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Bancarotta fraudolenta: l’accusa non cade anche se in corso di giudizio si producono fatture non contabilizzate.

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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6191 del 18-02-2011 ha affermato che l’accusa di “bancarotta Fraudolenta” dovuta per la irregolare tenuta della contabilità IVA, non viene meno anche se il fallito, accusato del suddetto reato, produce in corso di giudizio fatture non registrate allo scopo di vedersi sospendere il giudizio penale. L’Imprenditore fallito non evita la condanna per “bancarotta fraudolenta” quando mancano il libro inventari, i libri obbligatori del lavoro, e quando oltretutto i registri IVA siano tenuti secondo metodi non conformi alla normativa vigente ossia siano tenuti in maniera irregolare.
A nulla serve al fine di evitare il suddetto rilievo penale,  produrre in giudizio fatture ed estratti conto, peraltro non pertinenti. 
Infatti tali atti del fallito, con il procedimento in corso non producono la sospensione del processo penale, quando è  pendente il giudizio civile di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Fonte: Italia oggi.

Consorzi ed esenzione IVA: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 17 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni necessarie affinchè i Consorzi godano dell’esenzione dall’IVA. L’Agenzia chiarisce che i servizi forniti ai propri consorziati sono esenti  IVA a condizione che la maggioranza dei consorziati abbia un pro-rata IVA superiore al 10%, ovvero che la maggioranza dei consorziati effettui operazioni imponibili IVA maggiori del 10% rispetto al totale proprio volume d’affari.
Il regime di esenzione IVA (per i servizi resi dal Consorzio ai soci-consorziati, ad altre società consortili o a cooperative con funzioni consortili) di cui all’art. 10 co. 2 del D.P.R. n. 633/72 spetta quindi nel momento in cui:
  •  il consorzio sia costituito in prevalenza da consorziati con pro-rata IVA superiore al 10%;
  • nel momento in cui le attività svolte dal consorzio a favore dei consorziati  non sia superiore al 50% del volume d’affari totale realizzato dal consorzio medesimo.
L’Agenzia aggiunge ancora che l’esenzione IVA, prevista per i servizi fornti  dal consorzio ai soci o consorziati con pro-rata superiore al 10%,  non spetta se tali soggetti detengono la maggioranza delle quote o delle partecipazioni al Consorzio medesimo.

Accertamento da Studi: Lo scostamento dal ricavo puntuale da solo non basta per la pretesa del FIsco. Sentenza Corte di Cassazione n.3923 17-02-2011.

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 3923, del 17 febbraio 2011, ha dichiarato illegittimo l’atto di accertamento fondato unicamente sulle risultanze degli studi di settore e dallo scostamento riscontrato dall’Ufficio, affermando che come recentemente stabilito anche dalla sentenza n. 19609/2010 occorrono altri elementi che l’amministrazione deve fornire a supporto della pretesa erariale.
Il caso:
Un contribuente raggiunto da un avviso di accertamento basato sullo scostamento  del 7% dei suoi ricavi rispetto alle risultanze degli studi di settore, aveva prodotto ricorso, giustificando tale differenza come una flessione dei ricavi dovuta alla forte concorrenza  esistente nel suo ambito territoriale di appartenenza ed in riguardo al suo settore di competenza.
Con la sentenza in commento La Corte di Cassazione gli ha dato pienamente ragione, affermando che affinchè si possa provare induttivamente l’evasione fiscale del contribuente tramite le risultanze degli studi di settore, occorre che l’amministrazione finanziaria  porti altri elementi a supporto che possano rendere applicabile l’art. 39 lettera d) del D.P.R. 600 e rendere legittimo quindi l’accertamento e la pretesa erariale. 

Impianti fotovoltaici: detraibilitá del 55% solo per la produzione di energia termica.

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/E del 7-12-2011, ha chiarito che in merito alla agevolazione del 55% prevista per gli interventi sul risparmio energetico, rientrano anche l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, che producano sia energia termica che elettrica. Nella fattispecie però la detrazione spetta esclusivamente per la produzione di energia termica ed acqua calda.
Quindi il costo totale sostenuto per l’installazione di  tali impianti termodinamici a concentrazione solare è agevolabile solo in riferimento all’energia termica prodotta. 
L’Agenzia precisa, ai fini della determinazione del costo agevolabile, che occorrerá calcolare la percentuale di energia termica prodotta dall’impianto rispetto a quella complessiva. L’applicazione di tale percentuale rapportata al costo totale dell’intervento fará scaturire la quota dell’intervento agevolabile su cui calcolare il 55% di detrazione d’imposta prevista, salvo proroga, solo per il 2011 e in 10 anni anziché 5.
Esempio:

  • Impianto fotovoltaico costo totale = euro 20.000
  • produzione di energia termica = Kw. 1000
  • produzione totale di energia (termica ed elettrica) = Kw. 2000
  • La percentuale di energia termica rispetto al totale è del 50%.
  • L’importo su cui calcolare il 55% è uguale a 20.000 x 50% = euro 10.000
  • Detrazione 55% da calcolare su euro 10.000 = euro 5.500.
  • Detrazione spettante= euro 550 annuo per dieci anni.
  
Fonte: Agenzia Entrate.

Le materie di competenza del commercialista e le incompatibilità.

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Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili hanno la competenza specifica riconosciuta dalla legge per:
  • l’amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • le perizie e le consulenze tecniche nelle materie di propria competenza;
  • le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • la verifica ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità del bilancio, dei conti, delle scritture e di ogni altro atto o fatto contabile delle imprese e degli enti sia pubblici che privati;
  • i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • le funzioni di sindaco, revisore nelle società commerciali, enti pubblici ed enti non commerciali.

In particolare agli iscritti alla sezione “A” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:

  1. nella revisione e la formulazione di giudizi in riguardo ai bilanci di imprese, enti pubblici o privati. 
  2. nelle perizie di valutazione di aziende;
  3. nell’assistenza tributaria nonché nella rappresentanza davanti agli organi di giurisdizione tributaria ai sensi del D.lgs. n.545 del 31-12-1992.
  4. nell’incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie ed amministrative ed anche nell’ammistrazione straordinaria, nonchè l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali;
  5. le funzioni di sindaco o componente gli organi di controllo e di sorveglianza in enti o società, nonchè di amministratore qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione ad albi professionali;
  6. le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art.2409 del codice civile;
  7. la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziarie aventi ad oggetto titoli società quotate che contengano previsioni sull’andamento previsto e che forniscano implicitamente od anche esplicitamente consigli di investimento;
  8. il riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni ed associazioni tramite la valutazione del patrimonio ai fini del riconoscimento medesimo;
  9. il compimento delle operazioni di vendite giudiziarie;
  10. l’attività di consulenza nella pianificazione economico-finanziaria degli Enti locali;
  11. l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di asseverazione dei business plan ai fini dell’accesso a finanziamenti pubblici;
  12. il monitoraggio e tutoraggio inerenti l’utilizzo di finanziamenti pubblici da parte delle Imprese;
  13. la redazione ed asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti sia pubblici che privati.

Agli iscritti alla sezione “B” dell’ODCEC è riconosciuta la competenza tecnica:

  1. tenuta e redazione dei libri contabili e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione di persone fisiche, enti non commerciali, società ad esclusione di quelle di CAPITALI (SRL, SPA, SAPA).
  2. elaborazione delle dichiarazioni fiscali e cura dei connessi adempimenti tributari;
  3. rilascio di visti di conformità, asseverazione degli studi di settore e certificazioni tributarie, nonchè l’effettuazione di attestazioni previste da leggi tributarie;
  4. la funzione di revisore o componente di altri organi di revisione qualora ne sussistano i requisiti ai sensi del D.Lgs. 88 del 27-01-1992, per il controllo previsto ai sensi dell’art. 2409bis del Codice Civile;
  5. la funzione di revisore dei conti sempre che ne sussistano i requisiti previsti dal succitato D.lgs. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati, tipo Comunità Montane, Patti Territoriali, Consorzi tra Comuni, ecc…;
  6. Il deposito di atti o documenti, mediante firma digitale, presso enti pubblici o privati nonchè presso l’amministrazione finanziaria ai sensi della legge n. 59 15-03-1997 e del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e modificazioni successive;
  7. l’assistenza fiscale nei confronti di contribuenti non titolari di redditi da lavoro autonomo.

L’elencazione non pregiudica l’ESERCIZIO DI OGNI ALTRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.


Incompatibilità con “l’esercizio” di altre professioni o con l’esercizio di attività di Impresa come previste dall’art. 4 del D.Lgs. 139/2005:

  1. Notaio;
  2. Giornalista professionista (è compatibile la professione di giornalista pubblicista);
  3. Appaltatore di pubblico servizio;
  4. Concessionario della riscossione dei tributi;
  5. Promotore finanziario;
  6. Imprenditore individuale;
  7. Imprenditore agricolo;
  8. Attività di intermediazione e figure di intemediazione.
  9. Attività di magistrato e giudice tributario.

Giova ricordare che l’incompatibilità si sostanza nell’effettivo ed oggettivo esercizio delle suddette attività. Quindi ad esempio qualora si abbia il titolo per poter espletare la professione di giornalista, l’incompatibilità opera nel caso in cui ci sia l’esercizio effettivo e contemporaneo delle due attività.

L’incompatibilità inoltre non opera nel caso in cui l’attività sia soltanto diretta alla gestione patrimoniale e ad attività di mero godimento e conservative di patrimoni o strumenti finanziari, nonchè la gestione di società di servizi strumentali alla professione di commercialista, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale per il perseguimento dell’interesse lucrativo di colui che ha conferito l’incarico.

Trattasi di una elencazione che sicuramente non sarà globalmente esaustiva in quanto l’impianto normativo o una qualsiasi norma di legge può prevedere l’incompatibilità della professione per una specifica materia in un determinato contesto.


Lavoratori in nero: più che un costo non contabilizzato sono indice di evasione di ricavi.

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2593 del 3/02/2011 ha sancito il principio secondo il quale pur in presenza di una contabilità regolare, nella quale però non sono stati contabilizzati stipendi corrisposti in nero, questi fanno presumere una maggior produttività aziendale e quindi la presenza di un’evasione di ricavi.
L’ordinanza è fondamentale in quanto da il via libera all’accertamento induttivo nei confronti di quelle aziende pescate con lavoratori in nero, che quindi non saranno solo soggette alle sanzioni specifiche per avere personale non regolarmente assunto e pagato, ma si vedranno raggiungere da un avviso di accertamento per maggior ricavi non contabilizzati. 
Il caso:
La vertenza nasce da un avviso di accertamento ricevuto da  un’azienda manifatturiera, con il quale l’Agenzia delle Entrate, in riferimento al riscontro della presenza di un dipendente non risultante dai libri matricola e paga (ex articolo 20 Dpr 1124/1965)  aveva accertato  induttivamente maggiori ricavi e quindi maggiori imposte Irpef, Iva e Irap. 
La Corte ha confermato l’avviso di accertamento, emesso dalll’Ufficio, affermando che il costo di lavoratori in nero, è circostanza grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera d) D.P.R. 600/73 non trattandosi quindi di una mera presunzione semplice.
L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi  in base alla qualifica e alle mansioni dei lavoratori in nero desunti dai verbali dell’Ispettorato. 

Tremonti in conferenza stampa: Il Pil del Nord Italia è il più alto d’Europa…

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Tremonti oggi in conferenza stampa ha esordito dicendo che adesso bisogna pensare alla crescita. L’Italia, ha detto, è cresciuta solo dell’1,1% nel 2010. Dato inferiore a quello della Francia che avuto uno sviluppo del PIL dell’1,5% ma con un debito pubblico solo del 7%.
Ha ricordato inoltre che il Nord Italia ha il PIL piú alto d’Europa, ergo del mondo.
il PIL del Nord peró è dovuto anche alla domanda del Sud, altrimenti i prodotti non eportabili per chi si producono ?

Quando gli amministratori di società a.r.l. rispondono con il proprio patrimonio.

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                                                                                                        di Giuseppe Merola
La società a responsabilità limitata è un tipo di “società di capitali” dotata di “personalità giuridica ed autonomia patrimoniale”.
Per questo risponde, per le obbligazioni sociali, esclusivamente con il proprio patrimonio e con i propri beni (art. 2462 del Codice Civile).
I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
Le società di capitali infatti sono dotate di “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il patrimonio della società a responsabilità limitata è legalmente e perfettamente distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore. Non esiste alcun legame giuridico “tra i beni di proprietà sociale ed i beni dei soggetti che posseggono partecipazioni nella stessa società”. 

La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata esclusivamente:
– ai conferimenti di beni o danaro effettuati in sede di costituzione della società;
– agli apporti di beni o denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.

Cosa diversa succede invece nella società di persone (società in accomandita semplice -abbr. s.a.s. – e società in nome collettivo -abbr. s.n.c. ) in cui “l’autonomia patrimoniale dicesi imperfetta” in quanto il patrimonio dei soci, sia pur distinto da quello societario, può essere aggredito dai creditori sociali nel momento in cui le loro spettanze non siano soddisfatte dalla escussione dei beni sociali.
 (Ad eccezione dei beni di proprietà dei soci “accomandanti” della società in accomandita semplice, che in ogni caso, sia pur trattandosi della partecipazione ad una società di persone,  non possono essere aggrediti dai creditori sociali, in quanto, anche la loro responsabilità, al pari dei soci di una s.r.l., è limitata agli “apporti effettuati” in sede di costituzione societaria o successivamente).
I creditori di una società di persone hanno in ogni “l’obbligo” della preventiva escussione dei beni societari e qualora da questi non soddisfatti potranno aggredire, in giudizio, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini  del recupero del loro credito.
A tale impianto normativo, recenti Sentenze della Cassazione, hanno in qualche modo “derogato” al principio generale della responsabilità limitata patrimoniale dell’amministratore o degli amministratori delle società di capitali, siano soci che non soci:
  • In particolare la Sentenza n. 27036 del 2007, emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che:
  1. la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi della società, “in quanto atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, sono per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimonial – allo stesso imputabili ed in alcuni casi (come il falso in bilancio o l’emissione di fatture false) gli ammistratori rispondono delle obbligazioni tributarie con il proprio patrimonio personale.
La Sentenza in commento, ha regolamentato la fattispecie in cui le azioni gestionali eseguite dall’amministratore, per conto di una società di capitali,  cagionino “violazioni di norme  fiscali” seguite da sanzioni, accertamenti ed atti di contestazione a carico della società medesima.E’ il caso della presentazione, eseguita dall’ammistratore,  di infedeli dichiarazioni dei redditi o di bilanci societari irregolari.

Nella fattispecie delittuosa. la Corte ha contemplato le circostanze in cui gli ammistratori rispondono con il proprio patrimonio personale in solido con la società amministrata, per le conseguenze “sanzionatorie” a carico della stessa.

Ciò significa che gli amministratori che abbiano presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido, ed in caso di inadempienza della società sarà escusso il patrimonio personale dell’amministratore ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI.
  • Gli amministratori di una società di capitali rispondono personalmente verso i creditori sociali nel momento in cui la loro condotta gestionale sia stata “scriteriata” ed abbia generato l’insufficienza patrimoniale della società per la soddisfazione delle proprie spettanze. 
  • Non si ha invece responsabilità patrimoniale a carico dell’amministratore, “se tale squilibrio” derivi dalla normale alea imprenditoriale e non sia direttamente imputabile ad atti posti in essere dall’ammistratore al solo scopo di cagionare danno ai terzi creditori.
  • Per l’escussione del patrimonio dell’amministratore i creditori sociali dovranno dimostrare che gli  stessi hanno violato l’obbligo di “conservazione del patrimonio sociale” in maniera direttamente cagionevole della diminuzione delle sostanze societarie a loro danno.
Rif. normativi art. 2394 del Codice Civile.
In ogni caso l’azione escussiva dei creditori sociali nei confronti del patrimonio degli amministratori è da valutare caso per caso, in funzione della possibilità di provare, a carico degli stessi,  una condotta dolosa e direttamente finalizzata “alla distrazione del patrimonio sociale”.

Incentivi Fotovoltaico 2011: il portale GSE attivo per l’inoltro delle domande.

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E’ finalmente operativa  la sezione applicativa del portale GSE da dove si potranno inserire le richieste di contributo previste dal Terzo conto Energia, in base al D.M. 6/08/2010, per l’anno 2011.

Il portale potrà essere utilizzato, previa registrazione, unicamente dai SOGGETTI RESPONSABILI degli impianti o da loro delegati. Come ricorda il GSE, potranno beneficiare dei contributi solo gli impianti fotovoltaici in attività dal primo gennaio 2011 o dopo il 25 agosto 2010 per impianti a concentrazione.
 Gli incentivi riguardano:
  • costruzione di nuovi impianti;
  • rifacimento totale o potenziamento degli impianti già esistenti;
  • impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione.

Quindi velocizzare le operazioni di inserimento delle istanze di incentivo, tramite il portale GSE incaricando un TECNICO abilitato agli impianti.

La novità del 2011 riguardano la possibilità anche per le aziende di accedere agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici o per avviare un nuova impresa verde.

Trasformazione di Società di Persone in Ditta Individuale.

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Il Codice Civile con gli artt. 2272 e 2308  disciplina il caso in cui, in una società di persone, venga meno la pluralità dei soci  e per questo resti un unico socio superstite. 
Tale eventualità è causa di scoglimento della società  se entro sei mesi dal recesso non venga ricostituita la pluralità dei soci. 

La norma prevede che durante il periodo transitorio di 6 mesi dalla data in cui la società è rimasta a socio unico, il socio superstite possa proseguire l’attività sotto la ragione sociale, la partita iva e le autorizzazioni della società medesima. Nell’ipotesi in cui decorsi i sei mesi non si sia ricostituita la pluralità dei soci e lo stesso socio superstite non intenda cessare l’attività si configura una trasformazione impropria della società medesima:
  • l’azienda prima costituita in forma societaria diventa impresa individuale, e quindi l’unico socio prosegue in proprio l’attività prima svolta dalla società.    
In quest’ultima ipotesi la prosecuzione individuale dell’attività produrrà  i seguenti effetti:
  • I soci uscenti che abbiano percepito somme a seguito del recesso, dovranno dichiararle, ai sensi dell’art. 47 del T.U.I.R., quali redditi di capitale per la parte residua rispetto al costo di acquisto delle quote o rispetto alla quota di capitale sottoscritta all’atto della costituzione (circolare 54/E del 2002);
  • Il socio superstite continuerà l’attività aziendale quale imprenditore indivuale con la produzione di reddito d’impresa e non di partecipazione;
  • I beni societari oggetto dell’attività che diventeranno proprietà del socio superstite non formeranno plusvalenze tassabili in capo al medesimo a condizione che questi ne lasci inalterati i valori contabili come imputati alla società;
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF ed IRAP:
  • La società sarà tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi Unico Società di Persone fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralità dei soci ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge;
  • Il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi, sia ai fini IRPEF che IRAP, per il periodo residuo intercorrente dalla data di trasformazione alla fine dell’esercizio.
Quindi ad esempio qualora il socio sia rimasto superstite il 31-10-2009 e alla data del 30-04-2010 non si sia ricostituità la pluralità dei soci, la società è sciolta in pari data OPE LEGIS, senza che sia necessario il passaggio attraverso il procedimento di liquidazione,  e come detto ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI, bisognerà produrre l’UNICO SP per la società dal 1-1-2010 al 30-04-2010 e l’UNICO PF per il neo-imprenditore dal 1-05-2010 al 31-12-2010.
Per quanto riguarda la dichiarazione IVA:
Il soggetto tenuto alla dichiarazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto  è solo il socio superstite, il quale dovrà presentare nella sua dichiarazione IVA, due intercalari o moduli distinti, di cui uno intestato alla società e l’altro all’impresa individuale, i cui dati confluiranno in una unica liquidazione annuale. 
Ai fini amministrativi l’ex socio superstite dovrà presentare:
  1. All’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dallo scioglimento della società, il modello AA9/10 per richiedere la prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale mediante <> e <>. Si precisa che nel caso in cui il socio superstite era già titolare di ditta individuale dovrà comunicare una variazione dati IVA (con il medesimo modello) in cui aggiunge all’attività già svolta in proprio, il codice ateco 2007 dell’attività societaria in cui subentra e comunque chiedere la cessazione della partita iva societaria.
  2. Alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dallo scioglimento, la comunicazione di estinzione della società ed il proprio subentro nell’attività. Si precisa che per le attività soggette a Licenza od Autorizzazione comunale occorrerà chiedere al Comune la voltura a proprio nome della licenza o produrre il modello COM in cui nell’apposito quadro si comunica il subentro del socio nell’attività societaria.
In sintesi, quindi, quando uno o più soci recedono dalla società di persone, in modo tale che rimanga un unico “socio superstite” questi ha sei mesi (durante il quale, come detto, può continuare ad operare sotto il nome della società) per decidere cosa fare scegliendo tra tre possibilità:
  1. Ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi dal momento in cui è rimasto unico socio unico ossia entro sei mesi dall’atto di recesso dei soci uscenti;
  2. Sciogliere la società;
  3. Continuare l’attività sotto forma di impresa individuale.
    In questo ultimo caso, secondo la conclamata Giurisprudenza, non si da luogo a “trasformazione” nei termini fiscali che conosciamo, ma bensì ad un mero inizio di nuova attività da parte del socio, circostanza confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che “lo scioglimento della società di persone non dà luogo ad emersione di plusvalenze imponibili in riguardo ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio supersistite continui l’attività e ne mantenga inalterati i valori contabili”.