Circolare INPS n. 47 11/03/2011.
Dal 1 gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti di modifica dello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti all’albo artigiani, diventano inopponibili all’INPS, in caso di mancata ricezione da parte dell’Istituto, nel termine ultimo di tre anni, della comunicazione del Provvedimento di modifica dei presupposti di iscrizione (art. 43 legge 4 novembre 2010, n. 183).
La norma fa specifico riferimento alle delibere delle Commissioni provinciali per l’artigianato e degli altri soggetti obbligati alla tenuta degli albi in base a leggi regionali.
Quindi tali provvedimenti di modifica o cessazione, per essere fatti valere nei confronti dell’Inps, devono essergli comunicati, come detto, entro tre anni dalla data del provvedimento medesimo.
Quindi le Delibere delle Commissioni Provinciali per l’artigianato comunicati oltre tale termine, non saranno vincolanti per l’Istituto ai fini degli obblighi contributivi dei soggetti interessati e delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stessi iscritti.
l’Inps in ogni caso ritiene di dover accettare, nei limiti della prescizione quinquennale, i provvedimenti di iscrizione e di variazione che consentono la retroattività della data di iscrizione alla Gestione Artigiani nell’ottica della salvaguardia dei diritti degli iscritti.
Ed ancora aggiunge che in ogni caso valuterà altri casi particolari, anche senza il rispetto del termine, per l’accettazione della delibera come ad esempio ai fini della cancellazione retroattiva per decesso del titolare o svolgimento di altre attività lavorative condotte abitualmente e continuativamente.
Fonte Inps.