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ICI: il 16 dicembre si paga a saldo 2010.

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Il 16 dicembre si versa il saldo ICI 2010.

L’ICI è l’imposta comunale che grava sugli immobili siano essi fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli (salvo alcune eccezioni  per i Comuni montani) e deve essere corrisposta da tutti coloro che godono di diritti reali su tali immobili e cioè:   
 

1) I proprietari;
2) I titolari di diritti reali sugli immobili come ad esempio gli usufruttuari (si ricorda che in tal caso gli obbligati sono questi ultimi e non i nudi proprietari);
3) I locatari nel caso di leasing immobiliario;
4) I concessionari di aree demaniali.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’ICI è che l’immobile sia iscritto in catasto ad esclusione degli immobili di categoria A1/A8/A9 rispettivamente “abitazioni di tipo signorile/ville/castelli”.

L’esenzione è sta disposta dal DL n. 93 del 2008, con decorrenza 01-01-2008 sulla casa di abitazione principale.
L’esclusione opera quindi, in tal caso, a favore del soggetto passivo titolare di diritto reale sull’immobile quando questi avrà adibito lo stesso a propria abitazione principale nonchè le assimiliazioni a tali fattispecie applicate da alcuni Comuni.

L’esclusione opera più precisamente nei casi in cui l’unità immobiliare sia:

  • l’abitazione principale del soggetto passivo ICI; 
  • l’abitazione principale di soci assegnatari di unità immobiliari di proprietà  di cooperative edilizie (a beni indivisi) o l’abitazione principale di soggetti che abbiano avuto assegnazione di case popolari, da parte di Istituti autonomi per le case popolari o da parte di enti per la pubblica edilizia residenziale;
  •  la casa coniugale del soggetto passivo ICI anche con separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio anche se  non ne sia l’assegnatario semprechè non abiti in altro immobile di sua proprietà.

Calcoli
La base imponibile su cui applicare l’aliquota comunale è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e  moltiplicata:  

  • per il 100% quando si tratta di immobili accatastati nelle categorie A e C (con esclusione di immobili A10 e C1); 
  • per il 34% per i fabbricati della categoria C/1;
  • per il 50% quando si tratta di immobili accatastati nel gruppo D e nella categoria A/10;
  • per il 140% quando si tratta di immobili accatastati nel  gruppo B; 

    La base imponibile per le aree fabbricabili è determinata in base al valore venale  (cioè in base al prezzo di mercato in base alla ubicazione dell’area);
    Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 (coefficiente).

 Determinazione base imponibile. 

L’imposta si calcola applicando alla predetta base imponibile l’aliquota fissata dal Comune e deve essere corrisposta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile (fino al 15 del mese non è dovuta per l’intero mese oltre il 15 è dovuta per l’intero mese).

Pagamento.

La determinazione dell’acconto è basato sullo storico dell’imposta pagata nell’anno precedente:

  • l’importo della prima rata deve essere determinato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota fissata dal Comune per l’anno precedente; deve essere pagato entro il 16 giugno;
  • l’importo della seconda rata a saldo anno in corso deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno detraendo l’importo della prima rata a conguaglio. Il versamento del saldo dovrà essere corrisposto entro il prossimo 16 dicembre 2010.

Formula di calcolo:

Base Imponibile = Rendita catastale x 5% x percentuale (140%, 100%, 50%, 34%)


Imposta: Base Imponibile per Aliquota comunale / 1000 (calcolo per intero anno e per un solo obbligato).


Chiaramente per la prossima scadenza dal calcolo qui esposto va tolto l’importo pagato al 16 giugno 2010 e diviso per i titolari in caso di più cointestatari.
  
Modalità di versamento:

– tramite l’agente della riscossione;
– tramite il conto corrente comunale nel caso lo stesso Comune abbia deliberato con regolamento interno il pagamento diretto su proprio conto corrente;– presso gli sportelli della Tesoreria comunale;tramite il sistema bancario (mediante carta di credito o bancomat);
– traminte il servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.

Il legislatore, ai fini della semplificazione degli adempimenti ICI, ha previsto  il pagamento anche tramite F24.

Infine In caso di omesso versamento valgono le stesse regole previste per il ravvedimento operoso.

E’ opportuno fare uno screening dei propri clienti e chiedere se nell’anno 2010 hanno compravenduto immobili, acquisito o ceduto diritti reali su immobili e così via.

Fonte: Ipsoa.

Sistri: le imprese richiedono a gran voce la proroga di un anno.

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Sistri: Gestione telematica dei rifiuti.
Le imprese tenute al nuovo obbligo di gestione telematica dei rifiuti insorgono: Occorre più tempo per adeguare i sistemi informatici all’applicazione della nuova procedura Sistri e per  l’introduzione delle nuove norme nel sistema di gestionale aziendale rispetto al termine del 1° gennaio 2011.
Intanto il decreto legislativo che recepisce la direttiva CEE 2008/98, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri (firmato anche dal Capo dello Stato), è in arrivo in G.U. e quindi in vigore dal giorno dopo la pubblicazione stessa.

Il problema è che la nuova disposizione,  oltre al recepimento della direttiva CEE in materia di rifiuti, ha previsto sanzioni a carico delle imprese che non avranno adottato il Sistri appunto entro il 1° gennaio 2011.
Il presidente di Confindustria ha affermato che Il rischio è quello di multare le imprese per comportamenti ritenuti illeciti secondo il SISTRI ma di fatto non imputabili alle stesse. 
Questo risponde a realtà: i problemi sul malfunzionamento del SISTRI  non sono stati ancora risolti, ed anche le strutture tecnico operative a supporto si troverebbero in una situazione di grave disagio per quanto riguarda la formazione in materia di funzionamento del sistema:
La lettera dei vertici di Confindustria inviata al Ministro dell’Ambiente che contiene appunto le rivendicazioni di tale mancato adeguamento per cause non imputabili agli obbligati e la richiesta di sospensione delle sanzioni  per dodici mesi, previste dal d.lgs. in corso di pubblicazione, è stata accolta favorevolmente dalle imprese. 
Ancora una volta, ci sono aziende che vorrebbero operare nel rispetto della nuova normativa, ma non hanno la possibilità di farlo per ragioni esterne: come i ritardi nella distribuzione dei dispositivi “Usb” e l’installazione delle black box occorrenti per i malfunzionamenti dovuti a difetti strutturali nell’hardware e nel software fino ai continui correttivi legislativi e procedurali. 
La sospensione delle sanzioni per un anno, ossia per l’intero 2011, per le imprese che non riusciranno ad applicare il nuovo sistema non a causa di loro negligenza ma per ragioni esterne, sembra un atto dovuto anche in presenza di una legge già in vigore.
(Fonte AGI)