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Rassegna ultimi provvedimenti pubblicati in data 3 gennaio 2011.

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Bilancio dello Stato. Sono state pubblicate in G.U. le leggi per il bilancio 2011 e per il bilancio relativo al triennio 2011 – 2013.

Legge di stabilità 2011 – Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Rispettivamente legge 220/2010 e legge 221/2010.

Disposizioni urgenti.
Proroga dei termini e degli interventi tributari a sostegno di famiglie e imprese.

E’ stato pubblicato in G.U. il d.l. 29/12/2010  n. 225 c.d. Milleproroghe, che prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria a sostegno di imprese e famiglie.

Diritti doganali.
Misure sul diritto speciale degli oli combustibili nel territorio extradoganale di Livigno .Con il decreto sono state fissate misure di diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio e generi, simili per il territorio extradoganale di Livigno.Decreto  22 dicembre 2010.


Trust.
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.

Non si possono considerare validamente e fiscalmente operanti, i trust la cui costituzione e gestione è stata realizzata tramite una mera interposizione di persona per quanto riguarda la proprietà di beni e la produzione di redditi. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia  con la circolare suddetta in materia di trust.
Nella sostanza, per mera interposizione di persona, si intende che il TRUST è stato istituito al solo scopo di far perdere la titolarità di beni e redditi ad un soggetto persona fisica (disponente) per attribuirla al Trust medesimo al fine di preservare detti beni da eventuali richieste di escussione. In tal modo l’istituto viene a perdere la sua funzione principale, e per questo non riconosciuto, che è quella di gestire e preservare beni e redditi del disponente a favore di beneficiari (ad esempio figli minori) tramite il trust medesimo.

Reddito d’impresa.
Regime fiscale di società ed enti del settore assicurativo.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 60/e del 23 dicembre 2010 ha chiarito e approfondito alcune modalità applicative della disciplina introdotta con l’articolo 13 del decreto legge 78/2010 in relazione ai criteri di determinazione del reddito imponibile fiscale delle società d’assicurazione operanti nel ramo vita.

Imposta sul valore aggiunto.
Reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori

Con la circolare n. 59/e del 23 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile con decorrenza  dall’ 1-04-011  sulle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori per computer.

Imposta sul valore aggiunto.
Inversione contabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Il non residente che abbia effettuato cessioni di beni nei confronti di soggettti passivi stabiliti nel territorio dello Stato senza applicare il meccanismo del reverse charge, per quanto riguarda  l’Iva, ma solo il metodo ordinario, potrà sanare tale violazione mediante versamento, in misura ridotta , avvalendosi del ravvedimento per la sola sanzione del 3 per cento dell’imposta assolta irregolarmente, senza ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto. Risoluzione n. 140/e del 29 dicembre 2010.

La procedura per il recupero dell’IVA su crediti inesigibili.

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L’art. 26 comma 2° del DPR 633/72 (modificato dall’art. 13-bis, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140)  consente di recuperare l’IVA sui crediti inesigibili mediante l’emissione di una nota di variazione IVA, che il cedente o prestatore emette nei confronti del debitore inadempiente, in riferimento alla fattura attiva emessa originariamente.

Lo spirito della norma è quello di non perpretare una iniquità fiscale a danno del creditore, in quanto  in mancanza di tale disposto sarebbe obbligato anche a versare l’IVA sulle fatture emesse  poi divenute inesigibili.

Il comma 2 del predetto art.26 recita:
“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili ………. il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.”

 Il cedente o prestatore può recuperare l’IVA – sulle fatture emesse  e impagate – solo nel caso in cui  contesti formalmente al debitore la sua inadempienza o lo diffidi ad adempiere, con contestuale richiesta di risoluzione contrattuale. Quando tali azioni abbiano esito negativo potrà emettere nota di variazione IVA per registrare a credito il tributo non incassato.
E’ bene non fare confusione con la perdita su crediti che è tutt’altra cosa, in quanto essa incide sulle imposte dirette.

Tale procedura per il recupero dell’IVA non comporta assolutamente rinuncia al credito.

Tale fattispecie non ha limitazione temporali, in quanto l’inesigibilità del credito non deriva da pregresso accordo tra le parti o da inesattezze nella fatturazione originaria (nel qual caso il termine per l’emissione della variazione IVA è di un anno dalla emissione della fattura).

Procedura da seguire.

Eccepire al cliente insolvente la risoluzione del contratto per suo inadempimento che può avvenire tramite:

  1. Invio al debitore di lettera monitoria contenente la  <> entro un termine stabilito dal creditore;
  2. Esecuzione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto e permessa dall’art. 1456 del codice civile;
  3. Contestazione della decorrenza del termine essenziale per l’esecuzione della prestazione previsto in contratto.
Nel caso il cliente non adempia nel termine indicato nella comunicazione di cui sopra, il cedente/prestatore  emette nei suoi confronti una nota di variazione IVA per l’importo del tributo stesso  come esposto nella fattura originaria e richiamando la diffida inviata precedentemente.

Registrazioni Contabili.

 ESEMPIO:

La società ALFA emette fattura nei confronti della società BETA per euro 12.000,00 compreso IVA. 
La registrazione sarà la seguente:

data 3-01- 20..
BETA     12.000,00 A VENDITE/PRESTAZIONI 10.000,00
                                     Erario c/IVA                       2.000,00 


BETA non effettua il pagamento nei termini stabiliti. La società ALFA in data 30/10/20…. attiva la procedura di formale diffida come sopra,  e dopo l’esito infruttuoso di tale sollecito legale, emette la nota di variazione IVA per euro 2000,00 nei confronti di BETA ed effettua le seguenti registrazioni ai sensi dell’art.25 per il recuper dell’IVA e per lo storno delle intere partite al fine di lasciare integra la titolarità del credito in capo al cedente, accendendo un conto “fatture da emettere verso BETA”: 

15/11/20….
Erario c/IVA 2.000,00 A  BETA  2.000,00

15/11/20….
VENDITE/PRESTAZIONI  10.000,00 A BETA 10.000,00         

15/11/20….
FATTURE DA EMETTERE V/BETA  10.000,00 a  VENDITE/PRESTAZIONI  10.000,00         

Sarebbe opportuno eseguire le operazioni di storno dell’IVA e dei conti nello stesso anno di emissione della fattura.                                                                   

E’ ancora opportuno ricordare quanto già detto prima; ossia che tale procedura consente il recupero dell’IVA già versata all’ERARIO in conseguenza della emissione della fattura, che non si riferisce alla perdita su crediti, che invece riguarda le imposte dirette (DPR 600/73).

Il caso descritto ha il solo scopo di riprendere l’IVA pagata sulla fattura inesigibile, ma per il quale, si vuole conservare la titolarità del credito (imponibile) insoddisfatto. Ciò in vista di una eventuale azione successiva per il recupero delle somme attese dal creditore o del pagamento spontaneo del debitore.