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Deducibilità degli interessi passivi alla prova del Reddito Operativo Lordo (ROL).

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Per i soggetti IRES è tempo di verifiche di bilancio, sia in termini di ritorno degli investimenti sia in termini di tassazione degli eventuali utili.

In un momento in cui per le aziende è fondamentale l’utilizzo della leva finanziaria, ci soffermiamo sulla deducibilità degli interessi passivi connessi all’utilizzo di mezzi finanziari di terzi.
In particolare l’art. 96 comma 1 e seguenti del TUIR detta i limiti entro i quali gli interessi passivi sono deducibili fiscalmente nell’anno d’imposta; limiti che operano solo per le imprese industriali e commerciali.

Il comma 1 dell’art. 96 TUIR recita testualmente:

“Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza e’ deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo’ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta”.

Il disposto fiscale, come avrete notato, è molto particolare in quanto RIDUCE la deducibilità di costi c.d. “inerenti all’attività” (come gli interessi passivi) in rapporto ad un fatto meramente civilistico o aziendale qual’è il Reddito Operativo Lordo o ROL (come puntualizzato esplicitamente dalla circolare A.d.E. 21-04-2009 n.19).

Nello specifico, gli interessi passivi subiti dall’azienda nell’anno d’imposta, al netto di quelli attivi, sono deducibili fiscalmente nel limite del 30% del ROL.

La determinazione del ROL, come disposto dell’art.91 suddetto, scaturisce dalla differenza tra il “Raggruppamento A” del conto economico (Ricavi e proventi attivi in genere) MENO il raggruppamento B (Costi d’esercizio caratteristici) ad eccezione degli ammortamenti e dei costi per il godimento di beni di terzi, che in tal caso non devono essere inclusi nelle spese caratteristiche ai fini dell’applicazione della norma fiscale.

Esempio:
  • una srl nell’anno 2011 ha subito interessi passivi netti per € 100.000;
  • il totale del raggruppamento A del conto economico è di € 400.000;
  • il totale del raggruppamento B del conto economico è di € 150.000;
  • IL ROL è quindi di 250.000 euro.
  • Gli ammortamenti e i leasing sommano ad € 30.000.
  • Base per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi netti: 400.000 – 150.000 – 30.000 = € 220.000.
  • LIMITE DEDUCIBILE DEGLI INTERESSI PASSIVI: 30 % di euro 220.000 = euro 66.000.
  • GLI INTERESSI PASSIVI TOTALI di € 100.000 quindi sono deducibili fiscalmente solo per € 66.000.
E’ chiaro che la deducibilità sarebbe stata totale se il 30% del ROL fosse stato di ammontare uguale o superiore ad  euro 100.000.
LA DIFFERENZA di interessi passivi indeducibile di euro 34.000 SARA’ RIPORTATA NELL’ANNO SUCCESSIVO E SOMMATA AL RAGGRUPPAMENTO A dello Stato Patrimonaile DI QUELL’ANNO (ovviamente solo ai fini dello medesimo calcolo).

Ma che conseguenze potrebbe avere ciò sul bilancio societario?

Nel caso prospettato il risultato d’esercizio da una parte potrebbe riportare una perdita (civilistica) mentre dall’altra invece un reddito FISCALMENTE imponibile, che dopo la registrazione “delle imposte d’esercizio”, farebbe sALIRE ancor di più l’eventual perdita civilistica con necessità (eventuale) di ricostituire il  capitale sociale, qualora detta perdita ecceda di 1/3 il capitale sociale medesimo e non si abbiano riserve disponibili per la copertura della perdita stessa.
Nell’esempio «si pagherà l’IRES anche sui 34.000 euro» con maggiori imposte da esborsare e minor utile civilistco da incassare.

Quindi tale norma potrebbe creare non solo maggiori imposte a carico dell’azienda ma anche problemi in ordine alla stabilità societaria.

Si pensi al caso in cui gli interessi passivi scaturiscono da investimenti, il cui ritorno , in termini di ricavi, è molto dilatato  nel tempo; sebbene sia possibile la riportabilità, all’esercizio successivo, dell’eccedenza di interessi indeducibile. Ciò potrebbe causare problemi proprio nel “sistema azienda” dovendo pagare le imposte su costi effettivamente subiti e che potrebbero scaturire da scelte strategiche e dalla libertà d’impresa.
D’altronde la limitazione di deducibilità, a quanto pare, non deriva da un criterio di equità fiscale, ma è intervenuta contestualmente alla riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,50%, e secondo noi a questo punto è stata introdotta solo per non perdere gettito.

Rielaborazione Rfw.

Immobile visto e piaciuto: clausola di stile che non permette l’impugnazione. (Corte d’appello di Firenze 26 gennaio 2011).

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Commentiamo la sentenza del 26.01.2011 n. 134 della Corte di Appello di Firenze.

Il caso.
L’acquirente di un appartamento di pregio in Firenze aveva impugnato l’atto di acquisto con cui era divenuto proprietario dell’immobile per il fatto di non essere stato informato di un difetto nella impermeabilizzazione delle terrazze che aveva cagionato successivamente gravi danni ai piani inferiori.

I Giudici hanno respinto il ricorso del compratore.
Le motivazioni del rigetto sono state ampie ed esaustive:
Nel ricorso il compratore adduceva che la clausola “visto e piaciuto”  poteva valere contro i vizi visibili  ma non certamente contro quelli occulti.
Secondo i giudici, invece, tale interpretazione non darebbe senso alla clausola sudetta in quanto per i vizi <>  tale garanzia non opera secondo quanto disposto dall’art. 1491 del codice civile. Mentre tale espressione di provenienza “prevalentemente popolare” se indicata nel contratto di compravendita può solo signifcare che il compratore <>.
In conclusione, secondo i giudici, trattandosi di una vendita che rientrava in una dismissione dell’INPDAP, e quindi di un bene pubblico, per  il quale prezzo era  stata prodotta una perizia, non si sarebbe in alcun modo potuto determinare quello sconto sul prezzo richiesto dal ricorrente, anche se la società intermediaria della dismissione avesse riconosciuto che la terrazza abbisognava di interventi (diversamente se la richiesta fosse stata quella della risoluzione del contratto). Ragion per cui l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’ articolo 100 c.p.c..

INPS: Ricongiuzione periodi ASSICURATIVI Liberi Professionisti.

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Con la circolare n. 54 INPS del 16.03.2011 l’Istituto ha definito i termini per la ricongiuzione di periodi assicurativi da parte di liberi professionisti alla gestione INPS medesima.
Ciò ai sensi della legge 5.03.1990 n. 45.

La circolare fornisce anche la procedura per accedere ad un piano di rateizzazione dell’importo da ricongiungere, ossia del costo della ricongiunzione.

Con circolare n. 59 del 9.04.2010 sono stati forniti coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2010, ed aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall’Istat per il 2009 (1,6%), come previsto dal comma 3 dell’art. 2 legge 45/90.

Trattasi di professionisti che per determinati anni hanno svolto la libera professione con conseguente iscrizione obbligatoria alla cassa previdenza di appartanenza.
Nel momento in cui rientrano quali dipendenti di aziende private, soggette alla contribuzione INPS ed al fine di non perdere gli anni versati alla Cassa Privata, possono richiedere la ricongiunzione di tali anni per non perdere il diritto pensionistico INPS degli interi 15 anni.
Facendo un esempio:
Un geometra ha maturato, prima di svolgere la libera professione, 10 anni di contribuzione INPS quale dipendente.
Successivamente per cinque anni invece ha svolto l’attività autonoma di geometra versando la contribuzione alla relativa cassa privata.
Nel momento in cui, dopo i 5 anni,  ritorna ad essere dipendente, o per cessata attività o per altro motivo, e quindi riprenderà a versare indirettamente la contribuzione INPS, gli sarà conveniente ricongiungere tali 5 anni versati alla cassa previdenza geometri, nella gestione INPS, in quanto cumulerebbe appunto quindici anni  di contribuzione INPS sino al momento del ritorno all’attività di lavoro dipendente.
La ricongiunzione dei 5 anni affinchè venga riconosciuta dall’ISTITUTO, comporterà:
  •  da una parte il travaso di quanto versato alla cassa previdenza geometri all’INPS;
  •  per l’eccedenza ancora occorrente il soggetto dovrà versare una determinata somma (ovviamente variabile) ai fini della ricongiunzione di tali 5 anni.
Affinchè tale operazione avvenga in maniera corretta ma anche indolore dal punto di vista finanziario è stata prevista tale forma di versamento attraverso un piano a rate.
Tale può essere anche il caso in cui il soggetto voglia un giorno ricevere una doppia pensione, ossia quella della cassa previdenza geometri e quella INPS, nel caso svolga una doppia attività.

Agevolazione prima casa: successione o donazione con più eredi.

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Risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2011.
L’Agenzia delle Entrate dopo varie richieste di chiarimenti ricevute circa l’ambito applicativo della c.d. agevolazione prima casa in presenza di successione o donazione a più soggetti di un unico immobile ed in riguardo alle eventuali cause di decadenza e  connessi effetti, ha risposto tramite la risoluzione in oggetto.

Nella risoluzione l’Agenzia ha richiamato l’art. 69 co.3 della legge 21 11 2000 n.342 che ha disposto che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse,derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
Il successivo comma 4° ha stabilito che l’erede interessato ha l’obbligo di dichiarare nella sucessione o donazione il possesso dei requisiti e condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione prima casa.
In caso di dichiarazione mendace, che possa riguardare la circostanza di aver già usufruito dell’agevolazione a nome proprio, è solo quest’ultimo  che subirà le relative conseguenze civili e penali e non gli altri coeredi.
Il legislatore in riguardo alle successioni e donazioni, ha esteso il beneficio a tutti gli eredi e donatari anche se non in possesso dei requisiti in forza della circostanza del possesso degli stessi in capo al solo dichiarante.
Ciò significa che possono beneficiare dell’agevolazione anche quei coeredi che avevano in precedenza usufruito del beneficio fiscale per l’acquisto di altro immobile quale prima casa.
CASI
1) L’erede dichiarante produce una dichiarazione mendace per usufruire dell’agevolazione.
Nel caso di dichiarazione mendace del dichiarante le conseguenze saranno:
  • Per ciò che riguarda la dichiarazione mendace, essa ovviamente potrà essere imputata al solo erede dichiarante che perderà il beneficio FISCALE oltre a subire il rilievo penale;
  • Sulla base di tale falsa dichiarazione anche gli altri coeredi non dichiaranti decadranno dal beneficio con recupero dell’imposta in quanto il requisito non era esistente ab origine.
2) L’erede dichiarante non trasferisce la residenza nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisizione dello stesso.
Anche in questo caso opera la decadenza dal beneficio, quando appunto  il dichiarante non trasferisce entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile medesimo, ma In tal caso il recupero dell’imposta e le relative sanzioni saranno interamente ed esclusivamente a carico del dichiarante e non degli altri coeredi.
3) L’erede dichiarante entro i 5 anni vende l’immobile e non procede al riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire a prima casa. 
Anche in questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.
4) Un coerede non dichiarante vende la sua quota di proprietà.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di cessione entro i 5 anni dell’immobile oggetto dell’agevolazione da parte di un coerede/donatario non dichiarante l’Agenzia ritiene che  in questo non vi sia decadenza dal beneficio fruito neanche in capo al  solo soggetto che ha ceduto l’immobile.
Pertanto, i coeredi/donatari non dichiaranti, usufruendo  dell’agevolazione, senza averla espressamente richiesta  non avranno decadenza dal beneficio.
Peraltro ad essi non è data la possibilità di optare per una diversa tassazione, in quanto l’agevolazione è concessa in modo unitario e con pagamento una tantum delle imposte ipotecarie e catastali sull’atto di trasferimento dell’immobile ceduto per successione.

Modello 730 2011: arriva la circolare esplicativa per gli addetti ai lavori.

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 14 marzo 2011, ha fornito chiarimenti relativi agli adempimenti da espletare in vista della presentazione del modello 730.
In particolare ha fornito istruzioni diverse per i SOSTITUTI D’IMPOSTA, CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI.

Analizzando le principali novità si segnalano:
  • le operazioni  per quantificare il rimborso delle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento di produttività e soggette alla tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%;
  •   la possibilità di richiederne il rimborso, tramite il modello 730,  nel momento in cui il contribuente sia in possesso del Cud che ne certifichi la corresponsione.
I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, al fine di  poter prestare l’assistenza fiscale, devono essere iscritti all’apposito elenco alla data del 30 giugno 2011. Nel caso in cui tale iscrizione sia di data successiva essi potranno prestare l’assistenza fiscale nell’anno successivo.
Il professionista inoltre, dice la circolare, è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni economici causati nella compilazione della dichiarazione, di massimale non inferiore a euro 1.032.913,80.
La circolare precisa ancora che la polizza deve necessariamente prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente (quindi senza franchigie) e prevedere il risarcimento nei  5 anni successivi dalla scadenza contrattuale.
Per quanto riguarda i compensi  ai CAF e  professionisti abilitati si segnala che per la presentazione del modello 730 spetta un compenso pari ad euro 16,03 per i 730/2009  mentre per la trasmissione telematica delle dichiarazioni il compenso è previsto in euro 1,03 per il 2010. 
Per  le scadenze la circolare in commento ripropone le stesse date dell’anno scorso:
  • entro il 2 maggio 2011 se il contribuente  presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta; 
  • entro il 31 maggio 2011 se il contribuente  presenta la dichiarazione  ad un CAF o  professionista abilitato.
In conclusione poi  la circolare esplicativa evidenzia che l’invio telematico delle dichiarazioni può essere effettuato esclusivamente dal professionista che ha apposto il visto di conformità e quindi  lo stesso non può essere effettuato da altro professionista anche se abilitato.

DURC: Irregolari le imprese edili che assumo troppi lavoratori part-time.

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Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8/2011, ha risposto ad un interpello proposto dall’Associazione nazionale costruttori edili, circa il diritto al rilascio del DURC nel momento in cui si assumano lavoratori part-time oltre il limite massimo consentito dal CCNL Edilizia.
La circolare spiega che IN TALI  CASI  verrà negato il rilascio del  DOCUMENTO   e ciò in base all’interpretazione del D.Lgs. 61/2000 da parte della Direzione Generale attività ispettiva del Ministero.
Infatti, l’art. 78 del Contratto collettivo nazionale, dispone che “restando fermo quanto dice la legge e nel rispetto  dei criteri di congruità delle Casse Edili, un’impresa non può assumere lavoratori a tempo parziale per un numero che superi il 3% del totale degli operai impiegati a tempo indeterminato”.

Resta in ogni caso la possibilità di assumere un solo operaio a tempo parziale quando non ecceda il 30% del totale occupati a tempo indeterminato.

La circolare suddetta dice ancora, che come da disposizioni INPS,  nel caso l’impresa violi  il suddetto limite di assunzioni part-time stabilito dal CCNL edilizia,  si applicherà, per tali contratti, la contribuzione virtuale e quindi i contributi da pagare sui lavoratori part-time saranno comunque uguali a quelli dei lavoratori a tempo pieno.

A decorrere quindi dal primo gennaio 2011, l’assunzione di ogni lavoratore  con contratto part-time oltre la soglia prevista dall’art. 78 del CCNL, è da considerarsi violazione allo regole dello stesso contrattto nazionale e per questo il DURC non verrà rilasciato.

Uffici territoriali: presto un software che ci controllerá piú da vicino.

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     Nuovi strumenti di accertamento in arrivo per gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di raffinare la conoscenza dei singoli comprensori e dare migliori servizi alla collettività.
Trattasi di un applicativo software con cui si potranno effettuare analisi dettagliate delle varie realtá sociali ed economiche delle diverse province italiane.

     Il nuovo applicativo permetterà quindi una maggiore conoscenza del territorio e consentirá di organizzare in modo omogeneo le singole province in base:

– alle attività centrali dell’Agenzia delle Entrate;
– ai servizi indirizzati ai contribuenti;
– all’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Questa classificazione mirata a reperire informazioni per aree geografiche consentirá di acquisire:
 
– la conoscenza specifica del bacino di contribuenti della singola area provinciale;
– la conoscenza del loro grado di preparazione informatico;
– la conoscenza del loro tenore di vita e del loro livello di pericolosità fiscale e sociale.

Scopo quindi di tali nuovi strumenti sará di aumentare le attività di prevenzione e di recupero dell’evasione da parte del Fisco.

Fonte: Fisco oggi

Insomma, a nostro parere, una sorta di grande fratello che ci seguirá nella nostra vita quotidiana … allo scopo di evitare l’evasione fiscale …, mentre i furbetti del quartiere costituiscono trust all’estero ( con attività in Italia) ed evadono imposte quanto una intera piccola provincia.
Ndr.  

Diritto alla compensazione a fronte di debiti a ruolo scaduti: chi ottiene la dilazione dei ruoli a debito può utilizzare i propri crediti in F24. Circ. A.d.E. n. 13/E 11 Marzo 2011.

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E dell’11-03-2011 (avente ad oggetto attività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all’art. 31 comma 1 del DL. 78 31-05-2010) ha FORNITO chiarimenti ulteriori al fine di permettere ai contribuenti di utilizzare “propri crediti erariali”, mediante compensazione in F24, non soggetti a divieti previsti dal suddetto art. 31 comma 1.

Si premette che l’art. 31 comma 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a decorrere dal 1-01-2011 il divieto di compensazione (con F24)  di crediti erariali, in presenza  di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessorie di importo superiore a 1500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.  

Lo stesso art. 31 ha introdotto, però, anche la possibilità di pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con modello F24-Accise (istutuendo l’apposito codice tributo “RUOL”) come descritto  praticamente nel nostro articolo che potrete leggere su questo post correlato.
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La circolare, al punto 2, recita che il divieto di compensazione (sussistendo ruoli scaduti superiori a 1500 euro), anche in riferimento alla circolare n. 4/E, riguarda esclusivamente i crediti di natura erariale, ed in particolare la preclusione attiene ai tributi:
  1. irpef, ires, irap, addizionali regionali, IVA ed altre Imposte indirette, ritenute alla fonte E DA ULTIMO ANCHE LE IMPOSTE DI REGISTRO (anche se  per queste ultime, come puntualizza la circolare in commento, non si può applicare il meccanismo dell’F24 di cui all’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 241/97 allorquando .. il contribuente vantasse un credito per le stesse imposte di registro).

    Non vige alcuna preclusione per le compensazioni di crediti in F24 di: 

         tributi locali, crediti d’imposta e contributi previdenziali di qualsiasi genere.

       La preclusione opera solo per le imposte e contributi NON COMPENSABILI  punto 1) e  COMPENSABILI  punto 2)  SOLO NEL CASO IN CUI si abbiamo debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiori a 1500,00 euro.
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      Il divieto di compensazione come disposto dall’art. 31 suddetto vige in presenza di cartelle di pagamento a carico del contribuente:
      • notificate all’ 1-01-2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento;
      • notificate prima di tale data e per le quali sia scaduto in ogni caso il termine di pagamento.
       La norma non distingue tra ruoli ordinari e straordinari né tra provvisori e definitivi e quindi la preclusione opera, nella generalità dei casi in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali come sopra descritte (speriamo esaustivamente ndr) allorquando questi siano di importo superiore ad euro 1500,00.

      Ricordiamo ancora, che la preclusione non opera quando il contribuente sebbene abbia debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie non sia ancora scaduto il termine per il pagamento (ossia non siano ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella) o quando, novità della circolare, il ruolo è stato dilazionato con pagamento a rate.

      Si puntualizza che in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la dilazione di pagamento è permessa la compensazione di eventuali crediti mediante modello F24. 

      A tal riguardo è bene ancora precisare che in presenza di  dilazione se l’omesso pagamento riguarda una sola rata, il piano di rateizzazione è ancora in essere ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 602/73 (e quindi essa va computata dal monte limite di euro 1.500). 
      Nel caso in cui invece il mancato pagamento riguardi la prima rata o due rate successive alla prima, si decade dal beneficio della rateizzazione, e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente esigibile e contestualmente valido  anche ai fini della preclusione.
       
      In conclusione, in questa selva di norme, circolari ecc.., occorre ricordare alcuni punti  di  riferimento con cui potersi orientare per evitare errori:
      Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. 
      BISOGNA CAPIRE, anche richiamando la relazione illustrativa al D.L. n. 78 del 2010, che la disposizione ha lo scopo di azzerare la differenza tra posizioni debitorie scadute del contribuente e posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazioni di imposte erariali da parte dello stesso. 
      Per intendersi meglio,  bisogna entrare nel ragionamento logico che lo Stato ha fatto introducendo la disposizione, facendo questo esempio:

      Se il contribuente sig. ROSSI “deve” all’Erario 5.000 euro per  imposta lRPEF DELL’ANNO 2005, iscritta a ruolo ED IMPAGATA, e contemporaneamente vanta dallo Stato un credito IVA compensabile in F24 relativo ad esempio all’anno 2010, la compensazione è vietata. 
      Quindi nella sostanza non può utilizzare le sue partite a credito verso lo Stato SE PRIMA non ha regolarizzato le sue partite a debito verso l’Erario a meno che il suo debito iscritto a ruolo impagato e scaduto  non sia superiore a 1500 euro. (nel qual caso potrà utilizzare il suo credito IVA).

      PER TALE MOTIVO LA DISPOSIZIONE RIGUARDA SOLO DEBITI ERARIALI ESIGIBILI  DALLO STATO O CREDITI ERARIALI VANTATI VERSO LO STATO.

      A cura di R.v.f. 

      Assunzione di colf e badanti: dal primo aprile 2011 solo per via telematica, compreso i versamenti.

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      Circolare INPS n. 49 11 MARZO 2011.

      Dal 1/04/2011 ogni denuncia per l’assunzione di colf e badanti, nonchè la trasformazione, proroga o trasformazione del relativo rapporto di lavoro, andrà effettuata esclusivamente tramite INTERNET, intermediari abilitati, contact center.   

      Non saranno più possibili quindi comunicazioni cartacee.

      Ancora con medesima decorrenza del 1-04-2011 i versamenti non potranno più essere effettuati tramite bollettino postale ma esclusivamente tramite internet, tabaccherie, contact center con carta di credito o utilizzando i bollettini Mav. 

      Lo ha reso noto l’Inps con la circolare di cui sopra.

      Consulenti del lavoro: La cassazione gli vieta l’assistenza fiscale.

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      La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10100 dell’11 marzo 2011  pone dei paletti ben precisi alle competenze dei consulenti del lavoro. In particolare la disposizione giurisprudenziale afferma che commette reato, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, il consulente del lavoro che eroga servizi di assistenza e consulenza fiscale che invece sono di esclusiva competenza dei dottori e ragionieri commercialisti. 

      Ciò in quanto questi ultimi, cioè i commercialisti,  hanno dovuto prima superare l’apposito esame di Stato  e poi successivamente iscriversi all’Ordine  di  appartenenza  al fine di aver titolo per l’esercizio della professione di assistenza e consulenza fiscale.
      Il consulente del lavoro, continua la Corte, può assistere i lavoratori dipendenti, “occupandosi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte”.
      Il caso.
      Nella fattispecie esaminata un consulente del lavoro, che a tutti gli effetti esercitava la professione di commercialista, aveva promosso RICORSO in Cassazione contro il Tribunale che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo dello Studio Professionale, in considerazione di essere ritenuto bene “pertinente ai reati di esercizio abusivo della professione di commercialista e di appropriazione indebita aggravata, per aver ricevuto, dai suoi clienti somme per il pagamento di imposte e contributi”.
      Nel rigettare il ricorso la Corte ha evidenziato come l’art. 348 del codice penale punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale siano necessario una speciale abilitazione dello Stato.
      Aggiunge, la Cassazione, che per verificare se una determinata prestazione professionale  rilevi gli estremi del reato, ai sensi dell’art. 348 c.p., è sufficiente accertare che la stessa sia una prestazione tipica e caratteristica di una professione per la quale occorre il superamento di apposito esame previsto dalla legislazione statale.