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Scadenza del 16 febbraio INAIL, INPS: Compensazioni ancora incerte.

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In vista della prossima scadenza del 16 c.m. gli operatori che abbiano ruoli scaduti superiori a 1500 euro, sono ancora legati al COMUNICATO diramato qualche giorno prima della precedenza scadenza del 16 gennaio che ha sospeso le sanzioni per eventuali compensazioni oltre soglia.
L’atteso decreto ministeriale che dovrà essere emesso in applicazione del D.L. 78/2010 in materia di compensazioni, è ancora al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato che sta effettuando un’analisi approfondita della regolazione dei flussi finanziari conseguenti sul bilancio statale.

Nella stessa situazione di incertezza si trovano quei  contribuenti che pur avendo crediti erariali compensabili in F24 e non avendo ruoli scaduti,  non sanno come poter compensare eventuali cartelle esattoriali ricevute recentemente.

Certificazone utili corrisposti nell’anno 2010. Applicazione pratica.

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Il 28 febbraio 2011 scade il termine entro il quale i soggetti che hanno erogato nel 2010 utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare, ai percettori la relativa certificazione.
Per tale adempimento occorre utilizzare l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio del documento occorre esclusivamente per certificare la corresponsione degli utili o proventi sia assoggettati a ritenuta d’acconto sia non assoggettati ad alcuna ritenuta.
 I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
La certificazione va rilasciata, a titolo di esempio, qualora si siano corrisposti nel corso del 2010 dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali.

Occorre per memoria distinguere due tipoligie di partecipazioni:

1) Le Partecipazioni qualificate le quali si intendono quelle previste dal comma 1 lettera c) dell’art. 67  del D.P.R. n. 917/1986 che possono essere a loro volta di due tipi:

  • quelle detenute in società quotate in mercati regolamentati  con diritti di voto superiori al 2% in assemblea ordinaria o  che danno diritto alla proprietà di almeno il  5% del patrimonio o del capitale societario;
  • quelle detenute in altre società o altri soggetti IRES con  diritti di voto uguali o superiori al 20% in assemblea ordinaria o che danno diritto alla proprietà di almeno il 25% del patrimonio o capitale societario;
in entrambi i casi non viene applicata alcuna ritenuta, ed il percettore:
  •      se socio persona fisica  deve dichiarare quale imponibile IRPEF Il 49.79% del dividendo ricevuto da sommare agli altri suoi redditi (se lo stesso si riferisce a  utili societari conseguiti dal 1-01-2008 in poi, mentre il 40% se si riferisce a utili societari anteriori al 1-01-2008);
  •      se socio persona giuridica l’imponibile soggetto ad IRES è pari al 5% del dividendo percepito.
2) se trattasi invece di partecipazione non qualificata ossia non rientrante nei limiti di cui al punto 1), il dividendo deve essere decurtato dell’imposta sostitutiva pari al 12.50%, ed in tal caso la somma ricevuta e certificata non deve essere indicata in  dichiarazione dei redditi avendo già assolto agli obblighi erariali.

 
NATURA DEL SOCIO
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Art. art. 67 lettera C
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA 
art. 67 “nuovo Tuir” lettera C
PERSONA FISICA FUORI DALL’AMBITO D’IMPRESA
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.47
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA DEL 12,50% ART. 24 DPR 600/73
PERSONE FISICHE NELL’AMBITO D’IMPRESA O SOCIETA’ DI PERSONE
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79 % ART.59
DIVIDENDO ESENTE dal 1-01-2008 PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.59
SOCIETA’ OD ENTE SOGGETTO AD IRES
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90

Altra particolarità importante è che il dividendo ricevuto soggiace al principio di cassa,  per cui ipotizzando che esso sia stato deliberato nel 2009, ma pagato nel 2010, il percettore dovrà dichiararlo nell’anno 2010 e il soggetto erogante dovrà rilasciare la certificazione esattamente in tal senso.

Abolizione del libro soci delle Srl: I diritti si acquiscono esclusivamente dall’iscrizione al Registro Imprese.

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La Legge n.2 del 28/01/2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14) che ha convertito il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi), ha disposto la soppressione del libro soci delle Società a Responsabilità limitata decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione stessa e quindi dal 28 marzo 2009.
La nuova norma prevede anche che:
  • gli effetti che sino ad oggi conseguivano dall’iscrizione nel libro soci, in futuro, dovranno essere riferiti al deposito nel registro imprese tenuto presso ogni camera di commercio;
  • non opera più l’obbligo di preparare l’elenco dei soci da allegare al bilancio ai fini del deposito nel registro imprese;
  • se il libro soci e il registro imprese non sono allineati, nei prossimi 60 giorni dal 28-03-2009 gli amministratori devono provvedere all’aggiornamento presso il Registro Imprese medesimo.
Con la soppressione del libro soci, la legittimazione e quindi il diritto ad esercitare i poteri sociali (parcetipazione assemblee, diritto al dividendo, ecc.) sarà acquisito esclusivamente mediante il deposito nel R.I. dell’atto dal quale deriva l’assunzione della qualità di socio.
E quindi mediante interrogazione c/o la Camera di Commercio di competenza.

Vendita di fabbricati ad uso abitativo: Estensione di un anno del regime di imponibilità I.V.A..

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Prima delle modifiche introdotte dalle legge di stabilità 2010 le imprese di costruzione e/o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo nel momento in cui effettuavano la cessione di detti beni  oltre il termine di 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, erano obbligate ad applicare il regime di esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 10 co 1 n. 8 bis del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. 223/2006.
L’art. 1 comma 85 della Legge 220 del 13-12-2010 (legge di stabilità 2011) ha elevato da 4 a 5 anni tale termine.
Di conseguenza dal 1 gennaio 2011 dette imprese potranno applicare l’IVA sulle cessioni di fabbricati abitativi sempre che siano  ceduti entro 5 anni dalla data di ultimazione o ristrutturazione.
 Si ricorda che il regime di esenzione, che a questo punto opera nei casi di cessione oltre il 5° anno dall’ultimazione ma non oltre il decimo, obbliga l’impresa cedente a ricalcolare la detraibilità dell’imposta detratta sui costi di costruzione e a riversare l’IVA che ne scaturisce.
 Tale ipotesi oltre che gravosa finanziariamente è impegnativa nella sua applicazione pratica. 

Facendo un esempio:

. Un’impresa di costruzione ha realizzato nel 2006 10 appartamenti di pari metratura ed ultimato i lavori il 31-12-2006 spendendo 1 milione di euro con 100 mila euro di IVA a credito;
. Nell’anno 2006 ha detratto interamente l’IVA di cui sopra  avendo un pro-rata del 100%; 
. Entro il 31-12-2010 ha venduto solo 5 degli appartamenti edificati con applicazione dell’IVA (in quanto ceduti entro i 4 anni); 
. Qualora venda i restanti 5 entro il 31-12-2011, usufruendo dell’allungamento di un anno,   (previsto dalla legge di stabilità) può applicare ancora l’iva sulle stesse cessioni.
. Qualora i 5 appartamenti o quelli invenduti nel 2011 vengano ceduti dopo il 31-12-2011, cioè nel 2012,  l’operazione rientra nel regime di esenzione, essendo decorsi i 5 anni dall’ultimazione dei lavori (che abbiano detto completati il 31-12-2006), ed in tal caso occorre operare la rettifica della detrazione ai sensi del disposto dell’art. 19-bis DPR 633/72 e restituire l’IVA risultante da detti calcoli.

Per la rettifica i riferimenti sono l’ art. 19 co.5 e l’art. 19-bis2 commi 2 e 4 del Dpr 633/72.

Da notare che il regime normale, per la cessione di fabbricati ad uso abitativo da parte di imprese che l’abbiano costruiti o ristrutturati, è quello di esenzione dall’IVA, con la possibilità di optare per l’imponibilità, prevista dall’art. 10 comma 1 n 8-ter lett. d) del DPR 633/72, per i cinque anni successivi a quello di ultimazione degli immobili venduti.   

Telefonate promozionali: un Registro a tutela di chi si oppone.

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 Istituito il Registro pubblico per i cittadini che non vogliono ricevere telefonate a fini commerciali o promozionali.
Quante volte siete stati costretti a rispondere ad insistenti operatori che vogliono vendervi, via telefono, prodotti o servizi, e quante volte avete rimandato ad altra data la conversazione, che puntualmente arriva,  mentre state lavorando. Da oggi tutto questo potrete evitarlo.
Difatti l’accesso al Portale consente all’abbonato di compiere tutte le procedure on line quando questi non desideri più essere contattato da operatori di telemarketing. Di contro l’operatore è obbligato a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare, se non vuole incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy. 
Il Regolamento che ha istituito il Registro delle cosiddette opposizioni è entrato in vigore il 17 novembre 2010 ed è operativo dal 31 gennaio 2011.
Ogni abbonato può contattare il proprio gestore telefonico affinchè la numerazione della quale è intestatario sia iscritta gratuitamente nel registro secondo le seguenti modalità: 
  • compilazione di apposito modulo on line sul sito web del gestore del registro pubblico; 
  • mediante telefonata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro;
  • mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  • mediante posta elettronica. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni la gestione e il funzionamento del Registro e, dal 31 gennaio 2011, è operativo un portale attraverso il quale è possibile effettuare le procedure di registrazione.

La Camera ieri ha approvato le mozioni per il rilancio dell’economia? un po tardi …?

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Il Governo si è impegnato, con l’approvazione delle mozioni sottoscritte in data ieri, ed ai fini del rilancio dell’economia , ad iniziare  un procedimento di TOTALE RIFORMA del SISTEMA TRIBUTARIO ED IMPOSITIVO allo scopo di ridurre la PRESSIONE FISCALE, che PARALIZZA LA RIPRESA soprattutto delle Piccole e Medie Imprese. 
Oltre a prevedere, nel medesimo documento, agevolazioni tipo la tremonti-ter che possano ridurre l’imponibile fiscale mediante detassazione, nel caso di investimenti in acquisto di attrezzature e beni strumentali occorrenti per ristrutturare l’impresa e renderla maggiormente competitiva.
Inoltre nella mozione il Governo si è impegnato a  continuare il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi per snellire tempi e modalità di esecuzione di obblighi e adempimenti a carico delle imprese;
(semprechè tali procedimenti informatici non creino ulteriori adempimenti a carico dei consulenti che ricadono, in termini di costo, sempre sulle imprese, ndr)
L’impegno del Governo si estende anche alla maggior tutela del Made in Italy.
La mozione ha dettato interventi anche per l’accesso al credito da parte delle PMI, IN VISTA DI BASILEA 3,  per evitare strette  creditizie che inesorabilmente faranno aumentare i tassi di interessi sui crediti accesi.
Attualmente, e questo lo aggiungiamo noi, soprattuto al Sud, molte Banche di rilevante grandezza, hanno chiuso i rubinetti in toto, nel senso che hanno deciso che nel 2011 non finanzieranno le piccole aziende ed anche per piccoli importi….

 altro che problema di oner finanziari, il finanziamento non lo accordano neanche con il 15% di interessi.
nota RFW

Restyling dei vecchi studi. Analisi dei quattro strumenti anti-evasione.

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Con  il parere favorevole della Commissione degli Esperti l’Agenzia delle Entrate ha dato inizio, con provvedimento del 31 gennaio c.a., alle procedure  di revisione degli studi di settore approvati tre anni orsono e cioè nel  2008.  
Il restyling oggi è quanto mai necessario per rimodulare gli stessi alla nuova realtà economica e finanziaria del paese. 
 In particolare tale rivisitazione è imposta dalla legge 146/1998, articolo 10-bis co. 1, 
 che prevede la “cadenza periodica” con cui gli organi preposti (SOSE ed Agenzia delle Entrate) devono revisionare gli studi di settore al fine di mantenere costante ed attendibile la loro rappresentatività rispetto alle condizioni economiche dei contribuenti quali ad esempio quelle geografiche o di particolari settori di attività e diremo noi in riferimento alla grande crisi (ndr).
 In ottemperanza a quanto diposto dalla normativa, le indicazioni di sostanza delle modifiche da introdurre devono giungere  dall’Agenzia delle Entrate, che programma quali studi di settore sono da rivedere e revisionare entro la fine di febbraio di ogni anno.
Si tratta di un processo da portare a termine in tempi utili al fine di consentire il corretto utilizzo dello strumento accertativo in sede di selezione e controllo ed all’interno della dichiarazione dei redditi.
Nel provvedimento sono stati individuati 65 studi diversi da revisionare applicati a 303 tipologie di attività, classificate in base alla tabella Ateco 2007.
 Citiamo alcune attività i cui studi saranno oggetto di revisione:
  •  notai,  psicologi, laboratori di analisi cliniche, erboristerie, carrozzieri, maniscalchi, fabbricanti di mobili e villaggi turistici.
Una volta effettuata la revisione  e successivamente all’emanazione del decreto Mef di approvazione, gli studi di settore “ristrutturati” saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2011.
Ci sono anche nuovi studi che entreranno in vigore per alcune tipologie di attività, prima solo soggette ai parametri.
Infine, recita il documento, la procedura di rielaborazione potrà portare, se lo si ritiene opportuno, anche all’accorpamento di alcuni studi.
Fonte: Fiscoggi.
Diciamo che ormai gli studi di settore, da soli,  quale strumento accertativo hanno perso la propria forza rispetto al passato; oggi in caso di non congruità del soggetto impresa o professionista rispetto al ricavo e/o reddito atteso dal proprio studio di settore ha solo valore di  “presunzione semplice”.
Ovviamente la strategia accertativa, come anche comunicato dalla stessa Agenzia  è quella di affiancare agli studi di settore “il redditometro” ed in quel caso, i risultati di entrambi gli strumenti in termini di ricavi e redditi attesi, sono difficilmente controvertibili se portano alla stessa conclusione.
Nella sostanza oggi  le armi  a disposizione del fisco ai fini dell’accertamento di evasioni fiscali sono:
1) Gli studi di settore;
2) Il nuovo redditometro;
3) Lo spesometro;
4) Le Indagini bancarie.
RITENIAMO CHE TALI STRUMENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA RECHINO SOLO DANNI ECONOMICI AI NON EVASORI, MENTRE  CHI EVASORE LO E’ DI PROFESSIONE TROVERA’ SEMPRE IL MODO DI ELUDERE LE NUOVE LEGGI. (vedasi il  nostro articolo “sui trust” del 30 gennaio c.a.).
Da parte dei professionisti, a proposito della diatriba avvenute con l’Agenzia, possiamo confermare che non siamo in grado certamente di stabilire l’evasione dei clienti, ma conosciamo la mente degli italiani,  e come riescano a pensare e a studiare di tutto e di più pur di RAGGIRARE la legge, anche con l’aiuto di delittuosi colleghi.
In ultimo, pensiamo quindi e  schiettamente che ai fini della lotta all’evasione tutte le restrizioni messe in opera quali:
  •  il controllo delle movimentazioni del danaro;
  •  il nuovo redditometro e spesometro;
  •  l’abbassamento della soglia dei versamenti in contante;
  •  l’analisi dei versamenti in conto;
  • l’obbligo dei versamenti on line;
  • l’emissione degli assegni non più trasferibili; 
* non rechino preoccupazione all’evasore “di professione” in quanto questi troverà altre forme ed escamotage per dribblare la legge,
* mentre portino molti danni, in termini economici,  a chi evasore non è, vista la mole dei nuovi adempimenti a cui dovrà attenersi, le attenzioni con cui dovrà operare,  nell’ottica della stessa onestà che lo contraddistingue.
Nota Rivista fiscale Web.

INPS GESTIONE SEPARATA: Recupero dei contributi.

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L’Inps con il messaggio n. 1754 del 25-01-2011 precisa che nelle comunicazioni inviate ai soggetti già iscritti alla Gestione separata prevista dalla legge 335/1995, sui quali redditi derivanti da attività professionale non risultino versati i contributi dovuti alla stessa Gestione, gli stessi contributi richiesti, per l’anno 2007, tengono conto dei contributi assistenziali di competenza dello stesso anno e la variazione  di aliquota contributiva intervenuta ad ottobre 2007 .
Quindi i calcoli relativi al predetto anno 2007 sono stati effettuati in considerazione di questo aumento e sono elaborati in due fasi distinte:
  •  nella prima sono indicati i contributi calcolati applicando all’imponibile l’aliquota del 23,50 per cento per dieci dodicesimi, cioè per il perido da gennaio ad ottobre 2007;
  • nella seconda sono indicati i contributi calcolati applicando all’imponibile l’aliquota del 23,72% per due dodicesimi cioè per i restanti mesi di novembre e dicembre 2007.
Fonte: Bdc New del 31-01-2011.

INPS GESTIONE SEPARATA Recupero dei contributi NON VERSATI dagli iscritti alla Gestione separata.

Iva detraibile su fatturazioni false se il contribuente ne era ignaro. Sentenza Corte Cassazione 1364 21-01-2011.

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Proponiamo la sintesi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 1364 del 21-01-2011 che afferma il principio secondo il quale la Commissione Tributaria Provinciale deve motivare la decisione di ritenere il contribuente non a conoscenza della falsa provenienza  delle fatture ricevute.
Il contribuente che contabilizza fatture per operazioni inesistenti può detrarre l’Iva ad  esse relative soltanto se riesce a dimostrare che non era a conoscenza della frode fiscale in atto e a cui inconsapevolmente stava partecipando. 
Fonte Fisco Oggi.

Ocse: L’Italia regge la crisi….. Fmi: L’Italia non è in grado di innescare la ripresa.

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OCSE.
Il segretario generale dell’Ocse Gurria, in occasione del Forum di Davos, ha detto che l’Italia non è a rischio contagio per la crisi nell’eurozona nonostante i problemi di instabilità politica.
Le finanze Italiane ha aggiunto,  sono sotto controllo pur in presenza di un altissimo debito pubblico, merito di Tremonti che ha messo in campo un sistema capace di stabilizzare i conti pubblici. Altro punto di forza dell’Italia è l’elevata quota di risparmio rispetto al debito sovrano, simile alla situazione del Giappone.FMI.
Il Fondo Monetario Internazionale  invece la vede in tutt’altro modo:
La Cina, l’India, l’Estremo Oriente e l’Africa sub-sahariana cresceranno a ritmi vertiginosi, mentre gli Stati Uniti stanno uscendo bene dal tunnel della crisi mediante il contenimento del debito pubblico e la creazione di incentivi per la ripresa economica. Nell’Eurozona, invece, sempre secondo l’FMI, solo la Germania è riuscita a salire sul treno della ripresa e ad agganciarsi al boom internazionale, contando sulla sua economia fortemente orientata all’export.
CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA.
Il Centro studi di Confindustria ha confermato tali previsioni a livello mondiale, ma ha segnalato dati sconfortanti per l’Italia:
  • Nell’ultimo trimestre 2010 la produzione industriale è diminuita dello 0,3%, mentre solo per il mese di novembre si è avuto un incremento dell’1,1% comunque insufficiente e di molto per parlare di una inversione di tendenza, se si tiene conto che la produzione industriale italiana rispetto al pre-crisi ha perso il 17,8%. Il rapporto del Centro Studi parla di un Italia appesantita e statica, in cui l’inflazione che molte volte può essere sintomo di crescita e ripresa economica, deriva dall’aumentata domanda di materie prime, sulle quali i paesi emergenti stanno costruendo le loro fortune, mentre noi da questo boom rischiamo di ricevere solo le scorie, cioè l’inflazione stessa.

Commento di Rivista Fiscale Web. 

E’ vero che l’Ocse parla di stabilità finanziaria mentre l’FMI e CONFINDUSTRIA parlano di ripresa economica ma secondo il nostro parere tagliare indiscriminatamente costi e cercare di trattenere quello che rimane (vedi manovra correttiva) non è un buon viatico per la ripresa produttiva anzi è il presupposto della recessione.

 Senza soffermarci su chi abbia ragione o torto trattandosi di stime di macro-economia , la nostra opinione sulla crisi è molto più pratica:
  •  Discutendo con imprenditori grandi o piccoli che siano, emerge la loro forte indecisione e paura a  porre in essere nuovi investimenti produttivi a causa del momento storico e politico che stiamo vivendo, che invece dovrebbe essere  la fase per una forte ripartenza. 
I problemi per la loro staticità imprenditoriale derivano soprattutto in considerazione:
  •   del notevole carico di nuovi adempimenti fiscali  per l’anno 2011;
  •  dell’instabilità politica che non gli da la tranquillità di rischiare il proprio danaro con calcolate strategie interne.

Con tali analisi ed opinioni la nostra rivista si trova in perfetto accordo, ritenendo che in ogni caso l’unica soluzione per uscire dalla crisi sia la ripresa produttiva mentre il solo contenimento della spesa pubblica senza una politica proiettata allo sviluppo imprenditoriale porti matematicamente alla recessione nel breve termine.