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INPS: la mancata comunicazione della cancellazione alle imprese artigiane, diventa inopponibile decorsi 3 anni.

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Circolare INPS n. 47 11/03/2011.
Dal 1 gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti di modifica dello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti all’albo artigiani, diventano inopponibili all’INPS, in caso di mancata ricezione da parte dell’Istituto, nel termine ultimo di tre anni, della comunicazione del Provvedimento di modifica dei presupposti di iscrizione (art. 43 legge 4 novembre 2010, n. 183).
La norma fa specifico riferimento alle delibere delle Commissioni provinciali per l’artigianato e degli altri soggetti obbligati alla tenuta degli albi in base a leggi regionali.
Quindi tali provvedimenti di modifica o cessazione, per essere fatti valere nei confronti dell’Inps, devono essergli comunicati, come detto, entro tre anni dalla data del provvedimento medesimo.
Quindi le Delibere delle Commissioni Provinciali per l’artigianato comunicati oltre tale termine, non saranno vincolanti per l’Istituto ai fini degli obblighi contributivi dei soggetti interessati e delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stessi iscritti.
l’Inps in ogni caso ritiene di dover accettare, nei limiti della prescizione quinquennale, i provvedimenti di iscrizione e di variazione che consentono la retroattività della data di iscrizione alla Gestione Artigiani nell’ottica della salvaguardia dei diritti degli iscritti.
Ed ancora aggiunge che in ogni caso valuterà altri casi particolari, anche senza il rispetto del termine, per l’accettazione della delibera come ad esempio ai fini della cancellazione retroattiva per decesso del titolare o svolgimento di altre attività lavorative condotte abitualmente e continuativamente. 

Fonte Inps.

I finanziamenti istituzionali di un’impresa.

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Ogni impresa, di qualsiasi dimensione e tipologia costitutita, deve immettere risorse finanziarie nell’attività svolta. Nella generalità dei casi esse ricorrono sia a capitali propri che a capitali di terzi.
Capitali propri.
 
L’apporto di capitali propri riguarda ad esempio:

·         L’imprenditore singolo che costituendo una ditta immette capitale privato nella stessa;
·         I soci di una società che costituiscono, ognuno per la propria quota , il fondo di  dotazione iniziale societario o capitale sociale.
·         Gli apporti successivi alla costituzione che sono comunque possibili in entrambe  le fattispecie precedenti.
·         L’Utile netto che non viene prelevato, dalle casse aziendali, dal titolare o dai soci ma lasciato nelle disponibilità dell’impresa per le più disparate esigenze finanziarie che vanno dalla necessità di investire in nuovi fattori produttivi all’occorrenza di  bilanciare o elasticizzare il cash flow.
Capitali di terzi.
Oltre al capitale proprio ogni impresa immette nel ciclo produttivo anche capitale di terzi, utilizzando, a supporto, la c.d. leva finanziaria allo scopo di aumentare ad  esempio i  fattori produttivi, incrementare il fatturato  e  pagare gli oneri finanziari  sul capitale altrui nella speranza che essi siano inferiori al maggior utile conseguito dall’ utilizzo di capitale di terzi.
A differenza del capitale proprio che normalmente viene immesso nella disponibilità della azienda in maniera definitiva, il capitale di terzi invece viene erogato ed utilizzato per un periodo normalmente pre-determinato.
A seconda della durata di tale periodo  si parla di:
  • finanziamenti a breve quando la restituzione sia prevista entro un anno dalla erogazione;
  • finanziamenti di medio termine quando la restituzione sia prevista entro i 5 anni dalla erogazione
  • finanziamenti di lungo termine quando la restituzione sia prevista oltre i 5 anni dalla erogazione; 
Il bisogno di ricorrere a capitali di terzi può riguardare sia la necessità o la scelta di  effettuare nuovi investimenti produttivi (debiti per investimento) e sia la necessità di  fabbisogno finanziario occorrente per la corretta organizzazione del ciclo produttivo (debiti di funzionamento).
Come prima detto, l’utilizzo di capitale di terzi o della leva finanziaria può definirsi positivo, corretto e proficuo quando gli oneri finanziari da pagare su tali somme prese a prestito siano inferiori al maggior utile derivante dall’utilizzo dei medesimi. 

Finanziamento dei soci: Presunzione di fruttuosità. Corte Cassazione sentenza 2735 2011.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2735 del corrente anno ha confermato che il prestito del socio erogato alla società in cui egli è partecipante si presume  legalmente a titolo oneroso.

Tale presunzione, come detto legale, pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria.  In particolare tale supposto può essere controvertito solo dimostrando l’infruttuosità del finanziamento stesso. La prova da fornire, oltretutto, dice la sentenza, per essere valida deve essere opposta nei modi previsti dalla legge.
Un caso in cui essa si considera validamente costituita si ha quando venga dimostrato che il prestito infruttifero  risulti dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi.
Ed ancora, a nulla serve, in sede dibattimentale, che il socio dichiari che le somme erogate costituiscano versamenti in conto capitale quando non vengano eseguti secondo le procedure previste per apporti patrimoniali.

Fonte: Bdc news.

Inquadramento consulenti informatici, esperti software ed hardware.

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Per tale tipologia di attività non esiste una particolare disciplina normativa, né validi documenti di prassi.
In linea generale qualora lavoratori subordinati essi sono inquadrati nel ccnl metalmeccanici  ( anche se in maniera impropria …).
Quando invece essi svolgono attività autonoma con partita IVA occorre fare una distinzione  di fondo in rapporto all’attività effettivamente svolta.

Coloro che esercitano attività autonoma di assistenza software ed hardware sono inquadrati come ditta e quindi tenuti:
  1. all’apertura della partita iva.
  2. all’iscrizione all’albo artigiani presso la Camera di Commercio.
  3. al versamento dei contributi INPS alla gestione artigiana con importo fisso annuo di circa euro 2.800,00.
  4. al versamento INAIL, in quanto iscritti all’artigianato.

 Coloro che svolgono invece esclusivamente attività di consulenza informatica, assistenza suoi software ed anche lo sviluppo, l’inquadramento è completamente diverso; essi sono tenuti:

  1. all’apertura della partita iva.
  2. non sono tenuti all’iscrione all’albo artigiani nè alla Camera di Commercio; 
  3. sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata INPS, istituiti con la legge 335/1995, ed a versare  i contributi nella misura del 26,72 %  sugli importi effettivamenti fatturati. Ciò in quanto tali professionisti non hanno una cassa di previdenza autonoma;
  4.  Non sono tenuti al versamento INAIL.
  5. Sono tenuti ad indicare sulle parcelle emesse  la ritenuta d’acconto pari al 20% della prestazione che il committente dovrà operare e versare allo Stato qualora soggetto sostituto d’imposta non privato.

Immobilaria: Il listino prezzi ha inchiodato il costruttore. Sentenza C.T.R. Roma 204/06/10 22 11 2010.

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   La recente Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma ha suffragato le pretese dell’Amministrazione finanziaria contro una società immobiliare che compravendeva fabbricati. 

L’accertamento era scaturito dalla divergenza dei prezzi di vendita  effettivamente praticati rispetto al  loro valore normale. A supporto di tale PRESUNZIONE SEMPLICE la pubblicazione, da parte dell’Immobiliaria, del listino prezzi degli appartamenti, che secondo i giudici rappresenta un valido elemento per la ricostruzione dei ricavi anche perchè I PREZZI PUBBLICATI dal contribuente si allineavano al suddetto valore normale.
    Si ricorda che in base alla previgente normativa (DL 223/2006) IL VALORE NORMALE era rilevante, in sede di accertamento da maggiori ricavi, se superiore all’importo indicato in atto di vendita. Ciò allo scopo dell’emersione di materia imponibile non dichiarata sia ai fini delle Imposte dirette che ai fini IVA.
    Il valore normale  era determinato sulla base delle quotazioni OMI  ed elaborato dall’Agenzia mediante complessi algoritmi cosi come indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007. 
Tale valore, e lo scostamento da esso, era presunzione legale che da sola consentiva l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e  quindi sufficiente, senza necessità di ulteriori elementi di prova, per la leggimità dell’accertamento tramite la ricostruzione indutttiva dei ricavi.

   La Legge n.88/1999 ha declassato il valore normale a  mera presunzione semplice  …  attualmente l’Ufficio  accertatore, riscontrando lo scostamento di prezzo (tra valore OMI e prezzo praticato in atto), può attribuire a tale fatto solo valore di mero indizio. Ciò se non supportato da ulteriori elementi di prova o UNITO  ad altre presunzioni di evasione non consente di rendere legittimo  un accertamento  mediante la ricostruzione induttiva dei ricavi , in quanto mancante dei  requisito  delle circostanze gravi precise e concordanti che permettano anche l’inversione dell’onere della prova.

Nella sentenza in commento, l’elemento che ha dato forza alla semplice presunzione DEL VALORE NORMALE è stato per l’appunto la pubblicazione del listino prezzi degli immobili.
fonte EuteKne.

Adempimenti 55% comunicazione All’A.d.E. e all’Enea entro il 31-03-2011.

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Il 31 marzo 2011 è l’ultimo giorno entro il quale i soggetti che hanno avuto costi per riqualificazione energetica iniziati nel 2010 e completati nel 2011, ed intendono usufruire dell’agevolazione del 55%, debbono inviare:
  1. All’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per via telematica.
  2. all’ENEA, entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, la documentazione riguardante i lavori eseguiti.
In caso di omissione del primo adempimento non vi è decadenza del diritto alla detrazione ma solo una sanzione amministrativa comminata nella misura che va da  un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2065,00, mentre l’omesso invio della documentazione all’Enea è condizione essenziale per la fruizione del beneficio e il diritto alla detrazione del 55%, che in mancanza costituisce perdita dello stesso.

Fonte: Il sole 24 ore.

Acquisto di immobili, opere d’arte e oro con denaro contante. Controllo antiriciclaggio.

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Il Ministero dell’Interno ha previsto con proprio decreto (emanato agli inizi del mese)  l’introduzione dei nuovi indicatori di anomalia per operazioni sospette dopo tre anni dall’Entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 21-11-2007 ( in recepimento della terza direttiva CE in tema di antiriclaggio).
Le nuove sentinelle di sospetto riciclaggio sono:
  • per coloro che operano nel settore immobiliare l’acquisto o la vendita di immobili ad un prezzo molto superiore al valore di mercato o l’acquisto e la rivendita, in un ristretto arco di tempo, di immobili il cui valore è molto diverso tra quello dichiarato per l’acquisto e quello invece fissato per la vendita in quanto non ha nessuna logica di mercato o commerciale.

Italia Oggi – sabato 5 marzo 2011 – F. Vedana – pag. 27

Federalismo municipale: I sindaci si interrogano sui bilanci comunali.

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I Sindaci dopo l’approvazione del Federalismo municipale si interrogano sul futuro dei propri bilanci comunali, aspettando dal Viminale un rinvio al 31 maggio dato quasi per certo.
Anche le novità in materia di IVA, che sarà distribuita su base regionale in rapporto al numero di abitanti di ogni comune, non garantisce per ora certezze circa il reale importo da incamerare. 

I punti ancora non completamenti chiari dopo l’approvazione del Federalismo municipale sono tanti e stanno mettendo in seria difficoltà la costruzione dei bilanci comunali che sembrano, per ora, da elaborare su pura fantasia contabile.

Il Sole 24 Ore – sabato 5 marzo 2011 – G. Trovati – pag. 27

 

La corte di cassazione ha condannato l’Agenzia a risarcire un contribuente per un accertamento infondato.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5120 ha  condannato l’Amministrazione Finanziaria a risarcire un contribuente, costretto ad impugnare un atto illegittimo, in quanto le istanze di autotutela non erano state accolte e l’Ufficio stesso, in contenzioso, aveva riconosciuto l’errore.
L’Agenzia delle Entrate non solo dovrà risarcire le spese legali occorse per ottenere l’annullamento dell’atto, ma anche quelle sostenute per trasferte e rapporti con l’Ufficio intrattenuti infruttosamente dal suo difensore commercialista.
Il contribuente ripetutamente anche mediante diffida aveva cercato in tutti i modi di provare che gli accertamenti erano illegittimi ma alle risposte negative dell’Agenzia ha dovuto intentare per forza una causa tributaria.
Fonte: Il sole 24 ore 4 marzo 2011.

Non solo il 16 marzo 2011 per il versamento del conguaglio IVA 2010.

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La scadenza per il pagamento del saldo IVA relativo all’anno 2010 è fissata al 16-03-2011:
  • Coloro che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma sono TENUTI a rispettare perentoriamente tale termine. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate entro il 16 novembre 2011 con la maggiorazione dello 0,33 per cento su base mensile (di cui la prima rata andrà comunque versata al 16 marzo 2011).
  • I contribuenti invece che presentano la dichiarazione IVA in forma UNIFICATA ,  ossia  unitamente al modello UNICO/2011 hanno due possibilità, difatti il 16 marzo è solo il primo termine entro cui poter pagare il saldo IVA 2010, infatti essi possono:
  1. Comportarsi come i soggetti obbligati di cui sopra nel caso in cui vogliano tenere distinti i versamenti dell’Iva da quelli delle altre Imposte dirette.
  2. Oppure accorpare il versamento del conguaglio IVA alle altre Imposte dirette scaturenti da UNICO per le quali la scadenza dei versamenti è fissata al 16 giugno o luglio 2011.
Per tale differimento è prevista comunque la maggiorazione dello 0,33 per cento mensile  a decorrere dal 16 marzo 2011 e fino alla data del 16 giugno o 18 luglio 2011. 
Inoltre in occasione dei pagamenti per la dichiarazione dei redditi potranno accorpare IVA, IRPEF/IRES IRAP e Addizionali e rateazzare il tutto in 5 o 6 rate (6 rate se si inizia a pagare dal 16 giugno, 5 rate invece se si inizia a pagare dal 16 luglio)  con la maggiorazione dello 0,40% mensile sugli importi frazionati.