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Restyling dei vecchi studi. Analisi dei quattro strumenti anti-evasione.

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Con  il parere favorevole della Commissione degli Esperti l’Agenzia delle Entrate ha dato inizio, con provvedimento del 31 gennaio c.a., alle procedure  di revisione degli studi di settore approvati tre anni orsono e cioè nel  2008.  
Il restyling oggi è quanto mai necessario per rimodulare gli stessi alla nuova realtà economica e finanziaria del paese. 
 In particolare tale rivisitazione è imposta dalla legge 146/1998, articolo 10-bis co. 1, 
 che prevede la “cadenza periodica” con cui gli organi preposti (SOSE ed Agenzia delle Entrate) devono revisionare gli studi di settore al fine di mantenere costante ed attendibile la loro rappresentatività rispetto alle condizioni economiche dei contribuenti quali ad esempio quelle geografiche o di particolari settori di attività e diremo noi in riferimento alla grande crisi (ndr).
 In ottemperanza a quanto diposto dalla normativa, le indicazioni di sostanza delle modifiche da introdurre devono giungere  dall’Agenzia delle Entrate, che programma quali studi di settore sono da rivedere e revisionare entro la fine di febbraio di ogni anno.
Si tratta di un processo da portare a termine in tempi utili al fine di consentire il corretto utilizzo dello strumento accertativo in sede di selezione e controllo ed all’interno della dichiarazione dei redditi.
Nel provvedimento sono stati individuati 65 studi diversi da revisionare applicati a 303 tipologie di attività, classificate in base alla tabella Ateco 2007.
 Citiamo alcune attività i cui studi saranno oggetto di revisione:
  •  notai,  psicologi, laboratori di analisi cliniche, erboristerie, carrozzieri, maniscalchi, fabbricanti di mobili e villaggi turistici.
Una volta effettuata la revisione  e successivamente all’emanazione del decreto Mef di approvazione, gli studi di settore “ristrutturati” saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2011.
Ci sono anche nuovi studi che entreranno in vigore per alcune tipologie di attività, prima solo soggette ai parametri.
Infine, recita il documento, la procedura di rielaborazione potrà portare, se lo si ritiene opportuno, anche all’accorpamento di alcuni studi.
Fonte: Fiscoggi.
Diciamo che ormai gli studi di settore, da soli,  quale strumento accertativo hanno perso la propria forza rispetto al passato; oggi in caso di non congruità del soggetto impresa o professionista rispetto al ricavo e/o reddito atteso dal proprio studio di settore ha solo valore di  “presunzione semplice”.
Ovviamente la strategia accertativa, come anche comunicato dalla stessa Agenzia  è quella di affiancare agli studi di settore “il redditometro” ed in quel caso, i risultati di entrambi gli strumenti in termini di ricavi e redditi attesi, sono difficilmente controvertibili se portano alla stessa conclusione.
Nella sostanza oggi  le armi  a disposizione del fisco ai fini dell’accertamento di evasioni fiscali sono:
1) Gli studi di settore;
2) Il nuovo redditometro;
3) Lo spesometro;
4) Le Indagini bancarie.
RITENIAMO CHE TALI STRUMENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA RECHINO SOLO DANNI ECONOMICI AI NON EVASORI, MENTRE  CHI EVASORE LO E’ DI PROFESSIONE TROVERA’ SEMPRE IL MODO DI ELUDERE LE NUOVE LEGGI. (vedasi il  nostro articolo “sui trust” del 30 gennaio c.a.).
Da parte dei professionisti, a proposito della diatriba avvenute con l’Agenzia, possiamo confermare che non siamo in grado certamente di stabilire l’evasione dei clienti, ma conosciamo la mente degli italiani,  e come riescano a pensare e a studiare di tutto e di più pur di RAGGIRARE la legge, anche con l’aiuto di delittuosi colleghi.
In ultimo, pensiamo quindi e  schiettamente che ai fini della lotta all’evasione tutte le restrizioni messe in opera quali:
  •  il controllo delle movimentazioni del danaro;
  •  il nuovo redditometro e spesometro;
  •  l’abbassamento della soglia dei versamenti in contante;
  •  l’analisi dei versamenti in conto;
  • l’obbligo dei versamenti on line;
  • l’emissione degli assegni non più trasferibili; 
* non rechino preoccupazione all’evasore “di professione” in quanto questi troverà altre forme ed escamotage per dribblare la legge,
* mentre portino molti danni, in termini economici,  a chi evasore non è, vista la mole dei nuovi adempimenti a cui dovrà attenersi, le attenzioni con cui dovrà operare,  nell’ottica della stessa onestà che lo contraddistingue.
Nota Rivista fiscale Web.

INPS GESTIONE SEPARATA: Recupero dei contributi.

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L’Inps con il messaggio n. 1754 del 25-01-2011 precisa che nelle comunicazioni inviate ai soggetti già iscritti alla Gestione separata prevista dalla legge 335/1995, sui quali redditi derivanti da attività professionale non risultino versati i contributi dovuti alla stessa Gestione, gli stessi contributi richiesti, per l’anno 2007, tengono conto dei contributi assistenziali di competenza dello stesso anno e la variazione  di aliquota contributiva intervenuta ad ottobre 2007 .
Quindi i calcoli relativi al predetto anno 2007 sono stati effettuati in considerazione di questo aumento e sono elaborati in due fasi distinte:
  •  nella prima sono indicati i contributi calcolati applicando all’imponibile l’aliquota del 23,50 per cento per dieci dodicesimi, cioè per il perido da gennaio ad ottobre 2007;
  • nella seconda sono indicati i contributi calcolati applicando all’imponibile l’aliquota del 23,72% per due dodicesimi cioè per i restanti mesi di novembre e dicembre 2007.
Fonte: Bdc New del 31-01-2011.

INPS GESTIONE SEPARATA Recupero dei contributi NON VERSATI dagli iscritti alla Gestione separata.

Iva detraibile su fatturazioni false se il contribuente ne era ignaro. Sentenza Corte Cassazione 1364 21-01-2011.

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Proponiamo la sintesi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 1364 del 21-01-2011 che afferma il principio secondo il quale la Commissione Tributaria Provinciale deve motivare la decisione di ritenere il contribuente non a conoscenza della falsa provenienza  delle fatture ricevute.
Il contribuente che contabilizza fatture per operazioni inesistenti può detrarre l’Iva ad  esse relative soltanto se riesce a dimostrare che non era a conoscenza della frode fiscale in atto e a cui inconsapevolmente stava partecipando. 
Fonte Fisco Oggi.

Ocse: L’Italia regge la crisi….. Fmi: L’Italia non è in grado di innescare la ripresa.

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OCSE.
Il segretario generale dell’Ocse Gurria, in occasione del Forum di Davos, ha detto che l’Italia non è a rischio contagio per la crisi nell’eurozona nonostante i problemi di instabilità politica.
Le finanze Italiane ha aggiunto,  sono sotto controllo pur in presenza di un altissimo debito pubblico, merito di Tremonti che ha messo in campo un sistema capace di stabilizzare i conti pubblici. Altro punto di forza dell’Italia è l’elevata quota di risparmio rispetto al debito sovrano, simile alla situazione del Giappone.FMI.
Il Fondo Monetario Internazionale  invece la vede in tutt’altro modo:
La Cina, l’India, l’Estremo Oriente e l’Africa sub-sahariana cresceranno a ritmi vertiginosi, mentre gli Stati Uniti stanno uscendo bene dal tunnel della crisi mediante il contenimento del debito pubblico e la creazione di incentivi per la ripresa economica. Nell’Eurozona, invece, sempre secondo l’FMI, solo la Germania è riuscita a salire sul treno della ripresa e ad agganciarsi al boom internazionale, contando sulla sua economia fortemente orientata all’export.
CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA.
Il Centro studi di Confindustria ha confermato tali previsioni a livello mondiale, ma ha segnalato dati sconfortanti per l’Italia:
  • Nell’ultimo trimestre 2010 la produzione industriale è diminuita dello 0,3%, mentre solo per il mese di novembre si è avuto un incremento dell’1,1% comunque insufficiente e di molto per parlare di una inversione di tendenza, se si tiene conto che la produzione industriale italiana rispetto al pre-crisi ha perso il 17,8%. Il rapporto del Centro Studi parla di un Italia appesantita e statica, in cui l’inflazione che molte volte può essere sintomo di crescita e ripresa economica, deriva dall’aumentata domanda di materie prime, sulle quali i paesi emergenti stanno costruendo le loro fortune, mentre noi da questo boom rischiamo di ricevere solo le scorie, cioè l’inflazione stessa.

Commento di Rivista Fiscale Web. 

E’ vero che l’Ocse parla di stabilità finanziaria mentre l’FMI e CONFINDUSTRIA parlano di ripresa economica ma secondo il nostro parere tagliare indiscriminatamente costi e cercare di trattenere quello che rimane (vedi manovra correttiva) non è un buon viatico per la ripresa produttiva anzi è il presupposto della recessione.

 Senza soffermarci su chi abbia ragione o torto trattandosi di stime di macro-economia , la nostra opinione sulla crisi è molto più pratica:
  •  Discutendo con imprenditori grandi o piccoli che siano, emerge la loro forte indecisione e paura a  porre in essere nuovi investimenti produttivi a causa del momento storico e politico che stiamo vivendo, che invece dovrebbe essere  la fase per una forte ripartenza. 
I problemi per la loro staticità imprenditoriale derivano soprattutto in considerazione:
  •   del notevole carico di nuovi adempimenti fiscali  per l’anno 2011;
  •  dell’instabilità politica che non gli da la tranquillità di rischiare il proprio danaro con calcolate strategie interne.

Con tali analisi ed opinioni la nostra rivista si trova in perfetto accordo, ritenendo che in ogni caso l’unica soluzione per uscire dalla crisi sia la ripresa produttiva mentre il solo contenimento della spesa pubblica senza una politica proiettata allo sviluppo imprenditoriale porti matematicamente alla recessione nel breve termine.

Telefisco 2011: chiarimenti sulle compensazioni di crediti con debiti iscritti a ruolo.

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Divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati.
Nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato quanto già comunicato il 14 gennaio 2011, confermando:
  • l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di compensazione indebita, fin quando non sarà emanato il decreto ministeriale attuativo;
  • che l’inapplicabilità delle sanzioni opera a  condizione che la compensazione non intacchi  i crediti occorrenti per pagare i ruoli esistenti, quindi consentendo di compensare l’eventuale eccedenza del credito rispetto ai debiti iscritti a ruolo. 
  • che al contribuente dopo il decreto di attuazione non sarà consentito effettuare la compensazione di propri crediti, tramite f24, fino a quando non avrà estinto l’intero debito scaduto presso Equitalia superiore a 1.500 euro. 
Sul punto, l’Agenzia dice qualcosa in più, ossia  che il divieto di compensazione  sarà  vigente  in riferimento ai ruoli  già notificati nell’anno 2010 e per tutti quelli che alla data di entrata in vigore della legge, ossia alla data del 1 Gennaio 2011, abbiamo debiti erariali presso Equitalia il cui termine di pagamento sia già scaduto. 
Fonte: Fiscoetasse. 

Limite dei 3000 euro: esclusi gli immobili in attesa della circolare esplicativa.

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La compravendita  di beni immobili non entrerà nell’obbligo di comunicazione telematica delle forniture di importo uguale o superiore a 3000 euro per i quali l’Amministrazione Finanziaria ha già notizia tramite l’Ufficio  del Registro.     

Rientreranno nell’obbligo, invece, a quanto pare le operazioni intracomunitarie anche se già soggette ad Intrastat, ma per le quali si ritiene occorrerà un completo chiarimento  per quanto diremo sotto.

 Cio è quanto emerso da alcune precisazioni  fornite dall’A.d.E. nel corso di incontri con la stampa specializzata. In arrivo, comunque,  una circolare esplicativa che metterà nero su bianco quanto necessario per non incorrere in errate interpretazioni della norma.

Stiamo parlando del  Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22-12-2010, che ha dato attuazione alle norme previste dall’art. 21 del D.L. 78/2010, istitutive dell’obbligo di  comunicare telematicamente  tutte le “singole” operazioni rilevanti ai fini IVA  di importo uguale o superiore a 3000 euro poste in essere da soggetti IVA.
La norma  già entrata in vigore dal 1-01-2011 per  le sole operazioni soggette a fatturazione, dal 1-05-2011 riguarderà anche le operazioni  non soggette obbligatoriamente a fatturazione come ad esempio quelle soggette solo ad  emissione di scontrino fiscale poste in essere ad esempio nei confronti di acquirenti privati.
Quindi quando si effettua o si effettuerà una vendita soggetta alla comunicazione, occorre  farsi consegnare dall’acquirente  il documento d’identità  e il tesserino del codice fiscale e registrarlo su apposito schedario per poi fare un’unica comunicazione entro il 30-04-2012 con l’elenco di tutte le operazioni che hanno superato il limite suddetto, puntualizzando che esse sono:
  • Le operazioni fatturate di 3.000 euro oltre IVA.
  • Le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale di 3.600 euro compreso IVA  (se l’aliquota da applicare è il 20%).
La comunicazione in effetti sarà un elenco analitico di “tutte” le vendite o prestazioni effettuate nell’anno, il cui imponibile abbia superato il limite già detto,  con l’indicazione dell’acquirente del bene o servizio ( sia esso  soggetto IVA o privato identificato dal venditore giuridicamente e fiscalmente).
Le operazioni escluse dall’obbligo sono:
  •  Le importazioni;
  •  Esportazioni ai sensi dell’art. 8 lettere a) e b) DPR 633/72;
  •  Cessioni di beni e servizi con paesi black list;
  •  Forniture di gas, energia elettrica ed altre utenze.
Altre operazioni da comunicare sono:
  • Le compravendite di autoveicoli; in quanto anche se già soggette ad  iscrizione al pubblico registro automobilistico  non sono controllate dall’anagrafe tributaria.
  • I corrispettivi ricevuti in forza di contratti di fornitura continuativi: quali il noleggio,  l’appalto, la somministrazione e la locazione, per i quali la soglia va verificata in riferimento all’ammontare annuo complessivo, mentre a regime normale le operazioni si  considerano singolarmente (compreso gli acconti e il saldo, considerati sempre operazioni uniche).

Restiamo comunque in attesa della circolare esplicativa che come detto ci darà certezza dei comportamenti da tenere, per una norma paradossalmente già in vigore.

Fonte: Italia Oggi.

Escort e prostitute alla cassa.

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    La C.T.P. di Rimini ha condannato una prostituta al pagamento dell’importo di 23.000,00 euro, a titolo di imposte evase, relative all’anno 2004, considerando la sua attività  (del meretricio)  riconducibile “all’esercizio di lavoro autonomo”, alla pari quindi di un libero professionista. 
Infatti, anche se nel nostro ordinamento ancora non esiste una norma specifica che impone  il  pagamento delle tasse su tale particolare attività, la C.T.P. suddetta ha precorso i tempi del  Legislatore, applicando l’art. 53 della costituzione che recita : “Tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
E’ il caso di una ragazza russa di 28 anni che era stata raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Rimini,  in quanto possedeva una Porsche e svariati immobili, senza aver mai dichiarato e pagato un soldo di tasse allo Stato. L’avviso di accertamento conteneva la ricostruzione dei suoi redditi (per il momento solo del 2004) attraverso il redditometro e l’intimazione al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi per l’anno considerato.
Si è difesa dichiarando di esercitare l’attività più antica del mondo con tanto di sito internet foto  osè ecc… e ricorrendo alla C.T.P. suddetta in quanto l’esercizio della sua professione non è contemplata tra quelle soggette al pagamento delle tasse.
La Commissione Tributaria gli ha dato torto in maniera totale, anzi a scanso di equivoci, ha stabilito che non vi è prova che i redditi accertati derivino dall’attività di prostituzione; ma se anche ciò fosse,  le tasse vanno pagate allo stesso modo, visto che tale attività, ancora non contemplata dalla Legge tra quelle soggette al pagamento delle tasse, ha tutti i requisiti tipici delle attività di lavoro autonomo.
La difesa della ragazza è stata importante e tempestiva ma non c’è stato nulla da fare,  “se non c’è sfruttamento (che è penalmente perseguibile) chi vende il proprio corpo, (diremo noi lo affitta) e lo fa in maniera autonoma, con libera contrattazione dei compensi, è soggetto a tassazione”.

Fonte Italia Oggi 27012011.

Riteniamo che effettivamente Il Presidente della C.T.P. Dott. Franco Battaglino abbia ben interpretato le norme costitutive del nostro Ordinamento tenendo  conto che l’attività meretricia non costituisce reato entro determinati limiti, e quindi se la stessa attività non è considerata illecita in egual modo deve soggiacere al pagamento delle imposte per i redditi prodotti.

Ministro sviluppo economico: d.m. 24 settembre 2010 Normativa attuazione contratti di sviluppo.

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Aggiormanto del 13-01-2011 del d.m. 24 settembre 2010.

Il ministero dello sviluppo economico ha aggiornato la Normativa di attuazione dei contratti di sviluppo in riferimento all’ Art. 43 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.
Il decreto pubblicato nel supplento ordinario n. 285 alla g.u. n. 300 del 24 dicembre 2010, dispone sui criteri, le condizioni e le modalità, per la concessione delle agevolazioni a favore di investimenti di rilevanti dimensioni.
Il provvedimento ha lo scopo di sostenere la ripresa economica mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo. Non solo ma punta anche all’ispessimento della competitività del territorio nazionale, nonché a promuovere l’attrazione di investimenti esteri.

il link del File allegato.

Presunzioni sulle quote o margini di ricarico: spetta al contribuente la prova contraria.

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Secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 609 del 12-01-2011, è legittima la presunzione dell’Amministrazione secondo la quale la percentuale di ricarico applicata sul prezzo di acquisto della merce per la fissazione del prezzo di vendita, avvenuta in nero, è praticamente uguale a quella applicata per le vendite dichiarate. L’ufficio accertatore può procedere alla ricostruzione dei margini di profitto sulla merce venduta in nero tramite applicazione della media aritmetica calcolata sull’intero volume (dichiarato) di acquisto e vendita di merci. 
Fonte Bdc News Il sole  24 ore del 25-1-2011
Come difendersi: 
L’onere di provare il contrario e vincere la presunzione del fisco spetta al contribuente,  che in tali casi può dimostrare:
  • che il ricarico applicato ai singoli prodotti venduti disattende alla presunzione per diversi motivi;
  • che nel caso di prezzi imposti dalla casa madre fornitrice dei prodotti in concessione o affiliazione spesso genera dei margini esigui per l’azienda verificata,  di molto inferiori rispetto alle medie di settore;
  • che in caso di accertamento ai sensi dell’art. 39 lettera d) del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 62 sexies della legge 427/1993,  non sussistono “le circostanze gravi, precise e concordanti” che possano far da leva e dare forza all’accertamento .e quindi avvalorare le tesi dell’Ufficio.
  •   la non sussistenza delle circostanze gravi, precise e concordanti  in modo tale da ottenere l’inversione dell’onere della prova che passa a carico dell’Ufficio ,come diverse sentenze si sono orientate in tal senso (citiamo la sentenza  n. 22938/2007 che afferna che “l’accertamento di un maggior reddito determinato con l’applicazione delle percentuali di ricarico medie del settore è da solo insufficiente a determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”).
In questo caso il contribuente potrebbe provare la media applicata utilizzando la tesi per la quale la ricostruzione del ricarico attraverso medie di settore per aziende del medesimo comparto è di per sè non sufficiente ad accollare la prova esclusivamente a carico del contribuente e smontare nel caso ne abbia diritto un accertamento iniquo.
 
Rivista Fiscale Web.
 
Commento di Rivista Fiscale Web.
 

Disallineamento dagli studi di settore. Invio motivazioni entro il 31 gennaio 2011.

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Le informazioni occorrenti a motivare il disallineamento dagli studi di settore per l’anno 2009 devono essere trasmesse in  via telematica all’Amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio 2011.

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L’invio da parte del contribuente delle motivazioni dello scostamento, della non normalità e della non coerenza rispetto ai risultati di Gerico non esclude il contraddittorio in caso di verifiche.
La  comunicazione di tali motivazioni non è un obbligo del contribuente bensì un’opportunità per spiegare  come mai i loro redditi dichiarati in  Unico 2010 discostano da quelli previsti dagli Studi di Settore e delinerare, quindi, gli aspetti critici che hanno determinato minori volumi di ricavi. La segnalazione, non escludendo come detto il contraddittorio, potrebbe già costituire prova sufficiente per la disapplicazione degli studi di settore.
Tale opportunità è stata concessa  anche in  conseguenza della negativa congiuntura economica che ha determinato situazioni di crisi che di per sè hanno generato minor incassi e minor reddito in disallineamento da Gerico.
Del resto in riguardo  l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 giugno 2007 e le circolari 31/E e 38/E del 2009 e 34/E del 2010, ha predisposto un elenco di circostanze che potrebbero giustificare la non congruità delle imprese e professionisti.