Bancarotta fraudolenta: l’accusa non cade anche se in corso di giudizio si producono fatture non contabilizzate.
Consorzi ed esenzione IVA: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
- il consorzio sia costituito in prevalenza da consorziati con pro-rata IVA superiore al 10%;
- nel momento in cui le attività svolte dal consorzio a favore dei consorziati non sia superiore al 50% del volume d’affari totale realizzato dal consorzio medesimo.
Accertamento da Studi: Lo scostamento dal ricavo puntuale da solo non basta per la pretesa del FIsco. Sentenza Corte di Cassazione n.3923 17-02-2011.
Impianti fotovoltaici: detraibilitá del 55% solo per la produzione di energia termica.
- Impianto fotovoltaico costo totale = euro 20.000
- produzione di energia termica = Kw. 1000
- produzione totale di energia (termica ed elettrica) = Kw. 2000
- La percentuale di energia termica rispetto al totale è del 50%.
- L’importo su cui calcolare il 55% è uguale a 20.000 x 50% = euro 10.000
- Detrazione 55% da calcolare su euro 10.000 = euro 5.500.
- Detrazione spettante= euro 550 annuo per dieci anni.
Le materie di competenza del commercialista e le incompatibilità.
- l’amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- le perizie e le consulenze tecniche nelle materie di propria competenza;
- le ispezioni e le revisioni amministrative;
- la verifica ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità del bilancio, dei conti, delle scritture e di ogni altro atto o fatto contabile delle imprese e degli enti sia pubblici che privati;
- i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- le funzioni di sindaco, revisore nelle società commerciali, enti pubblici ed enti non commerciali.
In particolare agli iscritti alla sezione “A” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:
- nella revisione e la formulazione di giudizi in riguardo ai bilanci di imprese, enti pubblici o privati.
- nelle perizie di valutazione di aziende;
- nell’assistenza tributaria nonché nella rappresentanza davanti agli organi di giurisdizione tributaria ai sensi del D.lgs. n.545 del 31-12-1992.
- nell’incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie ed amministrative ed anche nell’ammistrazione straordinaria, nonchè l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali;
- le funzioni di sindaco o componente gli organi di controllo e di sorveglianza in enti o società, nonchè di amministratore qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione ad albi professionali;
- le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art.2409 del codice civile;
- la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziarie aventi ad oggetto titoli società quotate che contengano previsioni sull’andamento previsto e che forniscano implicitamente od anche esplicitamente consigli di investimento;
- il riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni ed associazioni tramite la valutazione del patrimonio ai fini del riconoscimento medesimo;
- il compimento delle operazioni di vendite giudiziarie;
- l’attività di consulenza nella pianificazione economico-finanziaria degli Enti locali;
- l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di asseverazione dei business plan ai fini dell’accesso a finanziamenti pubblici;
- il monitoraggio e tutoraggio inerenti l’utilizzo di finanziamenti pubblici da parte delle Imprese;
- la redazione ed asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti sia pubblici che privati.
Agli iscritti alla sezione “B” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:
- tenuta e redazione dei libri contabili e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione di persone fisiche, enti non commerciali, società ad esclusione di quelle di CAPITALI (SRL, SPA, SAPA).
- elaborazione delle dichiarazioni fiscali e cura dei connessi adempimenti tributari;
- rilascio di visti di conformità, asseverazione degli studi di settore e certificazioni tributarie, nonchè l’effettuazione di attestazioni previste da leggi tributarie;
- la funzione di revisore o componente di altri organi di revisione qualora ne sussistano i requisiti ai sensi del D.Lgs. 88 del 27-01-1992, per il controllo previsto ai sensi dell’art. 2409bis del Codice Civile;
- la funzione di revisore dei conti sempre che ne sussistano i requisiti previsti dal succitato D.lgs. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati, tipo Comunità Montane, Patti Territoriali, Consorzi tra Comuni, ecc…;
- Il deposito di atti o documenti, mediante firma digitale, presso enti pubblici o privati nonchè presso l’amministrazione finanziaria ai sensi della legge n. 59 15-03-1997 e del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e modificazioni successive;
- l’assistenza fiscale nei confronti di contribuenti non titolari di redditi da lavoro autonomo.
L’elencazione non pregiudica l’ESERCIZIO DI OGNI ALTRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.
Incompatibilità con “l’esercizio” di altre professioni o con l’esercizio di attività di Impresa come previste dall’art. 4 del D.Lgs. 139/2005:
- Notaio;
- Giornalista professionista (è compatibile la professione di giornalista pubblicista);
- Appaltatore di pubblico servizio;
- Concessionario della riscossione dei tributi;
- Promotore finanziario;
- Imprenditore individuale;
- Imprenditore agricolo;
- Attività di intermediazione e figure di intemediazione.
- Attività di magistrato e giudice tributario.
Giova ricordare che l’incompatibilità si sostanza nell’effettivo ed oggettivo esercizio delle suddette attività. Quindi ad esempio qualora si abbia il titolo per poter espletare la professione di giornalista, l’incompatibilità opera nel caso in cui ci sia l’esercizio effettivo e contemporaneo delle due attività.
Lavoratori in nero: più che un costo non contabilizzato sono indice di evasione di ricavi.
Tremonti in conferenza stampa: Il Pil del Nord Italia è il più alto d’Europa…
Tremonti oggi in conferenza stampa ha esordito dicendo che adesso bisogna pensare alla crescita. L’Italia, ha detto, è cresciuta solo dell’1,1% nel 2010. Dato inferiore a quello della Francia che avuto uno sviluppo del PIL dell’1,5% ma con un debito pubblico solo del 7%.
Ha ricordato inoltre che il Nord Italia ha il PIL piú alto d’Europa, ergo del mondo.
il PIL del Nord peró è dovuto anche alla domanda del Sud, altrimenti i prodotti non eportabili per chi si producono ?
Quando gli amministratori di società a.r.l. rispondono con il proprio patrimonio.
Per questo risponde, per le obbligazioni sociali, esclusivamente con il proprio patrimonio e con i propri beni (art. 2462 del Codice Civile).
I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata esclusivamente:
– ai conferimenti di beni o danaro effettuati in sede di costituzione della società;
– agli apporti di beni o denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.
(Ad eccezione dei beni di proprietà dei soci “accomandanti” della società in accomandita semplice, che in ogni caso, sia pur trattandosi della partecipazione ad una società di persone, non possono essere aggrediti dai creditori sociali, in quanto, anche la loro responsabilità, al pari dei soci di una s.r.l., è limitata agli “apporti effettuati” in sede di costituzione societaria o successivamente).
I creditori di una società di persone hanno in ogni “l’obbligo” della preventiva escussione dei beni societari e qualora da questi non soddisfatti potranno aggredire, in giudizio, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini del recupero del loro credito.
- In particolare la Sentenza n. 27036 del 2007, emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che:
- la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi della società, “in quanto atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, sono per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimonial – allo stesso imputabili ed in alcuni casi (come il falso in bilancio o l’emissione di fatture false) gli ammistratori rispondono delle obbligazioni tributarie con il proprio patrimonio personale.
Nella fattispecie delittuosa. la Corte ha contemplato le circostanze in cui gli ammistratori rispondono con il proprio patrimonio personale in solido con la società amministrata, per le conseguenze “sanzionatorie” a carico della stessa.
Ciò significa che gli amministratori che abbiano presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido, ed in caso di inadempienza della società sarà escusso il patrimonio personale dell’amministratore ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.
- Gli amministratori di una società di capitali rispondono personalmente verso i creditori sociali nel momento in cui la loro condotta gestionale sia stata “scriteriata” ed abbia generato l’insufficienza patrimoniale della società per la soddisfazione delle proprie spettanze.
- Non si ha invece responsabilità patrimoniale a carico dell’amministratore, “se tale squilibrio” derivi dalla normale alea imprenditoriale e non sia direttamente imputabile ad atti posti in essere dall’ammistratore al solo scopo di cagionare danno ai terzi creditori.
- Per l’escussione del patrimonio dell’amministratore i creditori sociali dovranno dimostrare che gli stessi hanno violato l’obbligo di “conservazione del patrimonio sociale” in maniera direttamente cagionevole della diminuzione delle sostanze societarie a loro danno.
Incentivi Fotovoltaico 2011: il portale GSE attivo per l’inoltro delle domande.
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costruzione di nuovi impianti;
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rifacimento totale o potenziamento degli impianti già esistenti;
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impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative;
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impianti fotovoltaici a concentrazione.
Quindi velocizzare le operazioni di inserimento delle istanze di incentivo, tramite il portale GSE incaricando un TECNICO abilitato agli impianti.
La novità del 2011 riguardano la possibilità anche per le aziende di accedere agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici o per avviare un nuova impresa verde.
Trasformazione di Società di Persone in Ditta Individuale.
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l’azienda prima costituita in forma societaria diventa impresa individuale, e quindi l’unico socio prosegue in proprio l’attività prima svolta dalla società.
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I soci uscenti che abbiano percepito somme a seguito del recesso, dovranno dichiararle, ai sensi dell’art. 47 del T.U.I.R., quali redditi di capitale per la parte residua rispetto al costo di acquisto delle quote o rispetto alla quota di capitale sottoscritta all’atto della costituzione (circolare 54/E del 2002);
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Il socio superstite continuerà l’attività aziendale quale imprenditore indivuale con la produzione di reddito d’impresa e non di partecipazione;
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I beni societari oggetto dell’attività che diventeranno proprietà del socio superstite non formeranno plusvalenze tassabili in capo al medesimo a condizione che questi ne lasci inalterati i valori contabili come imputati alla società;
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La società sarà tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi Unico Società di Persone fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralità dei soci ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge;
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Il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi, sia ai fini IRPEF che IRAP, per il periodo residuo intercorrente dalla data di trasformazione alla fine dell’esercizio.
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All’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dallo scioglimento della società, il modello AA9/10 per richiedere la prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale mediante <
> e < >. Si precisa che nel caso in cui il socio superstite era già titolare di ditta individuale dovrà comunicare una variazione dati IVA (con il medesimo modello) in cui aggiunge all’attività già svolta in proprio, il codice ateco 2007 dell’attività societaria in cui subentra e comunque chiedere la cessazione della partita iva societaria. -
Alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dallo scioglimento, la comunicazione di estinzione della società ed il proprio subentro nell’attività. Si precisa che per le attività soggette a Licenza od Autorizzazione comunale occorrerà chiedere al Comune la voltura a proprio nome della licenza o produrre il modello COM in cui nell’apposito quadro si comunica il subentro del socio nell’attività societaria.
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Ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi dal momento in cui è rimasto unico socio unico ossia entro sei mesi dall’atto di recesso dei soci uscenti;
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Sciogliere la società;
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Continuare l’attività sotto forma di impresa individuale.