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Come difendersi dalle verifiche fiscali

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Le ispezioni e le verifiche fiscali sono regolate dall’art. 33 del D.P.R. IMPOSTE DIRETTE n. 600/73 e dall’art. 52 del D.P.R. IVA n. 633/72.

Sono attivate per riscontrare eventuali evasioni fiscali ( solo per i contribuenti titolari di partita iva).

Parliamo in questo caso di verifiche fiscali effettuate direttamente presso la sede di aziende commerciali ed artigiane o presso quella di studi professionali.

Accertamenti 2009.

I controlli da verifiche fiscali, nell’anno 2009, hanno fatto recuperare allo Stato 9,1 miliardi di euro contro i 6,9 del 2008. La lotta all’evasione si fa sempre più stringente, e di conseguenza i controlli saranno sempre maggiori.

Organi preposti alle verifiche fiscali.

Gli organi preposti ad effettuare le verifiche fiscali sono sia i militari della Guardia di Finanza che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate; questi hanno il potere di bussare alla porta delle imprese senza alcun preavviso. Le norme sopra menzionate danno potere legale (a detti organi deputati ad effettuare le verifiche fiscali) di accedere in azienda, esaminare le scritture contabili, controllare i fatti di gestione che generano costi e ricavi, ed infine, rilevarne elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Ciò ai fini di ACCERTAMENTO di eventuale sottrazione di imponibile al FISCO, rispetto ai redditi dichiarati ai fini del pagamento delle imposte dirette e IVA.

E’ inutile dire che quando si è sotto verifiche fiscali, ci sarà sempre qualcosa che non va, sanzionabile e da pagare. Infatti tra i vari codici, leggi e regolamenti qualcosa di irregolare c’è sempre, magari sono piccoli errori formali che vanno sanati, ma con multe abbastanza salate.

Tali preposti possono farsi esibire qualsiasi documento presente in azienda e spesso più che cercare irregolarità nelle scritture contabili, scrutano tra i documenti non ufficiali, tipo agende, rubriche e simili al fine di dimostrare l’eventuale evasione fiscale.

Verifiche fiscali presso l’abitazione privata dell’imprenditore.

Le verifiche fiscali possono essere effettuate anche presso l’abitazione del contribuente, dietro però autorizzazione della Procura. Controlli e verifiche fiscali (in ossequio allo statuto del contribuente) possono durare massimo 30 giorni, prorogabili per altri 30 e possono essere promossi come detto per tutti i titolari di partita iva.

Quanto può scattare il controllo fiscale.

I controlli possono scattare per diverse cause:

  • verifiche fiscali d’ufficio in base ad elenchi di tipologie di attività a rischio di evasione;
  • a seguito di anormalità riscontrate negli studi di settore presentati o nella ricostruzione delle spese da redditometro;
  • in seguito a verifiche fiscali derivanti da controlli incrociati in cui un fornitore dell’attività commerciale o dell’attività professionale sia a sua volta sotto verifica;
  • per controllare se i dati indicati negli studi di settore corrispondano ai beni, fatti ed atti presenti in azienda ed in caso di di difformità, ricalcolare la congruità in base al relativo studio di settore, per poi emettere successivamente “avviso di accertamento sintetico” per il recupero di eventuali maggiori imponibili, pretesi dal fisco e calcolate da Gerico. (Ovviamente a tali presunzioni ci si potrà appellare sia in sede giudiziaria che tributaria).

Il contribuente come si può difendere? Certamente non può chiedere che la verifica non venga effettuata, nè ha il diritto di rimandarla in altra data, quindi occorre armarsi solo di tanta pazienza; anche perché, nel periodo di verifica, il lavoro dell’azienda sarà quasi paralizzato.

Affinché le verifiche fiscali possano essere attivate è necessario che sia presente il titolare dell’azienda o dello studio, o suo delegato.

Il primo passo per difendersi è farsi mostrare dai militari il tesserino e l’autorizzazione al controllo firmato dal proprio comandante o dal capo ufficio, questo per non imbattersi in falsi verificatori.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultano le rilevazioni e le ispezioni effettuate, nonchè le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute dallo stesso.

Il contribuente ha diritto al rilascio di una copia di ogni verbale, e nel caso egli stesso o il suo consulente contesti qualche rilievo fatto dai verificatori, è buona norma “pretendere di farla indicare nel verbale” quale ”eccezione sollevata”.

Potrà essere utilizzata successivamente durante l’accertamento con adesione o nel ricorso tributario a seguito della emissione dell’avviso di accertamento derivante dalla verifica.

Il diritto di elevare le contestazioni e farle iscrivere a verbale è previsto dall’art. 12 comma 4 dello statuto del contribuente.

L’ispezionato inoltre può rivolgersi al Garante del contribuente (art.12 comma 6) nel caso in cui ritiene che i verificatori agiscono in modi non conformi alla legge.

Regole pratiche di difesa:

  • Evitare di tenere in azienda preventivi, documenti ed ogni altro atto, che sebbene non sia evasione, possa essere invece tal considerato dagli organi verificatori;
  • Cercare di essere collaborativi e consegnare ogni documentazione che venga richiesta;
  • Nel caso sia necessario opporre osservazioni ai rilievi contestati farli verbalizzare per una difesa successiva;
  • Farsi assistere dal commercialista in quanto a conoscenza delle norme che regolano le verifiche e che possono più agevolmente produrre ai verificatori la documentazione richiesta;
  • Per i soggetti tenuti a rilevare gli incassi nel registro dei corrispettivi si raccomandata di effettuare le registrazioni giorno per giorno, in quanto ciò è obbligo di legge;
  • Per i soggetti obbligati alla tenuta del registratore di cassa, accertarsi di averne fatto la revisione annuale e di avere in azienda il libretto di dotazione oltre alla necessaria attenzione giornaliera per la registrazioni gli incassi (sul registro corrispettivi) come detto giorno per giorno e non farlo settimanalmente. Inoltre verificare di avere istituito il registro di mancato funzionamento del misuratore fiscale.
  • Per i soggetti obbligati alla emissione delle ricevute fiscali accertarsi dell’aggiornamento del registro di carico e scarico stampati fiscali, anche se tale annotazione oggi può essere fatta direttamente sul registro acquisti (indicando nelle note il numero prestampato iniziale e finale).

Buon lavoro.

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Decreto legislativo sulle performance degli impiegati pubblici. Oiv e nucleo di valutazione,

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Il D.lgs. n.150 del 27/10/2010 in attuazione della legge 4/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della performance del pubblico impiego, in vigore dal 15.11.2009, (G.U. 31.10.2009, n. 254 – S.O. n.197) riporta all’articolo 14 le procedure da seguire per la valutazione degli impiegati statali.

In particolare riguarda l’organo di controllo deputato alla valutazione delle performance, prima denomimanto “nucleo di valutazione”, adesso “O.I.V.” (Organismo Indipendente di Valutazione).

L’articolo 14 in commento detta le norme su come gli Enti Locali dovranno organizzare tale sistema:
1. Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si deve dotare di un Organismo indipendente di valutazione della produttività dei propri impiegati.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce il nucleo di valutazione di cui al decreto legislativo 30/07/1999 n.286 ed esercita in piena autonomia, le attività di cui al comma 4.
Tale organismo dovrà anche attuare il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e dovrò riferire, in riguardo, direttamente all’organo di indirizzo politico.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è nominato dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, di cui all”art. 13 (CIVIT) per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo Indipendente della performance degli impiegati dell’ente:
  •  controlla il sistema complessivo organizzato ai fini della valutazione, la trasparenza e struttura dei controlli interni ed redige una relazione a cadenza annuale  sullo stato dello stesso;
  • comunica con tempestività le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
  • valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
  • garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  • propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
  • è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
  • promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
  • verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance OIV, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
Considerazioni:
Si ritiene che tale provvedimento sia perfetto dal punto di vista sistemico. Chiaramente occorrerà adottare i parametri di valutazione costruiti dal Ministero che poi saranno recepiti dagli Enti locali sottoforma di griglia in cui distribuire i vari dati raccolti e riguardanti i singoli dipendenti.
Si ritiene ancora per questo che ci saranno molte difficoltà applicative soprattutto per gli Enti Locali e per i Comuni.
il sistema di valutazione dovrà tener conto, per forza di cose, della dimensione dell’Ente e quindi l’O.I.V. COMUNALE dovrà essere dotato di uno strumento in grado di essere gestito in rapporto alle funzioni dei responsabili e dei dipendenti, che possa in maniera semplice permettere l’elaborazione di un report obiettivo di valutazione, anche per le responsabilità di cui l’Organismo è investito.
Inoltre si auspica che tale sistema tenga conto delle diverse funzioni dei dipendenti sotto valutazione in quanto chiaramente i fattori di valutazione dovranno essere diversi in base alle mansioni loro affidate.