Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, con una circolare in corso di emanazione, stanno provvedendo a chiarire le regole fiscali relative alla detassazione dei premi produttività con aliquota sostitutiva del 10% come disposto dal D.L. 78/2010 e previsto nella proroga contenuta nella Legge 220/2010.In particolare l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a dipendenti per premi di produttività, sarà subordinata alla sottoscrizione da parte del datore di lavoro ad un accordo collettivo aziendale e territoriale.
Per questo MOTIVO non saranno ammessi all’agevolazione i premi di produttivà scaturenti da intese individuali, tra lavoratore e datore di lavoro, ai fini della qualificazione dei corrispettivi erogati quali “premi produzione” in funzione del miglioramento della qualità, dell’innovazione, dell’efficienza organizzativa e della competitività aziendale.
La necessità dell’accordo collettivo, che da diritto alla detassazione, non è tuttavia da valutare in senso restrittivo in quanto:
ma sarà sufficiente che le somme erogate come premio di produzione, tassate al 10%, siano state corrisposte nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di contratto collettivo, e della cui esistenza il datore lavoro dovrà eventualmente darne prova.
E’ il datore di lavoro infatti a giudicare che le attività svolte dal lavoratore siano finalizzate alla produttività aziendale, come previste dal contratto collettivo cui ha aderito, e non è quindi nessario che tale valutazione sia contenuta negli stessi contratti. Questi ultimi, quindi, dovranno soltanto indicare quali sono le attività svolte dal lavoratore che possano considerarsi finalizzate all’incremento produttivo e quindi, di risulta, la cui remunerazione è da tassare in maniera agevolata.
fonte: Area News.
Con precisione il lavoro per il quale è possibile usufruire della detassazione sono:
- lo straordinario sia a forfait che in senso stretto;
- il tempo parziale;
- il lavoro notturno e quello festivo;
- le indennità di turno e/o altre maggiorazioni relative ai turni;
sempre che tali attività prestate dal lavoratore siano finalizzate all’incremento della produttività, competitività e redditività dell’azienda.
Anche in questo caso una complicazione della norma che potrebbe ostacolare la volontà del lavoratore e del datore di lavoro ad impegnarsi in un programma per l’incremento della produttività aziendale e quindi nazionale, di cui abbiamo bisogno oggi piú che mai.
Nota rfw.