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Draghi: vaccini solo agli over 70 e riaperture subito. Il Presidente inizia a carburare …

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MARIO DRAGHI INIZIA A CARBURARE, E FARE LA DIFFERENZA.

DOMANI INIZIEREMO CON ALTRO PIGLIO LE NOSTRE ATTIVITA’.

Mario Draghi in conferenza stampa ha annunciato che bisogna vaccinare prioritariamente gli anziani e soggetti fragili.

Continua affermando che intende iniziare le riaperture delle attività fatte in sicurezza.

Mario Draghi ha dichiarato testualmente: «Voglio vedere le prossime settimane come settimane di riaperture, ma in sicurezza e a cominciare dalle scuole. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni e tanto più si potrà tornare ad aprire. Non ho una data sulle riaperture perché dipende dall’andamento dei contagi».

Poi aggiunge con grande umiltà degna dei grandi uomini «La raccomandazione è usare Astrazaneca per chi ha più di 60 anni».

Riconosciamo in Draghi la capacità di ascoltare la voce del popolo e i suoi bisogni, delle attività che hanno urgenza di ripartire, connessa alle poche disponibilità a dare nuovi bonus e mettere in sicurezza gli anziani!

Oltretutto i bonus hanno una distribuzione molto iniqua. In tantissimi casi il fondo perduto spetta a società inattive  mentre per voler del caso non spetta a chi ha aziende operanti da anni. Una ingiustizia tecnica che non potrebbe essere colmata se non con controlli azienda per azienda.

Vista l’impossibilità di poter mettere in atto questa operazione, giusto passare all’azione e Mario Draghi ha dichiarato di conoscere la sintesi per risolvere il problema dell’economia e della pandemia, annunciando le riaperture in sicurezza nella prossima settimana, e vaccinando solo gli over 70 che hanno piu’ rischio di decesso.

Fondo perduto: inizio attività nel 2019 spetta sempre — anche senza calo e addirittura con aumento

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PER LE ATTIVITA’ INIZIATE NEL 2019, 2020 E 2021 FINO AL 22 MARZO, IL FONDO PERDUTO MINIMO SPETTA SEMPRE.

Il calcolo del fondo perduto istituito dal dl 41 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021 (decreto sostegni) è molto semplice: basta determinare la media mensile degli incassi del 2019 rispetto alla media mensile degli incassi del 2020,

e se quest’ultima, dato dalla somma delle operazioni attive, fatture emesse e corrispettivi, evidenzia un calo del 30% rispetto al fatturatato-corrispettivi 2019, spetta il ristoro come per legge con un minimo di 1000 euro per i titolari di partita iva individuale, e 2000 euro per le società commerciali.

QUESTO CALCOLO, POTREBBE ANCHE NON DARE DIRITTO A NESSUN RISTORO, MA SOLO QUANDO IL CALO RIGUARDA UNA ATTIVITA’ INIZIATA NEL 2018.

PER LE ATTIVITA’ INIZIATE NEL 2019, 2020 E 2021 FINO AL 22 MARZO, IL CONTRIBUTO MINIMO SPETTA SEMPRE.

INFATTI COLORO che hanno iniziato l’attività con apertura della partita IVA dopo il 31-12-2018, quindi nel corso del 2019, anche se questo raffronto non determini un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019, o addirittura un aumento del fatturato del 2020 rispetto al 2019, il contributo a fondo perduto spetta sempre, con gli importi minimi di 1000 euro e 2000 euro, a seconda se trattasi di partita iva individuale o società.

Poi coloro che hanno aperto la partita iva nel 2020 e fino al 21 marzo 2021, non avendo un parametro di fatturato e corrispettivi per calcolare un calo hanno sempre diritto al contributo minimo di euro 1000 e euro 2000.

Caro Presidente Draghi cambi strategia. I giovani si stanno ammalando e gli anziani stanno morendo

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£Caro Prof. Draghi , nell’ambito della professione che svolgo, di commercialista e responsabile del movimento per autonomi e professionisti siglato Map, tengo a dirle che dalla visuale piano strada dell’economia italiana e della società italiana le faccende sono molto diverse da come si vedono dalla sua prospettiva, ahimè visuale  credo solo basata su numeri e non fatti reali, in merito a pandemia , mortalità degli anziani, e mortalità socio-economica dei giovani.

Credo che sarà d’accordo con me che il rischio di contagio all’aria aperta é bassissimo, solo  circa il 3% infatti si ammala  per contatto di vicinanza fisica all’aperto.

Oggi ho parlato con molti dei miei clienti veramente allo stremo, non hanno più di che vivere, non ricevono il fondo perduto , non ricevono alcun ristoro per i mesi in cui è stata imposta la chiusura.

Credo che occorra un po’ di coraggio in più ! so che lei ne ha tanto e non abbia timore di metterlo in esercizio.

CON IL LOCKDOWN I GIOVANI SI STANNO AMMALANDO E GLI ANZIANI STANNO MORENDO !

Molti cinquantenni titolari del reddito di cittadinanza probabilmente diventeranno pensionati in autonomistico senza aver mai lavorato.
I veri danneggiati dall’rdc non è lo stato ma sono loro stessi , che vivranno una vita vuota , senza lavoro, senza soddisfazione.

Credo di poter parlare a nome di tutta la categoria , METTA IN ATTO LE SUE IDEE, le cerchi ! Grazie

Pino Merola 339 6952105


Assegno unico si parte da 250 euro mensili per figlio, ma per molti è di meno di quello di oggi

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Approvato oggi il ddl alla Camera che isitutisce l’assegno unico di 250 euro mensili per ogni figlio a carico, per dipendenti, partite iva, incapienti a decorrere dal 1° luglio 2021.

Con decorrenza 1° luglio 2021, infatti tutti i nuclei familiari riceveranno 250 euro per ogni figlio a carico fino a 21 anni in rapporto all’INDICATORE ISEE DICHIARATO.

L’importo teorico di 250 euro mensili sarà rapportato all’indicatore ISEE. SCENDE PER ISEE SUPERIORE A 30.000 EURO.

PREVISTA MAGGIORAZIONE PER I FIGLI DISABILI.

Trattasi di una vera e propria rivoluzione a favore dei figli degli autonomi e di coloro che hanno piccoli stipendi, voluta da Draghi, che di fatto AZZERA tutti gli attuali benefici per i figli compreso le detrazioni.

Ma l’assegno unico è previsto per un importo di 250 euro, come detto solo in maniera teorica.

Ciò perché l’assegno scende all’aumentare dell’indicatore ISEE.

Molti nuclei familiari, però, calcolati in circa  1,3 milioni di famiglie, nelle simulazioni fatte, percepiranno di meno di quanto ricevono oggi per i figli.

Saranno più penalizzati i lavoratori dipendenti a favore degli autonomi e degli incapienti.

L’assegno unico di 250 euro sarà spettante  mensilmente, per ogni figlio minore o fino a 21 anni se a carico.

La novità è che l’assegno per i figli per la prima volta andrà anche ai titolari di partita IVA E INCAPIENTI, finora sempre esclusi.

L’assegno unico nelle intenzioni di Mario Draghi è quello di far partire il riordino del sistema italiano welfare, e quindi la sua introduzione, cui si ha diritto sin dal 7° mese di gravidanza e fino ai 21 anni del figlio, farà annullare i bonus attuali come il bonus bebè, le detrazioni per i figli a carico, assegni al nucleo familiare e bonus mamme.

I penalizzati dall’introduzione dell’assegno unico.

Dalle simulazioni fatte da associazioni di categoria, l’assegno unico universale di euro 250 mensili per i figli, rischia di ridurre la somma degli attuali assegni familiari e detrazioni per i figli attualmente ricevuti.

Secondo tali previsioni di calcolo, l’80% delle famiglie italiane prenderebbe l’80 per cento di quanto percepisce globalmente oggi per ciascun figlio.

Il calcolo è legato alla considerazione secondo cui 8 famiglie su 10 hanno un’Isee sotto i 30 mila euro.

L’importo dell’assegno unico infatti scende all’aumentare dell’indicatore ISEE.

Per un ISEE SUPERIORE A 50.000 EURO, l’assegno unico scende a 67 euro mensili.

Ciò a favore di autonomi e incapienti.

L’assegno è riconosciuto per ogni lavoratore italiano, sembrano esclusi i pensionati, titolari di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, autonomi, o con partita Iva;
l’assegno universale spetta anche ai genitori unici con figli fiscalmente a carico;
per i soggetti cittadini UE o Extra UE è necessario:
essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodico superiore a 1 anno; obbligo di versamento dell’imposta sui redditi in italia, vivere in Italia con i figli a carico nel nostro Paese; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.

IL NOSTRO PARERE

Riteniamo che sia sicuramente penalizzante per alcune famiglie ma giusto.

Se un lavoratore dipendente ha un reddito di 30.000 euro, e risparmi per 100.000 euro, una casa di abitazione e una per le vacanze, due auto e 1 moto, probabilmente supera 30.000 euro di ISEE…

E FINO AD ORA, un dipendente con lo stesso reddito, senza risparmi e niente altro ha lo stesso trattamento familiare del primo esempio.

Voi cosa ne pensate … anche se potreste esserne penalizzati ?

Dl sostegni Guida sintetica e pratica veloce (15 pag)

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Dl sostegni 41/2021 Draghi: Guida sintetica e pratica per richiedere fondo perduto e altri aiuti.

  • Sostegno alle imprese e all’economia:
  • Disposizioni in materia di lavoro:
  • Misure in materia di salute e sicurezza:
  • Aiuti agli Enti Territoriali:
  • altre disposizioni “urgenti”:

Per il fondo perduto previsti degli importi minimi quando ad esempio una ditta o una società:

1 E’ nata prima del 1-1-2019 e ha subito un calo di fatturato superiore o uguale al 30% nel 2020 rispetto al 2019, in media mensile e applicando la percentuale

avrebbe diritto a un importo minore di 1000 euro (per partite iva individuali) o 2000 euro (per società) ,in tal caso l’importo erogato sarà di 1000 euro e 2000 euro

quale minimo.

2 L’impresa è nata dopo il 1-1-2019 e raffrontando la media mensile del  fatturato annuo del 2019 rispetto al 2020, ha subito un calo minore del 30%, in tal caso ha

diritto al minimo previsto di 1000 e 2000 euro a seconda se trattasi di partita iva individuale o società.

3 Per le imprese che sono nate dopo il 1-1-2021 ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, spetta comunque il minimo di euro 1000 ed euro 2000.

Tutto il resto lo troverete nella guida.

 

 

Perizia di Trasformazione professionale.

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Perizia estimativa per la trasformazione di S.a.s. in S.r.l.

 

Rossi Giovanni & C. S.A.S.

con sede in 84030 Torraca (Sa) via Fontana Vecchia 1

Pec: rossisas@legalmail.it

Partita iva e Codice fiscale: 12270470657

INDICE

Capitolo 1

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Conferimento dell’incarico e notizie storiche sulla società 3
  2. Criteri di valutazione 4

Capitolo 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE

DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE IN ESSA CONTENUTE

  1. La situazione contabile di riferimento 7
  2. Beni mobili 8
  3. Portafoglio attivo 9
  4. Crediti verso soci 10
  5. Crediti verso clienti 10
  6. Rimanenze di magazzino 11
  7. Debiti verso banche 11
  8. Debiti verso fornitori 12
  9. Debiti perF.R. 12
  10. Debiti verso dipendenti 12
  11. Debiti verso Istituti previdenziali ed Assicurativi 12
  12. Debiti Tributari 13
  13. Debiti diversi 13
  14. Riepilogo 14

Capitolo 3 CONCLUSIONI

  1. Conclusioni 15

Capitolo 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO E

CRITERI DI VALUTAZIONE trasformazione

 

SOMMARIO:  1. Conferimento dell’incarico e notizie storiche sulla società – 2. Criteri di valutazione

 

 

  1. Conferimento dell’incarico per perizia di trasformazione e notizie storiche sulla società

 

L’amministratore e Legale Rappresentante della società “Rossi Giovanni & C. S.a.S., con sede in Sarno, codice fiscale e partita iva n° 102270470657, unico socio supersiste della medesima dopo il recesso del socio Bianchi Rosanna avvenuto in data 24/12/2015, ha deciso di trasformare la sua forma giuridica da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata.

 

Il socio suddetto, dunque, ha designato il sottoscritto Giuseppe Merola, nato  a    SAPRI (SA),  il  20/06/1966,  Cod.  Fisc.  MRL GPP 66H20 I422Y iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, Commercialista iscritto all’Albo della Circoscrizione del Tribunale di Lagonegro, con studio in Sapri (Sa), Via Nino Bixio n°22, affinchè, come permesso dall’art. 2465 comma 1 del codice civile,  nella sua qualità di esperto, proceda alla stima dei beni di proprietà della società, da valutarsi ai sensi del secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., nel quadro della trasformazione in premessa richiamata.

 

Pertanto, nel rispetto delle norme di legge ed in evasione dell’incarico professionale ricevuto, lo scrivente redige la seguente relazione di stima sul patrimonio della società “ ” alla data del 5 NOVEMBRE 2015.

 

*****

La società ROSSI GIOVANNI & C. SAS (di seguito denominata anche, semplicemente, la società) è stata costituita in data 30/07/1986…

 

Tralasciando le vicende che hanno riguardato la compagine societaria,

se non l’ultima che ha visto il recesso del socio Bianchi Rosanna come detto avvenuto in data 24-12-2015,

 

al 5 novembre 2015 il capitale sociale di euro 15.493,71 risulta posseduto dai signori:

 

Denominazione Percentuale Valore Nominale(1)
ROSSI GIOVANNI ROSSI Giuseppe 100 % 15.493,71
Totale Capitale sociale 15.493,71

 

Tabella 1 Compagine societaria e capitale sociale

 

 

 

 

 

 

(1) Il valore di ogni quota è arrotondato, per eccesso, al centesimo di euro.

 

La società, da sempre, opera nel settore della falegnameria, onoranze funebri e vendita di mobili presso l’attuale unica sede sita in Sarno (Sa) in via Fontana Vecchia n. 1.

 

Così ricostruite, sia pure in via di estrema sintesi, le vicende salienti dell’attività aziendale, lo scrivente riassume nella tabella che segue gli andamenti economici aziendali degli ultimi tre esercizi ufficialmente dichiarati in quanto quello in corso 2015 ancora, pur contabilizzato, non può essere preso in riferimento poiché mancate delle scritture di rettifica e assestamento:

 

Tabella 2 Andamenti economici

Anno Ricavi Utile esercizio
2012 84.510 14.079
2013    90.174 16.471
2014 52.415 14.522

 

I dati esposti in tabella evidenziano andamenti economici leggermente altalenanti benché gli utili del triennio siano pressoché stabili. Nel 2015 il dato provvisorio del volume d’affari è di euro ……………..

Per quanto attiene alla struttura organizzativa, inizialmente la società ha fatto esclusivamente affidamento sulla figura del socio ROSSI GIOVANNI ma poi ha dovuto procedere in parte all’acquisizione di nuova forza lavoro.

 

 

  1. Criteri di valutazione

 

La relazione di stima redatta ai fini dell’operazione di trasformazione rappresenta un vero e proprio bilancio “straordinario” riferibile alla data del 5 novembre 2015 (si ricorda che gli effetti , in cui il socio è divenuto già unico socio superstiche sia pur coincidente con la chiusura dell’esercizio 2015 della società in trasformazione,  è stato rielaborato con le poste patrimoniali prima non gestite in contabilità semplifica, oltre ai valori di mercato e non fiscali dei beni oggetto della trasformazione. Il bilancio qui giurato sufficientemente prossimo, alla trasformazione, è stato redatto al fine di determinare i valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo.

 

In merito, il Consiglio Notarile di Milano, nel 2001, ha formulato la seguente massima:

 

«La perizia di stima richiesta dall’art. 2465 del C.C per i conferimenti in natura, da allegare all’atto di trasformazione “deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo”  »

 

Questa  massima  innova  l’orientamento  tradizionale  che  sosteneva  la riferibilità della perizia ad un termine massimo di sessanta giorni precedenti.

Nel nostro caso il bilancio di trasformazione si riferisce alla data del 23 dicembre 2015.

 

Le finalità perseguite dal bilancio straordinario di trasformazione sono individuabili nei seguenti obiettivi della relazione di stima:

  1. determinazione della effettiva consistenza patrimoniale della società che intende trasformarsi, con accertamento del netto patrimoniale imputabile a capitale sociale e patrimonio aziendale;
  2. accertamento che il netto patrimoniale imputabile a capitale sociale rispetti i minimi previsti dalla legge;
  3. impedimento di operazioni che possano determinare “annacquamento” del capitale sociale della società

 

Dette finalità sono pertanto diverse da quelle proprie del bilancio ordinario in quanto, nel caso specifico, non si intende definire la situazione economico-finanziaria della società a fini fiscali ma bensì determinarne il capitale sociale post-trasformazione, a tutela delle ragioni dei terzi.

 

Questi ultimi, infatti, nel permanere della società di persone, sono garantiti anche dalla responsabilità illimitata dei soci (nel nostro caso dall’unico socio accomandario sig. ROSSI Giuseppe, mentre, nella società di capitali che deriva dalla trasformazione, l’unica garanzia sarà rappresentata dal capitale sociale e dal patrimonio netto in genere; da qui l’esigenza di una sua determinazione secondo parametri di certezza e di oggettività.

Le finalità sopra enunciate determinano e giustificano l’utilizzo di criteri di valutazione difformi da quelli stabiliti dall’articolo 2426 del c.c. in relazione alla redazione del bilancio di esercizio.

 

In effetti, l’art. 2500-ter del c.c. impone, tra l’altro, che

 

«…il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima redatta a norma dell’art. 2465…»

 

Con questo si riconferma quanto detto sopra, e cioè che la relazione di stima ha natura di un vero e proprio bilancio straordinario, redatto nella forma di situazione patrimoniale, che dovrà analiticamente considerare tutte le attività e tutte le passività della società trasformanda, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

La valutazione delle singole poste dell’attivo e del passivo, inoltre, deve avvenire sulla base dei valori attuali, cioè sulla scorta dei valori correnti che necessariamente saranno difformi da quelli esposti nei bilanci ordinari di esercizio.

Questa impostazione, così confermata dalle disposizioni del nuovo codice delle società, è di fatto opposta all’orientamento giurisprudenziale ante riforma, che propendeva per la valutazione a valori di funzionamento ovvero per mantenere i valori iscritti nella contabilità sociale in applicazione dei criteri civilistici previsti1.

 

Pur perseguendo questi obiettivi, il perito non potrà completamente prescindere dalle coordinazioni dei beni singoli nel sistema di impresa: si tratta pur sempre di valutare aziende funzionanti e non in liquidazione.

Il metodo di valutazione da adottare per perseguire gli obiettivi che la legge si propone, dunque, è individuato nel metodo patrimoniale.

In pratica, l’esperto deve considerare analiticamente tutte le attività e tutte le passività ed esaminarle sia nel loro aspetto qualitativo che quantitativo, al fine di determinare il valore dell’azienda che, nel caso, viene individuato in funzione del suo patrimonio netto2.

Questa asserzione è stata alla base delle principali critiche mosse al metodo patrimoniale in quanto ritenuta fortemente limitativa con riferimento alle potenzialità dell’impresa di generare reddito e ricchezza in prospettiva futura.

Tali critiche, pur apprezzabili e condivisibili in senso generale, non possono trovare applicazione nella relazione di stima finalizzata alla trasformazione, poiché con essa il legislatore ha inteso evitare un artificioso gonfiamento patrimoniale del netto della società e, quindi, un generale pregiudizio dei terzi che, a seguito della trasformazione da società di persone in società di capitali, possono rivalersi soltanto sul patrimonio societario.

Resta inteso che il valore ottenuto con l’applicazione delle metodologie descritte è, in vario grado, opinabile per le difficoltà che ogni tipo di valutazione manifesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE

DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE IN ESSA CONTENUTE

 

SOMMARIO: 1. La situazione contabile di riferimento – 3. Beni mobili – 4. Portafoglio attivo – 5. Crediti verso soci – 6. Crediti verso clienti – 7. Rimanenze di magazzino – 8. Debiti verso banche – 9. Debiti verso fornitori – 10. Debiti per T.F.R. – 11. Debiti verso dipendenti –

  1. Debiti verso Istituti previdenziali ed Assicurativi – 13. Debiti Tributari – 14. Debiti diversi – 15. Riepilogo.

 

 

 

 

 

  1. La situazione contabile di riferimento

 

La situazione contabile patrimoniale che lo scrivente ha preso a riferimento per l’individuazione delle singole poste attive e passive da valutare è datata 23/12/2015 ed è conservata agli atti della perizia.

Sulla scorta di tale situazione, e tenuto conto di quanto affermato nel capitolo precedente, lo scrivente precisa di aver ritenuto suo dovere indirizzare le indagini al fine di accertare se i valori in essa riportati siano o meno eccessivi, in relazione sia al valore venale in comune commercio delle singole attività sociali, sia al valore di realizzo dei crediti nonché, infine, in relazione al valore di estinzione delle passività, considerando raggiunti gli scopi dell’art. 2465 c.c. ogni qual volta ha ravvisato l’adozione di criteri prudenziali di valutazione.

Tenuto conto di ciò, lo scrivente ha sottoposto alla propria valutazione le poste relative:

  1. a tutti i beni mobili aziendali;
  2. a tutti i crediti aziendali;
  3. alle merci in rimanenza (alla data del 30/11/2015);
  4. a tutti i debiti

Fatte queste premesse, il sottoscritto procede alla valutazione del patrimonio sociale della “Rossi Sas di Rossi Luigi & C. ”.

  1. Beni mobili

———————————segue prospetto beni e intera perizia editabile in word ——————————————-

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ASSOCIAZIONE TRA DUE COMMERCIALISTI – FACMILE EDITALE WORD

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE TRA DUE DOTTORI COMMERCIALISTI

Atto costitutivo

Tra : – . . . nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all’albo dottori commercialisti  di . . . . numero sez.              codice fiscale . . .

e

– . . …… nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all’albo dottori commercialisti di . . . numero sez.                               codice fiscale . . .

di seguito indicati come associati,

convengono di collaborare reciprocamente per svolgere la loro attività professionale costituendo tra di essi uno studio associato anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e dell’art. 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Salvo accordi diversi, da concordare nelle modalità previste dall’art. 16 dello statuto, l’attività professionale svolta in forma associata viene regolata dai patti sociali contenuti nello statuto allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché dalle norme del codice civile richiamate dal successivo art. 25 dello statuto. Le spese di questo atto sono a carico dello studio associato. Tutte le prestazioni derivanti dall’attività svolta dallo studio associato sono soggette ad Iva. Si chiede la registrazione dell’atto a tassa fissa (in quanto contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo e a prestazioni di servizi soggetti ad IVA ex art. 40 C.U. 131/86 e 10 tariffa parte seconda). . . . lì . . . autentica di firme Statuto ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE Lo studio associato, come sopra costituito, in appresso indicato per brevità come “ lo studio”, viene denominato “studio di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e societaria . . . di dottore commercialista e . . . che potrà abbreviarsi in . . . commercialisti associati”. L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio e dei singoli associati quando operino nell’ambito dello studio. Qualora un associato venga sospeso dall’esercizio della professione o comunque si trovi in stato di incompatibilità allo svolgimento della professione, il relativo nominativo non potrà essere menzionato nella corrispondenza e negli atti.

ART. 1 – SEDE Lo studio ha sede in . . . Via . . . n . . .

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE Lo studio ha per oggetto:

– lo svolgimento in forma associata della professione degli associati e quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e di opera intellettuale, in particolare rientranti nell’ambito della professione degli associati o ad esse funzionalmente connesse; – il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse. Lo studio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale. Restano comunque escluse dall’oggetto sociale e precluse allo studio l’attività d’impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati (credito, assicurazione, ecc.). Lo studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito. Lo studio ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l’acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.

ART. 4 – ASSOCIATI – REQUISITI Gli associati dello studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione. Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare all’interno dello studio, praticanti e altri collaboratori non subordinati. I collaboratori interni non possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti.

ART. 5 – ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI DELLO STUDIO Gli associati svolgono la propria attività professionale nell’ambito dello studio, conferendovi la propria opera. Le prestazioni d’opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati. Quando ciò sia previsto dall’ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con quanto specificamente precisato nel mandato, ciascun associato può affidare incarico di sostituzione anche a professionista non associato e, nei casi consentiti, a praticante. Lo studio associato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e collaboratori purché la collaborazione non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione e sia consentito dal contratto o dagli usi. I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli associati, i quali devono operarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dell’associazione. Per effetto del conferimento d’opera il risultato economico dell’attività professionale svolta dagli associati nell’ambito dello studio fa capo allo studio. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo studio e sono fatturati direttamente dallo studio a proprio nome. Viceversa e parallelamente, tutti i costi sostenuti direttamente dallo studio inerenti all’attività professionale svolta nell’ambito dello studio, sono a carico dello studio e vengono rimborsati dallo studio ai singoli associati che li abbiano sostenuti.

718 Formulario dei contratti FORMULA 280

ART. 6 – REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, l’attività degli associati dello studio, può essere disciplinata mediante un apposito regolamento, approvato dall’assemblea degli associati ai sensi dell’art. 11 del presente statuto. In caso di variazione del regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell’art. 17 dello statuto con un preavviso di 6 mesi.

ART. 7 – BENI E SERVIZI SOCIALI I beni e servizi destinati all’attività professionale vengono acquistati dallo studio e sono a disposizione degli associati per l’attività professionale comune. L’associato non può servirsi, senza il consenso di tutti gli altri associati, dei beni e servizi dello studio per fini estranei a quelli dello studio.

ART. 8 – RAPPORTI CON I TERZI Il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti ed il singolo associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato. Agli effetti patrimoniali, l’attività fa invece capo allo studio e vale quindi la responsabilità diretta dello studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell’art. 2267 del codice civile. per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo studio, gli associati che hanno agito in nome e per conto dello studio, con esclusione di ogni responsabilità per gli altri associati. In caso di controversia con i clienti le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello studio il quale potrà rivalersi sull’associato. Lo studio potrà stipulare a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura di rischi professionali per l’attività svolta dai singoli e rientrante nello studio. Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allo studio; nei rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale l’associato deve rendere nota al cliente la estraneità del rapporto rispetto allo studio. Ogni associato deve segnalare immediatamente agli associati e ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all’assunzione e all’espletamento di incarichi.

CONTINUA ………..

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Scriviamo a Draghi per tuo conto … in privato …

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Scrivici le tue difficoltà in privato a questo indirizzo : info@rivistafiscaleweb.it 

Le invieremo per tuo conto alla pec di presidente del consiglio draghi, per fargli capire le vere difficoltà.

Ogni famiglia è una famiglia, ogni padre ha dei figli ed è in difficoltà.

Scrivici faremo il possibile come commercialisti e come collante con Draghi.

 

Ciao pino merola commercialista in sapri

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Se siete alle prese con un bonifico da effettuare a fronte di fattura per lavori in casa o risparmio energetico riepiloghiamo brevemente le sole diciture da apporre sui pagamenti tramite bonifico bancario senza addentrarci nelle disposizioni di legge:

1 – PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE DANNO DIRITTO AL 50% DA DETRARRE IN 10 ANNI DALL’IRPEF A DEBITO la dicitura da indicare sul bonifico bancario o postale è la seguente:

  • BONIFICO RELATIVO A LAVORI EDILIZI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE PREVISTA DALL’ART. 16 BIS DEL TUIR DPR 917/86;


2 – PER LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO – ECOBONUS – CHE DANNO DIRITTO AL 65% DA DETRARRE IN 10 ANNI DALL’IRPEF A DEBITO la dicitura da indicare sul bonifico bancario o postale è la seguente:

  • Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296

3 – BONUS MOBILI:

  • Spese per arredi o elettrodomestici ai sensi dell art. 16, comma 2, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013;

BONUS 110%:

Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio 34 / 2020, si dovrà scegliere la voce “Risparmio Energetico Legge 296/2006 e successive mod. e integr. (Ecobonus)” e indicare nella causale la norma di riferimento.

Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 119 D.L. 34/2020

Pagamento fattura n. ______ del _________ a favore di _______________________ CF / Partita IVA _______________________

Beneficiario della detrazione _______________ codice fiscale / P.IVA __________________


 

Proroga INVIO CU e conservazione fatture 2019

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In forza del comunicato n. 49 del 13-3-2021 il Mef ha annunciato la Proroga della trasmissione della CU, per invio Certificazione Unica e Fatture Elettroniche 2019.

Al fine di rendere tranquillità agli operatori del settore, il MEF ha annunciato l’imminente proroga della CU e della conservazione delle fatture elettroniche 2019, che sarà contenuta nel decreto sostegno che sarà pubblicato nella prossima settimana.

La scadenza di questi due adempimenti, del 10 marzo 2021 per la CONSERVAZIONE DELLE FATTURE, e del 16 marzo 2021 per la trasmissione della CU, è CERTO CHE SARA’ RINVIATA, ANCHE SE POST SCADENZA.

Dopo varie richieste degli operatori del settore, il Ministero ha giustamente accordato la proroga che permetterà a consulenti e imprese di avere altri tre mesi, per la conservazione delle fatture elettroniche 2019.

La trasmissione della Certificazione Unica VERRA’ DIFFERITA invece al 31 marzo 2021.

La stessa nuova scadenza del 31 marzo, avrà validità anche per istituti di credito, Imprese di assicurazioni, Enti previdenziali E assistenziali, Università , Asili nido, veterinari, amministratore di condominio, e altri obbligati a comunicare i dati che andranno inseriti nella dichiarazione precompilata.