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Approvato dal C.d.M. il D.Lgs. delle energie rinnovabili: Un risparmio anche per i consumatori.

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In data 30-11-2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per lo sviluppo delle Fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica su proposta del Ministro delle Politiche Europee.
Il decreto ha lo scopo di voler incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguente riduzione degli oneri in bolletta a carico dei consumatori. Il decreto sarà trasmesso alle Commissioni Parlamentari e alla Conferenza Unificata per poi ritornare in C.d.M. per l’approvazione definitiva.
 Paolo Romani, Ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che con tale decreto viene fissato definitivamente il programma nazionale per un utilizzo efficiente e sostenibile delle energie rinnovabili.
Ha aggiunto che saranno semplificate le procedure di autorizzazione e incentivate le realizzazioni di nuove infrastrutture per la garanzia di sempre maggior efficienza di tali energie del futuro.
Il ministro ha concluso poi che nel rispetto degli obblighi comunitari e degli impegni dello Stato l’obiettivo del suo Ministero è favorire lo sviluppo delle tecnologie per innescare un circolo virtuoso che sia produttivo ed eco-sostenibile, ed a costi sicuramente maggiormente competitivi.
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico.

Cassazione: indagini bancarie.

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Secondo la Corte di cassazione (Ordinanza n. 23873 depositata il 24 novembre 2010 )  il riconoscimento di costi deducibili dalla contabilità aziendale  non documentati (in riferimento alle indagine bancarie) può essere accettato a condizione che il contribuente provi di aver sostenuto effettivamente l’esborso finanziario indicandone il soggetto beneficario.
Nella fattispecie giurisprudenziale, ad un contribuente, a seguito di accertamento induttivo di maggiori imponibili , derivanti da indagini bancarie, i giudici tributari hanno riconosciuto un abbattimento forfetario dei costi aziendali (non sussistendo alcuna prova documentale degli stessi).
Sia la Commissione di primo grado che la Commissione Triburaria Regionale, dando ragione al contribuente, avevano evidenziato che dalle indagini bancarie e dalle movimentazioni complessive bisognava necessariamente dedurre in misura forfetaria quanto corrisposto ai fornitori, ai dipendenti e/o collaboratori ecc. per “non sconfinare in una realtà diversa da quella effettiva”.
Per la Cassazione, invece, con una riduzione forfetaria dell’imponibile accertato sinteticamente, i giudici di merito hanno di fatto superato la presunzione a favore del Fisco in tema di accertamenti bancari con un’altra presunzione a favore del contribuente circa la presumibile ma non provata certezza di aver sostenuti dei costi a fronte di incassi d’impresa determinandoli in maniera forfettaria.
Con l’accogliemento del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, la  Cassazione (dopo che quindi che il contribuente aveva vinto in primo e secondo grado)  emette la sentenza a sfavore del contribuente in quanto questi non può fornire una presunzione a suo favore in contrapposizione ad un’altra presunzione a suo sfavore <> .
   In realtà la norma è precisa: per non vedersi applicare la presunzione di maggiori ricavi, a fronte di prelevamenti bancari il contribuente deve indicare il soggetto beneficiario delle somme che intende dedurre quali costi aziendali e nient’altro è richiesto,  in quanto  sarebbe quasi sempre impossibile fornire altre prove trattandosi in genere di somme in contanti e relative ad acquisti senza fattura.
fonte: Il Sole 24 ore.