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Rinuncia al credito verso clienti importanti: deducibile …

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La C.T.P. di Reggio Emilia con la sentenza n. 95/01/2010,  ha affermato che la rinuncia al credito nei confronti di clienti importanti sono perdite su crediti interamente deducibili.
La Commissione tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha chiarito che la perdita derivante dalla rinuncia al credito commerciale a beneficio di un cliente importante è interamente deducibile quando il contribuente dimostri che il mancato abbuono avrebbe significato la perdita del cliente debitore e causato all’azienda un danno economico di molto superiore all’importo del credito rinunciato.

I Giudici di merito hanno chiarito ovviamente che l’onere della prova spetta al contribuente,  ovvero sarà il contribuente a dover dimostrare che il beneficiario della rinuncia al credito era  un cliente di  importanza fondamentale e che il diniego di tale “sconto commerciale”  avrebbe arrecato grave danno alla vita economica aziendale. 

La sentenza in commento fa riferimento all’art. 101, comma 5  del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte Sui redditi), il quale dispone che le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Su tale assunto i Giudici, continuando, hanno affermato che la perdita non deve essere evitabile, e che la rinuncia al credito deve essere il reale male minore tra le eventuali spese per il recupero coatto del redito ed il suo ammontare. E ciò anche in riferimento alle reali possibilità di recupero del credito stesso.

Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, però,  le prove certe e precise che la perdita del cliente avrebbe arrecato un danno “superiore” all’importo della rinuncia al credito e quindi le sue doglianze sono state rigettate.

In ogni caso la sentenza riveste fondamentale importanza qualora un contribuente pretenda il diritto alla integrale deduzione della perdita oltre il limite fiscalmente consentito per abbuoni a clienti,  qualora abbia la possibilità di dimostrare quanto affermato dai giudici nella sentenza in commento.

(C.t.p. di Reggio Emilia  Sentenza n. 95 del 14/06/2010 sez. I)

Agevolazione 55% per il risparmio energetico: fruibile solo per le spese sostenute al 31-12-2010.

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La detrazione IRPEF del 55% (istituita con la finanziaria 2008) spettante ad ogni contribuente che sostenga spese su immobili ai fini del risparmio energetico, potrà essere utilizzata, salvo proroga,  fino al 31-12-2010.

Per le spese sostenute e pagate mediante bonifico bancario entro la stessa data.

I soggetti privati e i lavoratori autonomi che sostengono costi per la ristrutturazione di immobili finalizzata al risparmio energetico, potranno usufruire della detrazione d’imposta del 55% fino al 31-12-2010. Chiaramente, per poter accedere al beneficio, i pagamenti delle relative fatture dovranno effettuate esclusivamnte con bonifico bancario. Questo anche se i lavori saranno ultimati o consegnati nell’anno 2011. In tal caso occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31-03-2011 le spese sostenute nel 2010.
 Si auspica che la nuova finanziaria, da approvare entro fine anno, proroghi tale agevolazione, in quanto i vantaggi della stessa sono molteplici:
1) Per i contribuenti che possono effettuare lavori per il rinnovo del proprio immobile e per il risparmio energetico e contemporaneamente averne un vantaggio fiscale (come detto il 55% dei costi sostenuti nell’anno e detraibili in 5 anni nella propria dichiarazione dei redditi).

2) Per l’indotto economico che si genera per le imprese edili. 3) Per il risparmio energetico realizzato su scala nazionale.

Si ritiene che il Governo, principalmente per la crisi economico-finanziaria in atto, possa decidere di  non prorogare l’agevolazione in commento e quindi coloro che hanno intenzione di godere della stessa lo facciano al più presto. Aggiornamento del 14-1-2012. La Manovra Monti ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico del 55% solo per l’intero 2012 mentre è entrata a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni di immobili. Dal 1-01-2013 quindi i lavori di ammodermanento degli impianti ai fini del risparmio energetico potranno rientrare e quindi usufruire dell’agevolazione del 36%.