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Scadenze 31 gennaio 2011: Canone Rai e tassa di proprietà auto. Per pagare c’è sempre spazio … larga scelta di modalità e luoghi di pagamento.

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Il 31 gennaio sono in agenda i versamenti del bollo auto (scaduto il  31 dicembre 2010) e l’abbonamento Rai. Appuntamenti che coinvolgono una grande platea di contribuenti.
   

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Tassa proprietà sull’ auto. Sono tenuti al pagamento del bollo auto-moto tutti i proprietari  di autoveicoli e motocicli, iscritti al Pubblico registro automobilistico, la cui tassa di proprietà è scaduta nel mese di dicembre, ed anche coloro che hanno immatricolato una nuova auto  o moto dal 21-12-2010 al 20-01-2011. In lombardia e Piemonte la scadenza è posticipata su decisione delle rispettive Regioni al 28 febbraio 2010.
 
Il versamento del bollo si può effettuare in diversi modi: presso uffici postali, banche convenzionate, delegazioni dell’Aci, agenzie di pratiche auto e tabaccherie autorizzate, oppure via internet collegandosi al sito di Poste italiane. 
 
Se la tassa di proprietà viene pagata oltre il 31 gennaio, bisogna aggiungere all’importo originiariamente impagato gli interessi calcolati giorno per giorno  (nella nuova misura del tasso legale elevato all’1,50% dal 1° gennaio 2011) e la sanzione  una tantum ridotta al 2,50%  (3% dal 1 febbraio) se il pagamento avviene entro i 30 giorni;  se invece il pagamento avviene oltre il trentesimo giorno e non oltre un anno dal termine, la sanzione passa al 3% (3,75% dal 1 febbraio).  In ogni caso  visto che la violazione eventualmente avverrà dopo il 31 gennaio bisognerà sicuramente applicare la sanzione del 3%, se il pagamento avviene entro 30 giorni e del 3,75% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni. 
 
Si ricorda che decorso un anno dal termine di scadenza è dovuta la sanzione intera del 30% in quanto non è più possibile pagare mediante ravvedimento operoso.
   
Abbonamento Rai.
Il canone  è dovuto da tutti i cittadini che sono possessori di apparecchi di ricezione  radiotelevisive.
L’importo da pagare  per il 2011 è di 110,50 euro: 
prevista l’opzione  per il pagamento in 2 rate semestrali di 56,39 euro, la prima entro il 31 gennaio  2011 e  la seconda entro il 31 luglio 2011, o in 4 rate trimestrali di 29,36 euro, che scadono in sequenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre. (Interventi per il rilancio dell’economia ?)
 
I versamenti possono essere effettuati presso le Poste, al conto corrente 3103 (pagamento diretto, carta di credito o tramite BancoPosta); nelle tabaccherie usufruendo dei circuiti sisal e lottomatica od anche telefonicamente con carta di credito chiamando il numero verde 800.191.191. 
 
Si ricorda infine che anche per il canone Rai sono previste sanzioni nel caso non venga rispettata la scadenza.
Fonte: Fiscoggi
E’ appena il caso di ricordare che esiste una procedura per i pensionati per far trattenere l’importo del canone in 11 rate sul pagamento della pensione.
fonte: RMMP.

Il fallito accusato del reato di evasione nei casi di omissione della denucia dei redditi.

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Con la sentenza n. 1549 del 2011 la Corte di Cassazione ha sancito che l’amministratore di una societá sia pur dichiarata fallita é obbligato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi della medesima per i periodi d’imposta antecedenti la pronuncia dello stato di insolvenza. Solo successivamente l’obbligo ricade sul curatore.
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Il rappresentante legale di una società dichiarata fallita, è stato condannato penalmente per evasione fiscale sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi antecedenti la dichirazione di fallimento. Trattasi di reato punibile, a norma dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000, con la reclusione da uno a tre anni. Ciò per non aver presentato, prima della dichiarazione di fallimento, sia pur essendovi obbligato, una o più dichiarazioni annuali dei redditi relative alle imposte Ires/Irap/Iva, in quanto i tributi evasi erano pari per alcune imposte ad euro 77.470.
Difatti omettendo la dichiarazione in cui avrebbe dichiarato le imposte dovute è incorso nel reato di evasione fiscale. Solo dopo la sentenza dello stato d’insolvenza le dichiarazioni devono essere presentate dal curatore. Peraltro, aggiunge la Corte, in materia di fallimento ” la soggettività passiva in termini di obblighi tributari permane in capo al fallito anche se perde il diritto a disporre dei suoi beni, la capacitá processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio”.
Si aggiunge che omettendo i dichiarativi in autoliquidazione e non indicando quanto dovuto all’Erario non ha consentito allo Stato di insinuarsi eventualmente nel fallimento quale creditore della societá fallita.
Fonte fisco oggi.