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Acquisto di box pertinenziali: rientrano nel 36 per cento se il bonifico è effettuato antecedentemente all’atto ma nello stesso giorno.

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Con risoluzione n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a richieste di chiarimenti circa la detraibilità del 36 per cento (prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio), per l’acquisto di box di pertinenza dell’abitazione, nel caso in cui il bonifico venga disposto nella stessa data di stipula del rogito notarile ma comunque precedente all’atto trattandosi di ore.Nell’ipotesi di pagamenti effettuati prima dell’atto ma in assenza di un preliminare registrato gli acquirenti non risultato ancora proprietari o promissari acquirenti della pertinenza e pertanto la detrazione non compete, in quanto al momento del bonifico, non esiste ancora il predetto vincolo pertinenziale ossia non si è ancora configurata l’ipotesi per cui il pagamento effettuato permetteva la detrazione, ossia la proprietà del box medesimo.Quindi anche nel caso proposto si sostanzierebbe la medesima fattispecie, in quanto anche trattandosi di ore sia pur nello stesso giorno delll’atto del bonifico l’acquirente non è ancora proprietario del box-pertinenza.
Con tale risoluzione l’Agenzia, invece, interviene affermando “che nel caso in cui l’atto notarile sia stato rogato successivamente al bonifico ma nello stesso giorno, la detrazione compete in piena regola in capo all’acquirente”.

Al riguardo si ricorda che l’agevolazione spetta normalmente anche per la realizzazione in economia di autorimesse o box pertinenziali nonchè all’acquisto dei medesimi.
La circolare n. 38/E 2008 e 55/E 2002 aveva dato rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ossia al possesso giuridico della pertinenza prima dell’atto.
Difatti nel caso di versamenti di acconti mediante bonifico effettuati prima dell’atto notarile, la detrazione d’imposta competeva a condizione che era stato sottoscritto precedentemente compromesso o preliminare di vendita regolarmente registrato.

Conferimenti in SPA, la nuova disciplina (d.lgs. 224/2010) snellisce i conferimenti in natura.

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Decreto legislativo del 29-11-2010 n. 224 modificativo dell’art. 2343-ter C.C..
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall’8 gennaio 2011.

Il decreto legislativo in commento pone minori vincoli ai conferimenti in natura effettuati a favore di società per azioni:

1) In caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario viene estesa la possibilità di effettuazione di tali conferimenti con modalità di valutazione che non necessitano della relazione di stima ai sensi dell’art. 2342 –ter comma 2 del C.C..

Il provvedimento dispone anche sulle norme integrative e correttive al D.Lgs. n 142 del 2008, che aveva recepito la direttiva 2006/68/CE, che a sua volta modificava la direttiva 77/91/CEE, in riguardo alla costituzione delle società per azioni e alle modificazioni e garanzia del capitale sociale. Nonché la modifica alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie allo scopo di integrazione e coordinamento della direttiva suddetta con la Legge n. 33/2009.
I conferimenti nelle SPA precedentemente all’introduzione del D.Lgs. suddetto, erano regolati dal D.lgs. 142 del 2008. In linea di massima il legislatore ha operato correzioni giuste e univoche al fine di impedire interpretazioni estranee alla voluntas legis che siano lontane dallo spirito della norma.

Tale nuova disciplina che ha modificato l’art. 2343-ter, di supporto alternativo e non modificativo della precedente versione dell’art. 2343, indica esplicitamente i casi in cui non sia necessaria la relazione di stima nei casi in cui altre certificazioni possono sostituire la valutazione dell’esperto come la fattispecie indicata al punto 1 del nostro articolo.


Le principali modifiche sono dedicate al secondo comma dell’art. 2343ter di cui ne proponiamo l’estratto del decreto legislativo appena emanato:

“b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita’ e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343”.

Precedentemente a tale modifica era prevista la non obbligatorietà della perizia solo nel caso in cui fossero iscritti in bilancio beni in natura e crediti conferiti al fair value o valore equo da un bilancio  approvato da oltre un anno sottoposto a revisone legale privo di rilievi della società di revisione o del revisore in riferimento al conferimento medesimo, o al valore equo risultante da una valutazione precedente non oltre sei mesi dal conferimento conforme a principi e criteri di valutazione accettati genericamente effettuata da un perito (come la perizia di un ingegnere su un bene immobile) di compravata professionalità.