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Sentenza Corte di Cassazione del 14-1-2011 n.767 sulle Indagini bancarie: i versamenti non giustificati si presumono di natura reddituale.

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Ancora una sentenza in materia di indagini bancarie che ha dato torto al contribuente.
Il caso oggetto della sentenza riguardava versamenti bancari effettuati dalla parte ricorrente giustificandoli quali prestiti ricevuti da terzi. Nonostante la documentazione fornita, la Cassazione ha deciso che la stessa era insufficiente. Sicuramente la disposizione prevede l’inversione dell’onere della  prova a carico del contribuente in materia di “Indagini bancarie”, ma spesso succede che le prove documentali fornite dal contribuente non sono considerate sufficienti, per cui diventa incomprensibile in che modo dimostrare, all’Amministrazione finanziaria e in seconda battuta nel giudizio processuale, che alcune movimentazioni bancarie ed in particolare l’effettuazione di versamenti non derivano sempre da ricavi derivanti dall’attività svolta.
In riguardo alle  indagini bancarie il contribuente deve provare l’effettivo sostenimento delle spese al fine del riconoscimento dei costi come affermato dalla sentenza in commento depositata il 14 gennaio 2011.
http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_070_/_norme_tributi_/_diritto/4230011/VideoBox_180x150/OasDefault/Autopromo_SGR_180x150_invenduto/square_INVENDUTO_Sole.html/36643336336330633464313932613730?_RM_EMPTY_
La strana circostanza appare particolare in quanto la corte costituzionale nel caso di accertamento induttivo, ha rilevato necessario  riconoscere in ogni caso dei costi a fronte di maggiori ricavi, nel qual caso contrario la norma diverrebbe illegittima, anche perché la circolare dell’Agenzia delle Entrate  32/E del 2006, ha comunicato indicazioni di segno contrario, per cui sembra particolare che a fronte di una disposizione emanata a livello centrale tali fattispecie di costi non vengano riconosciuti.

In ultimo, ci sembra, che sia l’orientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece  una donazione di un familiare per sostenere l’attività in un momento di difficoltà) non è credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile;  per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi d’impresa diversi dall’evasione stessa.

Fonte: Il sole 24 ore.

Leasing immobiliari. Nuova stangata…il commento di rivista fiscale web.

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La nostra opinione.
Lo Stato ha bisogno di soldi (e questa nuova norma lo dimostra) ma soffoca le imprese e la crescita, difatti:
  • La prima disposizione in commento grava finanziariamente sui nuovi contratti di leasing in quanto occorrerá versare alla sottoscrizione l’intero importo delle imposte ipotecaria e catastale e non solo il 50% come prima.
  • Ancora, come se non bastasse, sui vecchi contratti, la norma interviene anche retroattivamente in quanto impone il pagamento dell’imposta sostitutiva (in luogo dell’ipotecaria-catastale) entro il 31-03-2011.
Cosa si può dire se non dare sempre ragione a Draghi (come in un nostro precedente articolo che potrete leggere tra “gli articoli per argomento alla voce DRAGHI”) quando dice che la politica non riesce a dare impulso alle manovre economiche pro-crescita delle aziende anzi le deprime…..;
Queste norme tolgono ancor di più ossigeno non solo alle  aziende ma allo sviluppo economico del Paese.
Dovendo pagare subito le intere imposte suddette come in questo caso, ma ce sono altri simili, E’ CHIARO che si tolgono disponibilità finanziarie alle aziende (per tappare le falle dello Stato) si tolgono le idee positive all’imprenditore che viene depresso nel suo ESTRO ECONOMICO-STRATEGICO.

La crescita economica è in scacco…
Non stiamo dicendo che tale specifica norma possa creare dei grossi danni all’economia, ma ci dá l’occasione per valutare i tanti segnali negativi che arrivano alle aziende che secondo noi sono oggetto di una pressione continua da parte dello Stato e che scoraggia, soprattutto nelle zone depresse come il Sud l’iniziativa imprenditoriale.

La nuova norma.

Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing immobiliari.
    La legge di stabilità ha disposto che per l’acquisto di immobili ad uso strumentale, tramite contratti di leasing sottoscritti a partire da 1-01-2011, le imposte ipotecaria e castale dovute nella misura del 3% la prima e  dell’1% la seconda, dovranno essere pagate integralmente nel momento  della stipula del contratto di leasing,  e non più al 50% come previsto dal DL 223 (convertito in legge 248/2006) art. 35 comma 10-ter e 10-sexies. Invece per il riscatto a fine leasing da parte dell’utilizzatore locatario o in caso di risoluzione contrattuale per inadempienza del locatario medesimo, le imposte di registro-ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa.
La legge di stabilità obbliga alla registrazione di tali contratti solo in caso d’uso.
PURTROPPO, Per i contratti in essere alla data del 1-01-2011, visto che al riscatto non si dovrá pagare alcun tributo, le parti dovranno versare l’imposta sostitutiva in luogo di ipotecaria e catastale in unica soluzione entro il 31-03-2011.