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Pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto sul fabbisogno finanziario delle amministrazioni.

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Per leggere l’intero rapporto clicca qui c’è da rabbrividire…

Il ricercatore universitario a tempo pieno non può svolgere la libera professione. Sentenza 389 2011.

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La sentenza n. 389/2011 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili ha disposto che un ricercatore e docente universitario a tempo pieno non può svolgere l’attività libero professionale, nella fattispecie poter esercitare contestualmente la libera professione di avvocato.
La stessa sentenza ha respinto il ricorso di un legale romano che avendo optato per il tempo pieno quale ricercatore presso “l’Ateneo La Sapienza” era stato cancellato dall’Ordine degli avvocati ed iscritto nella sezione speciale dei docenti universitari.
I giudici della Cassazione hanno ratificato la decisione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, affermando che la voluntas legis della normativa in vigore, di considerare compatibile l’esercizio della libera professione con la qualifica di ricercatore, opera solo nel caso in cui quest’ultimo abbia effettuato l’opzione per il tempo parziale.
Tale decisione potrebbe segnare un importante precedente anche per i professionisti di altri settori.