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Cessione di quote società in nome collettivo. Sentenza Cassazione n. 25123.

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La cassazione con la sentenza n. 25123 depositata in data 13-12-2010 ha precisato che in caso di cessione di quote di snc, il socio cedente non risponde verso la società e il cessionario per le obbligazioni societarie, anche se sorte anteriormente alla data di cessione. Il cedente in tali casi risponde solo verso i creditori della società per debiti sorti prima della data di cessione e quando ques’ultima non abbia le sostanze per il pagamento dei debiti sociali.
La cassazione ha richiamato l’art. 2290 del codice civile, che disciplina il caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio:
Egli o i suoi eredi rispondono solo verso i terzi creditori per debiti sorti anteriormente all’atto di cessione ma dopo la preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio sociale, fattispecie che secondo i giudici non è applicabile quando tale diritto è invocato dalla società o dai soci attuali  o dal socio cessionario per i debiti sociali. Posizione rafforzata nel caso di specie, dal fatto che il cedente della quota non ha garantito al cessionario l’inesistenza di debiti sociali. 
Nella sostanza nel momento in cui si effettua una cessione di quote di società in nome collettivo il cedente si libera delle obbligazioni societarie di cui era illimitatamente responsabile, salvo in caso in cui, per le obbligazioni societarie sorte anteriormente alla data di cessione la società medesima non possa adempiere, ed in tal caso risponde verso i creditori per le obbligazioni sorte prima della vendita della sua quota.
Il cessionario o la società invece non possono chiedere la restituzione di parte delle obbligazioni societarie, anche se sorte anteriormente alla cessione, quando il cedente non abbia garantito l’inesistenza di debiti sociali.

Misura del saggio di interessi legali: sale all’1,50 % dal 1-01-2011 …. segnali di ripresa.

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Fonte: Ministero dell’Economia.
 
A cura di Redazione Fiscale Web.
 
“Anche se costerà di piu’ l’eventuale ravvedimento operoso per il tardivo versamento delle imposte sia dirette che indirette , il ritocco di mezzo punto del saggio legale di interessi lo riteniamo un segnale di ripresa se si pensa che solo un anno fa era stato drasticamente diminuito dal 3% al 1% a decorrere dal 1-01-2010 per effetto della crisi finanziaria.” 
 
 Con decreto del ministero dell’Economia emanato in data 7 dicembre e pubblicato in G.U. n.292 del 15 dicembre 2010 gli interessi legali previsti dall’art. 1284 del C.C. sono stati fissati all’1,50 % con decorrenza 1-01-2011. Riguardano tutte le dilazioni in cui è applicata la disposizione contenuta nell’art. 1284 sopra citato del codice civile.
 
Ricordiamo che il ravvedimento operoso può essere utilizzato esclusivamente per gli omessi versamenti di tributi, sia per imposte dirette che indirette compresa l’ICI, mentre non può essere utilizzato ad esempio per il mancato versamento di contributi.
 
In particolare diventerà più caro il ravvedimento operoso sia breve che lungo, che  comunque sino al 31-12-2010 dovrà essere eseguito in questo modo:
 
  • Ravvedimento operoso breve. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria si calcola aggiungendo al tributo impagato la sanzione del 2,50% aumentata dell’1% di interessi legali calcolati su base giornaliera;
  • Ravvedimento operoso lungo. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro  il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione (30/09 anno successivo all’omissione) si calcola aggiungendo al tributo impagato la sanzione del 3,00% aumentata dell’1% di interessi legali calcolati su base giornaliera.

 Dal 1-01-2011:

  • Ravvedimento operoso breve. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria si calcolerà aggiungendo al tributo impagato la sanzione del 2,50% aumentata dell’1,50% di interessi legali calcolati su base giornaliera;
  • Ravvedimento operoso lungo. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro  il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione (30/09 anno successivo all’omissione) si calcolerà aggiungendo al tributo impagato la sanzione del 3,00% aumentata dell’1,50% di interessi legali calcolati su base giornaliera.
(Attenzione agli omessi versamenti scadenti nel 2010 e pagati con ravvedimento nel 2011. In tal caso occorrerà frazionare il calcolo degli interessi.)

 Completando il discorso sul ravvedimento operoso e per effetto della legge sulla stabilità, dall’1-02-2011 aumenteranno anche le sanzioni e quindi i termini di calcolo saranno questi:

  • Ravvedimento operoso breve. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria si calcolerà aggiungendo al tributo impagato la sanzione del 3,00% aumentata dell’1,50% di interessi legali calcolati su base giornaliera;
  • Ravvedimento operoso lungo. Il pagamento di omessi versamenti effettuato entro  il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione (30/09 anno successivo all’omissione) si calcolerà aggiungendo al tributo  impagato omesso la sanzione del 3,75% aumentata dell’1,50% di interessi legali calcolati su base giornaliera. 

Per la determinazione degli interessi si ricorda la formula per il calcolo da inserire in F24 con il codice tributo all’uopo istituito:

   importo omesso x giorni ritardo (data vers. – data scadenza orig.) x 1 o 1,5 
Int=————————————————————————–
                                                 36500
 
*nel caso di versamenti a cavallo d’anno 2010-2011 occorrerà effettaure due volte il calcolo per i giorni che vanno dall’omesso versamento al 31-12-2010 e per i giorni che vanno dal 01-01-2011 al giorno di effettivo versamento.