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Detassazione al 10% dei premi produttività. Circolare in arrivo.

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Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, con una circolare in corso di emanazione, stanno provvedendo a chiarire le regole fiscali relative alla detassazione  dei premi produttività con aliquota sostitutiva del 10% come disposto dal D.L. 78/2010 e previsto nella proroga contenuta nella Legge 220/2010.In particolare l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a dipendenti per premi di produttività, sarà subordinata alla sottoscrizione da parte del datore di lavoro ad un accordo collettivo aziendale e territoriale.
Per questo MOTIVO non saranno ammessi all’agevolazione i premi di produttivà scaturenti da intese individuali, tra lavoratore e datore di lavoro, ai fini della qualificazione dei corrispettivi erogati quali “premi produzione” in funzione del miglioramento della qualità, dell’innovazione, dell’efficienza organizzativa e della competitività aziendale.
La necessità dell’accordo collettivo, che da diritto alla detassazione, non è tuttavia da valutare in senso restrittivo in quanto:
  • non sarà necessario il deposito del contratto alla Direzione Provinciale del Lavoro;
ma sarà sufficiente che le somme erogate come premio di produzione, tassate al 10%, siano state corrisposte nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di contratto collettivo, e della cui esistenza il datore lavoro dovrà eventualmente darne prova.
 E’ il datore di lavoro infatti a giudicare che le attività svolte dal lavoratore siano finalizzate alla produttività aziendale, come previste dal contratto collettivo cui ha aderito,  e non è quindi nessario che tale valutazione sia contenuta negli stessi contratti. Questi ultimi, quindi, dovranno soltanto indicare quali sono  le attività svolte dal lavoratore che possano considerarsi finalizzate all’incremento produttivo e quindi, di risulta, la cui remunerazione è da tassare in maniera agevolata.
fonte: Area News.
Con precisione il lavoro per il quale è possibile usufruire della detassazione sono:

  •  lo straordinario sia a forfait che in senso stretto;
  •  il tempo parziale;
  •  il lavoro notturno e quello festivo;
  •  le indennità di turno e/o altre maggiorazioni relative ai turni;

 sempre che tali attività prestate dal lavoratore siano finalizzate all’incremento della produttività, competitività e redditività dell’azienda.

  
Anche in questo caso una complicazione della norma che potrebbe ostacolare la volontà del lavoratore e del datore di lavoro ad impegnarsi in un programma per l’incremento della produttività aziendale e  quindi nazionale, di cui abbiamo bisogno oggi piú che mai.
Nota rfw.

Decreto compensazioni in dirittura d’arrivo.

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il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato un comunicato con cui ha reso noto che il Direttore Generale ha firmato il decreto attuativo dell’art. 31 comma 1 del D.L. 78/2010.

L’operativa della norma sarà realtà solo dopo la Pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei codici tributo ad hoc che avverrà mediante una risoluzione dell’Agenzia Delle Entrate.

Nel  decreto sono stabilite le modalità con cui si potranno compensare tributi erariali iscritti a ruolo con crediti erariali fruibili in F24.

Tra i tributi compensabili  anche l’IRAP,  le addizionali e gli oneri accessori relativi ad imposte dirette, gli importi spettanti ad Equitalia e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Ciò nella considerazione che  da tale data, la cartella di pagamento verrà sostituita dall’avviso che diventerà titolo esecutivo dopo sessanta giorni dalla notifica al debitore.

Ispezionali documentali: non necessaria l’autorizzazione del Procuratore.

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Con l’Ordinanza numero 2804 depositata il 5-02-2011 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima l’acquisizione di documentazione extra-contabile del contribuente anche senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il caso. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia nell’anno 1994 aveva rinvenuto nell’automezzo di un contribuente un registro appunti senza essere per questo autorizzati dalla Procura.

Il contribuente impugnato l’atto consecutivo di rettifica ai fini I.V.A.,  presso la Commissione Tributaria di Primo Grado Friuli Venezia Giulia (introducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/72 e il richiamo alla sentenza n.  25253 del 2005, in tal caso inconferente , riferendosi alla diversa ipotesi di ispezione personale),  aveva vinto il ricorso DI PRIMO GRADO in quanto i Giudici nella sentenza avevano affermato  la non utilizzabilità, a fini accertativi, di tale blocco appunti senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
La Cassazione è stata di tutt’altro avviso, in quanto detto brogliaccio era stato rinvenuto in un automezzo del contribuente (senza che peraltro il medesimo si fosse opposto all’ispezione nè abbia citato tali circostanze nel ricorso). In quanto commerciante di abbigliamento all’ingrosso il furgone era utilizzato per l’attività aziendale e quindi l’accesso dei militari non aveva violato il suddetto art. 52, non trattandosi di ispezione personale.
La Cassazione, quindi riprendendo delle sentenze precedenti non ha ritenuto necessario l’autorizzazione contestata ai fini dell’ispezione. 
Nell’ordinanza la Corte ha citato anche il caso analogo in cui era stata eseguita un’ispezione nell’autovettura di un amministratore di una società, argomentando che l’autovettura sia pur ad uso promiscuo, al momento dell’accesso era utilizzata in costanza d’impresa.

Remunerazioni amministratori e dirigenti in assemblea dei soci.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 259 del 30-12-2010 che ha recepito le indicazioni della Commissione Ue, e precisamente la n. 913/2004/CE e la n. 385/2009/CE, in riguardo all’obbligo di presentare in assemblea dei soci “la relazione sulle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti” a cui sono soggette le società quotate.
Ciò a completamento dell’iter legislativo di cui all’art. 24 della legge n. 96 del 4-06-2010 che ha delegato al Governo il recepimento delle direttive UE suddette, in tema di trasparenza dei compensi degli amministratori e  dei dirigenti relativamente alle società quotate in borsa da relazionare per l’appunto in assemblea dei soci.

Fonte: Bdc News.

Scadenza del 16 febbraio INAIL, INPS: Compensazioni ancora incerte.

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In vista della prossima scadenza del 16 c.m. gli operatori che abbiano ruoli scaduti superiori a 1500 euro, sono ancora legati al COMUNICATO diramato qualche giorno prima della precedenza scadenza del 16 gennaio che ha sospeso le sanzioni per eventuali compensazioni oltre soglia.
L’atteso decreto ministeriale che dovrà essere emesso in applicazione del D.L. 78/2010 in materia di compensazioni, è ancora al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato che sta effettuando un’analisi approfondita della regolazione dei flussi finanziari conseguenti sul bilancio statale.

Nella stessa situazione di incertezza si trovano quei  contribuenti che pur avendo crediti erariali compensabili in F24 e non avendo ruoli scaduti,  non sanno come poter compensare eventuali cartelle esattoriali ricevute recentemente.

Certificazone utili corrisposti nell’anno 2010. Applicazione pratica.

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Il 28 febbraio 2011 scade il termine entro il quale i soggetti che hanno erogato nel 2010 utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare, ai percettori la relativa certificazione.
Per tale adempimento occorre utilizzare l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio del documento occorre esclusivamente per certificare la corresponsione degli utili o proventi sia assoggettati a ritenuta d’acconto sia non assoggettati ad alcuna ritenuta.
 I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
La certificazione va rilasciata, a titolo di esempio, qualora si siano corrisposti nel corso del 2010 dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali.

Occorre per memoria distinguere due tipoligie di partecipazioni:

1) Le Partecipazioni qualificate le quali si intendono quelle previste dal comma 1 lettera c) dell’art. 67  del D.P.R. n. 917/1986 che possono essere a loro volta di due tipi:

  • quelle detenute in società quotate in mercati regolamentati  con diritti di voto superiori al 2% in assemblea ordinaria o  che danno diritto alla proprietà di almeno il  5% del patrimonio o del capitale societario;
  • quelle detenute in altre società o altri soggetti IRES con  diritti di voto uguali o superiori al 20% in assemblea ordinaria o che danno diritto alla proprietà di almeno il 25% del patrimonio o capitale societario;
in entrambi i casi non viene applicata alcuna ritenuta, ed il percettore:
  •      se socio persona fisica  deve dichiarare quale imponibile IRPEF Il 49.79% del dividendo ricevuto da sommare agli altri suoi redditi (se lo stesso si riferisce a  utili societari conseguiti dal 1-01-2008 in poi, mentre il 40% se si riferisce a utili societari anteriori al 1-01-2008);
  •      se socio persona giuridica l’imponibile soggetto ad IRES è pari al 5% del dividendo percepito.
2) se trattasi invece di partecipazione non qualificata ossia non rientrante nei limiti di cui al punto 1), il dividendo deve essere decurtato dell’imposta sostitutiva pari al 12.50%, ed in tal caso la somma ricevuta e certificata non deve essere indicata in  dichiarazione dei redditi avendo già assolto agli obblighi erariali.

 
NATURA DEL SOCIO
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Art. art. 67 lettera C
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA 
art. 67 “nuovo Tuir” lettera C
PERSONA FISICA FUORI DALL’AMBITO D’IMPRESA
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.47
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA DEL 12,50% ART. 24 DPR 600/73
PERSONE FISICHE NELL’AMBITO D’IMPRESA O SOCIETA’ DI PERSONE
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79 % ART.59
DIVIDENDO ESENTE dal 1-01-2008 PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.59
SOCIETA’ OD ENTE SOGGETTO AD IRES
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90

Altra particolarità importante è che il dividendo ricevuto soggiace al principio di cassa,  per cui ipotizzando che esso sia stato deliberato nel 2009, ma pagato nel 2010, il percettore dovrà dichiararlo nell’anno 2010 e il soggetto erogante dovrà rilasciare la certificazione esattamente in tal senso.

Abolizione del libro soci delle Srl: I diritti si acquiscono esclusivamente dall’iscrizione al Registro Imprese.

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La Legge n.2 del 28/01/2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14) che ha convertito il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi), ha disposto la soppressione del libro soci delle Società a Responsabilità limitata decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione stessa e quindi dal 28 marzo 2009.
La nuova norma prevede anche che:
  • gli effetti che sino ad oggi conseguivano dall’iscrizione nel libro soci, in futuro, dovranno essere riferiti al deposito nel registro imprese tenuto presso ogni camera di commercio;
  • non opera più l’obbligo di preparare l’elenco dei soci da allegare al bilancio ai fini del deposito nel registro imprese;
  • se il libro soci e il registro imprese non sono allineati, nei prossimi 60 giorni dal 28-03-2009 gli amministratori devono provvedere all’aggiornamento presso il Registro Imprese medesimo.
Con la soppressione del libro soci, la legittimazione e quindi il diritto ad esercitare i poteri sociali (parcetipazione assemblee, diritto al dividendo, ecc.) sarà acquisito esclusivamente mediante il deposito nel R.I. dell’atto dal quale deriva l’assunzione della qualità di socio.
E quindi mediante interrogazione c/o la Camera di Commercio di competenza.

Vendita di fabbricati ad uso abitativo: Estensione di un anno del regime di imponibilità I.V.A..

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Prima delle modifiche introdotte dalle legge di stabilità 2010 le imprese di costruzione e/o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo nel momento in cui effettuavano la cessione di detti beni  oltre il termine di 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, erano obbligate ad applicare il regime di esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 10 co 1 n. 8 bis del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. 223/2006.
L’art. 1 comma 85 della Legge 220 del 13-12-2010 (legge di stabilità 2011) ha elevato da 4 a 5 anni tale termine.
Di conseguenza dal 1 gennaio 2011 dette imprese potranno applicare l’IVA sulle cessioni di fabbricati abitativi sempre che siano  ceduti entro 5 anni dalla data di ultimazione o ristrutturazione.
 Si ricorda che il regime di esenzione, che a questo punto opera nei casi di cessione oltre il 5° anno dall’ultimazione ma non oltre il decimo, obbliga l’impresa cedente a ricalcolare la detraibilità dell’imposta detratta sui costi di costruzione e a riversare l’IVA che ne scaturisce.
 Tale ipotesi oltre che gravosa finanziariamente è impegnativa nella sua applicazione pratica. 

Facendo un esempio:

. Un’impresa di costruzione ha realizzato nel 2006 10 appartamenti di pari metratura ed ultimato i lavori il 31-12-2006 spendendo 1 milione di euro con 100 mila euro di IVA a credito;
. Nell’anno 2006 ha detratto interamente l’IVA di cui sopra  avendo un pro-rata del 100%; 
. Entro il 31-12-2010 ha venduto solo 5 degli appartamenti edificati con applicazione dell’IVA (in quanto ceduti entro i 4 anni); 
. Qualora venda i restanti 5 entro il 31-12-2011, usufruendo dell’allungamento di un anno,   (previsto dalla legge di stabilità) può applicare ancora l’iva sulle stesse cessioni.
. Qualora i 5 appartamenti o quelli invenduti nel 2011 vengano ceduti dopo il 31-12-2011, cioè nel 2012,  l’operazione rientra nel regime di esenzione, essendo decorsi i 5 anni dall’ultimazione dei lavori (che abbiano detto completati il 31-12-2006), ed in tal caso occorre operare la rettifica della detrazione ai sensi del disposto dell’art. 19-bis DPR 633/72 e restituire l’IVA risultante da detti calcoli.

Per la rettifica i riferimenti sono l’ art. 19 co.5 e l’art. 19-bis2 commi 2 e 4 del Dpr 633/72.

Da notare che il regime normale, per la cessione di fabbricati ad uso abitativo da parte di imprese che l’abbiano costruiti o ristrutturati, è quello di esenzione dall’IVA, con la possibilità di optare per l’imponibilità, prevista dall’art. 10 comma 1 n 8-ter lett. d) del DPR 633/72, per i cinque anni successivi a quello di ultimazione degli immobili venduti.   

Telefonate promozionali: un Registro a tutela di chi si oppone.

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 Istituito il Registro pubblico per i cittadini che non vogliono ricevere telefonate a fini commerciali o promozionali.
Quante volte siete stati costretti a rispondere ad insistenti operatori che vogliono vendervi, via telefono, prodotti o servizi, e quante volte avete rimandato ad altra data la conversazione, che puntualmente arriva,  mentre state lavorando. Da oggi tutto questo potrete evitarlo.
Difatti l’accesso al Portale consente all’abbonato di compiere tutte le procedure on line quando questi non desideri più essere contattato da operatori di telemarketing. Di contro l’operatore è obbligato a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare, se non vuole incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy. 
Il Regolamento che ha istituito il Registro delle cosiddette opposizioni è entrato in vigore il 17 novembre 2010 ed è operativo dal 31 gennaio 2011.
Ogni abbonato può contattare il proprio gestore telefonico affinchè la numerazione della quale è intestatario sia iscritta gratuitamente nel registro secondo le seguenti modalità: 
  • compilazione di apposito modulo on line sul sito web del gestore del registro pubblico; 
  • mediante telefonata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro;
  • mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  • mediante posta elettronica. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni la gestione e il funzionamento del Registro e, dal 31 gennaio 2011, è operativo un portale attraverso il quale è possibile effettuare le procedure di registrazione.

La Camera ieri ha approvato le mozioni per il rilancio dell’economia? un po tardi …?

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Il Governo si è impegnato, con l’approvazione delle mozioni sottoscritte in data ieri, ed ai fini del rilancio dell’economia , ad iniziare  un procedimento di TOTALE RIFORMA del SISTEMA TRIBUTARIO ED IMPOSITIVO allo scopo di ridurre la PRESSIONE FISCALE, che PARALIZZA LA RIPRESA soprattutto delle Piccole e Medie Imprese. 
Oltre a prevedere, nel medesimo documento, agevolazioni tipo la tremonti-ter che possano ridurre l’imponibile fiscale mediante detassazione, nel caso di investimenti in acquisto di attrezzature e beni strumentali occorrenti per ristrutturare l’impresa e renderla maggiormente competitiva.
Inoltre nella mozione il Governo si è impegnato a  continuare il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi per snellire tempi e modalità di esecuzione di obblighi e adempimenti a carico delle imprese;
(semprechè tali procedimenti informatici non creino ulteriori adempimenti a carico dei consulenti che ricadono, in termini di costo, sempre sulle imprese, ndr)
L’impegno del Governo si estende anche alla maggior tutela del Made in Italy.
La mozione ha dettato interventi anche per l’accesso al credito da parte delle PMI, IN VISTA DI BASILEA 3,  per evitare strette  creditizie che inesorabilmente faranno aumentare i tassi di interessi sui crediti accesi.
Attualmente, e questo lo aggiungiamo noi, soprattuto al Sud, molte Banche di rilevante grandezza, hanno chiuso i rubinetti in toto, nel senso che hanno deciso che nel 2011 non finanzieranno le piccole aziende ed anche per piccoli importi….

 altro che problema di oner finanziari, il finanziamento non lo accordano neanche con il 15% di interessi.
nota RFW