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Definizione agevolata degli avvisi di irregolarità giunti nel 2023 o in corso di rateazione (legge di bilancio 2023) la sanzione scende al 3% invece del 10%.
SE AVETE RICEVUTO AVVISI DI IRREGOLARITA’ PER IMPOSTE DIRETTE, RELATIVI AD OMESSI VERSAMENTI ART. 36-BIS d.p.r. 600/73 e PER IMPOSTE INDIRETTE art. 54/bis del d.p.r. 633/73, potrete pagare le sanzioni al 3% invece del 10% fermo restando il tasso di interesse legale che dal 2023 è salito al 5% annuo da calcolare giorno per giorno,
Facendo un esempio se non avete pagato l’IRPEF relativa all’anno 2020, vi sarà notificato un avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73, se l’avviso è stato elaborato nel 2022, troverete le sanzioni al 10%.
La legge di bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, ha ridotto tale sanzione al 3%, e quindi dovrete ricalcolare manualmente il dovuto, dividendo l’imposta che resta uguale, gli interessi che si riducono al 3%, e gli interessi da calcolare al 5% su base annua. Se l’avviso è partito nel 2022, gli interessi saranno dovuti nella misura dell’1,5 per cento fino al 31-12-2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino alla data di pagamento.
Nei casi in cui avete ricevuto un’avviso di irregolarità (bonario) nel 2022 o prima, per omessi versamenti, sia per IRPEF – art. 36 bis – sia per IVA – ART. 54 BIS, e avete proceduto a rateizzare l’importo in 6 rate trimestrali (esempio) dovreste calcolare quanto è stato già pagato, e quanto residua da pagare per imposta originaria, interessi, e sanzioni al 3°.
Allo scopo l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione un foglio di calcolo per rideterminazione rate avvisi bonari, con cui potrete ricalcolare le rate da pagare ancora.
il DURC DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA VERIFICA SE L’IMPRESA E’ IN REGOLA
CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SUI DIPENDENTI, I PREMI DI ASSICURAZIONI INAIL, E IN CASO DI IMPRESA
EDILE ANCHE LA REGOLARITA’ DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE.
Spesso l’impresa non ha potuto versare i contributi inps IVS DEL TITOLARE, e quello sui dipendenti.
Nel caso l’imprenditore si è trovato in problemi gravi anche personali e non ha potuto pagare i contributi
previdenziali e assistenziali ed eventualmente quelli per i dipendenti, non otterrà mai il DURC, FINCHE’
NON SALDA O RATEIZZA I CONTRIBUTI NON VERSATI.
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DELLA DITTA INDIVIDUALE O DI UNA SOCIETA’ DI PERSONE, IL CUI
TITOLARE O I SOCI LAVORATORI SONO IRREGOLARI NEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI PERSONALI
NON POTRANNO OTTENERE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.
NEI CASI ESTREMI, IN CUI L’AZIENDA DEVE LAVORARE CON UN DURC REGOLARE
L’UNICA SOLUZIONE E’ COSTITUIRE UNA SRL, DOVE I CONTRIBUTI PERSONALI
DELL’AMMINISTRATORE NON VENGONO CONSIDERATI AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC,
MA SOLO L’INAIL E I CONTRIBUTI DIPENDENTI.
IN TAL CASO CON LA SRL, IL TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE, POTRA’ LAVORARE
CON LA SRL, CON DURC REGOLARE E REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE IN
UN SECONDO MOMENTO.
SE AVETE BISOGNO DI CREARE IN 30 GIORNI LA VS. SRL NON ESITATE A CONTATTARCI.
Ricordiamo che chi è titolare di partita iva con codice Ateco compreso tra le costruzioni non puo’ adottare in nessun caso il regime.
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PRIMA DI ANDARE AVANTI RICORDIAMO CHE NON POSSONO MAI UTILIZZARE IL REGIME FORFETTARIO I SOGGETTI SEGUENTI;
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In seguito al varo della manovra in vigore dall’ 1-1-2023, i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario dall’ 1.1.2023, avranno
queste novità da adottare, che per inciso, crediamo favorevoli nella maggior parte dei casi:
Il tetto massimo per aderire ed utilizzare il regime forfettario passa da 65.000 euro di fatturato a 85.000 di fatturato (non di utile), ossia di ricavi o compensi.
Questo sia per chi adottava nel 2022 il regime semplicato IVA e non ha superato il tetto di 85k di ricavi / compensi sia che già adottava il regime forfettario ed aveva superato il vecchio tetto di 65.000 euro, e, che senza l’aumento del tetto in manova, sarebbe passato per obbligo al regime semplificato IVA.
LA FATTURAZIONE CARTACEA PER I FORFETTARI CHE NON HANNO SUPERATO NEL 2022 RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 25.000 EURO E’ ANCORA POSSIBILE. Ma dal 2024 tutti i forfettari saranno obbligati ad emettere fattura a mezzo SDI.
Ricordiamo ancora che chi supera nel 2023, l’importo di ricavi o compensi pari o superiori a 100.000 euro, dovrà applicare da subito il regime iva, e fatturare con IVA. In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo tale evento previsto in LEGGE DI BILANCIO 2023, presumiamo per logica, che al superamento di detta soglia di 100.000 in corso di anno, da quel momento si applicherà L’IVA per le successive fatture e la detrazione della ritenuta di acconto, dividendo l’anno in due sistemi: 1 forfettario fino al superamento di 100.000 euro, e parte ad IRPEF dopo il suo superamento. (Questo è il nostro pensiero ma ovviamente restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali dell’A.d.E. o meglio di un decreto esplicativo da parte del ministero).
Chiaramo subito sul fronte degli adempimenti che non è obbligatoria alcuna comunicazione da effettuarsi prima dell’adozione del regime forfettario.
Possono utilizzare il regime forfettario, per come cambiato in manovra, sia coloro che già nel 2022 erano in tale regime e non hanno superato il fatturato di 85.000 euro, sia quelli, ovviamente, che non avevano superato la precedente soglia di 65.000 euro e anche senza l’innalzamento del tetto massimo di ricavi a 85k, sarebbero rimasti in tale regime, sempre che non avessero deciso di cambiare regime per facoltà.
Ancora potranno utilizzare il regime forfettario coloro che nel 2022, in regime semplificato iva, non hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 85.000,00 euro escluso iva.
Ricordiamo anche che il regime forfettario è il sistema naturale per i titolari di partita iva (persone fisiche) che non hanno superato nel 2022 85000 euro di compensi o ricavi.
In ogni caso i contribuenti che lo vorranno potranno utilizzare il regime semplificato IVA, oppure ordinario, anche senza aver superato la soglia di 85.o00 euro. Quindi il regime forfettario, pur essendo il regime naturale della persona fisica, professionista o ditta individuale, non è obbligatorio per coloro che aprono la partita iva nel 2023, e quindi la manovra, come gli altri anni, ha lasciato libertà di convenienza ad ogni soggetto IVA persona fisica, per scegliere quale regime adottare pur avendo diritto al regime forfettario.
Ma la scelta del regime semplificato IVA, in presenza della possibilità di entrare nel regime forfettario, vincola il contribuente a utilizzare il regime alternativo iva per 3 anni ossia fino all’anno fino al 2025 compreso.
(OVVIAMENTE CHI NEL 2020 POTEVA ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO, MA HA FATTO OPZIONE PER IL REGIME SEMPLIFICATO IVA, AVENDO VINCOLO TRIENNALE, ORA POTRA’ ACCEDERVI A PARTIRE DAL 2023. Il vincolo triennale è operativo insomma dall’anno in cui si poteva accedere al regime forfettario ma si è scelto di rimanere nel regime IVA SEMPLIFICATO O ORDINARIO, RICORDANDO SEMPRE DI COMUNICARE LE OPZIONI IN DICHIARAZIONE IVA).
Ovviamente, parlando di convenienza, coloro i quali, hanno dei costi annuali o detrazioni fiscali superiori all’abbattimento forfettario stabilito dal proprio codice Ateco, non avranno convenienza ad accedere al regime forfettario, pur essendo obbligati ad applicare e pagare l’IVA sugli imponibili, ricavi o compensi prodotti.
I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il forfettario, ma preferiscono determinare Iva e reddito nei modi ordinari e semplificati, dovranno adottare il cd. comportamento concludente, non sanzionabile, e solo dopo, nella dichiarazione 2024, barrare la casella 1 del Rigo VO33; se non si procede a tale opzione anche se postuma è prevista una sanzione, fatto che non pregiudica il corretto utilizzo del comportamento conculdente, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 442/97.
Ma vediam cosa accade a un libero professionista, che emette fattura nel 2022 in adozione del regime IVA SEMPLIFICATO E la incassa nel 2023 con il regime forfettario:
Se passa dal regime semplificato IVA adottato nel 2022, al regime forfettario nel 2023, per quanto riguarda l’IVA non ci sono difficoltà in quanto la stessa ANDRA’ PAGATA E DICHIARATA PER L’ANNO 2022.
Mentre PER L’IRPEF E L’OBBLIGO DI RITENUTA DI ACCONTO, l’adesione al forfettario, CONSENTE LA DISAPPLICAZIONE E QUINDI LA NON DECURTAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO, IN QUANTO LA FATTURA ESSENDO STATA PAGATA NEL 2023, GIA’ IN REGIME FORFETTARIO, SCONTERA’ IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA FORFETTARIA. Il contribuente che cambia regime, passando da IVA a forfettario, ovviamente è obbligato a comunicare al cliente di non trattenere la ritenuta di acconto avendo aderito al regime forfettario (rilevando ai fini delle imposte dirette la data di pagamento) .
Si consiglia in tutti i casi, per i cambi di regime nel 2023, (verso il o dal) regime forfettario di darne comunicarne dell’adozione ai proprio clienti.
Se il cliente, per errore, opera comunque la ritenuta di acconto IRPEF, la stessa dovrà essere riversata dal committente al professionista, oppure richiesta a rimborso oppure scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta.
All’inverso il committente forfettario invece non potrà essere sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta di acconto sulle fatture pagate a professionisti in regime IVA ADOTTATO nel 2023.
Sulle fatture emesse in regime forfettario occorre inserire la dicitura: “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014” e applicare marca da bollo di euro 2,00 se di importo superiore a 77,47 euro (PER I FORFETTARI CHE EMETTONO LA FATTURA ELETTRONICA PREVISTO VERSAMENTO UNICO CON F24)
Infine, altro caso, – chi aderisce al regime forfettario, ma per errore continua a fatturare con IVA nel 2023 potrà regolarizzare la posizione emettendo nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circ. A.d.e. n. 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.
Gli interessi legali salgono a partire dal 2023, dall’1,5 al 5%.
Gravando in maniera incisiva sul ravvedimento operoso per coloro che versano le imposte oltre la scadenza e vogliono ottemperare ai propri obblighi prima di ricevere avvisi o ruoli.
Dal 1° gennaio 2023 infatti il saggio degli interessi legali, ai sensi dell’art. 1284 c.c. è stato fissata al 5 per cento annuo.
Circa 4 volte superiore al saggio legale in vigore fino al 31-12-2022 pari all’1,5 per cento.
Per tale motivo chi intende sanare un mancato versamento nel 2023, relativamente ad imposte e tasse da pagare nell’anno 2022, dovrà calcolare per l’anno 2023 gli interessi nella misura del 5% su base annua, secondo il calcolo per giorni, se il pagamento viene effettuato nel 2023, e quindi a cavallo di due anni, con saggio legale diverso.
Esempio: il 20 agosto 2022 si è omesso il pagamento del saldo Irpef , scaturente dalla dichiarazione dei redditi 2022 anno 2021 per euro 10.000,00.
Se si intende sanare l’irregolarità con ravvedimento operoso entro il 15 febbraio 2023 (esempio) si dovranno eseguire due calcoli diversi e poi sommarli:
operoso il debito al 15 febbraio 2023 euro 118, che sommati ai 10.000 + euro 375 (sanzione fissa del 3,75%) dovranno essere pagati il 15 febbraio 2023 per ottenere il perfezionato ravvedimento operoso.
Per il calcolo per periodi diversi basterà cambiare i giorni di ritardo rispetto alla scadenza fino al 31-12-2022 e dal 1-1-2023 al giorno fissato per il pagamento.
Stessa cosa se vorrete dividere il debito a rate iniziando dal 1° febbraio 2023 in 5 tranche.
In questo caso dovrete dividere la sorte capitale ossia il debito di imposta scaduto il 20 agosto 2022 in 5 rate.
1- 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° febbraio 2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 e dividendo sempre per 36000.
2. 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° marzo 2023 rispettivamente moltiplicando per il 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.
3. per la rata terza 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° aprile 2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.
4 – 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.
5 a saldo. 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023 rispettivamente moltiplicando per l’1,5 e per 5 dividendo sempre per 36000.
LA FORMULA E’ SEMPRE UGUALE ………………………….. [IMPOSTA] * GG. * [saggio legle annuo] / 36000
Nel caso di quest’anno 2023 quando l’imposta da pagare era dovuta nel 2022 e si ntende pagare nel 2023 bisogna fare due volte il calcolo: il primo con l’1,5 e il secondo con il 5, inoltre per perfezionare il ravvedimento operoso occorre ricordare di aggiungere la sanzione fissa che è pari al 3,75% quando il pagamento viene effettuato ad una data superiore ai 30 giorni dalla scadenza e fino al termine della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi.
Corre l’obbligo a tal punto consigliare in alcuni casi anche un’altra soluzione, visto che praticare il ravvedimento operoso comporta anche comunicare all’Agenzia il pagamento effettuato ed irrituale, in quanto diversamente vi raggiungerà comunque l’avviso di irregolarità che vi farà perdere ore di lavoro per dimostrare i pagamenti effettauti e il calcolo esatto per evitare che il ravvedimento operoso sia valido e perfezionato.
A tal punto visto che il saggio di interessi dal 2023 è assolutamente esoso, come puo’ essere il 5% annuo, e che gli adempimenti per non dover produrre tutti i pagamenti sperando che i calcoli siano stati fatti bene, consiglierei di attendere l’avviso di irregolarità e pagare secondo la procedura di calcolo on line che eleva certamente la sanzione al 10% ma gli interessi restano uguali, e, inoltre, si potrà pagare in 6 rate trimestrali (18 mesi) se l’importo è inferiore o uguale a 5.000 euro, e in 20 rate trimestrali (5 anni) se l’importo supera i 5.000 euro. Soluzione molto più comoda e sicura, e finanziariamente vantaggiosa, in quanto avrete più tempo per pagare e piu’ rate, e se pur considera la sanzione maggiore al 10%, si avrà piu’ tempo per recuperare risorse monetarie, con rate trimestrali, che diversamente potrebbero costare, con il ravvedimento operoso, interessi maggiori se si utilizzano scoperti di conto corrente o finanziamenti bancari.
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La legge di bilancio ha ridotto da 40 a 10 giorni i tempi per il rimborso dei crediti fiscali.
Sappiamo che non è cosi’. Chi fa il mio lavoro di commercialista sa bene che ha fatto un mare di istanze
per i propri clienti, che ricevono i rimborsi fiscali in 1 anno o due. Figuriamo se non avessimo provveduto
a ottenere il rimborso IRPEF in 40 giorni.
Abbiamo un cliente che sta aspettando un rimborso di circa 2000 euro già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno
2019. Abbiamo fatto richieste via pec, via civis , via telefono ma ancora il rimborso non è arrivato, altro che 40 o 10 giorni !
Magari, parliamo di anni che forse è meglio…. entro un anno anziché entro 3 anni.
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Reddito di cittadinanza ridotto a 7 mesi fini a luglio 2023 per gli occupabili da 18 a 59 anni, ad eccezione di quelli che non abbiano minori a carico. Il reddito di cittadinanza non cambierà invece per anziani fragili a cui si lascia la massima tutela e per tutti coloro che non possono lavorare per gli over 60 e a chi è senza reddito e a minori a carico ha spiegato il presidente del consiglio Meloni.
Invece in tutti i casi chi percepisce il reddito di cittadinanza lo perderà al primo rifiuto di lavoro (eliminata la congruità) su tutto il territorio nazionale, quindi non si potrà rifiutare il lavoro per la lontananza da casa o altri motivi : o si accetta il lavoro o si rifiuta perdendo il sussidio.