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Telefisco 2011: chiarimenti sulle compensazioni di crediti con debiti iscritti a ruolo.

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Divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati.
Nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato quanto già comunicato il 14 gennaio 2011, confermando:
  • l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di compensazione indebita, fin quando non sarà emanato il decreto ministeriale attuativo;
  • che l’inapplicabilità delle sanzioni opera a  condizione che la compensazione non intacchi  i crediti occorrenti per pagare i ruoli esistenti, quindi consentendo di compensare l’eventuale eccedenza del credito rispetto ai debiti iscritti a ruolo. 
  • che al contribuente dopo il decreto di attuazione non sarà consentito effettuare la compensazione di propri crediti, tramite f24, fino a quando non avrà estinto l’intero debito scaduto presso Equitalia superiore a 1.500 euro. 
Sul punto, l’Agenzia dice qualcosa in più, ossia  che il divieto di compensazione  sarà  vigente  in riferimento ai ruoli  già notificati nell’anno 2010 e per tutti quelli che alla data di entrata in vigore della legge, ossia alla data del 1 Gennaio 2011, abbiamo debiti erariali presso Equitalia il cui termine di pagamento sia già scaduto. 
Fonte: Fiscoetasse. 

Limite dei 3000 euro: esclusi gli immobili in attesa della circolare esplicativa.

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La compravendita  di beni immobili non entrerà nell’obbligo di comunicazione telematica delle forniture di importo uguale o superiore a 3000 euro per i quali l’Amministrazione Finanziaria ha già notizia tramite l’Ufficio  del Registro.     

Rientreranno nell’obbligo, invece, a quanto pare le operazioni intracomunitarie anche se già soggette ad Intrastat, ma per le quali si ritiene occorrerà un completo chiarimento  per quanto diremo sotto.

 Cio è quanto emerso da alcune precisazioni  fornite dall’A.d.E. nel corso di incontri con la stampa specializzata. In arrivo, comunque,  una circolare esplicativa che metterà nero su bianco quanto necessario per non incorrere in errate interpretazioni della norma.

Stiamo parlando del  Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22-12-2010, che ha dato attuazione alle norme previste dall’art. 21 del D.L. 78/2010, istitutive dell’obbligo di  comunicare telematicamente  tutte le “singole” operazioni rilevanti ai fini IVA  di importo uguale o superiore a 3000 euro poste in essere da soggetti IVA.
La norma  già entrata in vigore dal 1-01-2011 per  le sole operazioni soggette a fatturazione, dal 1-05-2011 riguarderà anche le operazioni  non soggette obbligatoriamente a fatturazione come ad esempio quelle soggette solo ad  emissione di scontrino fiscale poste in essere ad esempio nei confronti di acquirenti privati.
Quindi quando si effettua o si effettuerà una vendita soggetta alla comunicazione, occorre  farsi consegnare dall’acquirente  il documento d’identità  e il tesserino del codice fiscale e registrarlo su apposito schedario per poi fare un’unica comunicazione entro il 30-04-2012 con l’elenco di tutte le operazioni che hanno superato il limite suddetto, puntualizzando che esse sono:
  • Le operazioni fatturate di 3.000 euro oltre IVA.
  • Le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale di 3.600 euro compreso IVA  (se l’aliquota da applicare è il 20%).
La comunicazione in effetti sarà un elenco analitico di “tutte” le vendite o prestazioni effettuate nell’anno, il cui imponibile abbia superato il limite già detto,  con l’indicazione dell’acquirente del bene o servizio ( sia esso  soggetto IVA o privato identificato dal venditore giuridicamente e fiscalmente).
Le operazioni escluse dall’obbligo sono:
  •  Le importazioni;
  •  Esportazioni ai sensi dell’art. 8 lettere a) e b) DPR 633/72;
  •  Cessioni di beni e servizi con paesi black list;
  •  Forniture di gas, energia elettrica ed altre utenze.
Altre operazioni da comunicare sono:
  • Le compravendite di autoveicoli; in quanto anche se già soggette ad  iscrizione al pubblico registro automobilistico  non sono controllate dall’anagrafe tributaria.
  • I corrispettivi ricevuti in forza di contratti di fornitura continuativi: quali il noleggio,  l’appalto, la somministrazione e la locazione, per i quali la soglia va verificata in riferimento all’ammontare annuo complessivo, mentre a regime normale le operazioni si  considerano singolarmente (compreso gli acconti e il saldo, considerati sempre operazioni uniche).

Restiamo comunque in attesa della circolare esplicativa che come detto ci darà certezza dei comportamenti da tenere, per una norma paradossalmente già in vigore.

Fonte: Italia Oggi.

Escort e prostitute alla cassa.

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    La C.T.P. di Rimini ha condannato una prostituta al pagamento dell’importo di 23.000,00 euro, a titolo di imposte evase, relative all’anno 2004, considerando la sua attività  (del meretricio)  riconducibile “all’esercizio di lavoro autonomo”, alla pari quindi di un libero professionista. 
Infatti, anche se nel nostro ordinamento ancora non esiste una norma specifica che impone  il  pagamento delle tasse su tale particolare attività, la C.T.P. suddetta ha precorso i tempi del  Legislatore, applicando l’art. 53 della costituzione che recita : “Tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
E’ il caso di una ragazza russa di 28 anni che era stata raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Rimini,  in quanto possedeva una Porsche e svariati immobili, senza aver mai dichiarato e pagato un soldo di tasse allo Stato. L’avviso di accertamento conteneva la ricostruzione dei suoi redditi (per il momento solo del 2004) attraverso il redditometro e l’intimazione al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi per l’anno considerato.
Si è difesa dichiarando di esercitare l’attività più antica del mondo con tanto di sito internet foto  osè ecc… e ricorrendo alla C.T.P. suddetta in quanto l’esercizio della sua professione non è contemplata tra quelle soggette al pagamento delle tasse.
La Commissione Tributaria gli ha dato torto in maniera totale, anzi a scanso di equivoci, ha stabilito che non vi è prova che i redditi accertati derivino dall’attività di prostituzione; ma se anche ciò fosse,  le tasse vanno pagate allo stesso modo, visto che tale attività, ancora non contemplata dalla Legge tra quelle soggette al pagamento delle tasse, ha tutti i requisiti tipici delle attività di lavoro autonomo.
La difesa della ragazza è stata importante e tempestiva ma non c’è stato nulla da fare,  “se non c’è sfruttamento (che è penalmente perseguibile) chi vende il proprio corpo, (diremo noi lo affitta) e lo fa in maniera autonoma, con libera contrattazione dei compensi, è soggetto a tassazione”.

Fonte Italia Oggi 27012011.

Riteniamo che effettivamente Il Presidente della C.T.P. Dott. Franco Battaglino abbia ben interpretato le norme costitutive del nostro Ordinamento tenendo  conto che l’attività meretricia non costituisce reato entro determinati limiti, e quindi se la stessa attività non è considerata illecita in egual modo deve soggiacere al pagamento delle imposte per i redditi prodotti.

Ministro sviluppo economico: d.m. 24 settembre 2010 Normativa attuazione contratti di sviluppo.

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Aggiormanto del 13-01-2011 del d.m. 24 settembre 2010.

Il ministero dello sviluppo economico ha aggiornato la Normativa di attuazione dei contratti di sviluppo in riferimento all’ Art. 43 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.
Il decreto pubblicato nel supplento ordinario n. 285 alla g.u. n. 300 del 24 dicembre 2010, dispone sui criteri, le condizioni e le modalità, per la concessione delle agevolazioni a favore di investimenti di rilevanti dimensioni.
Il provvedimento ha lo scopo di sostenere la ripresa economica mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo. Non solo ma punta anche all’ispessimento della competitività del territorio nazionale, nonché a promuovere l’attrazione di investimenti esteri.

il link del File allegato.

Presunzioni sulle quote o margini di ricarico: spetta al contribuente la prova contraria.

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Secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 609 del 12-01-2011, è legittima la presunzione dell’Amministrazione secondo la quale la percentuale di ricarico applicata sul prezzo di acquisto della merce per la fissazione del prezzo di vendita, avvenuta in nero, è praticamente uguale a quella applicata per le vendite dichiarate. L’ufficio accertatore può procedere alla ricostruzione dei margini di profitto sulla merce venduta in nero tramite applicazione della media aritmetica calcolata sull’intero volume (dichiarato) di acquisto e vendita di merci. 
Fonte Bdc News Il sole  24 ore del 25-1-2011
Come difendersi: 
L’onere di provare il contrario e vincere la presunzione del fisco spetta al contribuente,  che in tali casi può dimostrare:
  • che il ricarico applicato ai singoli prodotti venduti disattende alla presunzione per diversi motivi;
  • che nel caso di prezzi imposti dalla casa madre fornitrice dei prodotti in concessione o affiliazione spesso genera dei margini esigui per l’azienda verificata,  di molto inferiori rispetto alle medie di settore;
  • che in caso di accertamento ai sensi dell’art. 39 lettera d) del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 62 sexies della legge 427/1993,  non sussistono “le circostanze gravi, precise e concordanti” che possano far da leva e dare forza all’accertamento .e quindi avvalorare le tesi dell’Ufficio.
  •   la non sussistenza delle circostanze gravi, precise e concordanti  in modo tale da ottenere l’inversione dell’onere della prova che passa a carico dell’Ufficio ,come diverse sentenze si sono orientate in tal senso (citiamo la sentenza  n. 22938/2007 che afferna che “l’accertamento di un maggior reddito determinato con l’applicazione delle percentuali di ricarico medie del settore è da solo insufficiente a determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”).
In questo caso il contribuente potrebbe provare la media applicata utilizzando la tesi per la quale la ricostruzione del ricarico attraverso medie di settore per aziende del medesimo comparto è di per sè non sufficiente ad accollare la prova esclusivamente a carico del contribuente e smontare nel caso ne abbia diritto un accertamento iniquo.
 
Rivista Fiscale Web.
 
Commento di Rivista Fiscale Web.
 

Disallineamento dagli studi di settore. Invio motivazioni entro il 31 gennaio 2011.

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Le informazioni occorrenti a motivare il disallineamento dagli studi di settore per l’anno 2009 devono essere trasmesse in  via telematica all’Amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio 2011.

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L’invio da parte del contribuente delle motivazioni dello scostamento, della non normalità e della non coerenza rispetto ai risultati di Gerico non esclude il contraddittorio in caso di verifiche.
La  comunicazione di tali motivazioni non è un obbligo del contribuente bensì un’opportunità per spiegare  come mai i loro redditi dichiarati in  Unico 2010 discostano da quelli previsti dagli Studi di Settore e delinerare, quindi, gli aspetti critici che hanno determinato minori volumi di ricavi. La segnalazione, non escludendo come detto il contraddittorio, potrebbe già costituire prova sufficiente per la disapplicazione degli studi di settore.
Tale opportunità è stata concessa  anche in  conseguenza della negativa congiuntura economica che ha determinato situazioni di crisi che di per sè hanno generato minor incassi e minor reddito in disallineamento da Gerico.
Del resto in riguardo  l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 giugno 2007 e le circolari 31/E e 38/E del 2009 e 34/E del 2010, ha predisposto un elenco di circostanze che potrebbero giustificare la non congruità delle imprese e professionisti.

Equitalia: Modalità di dilazione di importi iscritti a ruolo in attesa del decreto attuativo sulle compensazioni.

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Dilazione ruoli.

Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione di somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate nelle ipotesi in cui il medesimo contribuente versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria.Decadenza.
Una volta accordata la dilazione, il contribuente può decadere dallo stesso beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive:
  • in tal caso il debitore perde immediatamente il  vantaggio ricevuto  e da quel momento Equitalia può agire nei suoi confronti per riscuotere l’intero debito iscritto a ruolo dedotto eventuale delle rate effettivamente pagate;
  • non può richiedere per lo stesso ruolo, una volta avvenuta la decadenza una nuova dilazione.
L’estinzione del ruolo avviene attraverso il pagamento di rate costanti elaborate mediante un piano di ammortamento a scalare in cui sebbene la rata come detto sia sempre uguale e mensile, man mano che le stesse vengono pagate la quota capitale, restituita sulla singola rata, aumenta,  mentre gli interessi sulla singola rata diminuiscono.
Fonte: Equitalia.
Il tutto aspettando il nuovo decreto attuativo sulle compensazioni, che dovrà prevedere le modalità di compensazione di crediti erariali del contribuente, attualmente utilizzabili solo in f24, (anche se la legge di conversinoe del  D.L.78/2010 già lo consente giuridicamente) con debiti iscritti a ruolo presso la stessa Equitalia.

Controlli su banche e intermediari per trasferimenti esteri: Gli agenti speciali del fisco ancora in azione?

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Controlli sulle  comunicazioni obbligatorie all’archivio “rapporti finanziari” a cui sono tenuti banche ed intermediari.

 Al fisco non si deve e non si può  nascondere nulla. Soldi e attività detenute illegalmente all’estero non sono più celabili e diremo giustamente.

 L’anno scorso ricordiamo un’ampia operazione di controllo su filiali svizzere ed intermediari finanziari, anche a ridosso di San Marino.

 L’obiettivo del blitz era di verificare  la corretta trasmissione “all’Archivio Rapporti”, da parte dei nostri intermediari, dei dati relativi a operazioni finanziarie poste in essere dai propri clienti, al fine di verificare che essi avessero agito nel rispetto della legge 248/2006 e del D.Lgs. 231/2007.  
La circolare n. 42/E dell’A.d.E. aveva dato indicazioni circa l’utilizzo delle informazioni finanziarie in possesso dell’Archivio suddetto.

 Le informazioni che vengono immessi nella banca dati e simultaneamente a disposizione degli “agenti speciali” del fisco sono:
  • I rapporti continuativi con Banche Estere, da parte di clienti italiani, in essere o intervenuti e poi cessati a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  • Le operazioni extra-conto cioè effettuati direttamente allo sportello.
Nell’archivio sono registrati circa 950 milioni di operazioni interbanca e 90 milioni di operazioni extra-conto.

La circolare suddetta n. 42/E stringe proprio su queste ultime operazioni cioè effettuate direttamente allo sportello. Detta i termini dell’accertamento (a sportello estero) che non si deve limitare solo alla prima identificazione del cliente, ma a tutte le operazioni poste in essere con tale modalità, ossia il quadro completo di tutto ciò che ha messo in campo a titolo di movimentazioni recandosi direttamente alla filiale estera.
Sotto controllo anche procure e deleghe su conti conferite a  terzi non intestatari dei rapporti, utilizzate spesso, come da controlli effettuati e verificati,  per evadere il fisco.
Gli operatori italiani che hanno l’obbligo di comunicare i dati,  nei modi e limiti imposti dalle norme, all’Archivio Rapporti dell’Anagrafe tributaria sono:
  1. Le banche;
  2. Poste Italiane S.p.A.;
  3. Intermediari finanziari;
  4. Società di gestione del risparmio;
  5. ed ogni altro operatore finanziario.
 l’attività degli ispettori del fisco è quindi quella di verificare, attraverso il controllo incrociato, che gli intermediari suddetti, si attengano scrupolosamente all’invio delle comunicazioni delle operazioni poste in essere dai propri clienti.

Da Fisco Oggi.

Abbiamo voluto riprendere questa norma, per dire, che quella era la giusta via della lotta all’evasione, poi lo scudo fiscale, un vero e proprio condono …
 e adesso addirittura siamo arrivati alle indagini bancarie sugli artigiani… che debbono difendersi da tutto ciò che versano sul conto corrente, ed anche se trattasi di un regalo del genitore per aiutarlo nelle difficoltà delle piccole aziende in periodi di crisi, possono avere quasi certezza di trovare lo stesso importo, in accertamento, di maggior ricavi senza poter provare il contrario.
Ciò non significa che l’evasione non ci sia anche tra i  piccoli, ma vorremmo capire come può un imprenditore prendere i soldi da parte e versarli sul conto o come può ricevere 1000 euro dal genitore senza che gli sia contestata l’evasione senza andare dal notaio per l’atto di donazione, visto che recenti sentenze non hanno accettato le prove di tali lasciti, donazioni o eventuali prestiti di terze persone. 

Scadenze 31 gennaio 2011: Canone Rai e tassa di proprietà auto. Per pagare c’è sempre spazio … larga scelta di modalità e luoghi di pagamento.

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Il 31 gennaio sono in agenda i versamenti del bollo auto (scaduto il  31 dicembre 2010) e l’abbonamento Rai. Appuntamenti che coinvolgono una grande platea di contribuenti.
   

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Tassa proprietà sull’ auto. Sono tenuti al pagamento del bollo auto-moto tutti i proprietari  di autoveicoli e motocicli, iscritti al Pubblico registro automobilistico, la cui tassa di proprietà è scaduta nel mese di dicembre, ed anche coloro che hanno immatricolato una nuova auto  o moto dal 21-12-2010 al 20-01-2011. In lombardia e Piemonte la scadenza è posticipata su decisione delle rispettive Regioni al 28 febbraio 2010.
 
Il versamento del bollo si può effettuare in diversi modi: presso uffici postali, banche convenzionate, delegazioni dell’Aci, agenzie di pratiche auto e tabaccherie autorizzate, oppure via internet collegandosi al sito di Poste italiane. 
 
Se la tassa di proprietà viene pagata oltre il 31 gennaio, bisogna aggiungere all’importo originiariamente impagato gli interessi calcolati giorno per giorno  (nella nuova misura del tasso legale elevato all’1,50% dal 1° gennaio 2011) e la sanzione  una tantum ridotta al 2,50%  (3% dal 1 febbraio) se il pagamento avviene entro i 30 giorni;  se invece il pagamento avviene oltre il trentesimo giorno e non oltre un anno dal termine, la sanzione passa al 3% (3,75% dal 1 febbraio).  In ogni caso  visto che la violazione eventualmente avverrà dopo il 31 gennaio bisognerà sicuramente applicare la sanzione del 3%, se il pagamento avviene entro 30 giorni e del 3,75% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni. 
 
Si ricorda che decorso un anno dal termine di scadenza è dovuta la sanzione intera del 30% in quanto non è più possibile pagare mediante ravvedimento operoso.
   
Abbonamento Rai.
Il canone  è dovuto da tutti i cittadini che sono possessori di apparecchi di ricezione  radiotelevisive.
L’importo da pagare  per il 2011 è di 110,50 euro: 
prevista l’opzione  per il pagamento in 2 rate semestrali di 56,39 euro, la prima entro il 31 gennaio  2011 e  la seconda entro il 31 luglio 2011, o in 4 rate trimestrali di 29,36 euro, che scadono in sequenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre. (Interventi per il rilancio dell’economia ?)
 
I versamenti possono essere effettuati presso le Poste, al conto corrente 3103 (pagamento diretto, carta di credito o tramite BancoPosta); nelle tabaccherie usufruendo dei circuiti sisal e lottomatica od anche telefonicamente con carta di credito chiamando il numero verde 800.191.191. 
 
Si ricorda infine che anche per il canone Rai sono previste sanzioni nel caso non venga rispettata la scadenza.
Fonte: Fiscoggi
E’ appena il caso di ricordare che esiste una procedura per i pensionati per far trattenere l’importo del canone in 11 rate sul pagamento della pensione.
fonte: RMMP.

Il fallito accusato del reato di evasione nei casi di omissione della denucia dei redditi.

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Con la sentenza n. 1549 del 2011 la Corte di Cassazione ha sancito che l’amministratore di una societá sia pur dichiarata fallita é obbligato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi della medesima per i periodi d’imposta antecedenti la pronuncia dello stato di insolvenza. Solo successivamente l’obbligo ricade sul curatore.
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Il rappresentante legale di una società dichiarata fallita, è stato condannato penalmente per evasione fiscale sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi antecedenti la dichirazione di fallimento. Trattasi di reato punibile, a norma dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000, con la reclusione da uno a tre anni. Ciò per non aver presentato, prima della dichiarazione di fallimento, sia pur essendovi obbligato, una o più dichiarazioni annuali dei redditi relative alle imposte Ires/Irap/Iva, in quanto i tributi evasi erano pari per alcune imposte ad euro 77.470.
Difatti omettendo la dichiarazione in cui avrebbe dichiarato le imposte dovute è incorso nel reato di evasione fiscale. Solo dopo la sentenza dello stato d’insolvenza le dichiarazioni devono essere presentate dal curatore. Peraltro, aggiunge la Corte, in materia di fallimento ” la soggettività passiva in termini di obblighi tributari permane in capo al fallito anche se perde il diritto a disporre dei suoi beni, la capacitá processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio”.
Si aggiunge che omettendo i dichiarativi in autoliquidazione e non indicando quanto dovuto all’Erario non ha consentito allo Stato di insinuarsi eventualmente nel fallimento quale creditore della societá fallita.
Fonte fisco oggi.