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Riesame indennità covid INPS: MESSAGGIO N. 734.

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L’INPS ha emanato in data 19 febbraio 2021, il messaggio 734 che chiarisce come procedere per inoltrare RIESAME DELLA DOMANDA DI BONUS COVID per chi non l’avesse ricevuto e di averne diritto.. TERMINE 11 marzo 2020.
L’istanza di riesame del bonus 600 euro non accolto va inoltrata  utilizzando l’allegato 1 della circolare.

Potenzialmente interessate  sono le seguenti categorie di lavoratori:

– lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo.

Indennità Covid 1.000 euro: le istruzioni INPS per il riesame delle istanze non accolte:

Nello stesso messaggio INPS numero 734 del 19 febbraio 2021 si fornisce la guida  per produrre il riesame  COVID di 1000 euro previsto dagli articoli 15 e 15-bis del decreto legge 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L’indennità emergenziale era quella prevista dal decreto Ristori, che si sostanziava in un contributo di 1.000 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori , che non hanno ottenuto quanto spettante,, avranno la possibilità di procedere alla richiesta di riesame qualora rispettino i requisiti indicati dalla normativa e specificati in due precedenti documenti di prassi dell’INPS:

la circolare numero 137 del 26 novembre 2020;
la circolare numero 146 del 14 dicembre 2020.

Tale procedura può essere eseguita sia da un patronato sia dal cittadino con proprie credenziali.

  1. Termine per il riesame 20 giorni dal 19 2 ovvero 11 marzo 2021.

messaggio_numero_734_del_19-02-2021

Inps forfettari ridotta. Entro il 1 marzo la domanda.

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Contributi INPS ivs ridotti del 35% per artigiani e commercianti in regime forfettario.

Artigiani e Commercianti ditte individuali che utilizzano anche per il 2021 il Regime forfettario con volume di affari prodotto nel 2020 non superiore a 65.000,

potranno pagare la contribuzione ridotta del 35% rispetto al normale minimale previsto per tutti gli iscritti.

In sostanza, anziché circa 1000 euro per trimestre pagheranno 650 euro per trimestre.

LA RIDUZIONE NON È AUTOMATICA, Ma deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno attraverso il cassetto previdenziale e commercianti della propria area riservata inps.

DAL MENU SULLA DESTRA SCEGLIERE LA FUNZIONE DOMANDE TELEMATIZZATE , poi regime agevolato L.190/2014 e poi Adesione.

IL MINOR ESBORSÒ NON È AGEVOLAZIONE IN QUANTO TALE CONTRIBUZIONE RIDOTTA VALE PER LA FUTURA PENSIONE.

(secondo il principio contributivo – del quanto di versa tanto si prende …)

In particolare si consiglia di chiedere la riduzione ai giovani all’inizio dell’attività ma non  a coloro che sono a ridosso  dell’età pensionabile.  .

Accedere al sito INPS.IT, entrare nella propria area riservata  con il PIN, CNS, CIE O SPID, cercare cassetto previdenziale artigiani e commercianti , scegliere domande telematizzate , scegliere regime agevolato, e poi ‘adesione’ e dopo aver compilato eventuali Campi vuoti   Fate invio e stampatene copia per prova … Termine 28.2.2021 per i contributi 2021.

Da tenere a mente che se nell’anno 2022, si passerà al regime ordinario dovrete preoccuparvi di utilizzaste le stesse funzioni, sopra Descritte facendo  ‘revoca’ per evitare di ricevere f24 ridotti senza averne diritto per poi avere accertamento contributivo  2022.

COME CREARE CONTO GIOCO LOTTERIA SCONTRINI

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Accedi al portale dedicato: https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria

INSERISCI IL TUO CODICE FISCALE E CLICCA SU ACCETTAZIONE PRIVACY

inserisci il codice di sicurezza e fai genera conto gioco.

Una volta generato, ti uscirà un’altra maschera come sotto, e  potrai stamparlo (primo pulsante) o scaricarlo su file (secondo pulsante di destra).

Lo porterai sempre con te e potrai mostrarlo agli esercenti che sono dotati di registratore di cassa con possibilità di fare la giocata.

Sappi anche che in tal modo l’Agenzia delle Entrate saprà ogni tua spesa in quanto l’esercente dovrà comunicare a chiusura che tu hai fatto la giocata e hai speso x euro, solo in tal modo avrai diritto alla vincita in caso i tuoi numeri siano estratti.

Semplificare le norme per crescere in fretta. Mario Draghi non ha idea di quanti lacci legislativi ci sono ?

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GRANDE MARIO DRAGHI , MA SE NON SI SEMPLIFICA LA LEGISLAZIONE STAREMO SEMPRE BLOCCATI; E CON UN PESO DA PORTARE CHE NON FA CRESCERE L’ECONOMIA E LA SOCIETÀ’!

Su di una questione (esempio fondo perduto) esistono :
Decreto legge
Conversione in legge
Decreti attuativi
Circolari esplicative
Risoluzioni ministeriali
Sentenze cassazione
Provvedimenti Ade

Come si fa ad andare veloci se SU una singola cosa RISCHI SEMPRE DI SBAGLIARE ?

Draghi : discorso importante. Occorre un Paese più semplice

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Draghi ha fatto veramente un discorso sano, importante.

Io credo che le sfide che mario draghi si impegna ad affrontare non sia completamente percorribili.

Il nostro Paese è complesso perché le normative vigenti non permettono di poter muovere velocemente gli scacchi della ripresa.

Gli elementi che potranno incidere positivamente sulla ripresa è rendere l’impianto normativo semplice e preciso.

Troppe norme fiscali, a volte contraddittorie tra di loro, troppe norme giuridiche e penali non permettono di dare certezza della pena, nè per condannare né per scagionare.

Mario Draghi potrà andare anche come un treno, ma sulle rotaie saranno tante fermate da fare, perché trippe le norme vigenti. Un’abnorme volume di leggi che se non tagliate saranno il freno di qualsiasi premier, anche di mario draghi.

Cessione di beni e cessione d’azienda: il sottile limite da considerare

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Il sottile limite tra cessione di beni e cessione d’azienda che fa grandi differenze di gettito.

Ultimamente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la differenza tra cessioni di beni soggetti ad IVA e cessione di ramo di azienda soggetta ad imposta di registro.

La risoluzione ha risposto alla qualificazione della cessione di beni strumentali da GESTORI USCENTI E GESTORI ENTRANTI, AFFIDATARI DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

In tale caso l’Agenzia ritiene che trattasi di cessione di beni soggetta ad iva, e non cessione di ramo di azienda soggetta a imposta di registro, meno costosa.

Nel caso contemplato dall’interpello, la cessione, come ritenuto dall’Agenzia, pur rientrando nel diritto privato societario, è avvenuta in una situazione pubblicistica visto che tali aziende cedente e cessionaria, entrambe sono state concessionarie di locale trasporto pubblico disciplinato da norma regionale.

L’Amministrazione ha chiarito che la qualificazione di azienda deve essere intesa in senso complessivo, anche quando le cessioni di complessi aziendali riguardano rami di azienda.

La cessione di ramo di azienda attiene a un complesso aziendale funzionante in autonomia composta da beni materiali, immateriali e da rapporti giuridico-economici atti a permettere l’esercizio dell’attività di impresa e non singoli beni che compongono l’azienda stessa (Circ. Min. 19 dicembre 1997 n. 320).

Sono proprio i legami giuridici che si trasferiscono con il ramo di azienda che permettono l’inquadramento della cessione di un ramo di azienda soggetta ad imposta di registro, anche quando comprendono cospicui beni strumentali, ma che se non consoni allo svolgimento autonomo dell’attività ceduta, attraverso contratti di lavoro, contratti di appalto o simili, rilevano come mera cessione di beni strumentali, una vendita soggetta ad IVA.

a cura di Pino Merola

Estratto da Mementopiù.

In effetti c’è spesso abuso di tale cessione di ramo di azienda, in quanto anche immobili ceduti in ramo di azienda, sotto parvenza di autonoma sotto azienda conferita o  ceduta, possa recuperare tante imposte eluse, proprio per la possibilità di calcolare un netto valore aziendale inferiore al bene strumentale.

Imu al 50% per immobili non abitabili come stabilito la cassazione

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La cassazione ha stabilito che un immobile senza utenze di acqua o di elettricità e comunque inagibile ha diritto alla riduzione Imu rispetto al tributo normale a pagare.

Per ottenere la riduzione occorre fare richiesta al comune.

Per i fabbricati non abitabili , inagibili e di fatto non utilizzabili i proprietari possono richiedere al Comune il pagamento dell’Imu al 50 per cento, attestando che l’immobile stesso non è di fatto abitabile o inagibile mancando le utenze allacciate.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione affermando che esiste sempre la possibilità per il proprietario di presentare al comune dove insiste il fabbricato,  una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l impos-sibilità di utilizzare l’immobile.

Resta onere del proprietario far presente al comune, successivamente, la sistemazione dell’immobile e il conseguente pagamento dell’Imu.

 


 

Draghi: discorso programmatico del buon padre di famiglia. Commozione sentire cosa vuoi sentire…

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Il primo discorso di DRAGHI, secondo me è quello che tutti volevamo sentire, augurandogli che possa mettere in atto quanto programmato.

Se come sembra draghi ha intenzione di utilizzare parte del recovery Found solo a favore delle imprese produttive di reddito e di fatturato e non a quelle imprese già in difficoltà vuol dire che si parte in maniera piuttosto iniqua. Il fondo perduto dovrebbe andare a tutte quelle aziende che hanno la possibilità di produrre utili anche se in difficoltà. Infatti tale situazione di crisi aziendale potrebbe essere dovuta a ragioni contingenti dell’imprenditore E non a errori di pianificazione aziendale. Quindi secondo chi vi scrive bisogna stare attenti a valutare 1 × 1 le attività che sono in crisi per il covid e salvare quelle che sono in proiezione a breve con crescita sostenibile.

Redditi 2019, 10 marzo 2021 ultima chance prima dell’omissione.

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Chi non ha trasmesso la dichiarazione 2020 relativa all’anno 2019 entro il termine ultimo ordinario del 10 dicembre 2020, ha tempo fino al 10 marzo 2021 (ossia entro 90 gg. dal 10 dicembre) per sanare l’inadempimento ed evitare L’OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, che per privati ed aziende, sarebbe una grave mancanza, riconducibile in alcuni casi anche a reati tributari.

Redditi 2020: presentazione tardiva entro il 10 marzo 2021
Come detto l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, da effettuare entro il 10 dicembre 2020, quale ultimo termine ordinario, potrà essere sistemata inviandola entro il 10 marzo 2021 che costituisce l’ultima chance per evitare la dannosa omissione.

Quindi il mancato invio, causato dai motivi più diversi, potrà essere regolarizzato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Quindi coloro che non hanno inviato la dichiarazione entro il termine che quest’anno era previsto per il 10 dicembre 2020, potrà farlo entro il 10 marzo 2021, versando la sanzione di 25 euro per ogni dichiarativo, mediante f24 con il codice 8911 anno 2020, contemporaneamente all’invio della dichiarazione omessa il 10 dicembre 2020 e inviata entro il prossimo 10 marzo 2021. La sanzione di 25 euro vale per ogni dichiarativo, quindi se una impresa ha omesso la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP dovrà versare la sanzione ridotta di 50 euro.

Dopo il 10 marzo 2021, non ci sarà altra possibilità di evitare l’OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E REGOLARIZZARLA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO.

L’UNICA COSA CHE SI POTRA’ FARE E’ SPEDIRE LA DICHIARAZIONE ANNO 2019 (OMESSA ANCHE ENTRO IL 10 MARZO 2021)  ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO SUCCESSIVO.

IN QUESTO CASO SE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 ANNO 2020, CHE ORDINARIAMENTE DOVREBBE SCADERE IL 30 NOVEMBRE 2021, SI INVIA LA DICHIARAZIONE OMESSA DELL’ANNO 2019 SI POTRA’ OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL 50%, QUALORA NON SIANO GIA’ INIZIATE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO O ATTIVITA’ ISPETTIVE PER L’OMISSIONE MEDESIMA.

Ipoteca ex Equitalia

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Ipoteca fiscale su immobile: Cosa fare ….

Quando l’ADER ex Equitalia, ha un credito nei confronti di un contribuente superiore a 20.000 euro può iscrivere ipoteca giudiziale su un immobile a lui intestato.

Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ex-Equitalia, ha effettuato notifica valida al contribuente, e decorsi 60 giorni da tale data di notifica, potrà agire nei suoi confronti per l’iscrizione di ipoteca su eventuali immobili a lui intestati.

Da quel momento, l’immobile potrebbe essere egualmente venduto, ma ovviamente, visto che l’ipoteca segue il bene, è difficile che il compratore possa accettarlo compreso di gravame.

Quando ex Equitalia, procede a notificare un atto di intimazione per il pagamento di un debiti inps, irpef, iva o altro, hai giorni di tempo per pagarle o contestarle tramite ricorso.

( INFATTI CI POTRANNO ESSERE VIZI DI NOTIFICA O DELLA CARTELLA CHE TI PERMETTONO DI ANNULLARE L’INTIMAZIONE)

Se entro 60 giorni non si fa nulla nè pagamento e nè ricorso Successivamente l’Amministrazione potrà procedere all’espropriazione forzata, azioni cautelari o conservative, come iscrizione ipotecaria del bene immobile.

In sostanza l’Agenzia della riscossione prima di espropriare la casa e metterla all’asta, comunica al debitore di voler recuperare il proprio credito ormai non contestato, aggredendo il suo patrimonio.

Come detto per i crediti superiori a 20.000 € l’Amministrazione Finanziaria può iscrivere ipoteca sugli immobili del creditore, per conservare il proprio diritto di credito.

L’ipoteca blocca l’immobile anche se non ci sono i requisiti per l’espropriazione e la vendita all’asta, quando il debito è inferiore a a 120.000,00 €.

SI RICORDA CHE L’IPOTECA E’ ISCRIVIBILE PER IL DOPPIO DEL DEBITO.

L’IPOTECA E’ ISCRIVIBILE ANCHE SU UN FONDO PATRIMONIALE COME DA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2020 N. 5017.

RICORDATI IN OGNI CASO CHE SE RICEVI UNA CARTELLA ESATTORIALE, NON SUBIRAI SUBITO L’ISCRIZIONE IPOTECARIA.

MA SE FAI DECORRERE I 60 GIORNI SENZA FAR NULLA ,,, DOPO CIRCA SEI MESI, EQUITALIA POTRA’ ISCRIVERE IPOTECA SULLA TUA CASA, MANDANDOTI UN’ALTRA COMUNICAZIONE DOVE TI AVVISA CHE IN SEGUITO ALLA CARTELLA IMPAGATA TI INTIMA AL PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI, E SE NON ESEGUITO OPPURE NON CONTESTATO (CONSIGLIATO) L’ENTE POTRA’ D’UFFICIO ISCRIVERE IPOTECA SUL TUO IMMOBILE. A QUEL PUNTO SONO DOLORI.

Questa NOTIFICA, A NORMA DEL DPR 602/73 ART. 77 SI CHIAMA comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ED è requisito necessario affinché l’ipoteca iscritta non sia illegittima.

Dopo diverse proroghe per la pandemia, dal 1° marzo 2021 dovrebbe ripartire l’attività di notifica cartelle, iscrizioni ipotecarie e tutte le peggiori cose che possono succederti a te contribuente, anche se magari l’iscrizione a ruolo e la cartella non sono dovute, ma per un errore di mancata richiesta di cancellazione ancora esistono presso Equitalia.

Inutile dire che questo comporterà una paralisi delle tue attività e un grave danno per la tua famiglia e impresa, che potrebbe farti chiudere per sempre ….

RICORDATI CHE L’AGENZIA PER ISCRIVERE IPOTECA SU UN IMMOBILE, SU UN FONDO PATRIMONIALE, SULLA TUA AUTO, SUL TUO CONTO CORRENTE ,,, DEVE NOTIFICARE IN SEQUENZA DEGLI ATTI ALLA TUA PERSONA. SE UNO DI QUESTI ATTI E’ VIZIATO DA NOTIFICA O DA ALTRI ERRORI COMMESSI DALL’AGENZIA CASCA TUTTA LA POSSIBILITA’ DI PIGNORARTI QUALCHE TUO AVERE.

BISOGNA valutare precisamente se sono stati notificati correttamente tutti gli atti precedenti.

Cosa aspetti ? Il primo marzo si avvicina! Contattaci per una consulenza.