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DETRAZIONE 36% LAVORI PARTI COMUNI: IL LIMITE DI 48.000 euro SI MOLTIPLICA PER IL NUMERO DI UNITA’ ABITATIVE.

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Fonte:  Risoluzione 19/E del 25-01-2008.


La risoluzione 19/E/2008 è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello proposta da un società (proprietaria di un appartamento all’interno di un condominio).  La società chiedeva se  il tetto limite pre fruire del beneficio di euro 48.000 sulle parti comuni o condominiali fosse riferito ad ogni singola unità immobiliare o all’intera comunione che nella fattispecie era composto da 10 appartamenti.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha chiarito (con la risoluzione che potrete leggere cliccando sul link sopra), che il tetto massimo di spesa di 48.000 euro,  per i lavori su parti comuni di un edificio, si riferisce ad ogni singola abitazione in riparto tra i comproprietari sulla base delle tabelle millesimali.

Il quesito:

 Nell’interpello proposto la società istante chiedeva se per il lavori della facciata del cortile e della terrazza dell’edificio, in cui essa era proprietaria di una singola unità immobiliare, il limite massimo di 48.000,00 euro, su cui calcolare la detrazione, si riferiva ad ogni singola unità immobiliare.
L’Agenzia ha confermato che il tetto limite di 48.000 euro è riferito ad ogni singolo appartamento “anche per le spese sostenute per i lavori di manutenzione e ristrutturazione di cui alle lettere b, c, d) dell’art.31 della Legge n.457/78 sulle parti comuni di edifici residenziali sulle singole unità immobiliari”.
    Inoltre, sempre in rigurdo ai lavori di ristrutturazioni sulle parti comuni, l’Agenzia a conferma di quanto detto, ha richiamato la Risoluzione n. 206 del 2007 che appunto riteneva che anche in relazione al computo del limite massimo di spesa < < i costi  relativi ai lavori sulle parti comuni di un edificio, sono oggetto di autonomo  beneficio>>.

    Nella conclusione quindi, per i lavori sulle parti condominiali il tetto di 48.000 euro di spesa,  su cui calcolare la detrazione del 36%, si riferisce ad ogni singola abitazione e non all’intero condominio.
    Ovviamente se la singola abitazione ha più proprietari la detrazione dovrà essere ripartita in quota parte tra di essi. 

    Questo in seguito al Decreto Bersani 2006 che ha cambiato le modalità di fruizione del beneficio che non è più riferito alle persone ma ad ogni singola unità abitativa:


    unità abitativa residenziale  ———-> limite massimo agevolazione 48.000 euro  

    parti comuni o condominiali ———-> limite massimo agevol. 48.000 euro x numero appart.

    Si ricorda che il beneficio fiscale potrà essere fruito a condizione che il soggetto interessato abbia attivato le procedure previste dal DM 41/1998.
     
    Nota Rivista fiscale web.
    Esempio pratico:

    un soggetto proprietario di un appartamento posto all’interno di un condominio costituito da 10 appartamenti, inoltra una pratica singola per la ristrutturazione della  propria  abitazione con agevolazione da calcolare su un tetto massimo di 48.000 euro. 

    Se poi ad esempio il condominio effettua, prima o dopo, anche lavori di ristrutturazione sulle parti  condominiali pari ad euro 480.000 ed inoltra correttamente una  pratica autonoma a nome del condominio,  il proprietario del singolo appartamento avrà diritto anche alla detrazione  sulle spese condominiali, calcolate secondo la tabellla millesimale e corrisposte al condominio per far fronte alle stesse spese comuni senza alcun riferimento al proprio tetto di spesa. 
    L’amministratore a fine anno certificherà  tali spese e il diritto alla detrazione per ogni proprietario, che le potrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi accanto alle proprie.


    Cinque per mille: gli enti beneficiari devono iscriversi on line a partire dal 15 marzo 2011.

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    Parte la campagna 2011 per l’acquisizione del cinque per mille. Le iscrizioni  agli elenchi potranno effettuarsi  esclusivamente on line a partire dal 15 marzo prossimo e fino al 7 maggio 2011 per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni sportive.
    Quindi con l’emanazione della circolare n. 9/E avvenuta in data di ieri 3 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate dà il via all’operazione 5 per mille.
    Il documento di prassi stabilisce infatti le categorie destinatarie, i tempi e le modalità di ammissione agli elenchi appositi, e in che modo saranno ripartite le quote di irpef dei contribuenti.
    Una quota del 5 per mille dell’Irpef potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dal decreto “Mille proroghe” a finalità sociali per l’esercizio 2011.
     Soggetti ammessi.
    Al pari dello scorso anno la quota del 5 per mille potrà essere destinata dai contribuenti per uno dei seguenti scopi:
    • Sostegno al volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che esercitino attività  nei settori indicati dall’articolo 10  co. 1 lettera a) del D.lgs. n. 460 del 1997;
    • Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
    • Finanziamento della ricerca sanitaria;
    • Sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune;
    • Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni con rilevante attività di interesse sociale.
     Tempi di presentazione delle domande.
    La circolare suddetta ha precisato ancora che le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo c.m. e fino al 7 maggio 2011.
    Entro la data ultima del 7 maggio quindi, a pena di decadenza,   gli Enti che svolgono le attività con diritto al beneficio e che intendono essere ammessi all’iscrizione agli  Elenchi dei soggetti a cui è possibile destinare la quota del 5 per  mille potranno presentare la domanda esclusivamente tramite il canale telematico (Entratel o Fisconline).
    Per tutti vige l’obbligo della rendicontazione.
    Anche per il 2011 coloro che beneficeranno del 5 per mille saranno obbligati alla rendicontazione entro un anno dall’incasso della quota irpef.
    Per i dettagli potrete accedere alla circolare cliccando qui.

    Fonte: Fiscooggi

    Percentuali di ricarico medie di settore: accertamento illegittimo.

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    Moltissime le Sentenze della Corte di Cassazione a “favore del contribuente” che si oppone ad un accertamento induttivo basato esclusivamente sul ricarico medio del settore di appartenenza. Tali accertamenti sono quasi sempre «illegittimi».
     
    La linea giurisprudenziale ormai consolidata è quella che in presenza di una contabilità regolare, in cui non sono riscontrati elementi concreti di evasione, non sono applicabili gli artt. 38 comma 3° e  39 comma 1° lettera d) che possano avvalorare la  ricostruzione induttiva dei ricavi basata unicamente sull’applicazione  delle percentuali di ricarico medie del settore di appartenenza del contribuente.
    Ciò infatti non costituisce circostanza grave precisa e concordante che possa far operare l’ inversione dell’onere della prova a carico del contribuente quando non sussistano altri elementi e notizie a supporto.  

    Le medie di settore non sono un fatto noto, storicamente provato con il quale risalire ad un fatto ignoto (l’evasione fiscale); per cui tali accertamenti sintetici dell’Amministrazione finanziaria non sono fattispecie che permettano l’applicazione degli artt. 38 comma 3° e 39 comma 1° lettera d) suddetti.

    Una selezione delle sentenze sulle medie di settore:

    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 22938/2007)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 5870/2003)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 9946/2003)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 16574/2003)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 13995/2002)
    (Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione LVI, Sentenza n. 348/2001)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 15534/2002)
    (Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione III, Sentenza n. 167/2002)
    (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 14500/2001)

    r.f.w.

    Con uno strappo di fiducia è passato il Federalismo municipale.

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    Ieri alla Camera lo schema di decreto sul federalismo fiscale municipale  ha incassato la fiducia.
      L’Aula ha approvato la risoluzione della maggioranza, bypassando il normale iter legislativo per l’approvazione del Decreto e quindi, la procedura di approvazione si è così conclusa con un nuovo ricorso alla fiducia. 
    Questa mattina, il D.Lgs. dovrebbe essere licenziato dal Consiglio dei Ministri  per poi essere firmato del Presidente della Repubblica.
    IL DLgs. prevede a partire dall’anno in corso una cedolare secca facoltativa sugli affitti.
     L’art. 3 del decreto dispone che per i redditi fondiari, si possa optare per un regime impositivo alternativo a quello ordinario in riguardo alle persone fisiche proprietarie di immobili o titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative.
    Il Decreto infatti prevede che per tali redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo  possa esssere applicato un regime alternativo a quello ordinario, o cedolare secca, con aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli a canone concordato. La nuova disciplina non potrà essere applicata per le locazioni di immobili ad uso abitativo concesse nell’esercizio di attività d’impresa o professione.
    L’imposta sostitutiva sostituisce l’Irpef,  le addizionali, l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
    L’art. 3 undicesimo comma del D.Lgs. sul federalismo municipale da’ sostegno anche agli inquilini.  Infatti nel caso di opzione da parte del locatore  per la cedolare secca egli non potrà richiedere per l’intera durata dell’opzione, l’aggiornamento istat del canone pagato. 
    La disciplina si applica anche per i contratti in essere in corso  alla data di entrata in vigore del decreto.
    Altre misure contenute nel D.Lgs.  riguardano  la devoluzione a beneficio dei Comuni dell’intero gettito o di una sua quota  dei tributi statali pagati dai propri concittadini  e dalle imposte pagate per il suddetto settore immobiliare nonchè una compartecipazione al gettito dell’IVA, con misura da definire mediante DPCM.

    Contratto del Commercio: Ridotta la retribuzione a partire dalla terza assenza.

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    Il protocollo d’intesa firmato il 26 febbraio 2011 interviene su molti punti del precedente contratto collettivo di lavoro del settore commercio.
    Nell’accordo intervenuto con le rappresentanze sindacali, al fine di prevenire abusi, è stato modificato il trattamento economico sulle malattie, la contrattazione di secondo livello, l’adegumento degli stipendi.
    Un rivisitazione puntuale e precisa del Ccnl del settore terziario, in forza delle novità introdotte dal collegato al lavoro che le parti non si sono fatti scappare.

    Tra cui la riduzione della retribuzione dalla terza assenza in poi con prognosi sino ad 11 giorni.



    Fonte: Il sole 24 ore.


    Insomma si colpisce sempre linearmente, si fa di tutta l’erba un fascio, in cui nel mondo del lavoro, anche nel settore privato, ci sono persone serie e puntuali ed anche imboscati, una classe che rispecchia il nostro modus vivendi in tutte le fattispecie sociali e così facendo non si giunge mai da nessuna parte.
    Ndr.

    Modello EAS. Guida.

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    EAS è il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi  agli enti associativi, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2-09-2009.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E/2009 ha spiegato che tale modello costituisce strumento ANTIELUSIVO, ed ha lo scopo di acquisire informazioni di carattere più ampio sul mondo associativo e nello stesso tempo tutelare le associazioni che esercitano effettivamente l’attività associazionistica a dispetto di quelle che usano tale strumento in maniera distorta camuffando  un vero e proprio esercizio commmerciale a scopo di lucro.
    Ciò in considerazione delle agevolazioni fiscali previste, per il  settore associativo, dall’art. 148 del DPR 917/86, ed in considerazione del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 che ha introdotto l’obbligo di comunicazione suddetto tramite la presentazione del modello EAS.
    I soggetti obbligati allla compilazione e presentazione del modello sono:
    1) gli Enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività istituzionale;
    2) gli Enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale.
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    La circolare su menzionata n. 12/E del 2009 ha stabilito anche quali sono gli enti obbligati,  quali quelli esonerati e quali quelli ammessi alla comunicazione semplificata.
    I soggetti ammessi alla COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA del modello EAS sono quegli enti per i quali l’Amministrazione finanziaria ha già a disposizione molti dati in quanto iscritti a registri ,albi o elenchi come indicato nella circolare n. 45/E del 2009.
    Tali soggetti sono:
    1. Le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro istituito presso la P.C.D.M. ai sensi dell’art. 7 della legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno e alla cui tenuta del registro provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali il Dipartimento per gli affari sociali);
    2. Le Associazioni e società sportive dilettantistiche diverse da quelle esonerate;
    3. Le Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri tenuti presso Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge 231/1991 (legge quadro sul volontariato) che svolgano in maniera residuale attività commerciale;
    4. Le Associazioni riconosciute aventi personalità giuridica iscritte ai relativi registri tenuti presso Regioni e province autonome nonchè Prefetture;
    5. I Partiti e movimenti politici tenuti alla contabilità al fine di ottenere i rimborsi per spese elettorali;
    6. Le Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;
    7. Le Associazioni a tutela e rappresentanza degli interessi di categoria costituite in forza di disposizioni normative o partecipate da amministrazioni pubbliche nazionali o regionali;
    8. Gli Enti Bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali.
    9. I Patronati che svolgono ruolo promotrice in luogo delle associazioni sindacali;
    10. Le Associazioni riconosciute per la ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti amministrativi;
    11. Le Onlus parziali se hanno natura di enti associativi e fruiscono per attività diverse da quelle istituzionali delle norme agevolative in materia IVA (art. 4 D.P.R. 633/72) ed IRES (art. 148 D.P.R. 917/86). Sono ONLUS parziali ad esempio gli enti ecclesiastici con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi e le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3 comma 6 L. 287/1991.
    12. Le Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno ma svolgenti in via prevalente le attività del culto religioso.                                 

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    Sono esonerati dalla presentazione del modello EAS sia gli enti previsti nello stesso art. 30 D.L. 185/2008 istitutito del modello, sia gli Enti mancanti dei presupposti di legge:
    • Le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Telematico del Coni, non esercitanti in alcun modo attività commerciale;
    • Le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri  come sopra citati  che svolgano solo attività istituzionale e non anche marginalmente commerciale (in quanto sarebbero tenute all’EAS semplificato);
    • Le Associazioni Pro-Loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91 e non hanno superato 250.000 euro annui di ricavi commerciali (nel caso inverso sono tenute all’invio del modello);
    • Le Fondazioni;
    • Gli Enti di diritto pubblico;
    • Gli Enti espressamente previsti da leggi speciali quali i Fondi Pensione;
    • Gli Enti associativi commerciali;
    • Le Onlus;
    • Le Onlus di diritto ossia le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della Legge 49/1987) le organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali e le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.    
     Termini di presentazione:

    Per effetto del D.L. 225 del 29-12-2010 i nuovi termini di presentazione sono:
    1. entro al 31-03-2011 per gli Enti già costituiti al 30-01-2011;
    2. entro 60 giorni dalla costituzione per gli Enti costituitisi dopo il 30-01-2011.
     Il modello Eas dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica o direttamente dall’Ente Associativo o tramite intermediario abilitato.

    L’invio del modello e la sussistenza dei requisiti fiscali previsti dal TUIR è CONDIZIONE ESSENZIALE per  continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dall’art.148 del D.P.R. 917/86.

    Si ricorda che l’omessa presentazione del modello EAS comporta il decadimento dai benefici fiscali previsti dallo stesso articolo sopra citato, e la perdita del regime di neutralità fiscale dei contributi, quote associative, consistenti nella decommercializzazione delle attività come previsto dal medesimo art. 148 dpr 917. In pratica da Ente associativo omettendo la presentazione del modello il soggetto diventa impresa commerciale con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano sia ai fini IRES che IVA.

    L’infedele comunicazione causa conseguente penali al rappresentante legale che ha sottoscritto il modello per dichiarazioni mendaci, salvo il caso in cui trattasi di meri errori formali.

    Fonte: soluzioni fisco24.

    Tassa annuale vidimazione libri sociali: Le società di capitali alla cassa entro il 16 marzo 2011.

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    I soggetti interessati al pagamento sono le società di capitali che dovranno corrispondere entro il 16 marzo 2011, mediante il modello f24, l’importo di euro 309,87 o 516,46 in rapporto al capitale sociale, (attraverso il codice 7850  rif. anno 2011) indipendentemente dal numero di libri e registri sociali tenuti e dal numero di pagine di cui essi sono composti. 
    La tassa va pagata come detto per la concessione governativa ai fini della numerazione e bollatura dei suddetti libri.

    All’adempimento sono tenute anche le società di capitali per le quali è in corso una procedura concorsuale, nel momento in cui sussista ancora l’obbligo di tenuta dei libri sociali.
    L’ammontare della tassa da corrispondere è pari a:
    • euro 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
    • euro 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore ad euro 516.456,90.

    Redditi 2010: Cud, Cupe, Certificazioni da consegnare entro il 28 febbraio 2011.

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    Entro il 28 Febbraio 2011 coloro che hanno corrisposto, nell’anno 2010,  emolumenti reddituali di varia natura sono tenuti ad inviare ai percettori  la “certificazione fiscale” relativa alle somme erogate.

    Per non rendere inutile il presente articolo, facciamo una premessa, spiegando ai non addetti ai lavori come funzionano tali meccanismi:

    • Si dice SOSTITUTO D’IMPOSTA colui che ha erogato gli emolumenti ed operato le ritenute, e si “sostituisce” allo Stato per trattenere  dette somme  al percipiente  e  riversarle all’Erario.
    • Si dice SOSTITUITO colui che subisce le trattenute fiscali in base all’emolumento ricevuto ed in base alle aliquote IRPEF ed ADDIZIONALI vigenti per l’anno d’imposta.
    • Il Sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro) deve  poi dichiarare attraverso il 770 i dati fiscali del percettore, gli emolumenti lordi erogati, le trattenute operate e quelle versate all’Erario.
    • Il Sostituto d’Imposta, nel caso sia datore di lavoro o ente pensionistico,  deve effettuare tali operazioni ogni mese in quanto lo Stato vuole essere anticipate le imposte sui redditi percepiti.
    • A chiusura dell’anno il SOSTITUTO verifica se ha effettuato correttamente le trattenute (in base alle aliquote vigenti) e se dai calcoli su base annuale si rende conto di avere operato il prelievo in maniera non corretta, in quanto ad esempio non ha tenuto conto di familiari a carico, deve conguagliare tale importo ricalcolando tutti gli emolumenti erogati e le trattenute operate nel corso dell’anno per poi eventualmente riversare al percettore le differenze a lui spettanti. 
    • Tale ipotesi si può verificare anche all’inverso, ossia quando il sostituto ha operato le trattenute in misura minore rispetto a quanto dovuto, per aver tenuto conto ad esempio di detrazioni per familiari a carico che effettivamente a carico non erano: in questo caso il conguaglio sarà a debito del percettore ed in sede di ultima busta paga gli sarà trattenuto  l’importo a titolo  di conguaglio.
    • Se l’operazione non viene effettuata,  come certificato dal CUD, il percipiente all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può riversare le minori imposte che non gli sono state trattenute o recuperare le maggiori imposte che gli sono state trattenute.
    • Se il percettore riceve più certificazioni, in quanto ad esempio ha avuto nell’anno più datori di lavoro o un datore di lavoro e un ente pensionistico, è obbligato alla stesura della dichiarazione dei redditi, in quanto le imposte vengono calcolate sul cumulo dei suoi redditi in base alle aliquote vigenti, mentre il singolo ente erogante tiene conto  del solo reddito dallo stesso erogato. Dall’imposta lorda così calcolata si detrae quanto gli è stato  già trattenuto dai vari sostituti, ed il netto a credito o a debito può chiederlo a rimborso oppure effettuare il versamento a seconda che dalla dichiarazione risulti un credito o un debito.
    L’esempio sopra riportato ovviamente si riferisce ai redditi di lavoro dipendente o assimilati o redditi di pensione ndr).
     La certificazione in generale contiene:
    • l’emolumento lordo corrisposto dal SOSTITUTO che dovrà essere sommato ad eventuali altri redditi propri del percipiente;
    • la ritenuta fiscale operata ove sia prevista.   

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    Questo come detto avviene in via generale perché la certificazione può essere di varia natura in riferimento alla diversa tipologia delle somme erogate. 
    Il CUD.

    Devono rilasciare la certificazione unica dichiarativa o Cud i datori di lavoro  sia pubblici che privati e gli enti pensionistici.

    E’ l’unico modello che contiene, oltre al reddito erogato, anche i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’Inps, alla  gestione separata inps e all’Inpdap.
    Quindi, come detto, il CUD riguarda esclusivamente i redditi di lavoro dipendente quelli  a questi assimilati e i redditi di pensione. In esso sono riportati tutti gli introiti percepiti dal contribuente nell’anno d’imposta 2010 assoggettati a:
    • tassazione ordinaria per imposte dirette;
    • tassazione separata per eventuali corresponsione di emolumenti arretrati;
    • ritenute a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; 
    • ritenute a titolo di acconto eseguite dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le detrazioni effettuate.
    Al modello 2011 sono state apportate delle modifiche per recepire le novità normative introdotte nel corso dell’anno 2010, precisamente nella sezione B sono stati previsti i seguenti codici:
    • il codice BC da utilizzare per gli importi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) di docenti e ricercatori per le somme erogate sotto forma di stock option e soggette all’addizionale del 10%, per il triplo della parte eccedente; il  codice BL invece che indica le somme  soggette a ritenuta a titolo di imposta;  
    • il codice BT (per i lavoratori abruzzesi) per gli importil sospesi relativi al rapporto di lavoro, per i quali c’è stata la ripresa fiscale, ma che non sono stati versati dal sostituto; 
    • il codice BU (per i lavoratori abruzzesi) per gli importi sospesi relativi all’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa fiscale, ma  i cui importi  non sono stati versati dal sostituto; 
    •  il codice BV (per i lavoratori abruzzesi) per gli importi riguardanti il rapporto di lavoro e l’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa fiscale e per i quali invece c’é stato il versamento del sostituto d’imposta.
    • il codice BS occorre invece  ( per  tutti i lavoratori) per indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef certificato nel 2010, ma il cui versamento non è stato effettuato a seguito della sospensione riconosciuta per eventi eccezionali.

      infine per la detassazione del lavoro notturno ammesso alla tassazione sostitutiva del 10%, sono stati riservati cinque nuove voci; per gli operatori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a cui è stata riconfermata una riduzione dell’Irpef sul salario accessorio;
    e nella sezione <> sono stati inseriti due nuovi punti per indicare l’eventuale eccedenza per incapienza dell’imposta.

    Casi tipici di CUD riguardano i percipienti titolari di pensione, i dipendenti pubblici e privati e i collaboratori coordinati e continuati. Presupposto di tali redditi  e del relativo CUD è l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, un contratto di collaborazione a progetto, un rapporto di lavoro con soggetti privati in qualità di colf  o badante, unico caso in cui i privati (cioè i non titolari di partita IVA) possono essere datori di lavoro.
     

    Il Cupe.
    Sono obbligati a tale certificazione le società di capitali residenti o non residenti che hanno erogato utili e proventi equiparati  ai propri soci, residenti nel territorio dello Stato.
    Il Cupe viene rilasciato anche da società e enti emittenti, casse incaricate del pagamento di utili o altri proventi equiparati, società fiduciarie, imprese di investimento e agenti di cambio e qualsiasi altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da titoli e azioni.
    Destinatario della certificazione degli utili e dei compensi equiparati è anche chi percepisce proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati ai titoli azionari e utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione.
    Casi tipici sono la certificazione di dividenti erogati a soci con partecipazioni qualificate o non qualificate. Per farne un esempio pratico:

    • le erogazioni di dividenti a soci persone fisiche con partecipazioni qualificate non sono soggetti a ritenuta e  sono imponibili in capo ai percettori per il 49,79% o per il 40% a seconda se gli utili distributi si siano formati rispettivamente dopo il 1-01-2008 o prima di tale data.
    • l’erogazioni di dividenti a soci persone giuridiche con partecipazioni qualificate  o non qualificate non sono soggetti a ritenuta e  sono imponibili in capo ai percettori  nella misura del 5%, questo sempre ed in ogni caso.
    • l’erogazioni di dividenti a soci persone fisiche con partecipazioni  non qualificate sono soggetti a ritenuta del 12,50% quale imposta sostitutiva a titolo definitivo e non devono essere dichiarate.

    La certificazione dei compensi da lavoro autonomo.

    Riguarda le somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo (anche occasionale) assoggettate a ritenuta a titolo di acconto e le provvigioni ad agenti, rappresentanti e venditori porta a porta.

    Casi tipici sono:
    la certificazione delle ritenute operate su parcelle di professionisti da parte di loro clienti sostituti (titolari di partita iva) che hanno a questi trattenuto e versato la ritenuta d’acconto come per legge.

    la certificazione delle ritenute operate su compensi occasionali erogati a privati da parte di loro clienti sostituti (titolari di partita iva) che hanno a questi trattenuto e versato la ritenuta d’acconto come per legge.

    Le tre diverse tipologie di certificazione ovviamente devono contenere sia i dati  fiscali, anagrafici e identificativi di chi eroga i compensi  sia  quelli  dei percettori, l’ammontare lordo delle somme corrisposte e l’importo delle ritenute operate qualora previste.

    In ultimo si ricorda che la certificazione può essere inviata anche mediante mezzo elettronico purché i riceventi abbiano la possibilità di lettura e stampa della certificazione.
    Rimane l’obbligo dell’invio cartaceo nel caso in cui la certificazione debba essere inviata agli eredi dei soggetti percettori.

    Campania: sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole. Mis. 121 PSR 2007 2013.

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    La Regione Campania ha emanato il bando per la presentazione delle domande relative alla misura 121 del PSR 2007/2013 relativo all’ammodernamento delle aziende agricole.
    LA SCADENZA DEL BANDO è fissata al 31 marzo 2011.
    La misura è stata attivata per:
    • il miglioramento della competitività delle aziende agricole campane;
    • la riduzione dei costi di produzione;
    • la diversificazione della produzione agricola;
    • l’aumento del livello qualitativo dei prodotti;
    • la riconversione della produzione produttiva in particolare nel settore tabacchicolo e bieticolo;
    • la sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro;
    • l’igiene ed il benessere degli animali;
    • il risparmio idrico ed energetico;
    • la tutela dell’ambiente;
    • la commercializzazione dei prodotti attraverso canali corti.
    Gli investimenti finanziati, in riferimento agli obiettivi DI CUI SOPRA che l’azienda deve programmare ed indicare all’interno della domanda, sono:
    1. costruzione e ammodernamento dell’azienda;
    2. piantagioni compresi gli apprestamenti a protezione delle stesse;
    3. miglioramenti fondiari;
    4. acquisto di macchine e attrezzature (anche informatiche);
    5. interventi per il risparmio idrico, energetico e per l’installazione di impianti per l’utilizzo di energie rinnovabili o alternative;
    6. l’utilizzo di brevetti e licenze compreso quelli occorrenti per l’utilizzo di software.
    Possono accedere alla misura le aziende agricole costituite in forma di ditta individuale o societaria comprese le cooperative di apicoltori e i consorzi di coperative, le cooperative sociali agricole e le ditte individuali iscritte nel registro delle imprese agricole tenuto presso la Camera di Commercio.
    Il contributo pubblico riconosciuto ad ogni azienda agricola può essere di importo non superiore a 1.500.000 euro. 

    Gli interessati devono rivolgersi allo STAPA CePICA territorialmente competente, ossia quello in cui ricade la superfice aziendale.

    INPS: dal 22 aprile ricorsi solo on line.

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    Dal prossimo 21 febbraio diviene operativa la procedura telematica per il contenzioso amministrativo presso L’INPS. L’impugnazione di Provvedimenti che riguardino contributi, prestazioni pensionistiche e tutti i rapporti con l’Ente in genere, possono essere prodotti anche per via telematica.
    Entrando nel sito dell’INPS, sarà presente una procedura guidata che permetterà la protocollazione di ricorsi contro l’Istituto. 
    Per due mesi tale proceduta affiancherà quella tradizionale cartacea e dal 22 aprile il canale telematico sarà l’unico mezzo per presentare ricorso amministrativo contro l’Istituto. L’invio on line sarà possibile o direttamente da parte degli interessati dotati di codice Pin, o tramite  gli intermediari abilitati quali patronati, professionisti e consulenti del lavoro.

    Fonte: Italia Oggi Sette.