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Il funzionamento del nuovo redditometro in sintesi.

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Il redditometro, il nuovo strumento di accertamento, a disposizione del Fisco, ha la funzione di individuare la reale capacità di spesa del contribuente e confrontarla con quanto dichiarato nella denuncia dei redditi.

Il redditometro ha lo scopo di individuazione della reale capacità di spesa del contribuente attraverso determinati “indici di ricchezza” che tengono conto:
1) del possesso di beni spia, tipo aeromobili, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, motocicli, roulotte, residenze secondarie, ecc….
2) della spesa per collaboratori familiari, assicurazioni sulla vita, pagamento di canoni di leasing, ecc…
Tali riscontri, come detto, hanno il solo scopo di verificare gli esborsi realmente  sostenuti dal contribuente e a confrontarli con quanto dichiarato.
In particolare se lo scostamento rilevato dal redditometro tra il reddito sinteticamente accertato  e quello denunciato è superiore al 25% , scatta l’accertamento.
E’ opportuno chiarire che al fisco non interessa la proprietà dei  beni  spia (punto 1), bensì i costi sostenuti per il mantenimento degli stessi.

Incentivo per l’assunzione di lavoratori in disoccupazione ordinaria.

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L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate dal 1-01-2010 al 31-12-2010.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 53344 del 26 luglio 2010 ha  fissato i requisiti per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro che assumono entro il 31-12-2010 dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali o l’indennità di disoccupazione speciale del settore edile.
L’incentivo spetta esclusivamente per quei lavoratori che alla data di assunzione siano ancora titolari delle indennità di disoccupazione sopra descritte.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro si trasformi nel corso del 2010 da lavoro a tempo determinato a lavoro a tempo pieno ed indeterminato.Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro siano ditte individuali, società ed anche cooperative.In tal caso al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari alla indennità di disoccupazione residue che sarebbero spettate al lavoratore anche per la quota mensile alla data di assunzione. Occorre precisare che l’incentivo mensile spettante al datore di lavoro non potrà mai essere superiore alla retribuzione da erogare nel mese di riferimento.

L’incentivo viene erogato attraverso conguaglio  con  le  somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

L’incentivo può essere erogato nei limiti massimi di risorse complessive che per il 2010 sono pari a 12 milioni di euro. Nel caso le risorse non fossero sufficienti sarebbe rispettato l’ordine cronologico di stipula dei contratti.

Il datore di lavoro che ha assunto un lavoratore in possesso dei requisiti precedentemente specificati deve  effettuare  domanda all’INPS di competenza territoriale entro  la fine del mese successivo a quello di stipula del contratto di lavoro.

Commenti:
La legge ha chiaramente lo scopo di stabilizzazione i rapporti di lavoro.

I datori di lavoro, per qualche mese potranno evitare di pagare i contributi previdenziali mediante il conguaglio suddetto e contestualmente aumentare la produttività aziendale anche per effetto del nuovo stimolo che avrà il lavoratore, avendo una retribuzione maggiore. Resta chiaro che occorrerà verificare l’esaurimento dei fondi.