i pensionati per far trattenere l’importo del canone in 11 rate sul pagamento della pensione.
fonte: RMMP.

Il fallito accusato del reato di evasione nei casi di omissione della denucia dei redditi.

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Con la sentenza n. 1549 del 2011 la Corte di Cassazione ha sancito che l’amministratore di una societá sia pur dichiarata fallita é obbligato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi della medesima per i periodi d’imposta antecedenti la pronuncia dello stato di insolvenza. Solo successivamente l’obbligo ricade sul curatore.
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Il rappresentante legale di una società dichiarata fallita, è stato condannato penalmente per evasione fiscale sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi antecedenti la dichirazione di fallimento. Trattasi di reato punibile, a norma dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000, con la reclusione da uno a tre anni. Ciò per non aver presentato, prima della dichiarazione di fallimento, sia pur essendovi obbligato, una o più dichiarazioni annuali dei redditi relative alle imposte Ires/Irap/Iva, in quanto i tributi evasi erano pari per alcune imposte ad euro 77.470.
Difatti omettendo la dichiarazione in cui avrebbe dichiarato le imposte dovute è incorso nel reato di evasione fiscale. Solo dopo la sentenza dello stato d’insolvenza le dichiarazioni devono essere presentate dal curatore. Peraltro, aggiunge la Corte, in materia di fallimento ” la soggettività passiva in termini di obblighi tributari permane in capo al fallito anche se perde il diritto a disporre dei suoi beni, la capacitá processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio”.
Si aggiunge che omettendo i dichiarativi in autoliquidazione e non indicando quanto dovuto all’Erario non ha consentito allo Stato di insinuarsi eventualmente nel fallimento quale creditore della societá fallita.
Fonte fisco oggi.

CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.

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CGIL: Cassa integrazione nel 2010 persi circa 8000 euro a lavoratore.

La Cgil ha comunicato che nel 2010 sono stati persi 4,6 miliardi di euro in busta paga che equivalgono a circa 8000 euro a lavoratore. I lavoratori coinvolti sono circa 580.000.

Il nostro commento evidente è che la Stato più che sfornare incentivi ai datori di lavoro che assumono disoccupati, e che magari non hanno bisogno di nuovo personale in quanto non c’è parallelamente uno sviluppo aziendale, dovrebbe creare dei sistemi incentivanti allo sviluppo delle aziende in modo tale  che essi autonomamente ed automaticamente avrebbero bisogno di nuovo personale.

Comunicazione annuale dati Iva 2011: approvato il modello definitivo.

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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 4275/2011 pubblicato il 17/01/2011 ha approvato il modello e relative istruzioni della <>, per le operazioni soggette IVA effettuate nel 2010.
 
La comunicazione va presentata come ogni anno entro il 28  febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e quindi entro il 28-02-2011 per l’anno 2010 in aplicazione dell’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
La cosidetta mini-dichiarazione Iva è obbligatoria al  fine di ottemperare  ad una disposizione comunitaria relativa alle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, per il calcolo delle risorse proprie di ciascun Stato facente parte dell’Unione Europea da versare al bilancio comunitario. 

Sono esonerate dall’invio della comunicazione i soggetti persone fisiche titolari di partita IVA il cui volume d’affari non supera il limite di 25842,00 euro e i soggetti che effettuano solo operazioni esenti.

INPS: nuove modalità di dilazione in fase amministrativa.

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L’I.N.P.S. con la circolare n.4 del 13 1 2011 ha determinato nuovi criteri per la dilazione dei crediti in fase amministrativa.
In riferimento agli sviluppi normativi la rateizzazione concessa dall’I.N.P.S può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa maturati a decorrere dal 3 agosto 2010. Per tali si intendono gli omessi versamenti contributivi per i quali l’Istituto non ha emesso ancora l’avviso di addebito e la contestuale iscrizione a ruolo tramite Equitalia, in quanto dopo l’iscrizione a ruolo la rateazione va chiesta direttamente all’Esattoria.
Fonte Inps.

Termini prescrizionali Tributi enti locali.

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L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.

Testo aggiornato al 2010.
Stralcio della disposizione.
Comma 161 . Gli enti locali, relativamente ai propri tributi di competenza, rettificano le dichiarazioni ad esempio dell’ICI o i parziali o ritardati versamenti, procedendo all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti , notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Comma 163. Nei casi di riscossione coattiva di detti tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
Facendo un esempio pratico:
per un omesso  o parziale versamento ICI relativo all’anno 2005, dovuto al Comune in cui è ubicato l’immobile del contribuente, l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato entro il 31-12-2010 a pena di decadenza e quindi prescrizione, cioè entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello di omesso versamento.

La disciplina del riporto delle perdite per le imprese in regime di esenzione dal reddito.

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce la corret­ta applicazione degli articoli 83 e 84  del TUIR in riferimento ai limiti di utilizzo e riporto delle perdite nei casi di imprese in regime di esenzione dal reddito totale o parziale. Risoluzione n. 129/E del 2010.
 Soggetti in regime di esenzione dell’utile.
La risoluzione n. 129 del 2010 chiarisce i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della limitazione prevista dall’articolo 84 TUIR. 

Sulla base della suddetta norma, coloro che usufruiscono di un regime di esenzione dell’utile possono riportare le perdite nel limite dell’ammontare dell’utile eccedente la formazione del reddito degli eser­ci­zi precedenti.
Per le attività che godono di regimi di parziale o totale  riduzione della base imponibile, le perdite sono rilevanti nella stessa misura in cui lo sarebbero i risultati positivi.
In tal caso la risoluzione 129 puntualizza che tale disposizione si applica solo nel caso in cui il regime di detassazione si basi su una per­cen­tuale prestabilita di esenzione, si tratta:
  • delle imprese che utilizzano imbarcazioni iscritte nel registro internazionale della navigazione, per i quali è prevista una riduzione dell’80% del relativo reddito; 
  • le imprese che esercitano la pesca (quale mediterranea costiera o interna) per le quali è prevista una riduzione del 56% del reddito.
In ultimo, sono escluse dalla limitazione prevista dall’ articolo 83 le cooperative della piccola pesca e quelle agricole nonchè le cooperative di produzione e lavoro già in regime agevolato  in applicazione dell’articolo 10 e articolo 11 del DPR 601 del 1973.

Sostegno ai datori di lavoro per l’assunzione di dirigenti over 50.

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Il ministero del lavoro in riferimento all’art. 9  della legge 236/93, ha pubblicato un bando per il finanziamento a sostegno della ricollocazione al lavoro di dirigenti over 50 in stato di disoccupazione. L’agevolazione spetta sottoforma di bonus una tantum per ogni dirigente assunto.

I beneficiari sono:

  • Gli imprenditori datori di lavori di ogni settore in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali, con gli obbligi assicurativi e contributivi;

Il contributo spetta per l’assunzione di dirigenti over 50 in stato di disoccupazione ed è in particolare così determinato:

  • bonus di 10.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato per almeno 24 mesi;
  • bonus di 5.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi;
  • bonus di 5.000,00 euro per ogni manager assunto con contratto di collaborazione a progetto per almeno 12 mesi;

Scadenza: Le domande possono essere inoltrate fino al 30-11-2011, mediante procedura on line attraverso il sito internet http://www.manager.servizilavoro.it/.

La dotazione è di 10 milioni di euro.

L’intervento scaturisce dal Protocollo siglato il 30 luglio 2010 tra ITALIA LAVORO, MANAGERITALIA E FEDERMANAGER.