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Termini prescrizionali Tributi enti locali.

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L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.

Testo aggiornato al 2010.
Stralcio della disposizione.
Comma 161 . Gli enti locali, relativamente ai propri tributi di competenza, rettificano le dichiarazioni ad esempio dell’ICI o i parziali o ritardati versamenti, procedendo all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti , notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Comma 163. Nei casi di riscossione coattiva di detti tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
Facendo un esempio pratico:
per un omesso  o parziale versamento ICI relativo all’anno 2005, dovuto al Comune in cui è ubicato l’immobile del contribuente, l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato entro il 31-12-2010 a pena di decadenza e quindi prescrizione, cioè entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello di omesso versamento.

La disciplina del riporto delle perdite per le imprese in regime di esenzione dal reddito.

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce la corret­ta applicazione degli articoli 83 e 84  del TUIR in riferimento ai limiti di utilizzo e riporto delle perdite nei casi di imprese in regime di esenzione dal reddito totale o parziale. Risoluzione n. 129/E del 2010.
 Soggetti in regime di esenzione dell’utile.
La risoluzione n. 129 del 2010 chiarisce i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della limitazione prevista dall’articolo 84 TUIR. 

Sulla base della suddetta norma, coloro che usufruiscono di un regime di esenzione dell’utile possono riportare le perdite nel limite dell’ammontare dell’utile eccedente la formazione del reddito degli eser­ci­zi precedenti.
Per le attività che godono di regimi di parziale o totale  riduzione della base imponibile, le perdite sono rilevanti nella stessa misura in cui lo sarebbero i risultati positivi.
In tal caso la risoluzione 129 puntualizza che tale disposizione si applica solo nel caso in cui il regime di detassazione si basi su una per­cen­tuale prestabilita di esenzione, si tratta:
  • delle imprese che utilizzano imbarcazioni iscritte nel registro internazionale della navigazione, per i quali è prevista una riduzione dell’80% del relativo reddito; 
  • le imprese che esercitano la pesca (quale mediterranea costiera o interna) per le quali è prevista una riduzione del 56% del reddito.
In ultimo, sono escluse dalla limitazione prevista dall’ articolo 83 le cooperative della piccola pesca e quelle agricole nonchè le cooperative di produzione e lavoro già in regime agevolato  in applicazione dell’articolo 10 e articolo 11 del DPR 601 del 1973.