Entro il 28 Febbraio 2011 coloro che hanno corrisposto, nell’anno 2010, emolumenti reddituali di varia natura sono tenuti ad inviare ai percettori la “certificazione fiscale” relativa alle somme erogate.
Per non rendere inutile il presente articolo, facciamo una premessa, spiegando ai non addetti ai lavori come funzionano tali meccanismi:
- Si dice SOSTITUTO D’IMPOSTA colui che ha erogato gli emolumenti ed operato le ritenute, e si “sostituisce” allo Stato per trattenere dette somme al percipiente e riversarle all’Erario.
- Si dice SOSTITUITO colui che subisce le trattenute fiscali in base all’emolumento ricevuto ed in base alle aliquote IRPEF ed ADDIZIONALI vigenti per l’anno d’imposta.
- Il Sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro) deve poi dichiarare attraverso il 770 i dati fiscali del percettore, gli emolumenti lordi erogati, le trattenute operate e quelle versate all’Erario.
- Il Sostituto d’Imposta, nel caso sia datore di lavoro o ente pensionistico, deve effettuare tali operazioni ogni mese in quanto lo Stato vuole essere anticipate le imposte sui redditi percepiti.
- A chiusura dell’anno il SOSTITUTO verifica se ha effettuato correttamente le trattenute (in base alle aliquote vigenti) e se dai calcoli su base annuale si rende conto di avere operato il prelievo in maniera non corretta, in quanto ad esempio non ha tenuto conto di familiari a carico, deve conguagliare tale importo ricalcolando tutti gli emolumenti erogati e le trattenute operate nel corso dell’anno per poi eventualmente riversare al percettore le differenze a lui spettanti.
- Tale ipotesi si può verificare anche all’inverso, ossia quando il sostituto ha operato le trattenute in misura minore rispetto a quanto dovuto, per aver tenuto conto ad esempio di detrazioni per familiari a carico che effettivamente a carico non erano: in questo caso il conguaglio sarà a debito del percettore ed in sede di ultima busta paga gli sarà trattenuto l’importo a titolo di conguaglio.
- Se l’operazione non viene effettuata, come certificato dal CUD, il percipiente all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può riversare le minori imposte che non gli sono state trattenute o recuperare le maggiori imposte che gli sono state trattenute.
- Se il percettore riceve più certificazioni, in quanto ad esempio ha avuto nell’anno più datori di lavoro o un datore di lavoro e un ente pensionistico, è obbligato alla stesura della dichiarazione dei redditi, in quanto le imposte vengono calcolate sul cumulo dei suoi redditi in base alle aliquote vigenti, mentre il singolo ente erogante tiene conto del solo reddito dallo stesso erogato. Dall’imposta lorda così calcolata si detrae quanto gli è stato già trattenuto dai vari sostituti, ed il netto a credito o a debito può chiederlo a rimborso oppure effettuare il versamento a seconda che dalla dichiarazione risulti un credito o un debito.
L’esempio sopra riportato ovviamente si riferisce ai redditi di lavoro dipendente o assimilati o redditi di pensione ndr).
La certificazione in generale contiene:
- l’emolumento lordo corrisposto dal SOSTITUTO che dovrà essere sommato ad eventuali altri redditi propri del percipiente;
- la ritenuta fiscale operata ove sia prevista.
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Questo come detto avviene in via generale perché la certificazione può essere di varia natura in riferimento alla diversa tipologia delle somme erogate.
Il CUD.
Devono rilasciare la certificazione unica dichiarativa o Cud i datori di lavoro sia pubblici che privati e gli enti pensionistici.
E’ l’unico modello che contiene, oltre al reddito erogato, anche i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’Inps, alla gestione separata inps e all’Inpdap.
Quindi, come detto, il CUD riguarda esclusivamente i redditi di lavoro dipendente quelli a questi assimilati e i redditi di pensione. In esso sono riportati tutti gli introiti percepiti dal contribuente nell’anno d’imposta 2010 assoggettati a:
- tassazione ordinaria per imposte dirette;
- tassazione separata per eventuali corresponsione di emolumenti arretrati;
- ritenute a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- ritenute a titolo di acconto eseguite dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le detrazioni effettuate.
Al modello 2011 sono state apportate delle modifiche per recepire le novità normative introdotte nel corso dell’anno 2010, precisamente nella sezione B sono stati previsti i seguenti codici:
- il codice BC da utilizzare per gli importi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) di docenti e ricercatori per le somme erogate sotto forma di stock option e soggette all’addizionale del 10%, per il triplo della parte eccedente; il codice BL invece che indica le somme soggette a ritenuta a titolo di imposta;
- il codice BT (per i lavoratori abruzzesi) per gli importil sospesi relativi al rapporto di lavoro, per i quali c’è stata la ripresa fiscale, ma che non sono stati versati dal sostituto;
- il codice BU (per i lavoratori abruzzesi) per gli importi sospesi relativi all’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa fiscale, ma i cui importi non sono stati versati dal sostituto;
- il codice BV (per i lavoratori abruzzesi) per gli importi riguardanti il rapporto di lavoro e l’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa fiscale e per i quali invece c’é stato il versamento del sostituto d’imposta.
- il codice BS occorre invece ( per tutti i lavoratori) per indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef certificato nel 2010, ma il cui versamento non è stato effettuato a seguito della sospensione riconosciuta per eventi eccezionali.
infine per la detassazione del lavoro notturno ammesso alla tassazione sostitutiva del 10%, sono stati riservati cinque nuove voci; per gli operatori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a cui è stata riconfermata una riduzione dell’Irpef sul salario accessorio;
e nella sezione <> sono stati inseriti due nuovi punti per indicare l’eventuale eccedenza per incapienza dell’imposta.
Casi tipici di CUD riguardano i percipienti titolari di pensione, i dipendenti pubblici e privati e i collaboratori coordinati e continuati. Presupposto di tali redditi e del relativo CUD è l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, un contratto di collaborazione a progetto, un rapporto di lavoro con soggetti privati in qualità di colf o badante, unico caso in cui i privati (cioè i non titolari di partita IVA) possono essere datori di lavoro.
Il Cupe.
Sono obbligati a tale certificazione le società di capitali residenti o non residenti che hanno erogato utili e proventi equiparati ai propri soci, residenti nel territorio dello Stato.
Il Cupe viene rilasciato anche da società e enti emittenti, casse incaricate del pagamento di utili o altri proventi equiparati, società fiduciarie, imprese di investimento e agenti di cambio e qualsiasi altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da titoli e azioni.
Destinatario della certificazione degli utili e dei compensi equiparati è anche chi percepisce proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati ai titoli azionari e utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione.
Casi tipici sono la certificazione di dividenti erogati a soci con partecipazioni qualificate o non qualificate. Per farne un esempio pratico:
- le erogazioni di dividenti a soci persone fisiche con partecipazioni qualificate non sono soggetti a ritenuta e sono imponibili in capo ai percettori per il 49,79% o per il 40% a seconda se gli utili distributi si siano formati rispettivamente dopo il 1-01-2008 o prima di tale data.
- l’erogazioni di dividenti a soci persone giuridiche con partecipazioni qualificate o non qualificate non sono soggetti a ritenuta e sono imponibili in capo ai percettori nella misura del 5%, questo sempre ed in ogni caso.
- l’erogazioni di dividenti a soci persone fisiche con partecipazioni non qualificate sono soggetti a ritenuta del 12,50% quale imposta sostitutiva a titolo definitivo e non devono essere dichiarate.
La certificazione dei compensi da lavoro autonomo.
Riguarda le somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo (anche occasionale) assoggettate a ritenuta a titolo di acconto e le provvigioni ad agenti, rappresentanti e venditori porta a porta.
Casi tipici sono:
la certificazione delle ritenute operate su parcelle di professionisti da parte di loro clienti sostituti (titolari di partita iva) che hanno a questi trattenuto e versato la ritenuta d’acconto come per legge.
la certificazione delle ritenute operate su compensi occasionali erogati a privati da parte di loro clienti sostituti (titolari di partita iva) che hanno a questi trattenuto e versato la ritenuta d’acconto come per legge.
Le tre diverse tipologie di certificazione ovviamente devono contenere sia i dati fiscali, anagrafici e identificativi di chi eroga i compensi sia quelli dei percettori, l’ammontare lordo delle somme corrisposte e l’importo delle ritenute operate qualora previste.
In ultimo si ricorda che la certificazione può essere inviata anche mediante mezzo elettronico purché i riceventi abbiano la possibilità di lettura e stampa della certificazione.
Rimane l’obbligo dell’invio cartaceo nel caso in cui la certificazione debba essere inviata agli eredi dei soggetti percettori.