Con il parere favorevole della Commissione degli Esperti l’Agenzia delle Entrate ha dato inizio, con provvedimento del 31 gennaio c.a., alle procedure di revisione degli studi di settore approvati tre anni orsono e cioè nel 2008.
Il restyling oggi è quanto mai necessario per rimodulare gli stessi alla nuova realtà economica e finanziaria del paese.
In particolare tale rivisitazione è imposta dalla legge 146/1998, articolo 10-bis co. 1,
che prevede la “cadenza periodica” con cui gli organi preposti (SOSE ed Agenzia delle Entrate) devono revisionare gli studi di settore al fine di mantenere costante ed attendibile la loro rappresentatività rispetto alle condizioni economiche dei contribuenti quali ad esempio quelle geografiche o di particolari settori di attività e diremo noi in riferimento alla grande crisi (ndr).
In ottemperanza a quanto diposto dalla normativa, le indicazioni di sostanza delle modifiche da introdurre devono giungere dall’Agenzia delle Entrate, che programma quali studi di settore sono da rivedere e revisionare entro la fine di febbraio di ogni anno.
Si tratta di un processo da portare a termine in tempi utili al fine di consentire il corretto utilizzo dello strumento accertativo in sede di selezione e controllo ed all’interno della dichiarazione dei redditi.
Nel provvedimento sono stati individuati 65 studi diversi da revisionare applicati a 303 tipologie di attività, classificate in base alla tabella Ateco 2007.
Citiamo alcune attività i cui studi saranno oggetto di revisione:
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notai, psicologi, laboratori di analisi cliniche, erboristerie, carrozzieri, maniscalchi, fabbricanti di mobili e villaggi turistici.
Una volta effettuata la revisione e successivamente all’emanazione del decreto Mef di approvazione, gli studi di settore “ristrutturati” saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2011.
Ci sono anche nuovi studi che entreranno in vigore per alcune tipologie di attività, prima solo soggette ai parametri.
Infine, recita il documento, la procedura di rielaborazione potrà portare, se lo si ritiene opportuno, anche all’accorpamento di alcuni studi.
Fonte: Fiscoggi.
Diciamo che ormai gli studi di settore, da soli, quale strumento accertativo hanno perso la propria forza rispetto al passato; oggi in caso di non congruità del soggetto impresa o professionista rispetto al ricavo e/o reddito atteso dal proprio studio di settore ha solo valore di “presunzione semplice”.
Ovviamente la strategia accertativa, come anche comunicato dalla stessa Agenzia è quella di affiancare agli studi di settore “il redditometro” ed in quel caso, i risultati di entrambi gli strumenti in termini di ricavi e redditi attesi, sono difficilmente controvertibili se portano alla stessa conclusione.
Nella sostanza oggi le armi a disposizione del fisco ai fini dell’accertamento di evasioni fiscali sono:
1) Gli studi di settore;
2) Il nuovo redditometro;
3) Lo spesometro;
4) Le Indagini bancarie.
RITENIAMO CHE TALI STRUMENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA RECHINO SOLO DANNI ECONOMICI AI NON EVASORI, MENTRE CHI EVASORE LO E’ DI PROFESSIONE TROVERA’ SEMPRE IL MODO DI ELUDERE LE NUOVE LEGGI. (vedasi il nostro articolo “sui trust” del 30 gennaio c.a.).
Da parte dei professionisti, a proposito della diatriba avvenute con l’Agenzia, possiamo confermare che non siamo in grado certamente di stabilire l’evasione dei clienti, ma conosciamo la mente degli italiani, e come riescano a pensare e a studiare di tutto e di più pur di RAGGIRARE la legge, anche con l’aiuto di delittuosi colleghi.
In ultimo, pensiamo quindi e schiettamente che ai fini della lotta all’evasione tutte le restrizioni messe in opera quali:
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il controllo delle movimentazioni del danaro;
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il nuovo redditometro e spesometro;
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l’abbassamento della soglia dei versamenti in contante;
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l’analisi dei versamenti in conto;
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l’obbligo dei versamenti on line;
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l’emissione degli assegni non più trasferibili;
* non rechino preoccupazione all’evasore “di professione” in quanto questi troverà altre forme ed escamotage per dribblare la legge,
* mentre portino molti danni, in termini economici, a chi evasore non è, vista la mole dei nuovi adempimenti a cui dovrà attenersi, le attenzioni con cui dovrà operare, nell’ottica della stessa onestà che lo contraddistingue.
Nota Rivista fiscale Web.