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Prospetto variazioni saggio legale d’interesse. Procedura per il calcolo della rivalutazione monetaria comprensiva di interessi.

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Ai fini della rivalutazione di IMPORTI, comprensivi di interessi di legge, per pratiche legali o altro da una certa data (pregressa) ad oggi o ad altra data successiva il prospetto seguente occorre per calcolare gli interessi LEGALI maturati sugli stessi importi dal momento in cui questi erano dovuti.

Quasi sempre per la determinazione del valore di una somma da calcoare  DA UNA CERTA DATA AD UN’ALTRA DATA (stabilita ad esempio da una sentenza),  ad atto che questa fosse dovuta precedentemente, occorre affiancare al calcolo degli interessi,  anche la rivalutazione monetaria ossia la variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (ossia la SVALUTAZIONE MONETARIA o RIVALUTAZIONE DEL POTERE D’ACQUISTO) secondo i dati messi a disposizione dall’ISTAT.

 

La procedura apparentemente semplice diventa complessa nel momento in cui  l’importo da rivalutare comprensivo di interessi abbraccia più anni e le variazioni sia del tasso legale che dell’ISTAT partono da mesi infrannuali e sono da calcolare durante anni in cui ci sono variazioni del predetto tasso legale e della svalutazione monetaria.

In tal caso occorre per rigorosa precisione occorre fare il calcolo rapportato a giorni e non ad anno.

RIMBORSI IVA rapidi dal 2011: Da quest’anno va in soffitta il modello VR cartaceo.

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Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha modificato e semplificato il procedimento per ottenere il “rimborso iva”.
Da quest’anno infatti insieme alle dichiarazioni annuali si potrà inserire la suddetta richiesta  nel quadro VR (e non più sul <> da consegnare manualmente al concessionario della riscossione).
  il rimborso verrà automaticamente accreditato sul conto bancario o postale dei contribuenti.
 Con tale provvedimento si avrà così avuto un doppio vantaggio: semplificazione al massimo della procedura  di richiesta e minor tempo di attesa per la riscossione del rimborso che risulterà già accreditato sul conto personale  senza ulteriori passaggi.
Una buona notizia per le imprese, in un momento di crisi di liquidità: ottenere dall’Erario soldi esborsati sulle fatture ricevute a titolo di imposta sul valore aggiunto è una manna dal cielo….una piccola manna.

RICONCILIAZIONI BANCARIE in vista dei BILANCI 2011.

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In vista della redazione dei bilanci relativi all’anno 2010 ci soffermiamo sulle operazioni di  ”riconciliazioni bancarie” necessarie  al fine di  far  corrispondere i  saldi desunti  dagli estratti conto  e quelli risultanti dalle registrazioni contabili dell’impresa,  così come disposto dalle normative sia civilistiche che fiscali:
·         prima di tutto  il conto banca/banche dev’essere gestito distintamente per ogni singolo istituto con cui si  intrattiene un rapporto di conto corrente o similare;
·         sono vietate le compensazioni fra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi;
·         bisogna  registrare nell’esercizio operazioni  disposte nell’anno (ad esempio bonifici) anche se contabilizzate dalla banca dopo il  31.12; infatti può succedere che il 30 dicembre venga emessa una disposizione di bonifico che però venga effettivamente addebitata  il 3 gennaio dell’anno successivo; (si consiglia in tal caso per tenerne memoria creare un conto di appoggio per poi stornarlo sul conto banca nell’anno successivo).
Esempio..
Il 30-12-2010 viene effettuata disposizione di bonifico a favore del sig. Rossi addebitato dalla Banca il 3-01-2011.
               Registrazioni             
               
               31.12.2010
               Fornitore Rossi   A  disposiz di Debito BANCA X
                    1000                                     1000
  
              03.01.2011
               Disposizioni di Debito banca X    A       BANCA X
                             1000                                          1000
       Ciò a norma dell’art. 2216 c.c.
·         In ogni caso ed il linea generale a  chiusura dell’esercizio le eventuali differenze tra saldo contabile ed estratto conto devono risultare da un prospetto di riconciliazione.
·         Ancora non è corretto  registrare nell’esercizio operazioni contabilizzate nel 2011 anche se di valuta 2010.
Ricordiamo che il DL  78/2010 prevede l’obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia le operazioni  sospette di antiriciclaggio da parte di intermediari finanziari e professionisti obbligati. In tal senso il sospetto si desume  dalle caratteristiche, entità e  natura delle operazioni  rispetto alla capacità economica dell’attività svolta dal soggetto in questione.
Esempio spesso lampante  sono  le continue manovre di cassa anche se non superiori al limite di 5.000 euro.

Il sistema dei buoni lavoro: strumento duttile e molto utile.

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Moltissime le normative intervenute in questi ultimi due anni riguardanti la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di carattere accessorio. L’Inps ha il ruolo di concessionario di tale sistema di assunzione e contribuzione alternativo costituito dai buoni lavoro.

L’ambito applicativo del sistema dei buoni lavoro ( voucher ) si è sempre di più esteso.

Le prestazioni occasionali accessorie ricevute da committenti può essere regolamentato attraverso l’acquisto dei suddetti buoni lavoroche vengono consegnati ai prestatori/lavoratori occasionali e da questi ultimi riscossi in qualsiasi ufficio postale italiano per il valore netto che vediamo di seguito.
Il valore nominale è pari a 10 euro ma sono previsti anche buoni da 50 e 20 euro non separabili.
Nell’ importo di 10 euro sono comprese:
– la contribuzione del 13% A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (che sarà imputata alla posizione del lavoratore a fini pensionistici);
– la contribuzione del 7% a favore dell’ INAIL;
– il 5% a favore dell’Inps per il servizio reso.
Il valore netto del buono è quindi di euro 7,50 che restano effettivamente in tasca al lavoratore.
Acquisto buoni lavoro da parte dei committenti datori di lavoro.
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • cartacea;
  • telematica che è accessibile dalla pagina “servizi ON LINE ‘ del portale INPS;
  • tramite rivenditori di monopoli autorizzati.
Attenzione: Nel caso dell’acquisto dei buoni lavoro da parte di imprese  familiari la procedura possibile è solo quella telematica in quanto cambia la contribuzione ed il valore netto corrisposto al prestatore.
Riscossione buoni lavoro.
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire come detto presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.
Per consentire la riscossione del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali l’INPS raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro , compilando tutti i campi: dal codice fiscale del committente/datore di lavoro al codice fiscale del prestatore/lavoratore, poi data di inizio e di fine prestazione.
Per quanto riguarda la procedura telematica in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.
Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, si invita a recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi nella relativa rete tabaccai.
Fonte: Inps.
Il nostro commento sui buoni lavoro è molto positiva.
E’ infatti una procedura molto semplice sia per il datore di lavoro che può acquisire prestazioni occasionali occorrenti con immediatezza e nel rispetto delle leggi, sia per i prestatori/lavoratori che possono cumulare contribuzione previdenziale e sono coperti da eventuali incidenti sul lavoro.
Facendo un esempio pratico:
Spesso capita che un’impresa abbia bisogno di lavoratori solo per un giorno o due, e per questo incarichino lavoratori occasionali,  al fine però di  evitare i costi e le perdite di tempo per l’inquadramento tradizionale,  li utilizzano illegalmente in nero, cosa molto rischiosa sia per gli eventuali incidenti dei lavoratori sia per le conseguenze penali nel caso essi siano pizzicati dall’ispettorato del lavoro.
Con i buoni lavoro si è perfettamente in regola e tutelati da entrambe le parti.
Altro esempio pratico può essere il caso di un lavoro di trasloco in cui si ha bisogno di persone per smontare e rimontare mobili, arredi, attrezzature, ecc… Ovviamente l’occorrenza del committente è limitata a 2/3 giorni e riguarda lavori perfettamente occasionali ed accessori (condizione essenziale per utilizzare i buoni lavoro).
Basta recarsi presso un tabaccaio autorizzato acquistare i buoni lavoro e compilarli consegnandoli al lavoratore man mano che si va avanti con il lavoro predetto.
Il prestatore si recherà successivamente e semplicemente presso un Ufficio Postale per riscuotere le somme cui ha diritto.
Una procedura semplice quindi ma con la quale si è coperti in maniera totale: si pensi ad esempio ad un eventuale incidente grave del lavoratore, sia quest’ultimo che il committente saranno tutelati allo stesso modo di un normale lavoratore regolarmente assunto con contratto e inquadramento tradizionali.

Ringraziamo i lettori.

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     Ringraziamo tantissimo i nostri lettori !!!
a soli 5 mesi dall’apertura del sito siamo a quasi 1000 visualizzazioni giornaliere, 15.000 nell’ultimo mese, e a circa 45.000 in totale. (Statistiche Dati Blogger.com)

  Considerando il numero di post pubblicati (200 circa) abbiamo avuto tantissime visite, segno che essi sono stati scritti con la voglia di informare i lettori su nuove normative, con la voglia di dare una mano alle imprese in difficoltà, con la voglia di essere professionisti in un mondo globalizzato; senza assolutamente arrogarci, nè di fatto nè in altro modo, la presunzione di fare giornalismo, in quanto il nostro è un blog non aggiornato con periodicità e continuità come da normative vigenti.

Inoltre i suoi autori sono tutti professionisti che esercitano la professione e con grande sacrificio riescono a scrivere speriamo qualcosa di interessante.
Stiamo cercando ancora consulenti con la passione del loro lavoro e della scrittura, passione che si trasforma in missione verso le persone che hanno bisogno di un supporto pratico e che si immolano e fanno propri i problemi delle aziende clienti.
Grazie
Redazione rivista fiscale web.

Cedolare secca: da oggi in vigore. Per il momento un beneficio solo per ricchi.

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Ieri l’Agenzia delle Entrate in un comunicato, che anticipa il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che c’è tempo fino al 6 giugno c.a. per registrare i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ed esercitare l’opzione per “la cedolare secca”.
Praticamente per i contratti che scadono nell’arco temporale che va da oggi 7 aprile al 6 giugno si potrà registrare il contratto ed esercitare l’opzione al fine di avvalersi della nuova tassazione delle locazioni ad uso abitativo.
Ovviamente l’opzione è facoltativa e consigliamo di far bene i conti per una norma che sembra favorire in prevalenza i proprietari con redditi alti senza alcun beneficio per gli inquilini in termini di contenimento degli affitti e di sostegno economico alle famiglie in difficoltà.
Un provvedimento che omaggia i proprietari di circa 1 miliardo e mezzo a pochi mesi dal taglio di 80 milioni di euro al fondo a sostegno delle locazioni per gli inquilini più deboli economicamente.
Ma facciamo un esempio di convenienza:
Per il 2011 sono state stabilite le seguenti aliquote applicabili agli scaglioni di reddito:
  • da          0 a  15.000 euro = aliquota Irpef  al 23%; 
  • da 15.001 a 28.000 euro = aliquota Irpef al 27% (ovvero 3.450 euro + 27% sul reddito eccedente i 15mila euro); 
  • da 28.001 a 55.000 euro = aliquota Irpef al 38% (ovvero 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28mila euro); 
  • da 55.000,01 a 75.000 euro = aliquota Irpef al 41% (ovvero 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55mila euro); 
  • oltre 75.000 euro = aliquota Irpef al 43% (ovvero 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75mila euro). 
Risulta chiaro che al 90% la cedolare secca non è conveniente per coloro che hanno solo un reddito da fabbricati che non superi 15.000 euro, in quanto pur rientrando in tal caso nell’aliquota irpef normale del 23% potranno detrarre oneri per familiari a carico, oneri per spese mediche e via dicendo. Oltre al fatto che in regime normale l’affitto è imponibile per l’85%.
Quindi visto che la cedolare secca dispone che sull’affitto occorre pagare il 21% per i contratti liberi ed il 19% per i contratti ad equo canone, mediante imposta sostitutiva, bisogna fare due calcoli e si vedrà che la convenienza, per coloro che rientrano nei 15.000 euro è assolutamente da dimenticare.
Ottimo risparmio invece per coloro che hanno un reddito medio alto e hanno poche detrazioni: l’affitto non si cumula al proprio reddito ma la tassazione viene spostata su un altro asse uguale per tutti ossia la tassazione separatamente calcolata al 19 e 21%.
Esempio:

reddito da lavoro dipendente euro 28.000
fitto 10.000 – imponibile                 8.500

totale reddito                                36.500

sull’affitto pagherà una imposta IRPEF pari ad euro 3.230,00. (8500 x 38%)

Chiaramente tali soggetti opteranno per la cedolare secca, poichè sia pur vero che il canone è interamente imponibile per  euro 10.000 e non per euro 8.500  esso non va a sommarsi al reddito da lavoro dipendente ed in tal modo non sforerà nel 38%.
Sull’affitto con la cedolare secca essi pagheranno nell’esempio una imposta SOSTITUTIVA pari ad euro 2.100 anzichè euro 3.230.
Non parliamo per i redditi più alti e quindi scaglioni più alti… il risparmio è davvero considerevole.
Cosa cambia per l’inquilino:
il canone rimane invariato;
non si dovrà pagare l’imposta di registro e bollo sulla locazione;
non si dovrà pagare l’imposta di registro in caso di risoluzione;
non si dovrà pagare l’incremento istat sul canone.
Praticamente l’inquilino risparmierà su di un fitto di 10.000,00 euro la metà del 2% ossia 100 euro, mentre il proprietario potrà risparmiare migliaia di euro.
Difatti fermo restando l’esempio di 10.000 euro di canone il proprietario potrà risparmiare sino ad massimo di euro 1.555,00 euro nel caso abbia un reddito superiore a 75.000,00 euro.
Si precisa che i calcoli sono stati elaborati a mò di esempio e non possono essere applicati al singolo contribuente per il quale, ai fini della verifica della convenienza, occorrerà elaborare una previsione  fiscale caso per caso.

Articolo a cura di Giuseppe Merola
 

Proventi da intermediazione sui finanziamenti dei venditori di auto: esclusi dal pro-rata di deducibilità.

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 del 5 aprile 2011, ha chiarito che i proventi ricevuti dai commercianti di auto per intermediazione su finanziamenti accesi dagli avventori dei propri autoveicoli,  pur essendo operazioni esenti ai sensi dell’art.10  del DPR n. 633/72, non rientrano nel calcolo del pro-rata di detraibilità dell’Iva a credito,  in quanto operazioni marginali rispetto all’oggetto proprio dell’attività svolta.


Esempio:

Avendo 10.000 euro di credito IVA, avendo 100.000 euro di vendite auto con iva, avendo 50.000 euro di vendita auto con il regime del margine, avendo 20.000 euro di proventi da intermediazione sui finanziamenti, il pro-rata di detraibilità sarà così calcolato:

percentuale di iva detraibile=     operazioni con iva 
                                             _____________________ x 100
                                             totale complessivo oper. 
 100.000
 _______ x 100 = 66,67  iva effettiv. detraibile = 10.000 x 66,67% = 6.667.
 150.000

Nel caso in cui invece l’attività di intermediazione creditizia costituisce per la concessionaria un settore distinto dell’azienda, riferendoci sempre all’esempio su esposto la situazione sarebbe questa:



percentuale di iva detraibile=     operazioni con iva 
                                             _____________________ x 100

                                             totale complessivo oper.  
      100.000
______________ x 100 =58,82 iva effettiv.detraibile =10.000 x58,82% =5882.
150.000+20.000


ICI: come calcolare l’imposta per gli immobili senza rendita di categoria D secondo il Decreto MEF.

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La normativa sull’ICI dispone che i tutti i fabbricati iscritti in catasto, scontano l’imposta utilizzando, quale base imponibile, il valore dell’immobile determinato con riferimento alla rendita catastale vigente al I gennaio dell’anno di imposizione.

Invece per i fabbricati di categoria D, privi di rendita catastale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2011 (pubb. in G.U. n. 75 in data 1 aprile) ha disposto che la base imponibile deve essere determinata con riferimento ai dati contabili relativi al fabbricato iscritti distintamente tra le immobilizzazioni dell’impresa medesima:

In particolare occorrerà prendere a base il costo di costruzione o di acquisizione dell’edificio, incrementato dei costi capitalizzati ad esso inerenti, e moltiplicarlo per il coefficiente dell’1,02 % (come recita il suddetto decreto).

In tal modo si è ricavato il valore su cui applicare l’aliquota ICI vigente nel Comune in cui è situato l’immobile.

Facendo un esempio:

Valore di acquisto iscritto in bilancio euro 500.000,00
Costi di ristrutturazione capitalizzati euro 200.000,00

Totale Immobilizzazione distintamente identificata in bilancio euro 700.000,00 moltiplicato per il coefficiente dell’1,02 = base imponibile ICI = euro 714.000,00 moltiplicato aliquota comune/1000 = ici da versare.

Si ricorda che nel caso invece l’immobile di categoria D abbia assegnata la rendita catastale si procederà ritualmente così:

rendita catastale = euro 5.000
coefficiente moltiplicatore = 50
rivalutazione = 1,05

5000 x 50 x 1,05 = base imponibile che moltiplicata per aliquota comune/1000 = ici da versare.

Articoli correlati:
determinazione base imponibile ICI.

Giocatori di Poker on line: verifiche a raffica.

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L’Agenzia delle Entrate, con una lettera di richiesta inviata a vari “giocatori professionisti di Poker on line”, sta verificando se essi abbiano dichiarato  al fisco i redditi derivanti dalle vincite di gioco qualora obbligati.
Trattasi di una vasta operazione, che vede impegnata anche la Guardia di Finanza. 
Sotto controllo non solo gli introiti ricevuti da vincite on line, ma anche quelli derivanti da sponsorizzazioni, sfruttamento dei diritti dell’ immagine e d’autore.
La verifica riguarderebbe in particolare i c.d. “grinder professionisti” che hanno sottoscritto contratti con le principali Poker Room sia italiane che internazionali. 

Il settore, a quanto pare, solo nel 2010 (dati AGIPRONEWS) avrebbe incassato 3 miliardi di euro
da Italia Oggi 31-03-2011 pag. 21.

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Si ricorda che gli incassi relativi a vincite  derivanti da partecipazione a giochi in rete rientrano nell’ambito impositivo fiscale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 c.1 lettera d) del Tuir, secondo il quale costituiscono redditi diversi <> “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)” che concorrono quindi, <>, alla formazione del reddito complessivo dei suoi percettori.

Occorre anche puntualizzare che è diverso il caso previsto dall’articolo 30 del D.P.R. 600 del 1973, il quale dispone che se tali vincite o premi siano corrisposti dallo Stato e/o da persone giuridiche pubbliche o private o dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, esse sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa. In questo caso l’obbligo fiscale è assolto.

Quindi per fare un esempio pratico:

  • le vincite che vengono tassate operando la ritenuta a titolo d’imposta non devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi.
  • le vincite invece ricevute dalle suddette società di “Poker On Line”, sia italiane che estere, sono soggette ad imposizione in Italia quando:

1) il giocatore percettore sia residente in Italia anche se le somme siano corrisposte da società estere.

2) il giocatore percettore sia cittadino italiano, sia pur residente all’estero  ed iscritto all’Aire, per il quale l’Ufficio dimostri che  effettivamente dimori in Italia (almeno per la metà dell’anno).
     
Infine in entrambi i casi suesposti:
nel caso in cui  la società erogante abbia la sede legale ed effettiva all’estero e comunque sulle vincite abbia operato una trattenuta a titolo di imposta (versata quindi allo stato estero), occorrerà verificare caso per caso, se si possano decurtare, dalle imposte italiane,  le tasse già pagate presso lo Stato in cui ha la sede il soggetto erogante.

Ciò ovviamente dipenderà dalle convenzioni tra Stati.
  Si ritiene comunque che normalmente il pagamento avvenga senza alcuna trattenuta e per questo i controlli in corso.

Un pro-memoria degli oneri detraibili e deducibili in vista del 730 e Unico 2011.

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Nel quadro E del 730/2011 e nel quadro RP dell’Unico-PF 2011 vanno indicate le spese sostenute nel 2010 che danno diritto ad una detrazione d’imposta o ad una deduzione dal reddito.
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Premettiamo la sostanziale differenza tra DETRAZIONI D’IMPOSTA (Oneri detraibili) e DEDUZIONI DAL REDDITO (Oneri deducibili).
Oneri detrabili.
Sono le spese sostenute nell’anno per cui si ha diritto ad una riduzione dell’imposta da pagare. La detassazione varia in riferimento alla tipologia della spese medesime.
Esempi tipici di oneri detraibili sono:
  •  le spese sanitarie che danno diritto ad una diminuzione dell’IRPEF pari al 19% dell’onere sostenuto, qualora effettivamente pagato nell’anno, e  da calcolare sull’ importo eccedente euro 129,11 che costituisce franchigia. 
  • le spese per ristrutturazioni edilizie che danno diritto ad una riduzione dell’imposta pari al 36%  dell’onere tipologico sostenuto, da calcolare su un tetto massimo di euro 48.000 per ogni unità catastale posseduta o detenuta (detrazione fruibile per 1/10 all’anno).
Incapienza dell’onere detraibile.
Con tale termine si intende l’impossibilità di ricevere un beneficio fiscale quantunque si siano sostenute spese che fiscalmente, ed a questo punto solo teoricamente, costituirebbero risparmio d’imposta.
L’incapienza TECNICAMENTE si ha quando l’imposta dovuta dal contribuente sia inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto;  la parte di detrazione che supera l’imposta non può essergli rimborsata.
Detta in parole povere, lo Stato riconosce al contribuente una diminuzione o un rimborso dell’Irpef da pagare o pagata solo se “l’imposta netta”, calcolata sul suo reddito, sia superiore a zero e fino alla sua concorrenza.
Nel caso l’imposta netta sia pari a zero il contribuente non avrò diritto ad alcunché pur in presenza di oneri detraibili altissimi, come potrebbe accadere per il sostenimento di spese mediche.
Praticamente una vera e propria iniquità ….diremo sociale …più che fiscale:

Esempio:

Un contribuente con imposta netta pari a zero (probabilmente con reddito basso) avendo subito spese mediche per euro 10.000 non ha diritto ad alcun rimborso ….. a differenza di un contribuente con reddito alto, che a parità dello stesso importo sostenuto ed alla stessa tipologia di spesa, ha diritto ad una detassazione pari al 19% della spesa medesima (in quanto avrà sicuramente subito trattenute,  in acconto d’imposta, dal datore di lavoro nel caso sia dipendente e la sua imposta netta di risulta sia molto alta e capiente).

Esiste una sola eccezione all’incapienza, che si ha quando la detrazione compete sui canoni di locazione. In alcuni casi infatti si può avere il rimborso anche in presenza di DETRAZIONI INCAPIENTI.
Oneri deducibili.
Gli oneri deducibili sono una serie di spese, come ad esempio i contributi previdenziali ed assistenziali, obbligatori o volontari che  posonno ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
In questo caso per l’appunto si parla di deduzioni dal reddito.
A differenza degli oneri detraibili, gli ONERI DEDUCIBILI danno un risparmio fiscale variabile in rapporto alle aliquote IRPEF per scaglioni, a cui soggiace il reddito personale, ed in riferimento al segmento dello stesso scaglione su cui esse incidono. In linea di massima, tali oneri, danno maggior risparmio d’imposta per i redditi più alti rispetto a quelli più bassi …. 
Ndr.

Tantissime comunque sono le spese che danno diritto a <> o <> e molto spesso succede che il contribuente avendo subito dei costi particolari, in linea logica rientranti nella sfera personale, non è a conoscenza che essi danno diritto ad uno sgravio fiscale.
Abbiamo pensato allora di fare cosa utile, proponendo una mera elencazione di tutte le spese detraibili  e deducibili, la cui misura poi va verificata con il proprio consulente:
1. Adozione minori stranieri
2. Affitto prima casa
3. Affitto prima casa a canone libero
4. Affitto prima casa con canone concordato
5. Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro
6. Affitto prima casa giovani fino a 30 anni
7. Affitto per studenti fuori sede
8. Agevolazioni affitto per i proprietari
9. Agopuntura
10. Analisi di laboratorio
11. Apparecchiature sanitarie
12. Articoli sanitari di uso comune
13. Asilo nido
14. Assegni al coniuge
15. Assegni alimentari
16. Assicurazione
17. Assicurazione abbinata al mutuo
18. Assicurazione infortuni conducente
19. Assicurazioni per i familiari a carico
20. Assistenza sanitaria integrativa
21. Assistenza infermieristica e ostetrica
22. Assistenza specifica ai disabili
23. Attività sportiva ragazzi
24. Ausili sanitari
25. Autoveicoli per disabili
26. Badanti
27. Certificati medici e perizie
28. Chirurgia estetica
29. Contributi agli istituti scolastici
30. Contributi colf e badanti
31. Contributi previdenziali obbligatori
32. Contributi previdenziali volontari
33. Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea
34. Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di familiari a
carico
35. Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca
36. Credito d’imposta per riacquisto prima casa
37. Cure termali
38. Detrazione d’imposta per i figli a carico
39. Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati
40. Detrazione per le spese per i figli a carico
41. Detrazione 36%
42. Detrazione 36% a comodatari e inquilini
43. Detrazione 36% con il coniuge
44. Detrazione 36% immobili di familiari
45. Detrazione 36% in condominio
46. Detrazione 36%& per acquisto box
47. Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa
48. Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato
49. Detrazione 36% per successione
50. Detrazione 55% per risparmio energetico
51. Dietisti e diete
52. Erogazioni liberali deducibili
53. Erogazioni liberali detraibili
54. Farmaci
55. Farmaci da banco
56. Farmaci galenici
57. Farmaci fitoterapici
58. Farmaci omeopatici
59. Farmaci veterinari
60. Fecondazione assistita
61. Fisioterapia
62. Ginnastica correttiva
63. Intermediazione immobiliare
64. Lenti a contatto
65. Logopedista
66. Master
67. Mutuo prima casa
68. Mutuo e prima casa con il coniuge
69. Mutuo prima casa dei familiari
70. Mutuo e prima casa e successione
71. Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro
72. Mutuo e prima casa per nuda proprietà
73. Mutuo rinegoziato
74. Mutuo rinegoziato e accollo
75. Mutuo per costruzione
76. Mutuo per ristrutturazione
77. Occhiali e montature
78. Prestazioni chiropratiche
79. Previdenza integrativa
80. Previdenza integrativa all’estero
81. Protesi
82. Psicoterapia
83. Società di mutuo soccorso
84. Spese di degenza
85. Spese di istruzione
86. Spese funebri
87. Spese mediche per disabili
88. Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico
89. Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket
90. Spese per acquisto farmaci all’estero
91. Spese sanitarie all’estero
92. Spese sanitarie rimborsate
93. Sussidi tecnici ed informatici
94. Test di accesso all’università
95. Ticket farmaci
96. Trasporto in ambulanza
97. Università
98. Università all’estero
99. Università telematiche
100. Visite veterinarie

Pro-memoria Fisco e Tasse.