Home Blog Pagina 11

AFFITTO DI AZIENDA COMPROMESSO EDITABILE

0

 

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA

Con la presente scrittura privata tra le parti:

– _______________________________ con sede in ___________ (PR) alla via _______________________________n. ______, iscritta al Registro delle Imprese di                al n.                _________________, numero rea SA-_______________, C.F. E P.I. n. _____________, legalmente rappresentata dall’amministratore sig. ROSSI GAETANO, na+to a Polla  il 06/02/1988 e residente in Sassano alla via Prato Chirico s.n.c., di seguito denominato CONCEDENTE;  Ed

ALFA S.A.S. DI VERDI LUCIA & C. con sede in Centola –sa- via Nazionale 81 fraz. S.Nicola , iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. XXXXXXXXXXXX, numero rea SA-329150, C.F. E P.I. n. XXXXXXXXXXXX, legalmente rappresentata dall’amministratrice signora VERDI LUCIA, nata a WINTERTHUR –SVIZZERA- il 07/10/1968 e residente in Centola –sa- via nazionale 81 fraz. S.Nicola, di seguito denominato AFFITTUARIO;

PREMESSO

  • che il concedente è proprietario di un complesso aziendale corrente in Sapri in Corso Italia s.n.c., esercente l’attività di RISTORANTE-ALBERGO, composta da attrezzature, impianti, utensileria, mobili, arredi;
  • che l’attività è svolta nell’immobile, sito come detto nel Comune di Sapri, in corso Italia s.n.c., di proprietà del Dott. NERI GOFFREDO, giusto contratto di affitto registrato a Vallo della Lucania il 16/04/2008 al n.546 serie 3°;
  • che il concedente quale società non ha in corso, quale attore o convenuto, controversie giudiziarie o arbitrati di alcun genere;
  • che l’azienda oggetto del presente contratto è libera da oneri e impegni contrattuali e non è oggetto di prelazione e il concedente ne ha la libera e piena proprietà e disponibilità;
  • che il concedente intende affittare l’intera azienda, come sopra descritta di albergo-ristorante senza alcuna limitazione;
  • che il concedente è in possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività propria dell’azienda, come sopra descritta di albergo ristorante;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

Si conviene e stipula quanto segue

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) Oggetto

La società ROSSI S.N.C. concede in affitto alla società ALFA S.A.S., che accetta, la propria azienda esercente l’attività di albergo-ristorante ubicata nei locali come sopra descritti, siti in Sapri, Corso Italia s.n.c.. Nell’affitto sono inclusi tutti i beni mobili, impianti ed  attrezzature atti a costituire come da normativa l’azienda “quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa”. Tali beni concessi in affitto unitamente alle autorizzazioni sono descritti analiticamente nell’ALLEGATO alla presente scrittura, che ne costituisce parte integrante e che anch’esso è sottoscritto dalle parti.

3) Esclusioni

Sono espressamente esclusi dalla presente cessione in affitto, tutti i beni, debiti, crediti e contratti esistenti in capo alla società concedente non indicati nel presente atto o nell’allegato.

Le parti convengono espressamente che la titolarità del contratto di affitto dell’immobile in cui è esercitata l’attività, (stipulato come sopra detto dalla società ROSSI SNC con il proprietario Dott. Goffredo NERI) resterà in capo alla società ROSSI S.N.C.  e i canoni relativi saranno pagati quindi dalla medesima società ROSSI S.N.C..

4) Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 20-03-2010 e sino al 19-03-2016 ed esso si intenderà rinnovato per uguale periodo, qualora una delle parti non comunichi all’altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo raccomandata A/r almeno 6 mesi prima della scadenza pattuita.

5) Canone

Il canone annuale corrispettivo dell’affitto è pattuito in euro 48.000,00 compreso IVA di legge da versare nei seguenti modi:

  • euro 3.500,00 mensili entro il 20 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre DI CIASCUN ANNO che sommano ad euro 31.500,00 (3.500,00 moltiplicato nove mesi);
  • euro 5.500.00 mensili entro il 20 dei mesi di giugno,luglio, agosto DI CIASCUN ANNO che sommano ad euro 16.500 (5.500,00 moltiplicato tre mesi)

 

che totalmente sommano ad euro 48.000,00 comprensive di iva.

I pagamenti decorreranno a partire dal mese di aprile corrente anno.

6) Deposito cauzionale

A titolo di deposito cauzionale la società ALFA S.A.S. verserà al concedente la somma di euro 8.000,00 (euro ottomila) da restituire alla medesima affittuaria all’atto di risoluzione contrattuale. Per  espressa previsione contrattuale tale medesima somma  sarà infruttifera di interessi.

Il mancato pagamento di due rate consecutive del canone, comporterà la facoltà in capo alla società concedente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, tramite l’invio di lettera raccomandata A/R all’affittuario. In tal caso l’azienda dovrà essere riconsegnata alla parte locatrice non appena la medesima ne richieda la riconsegna stessa e comunque entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della raccomandata inviata dal concedente. Scaduto tale termine la parte concedente potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per ottenere la immediata riconsegna dell’azienda.

 

7) Subingresso nei contratti di utenze

Per effetto della presente stipula l’affittuario subentra al concedente nei seguenti contratti di utenze:

  • somministrazione di energia elettrica;
  • telefono;
  • acqua;
  • gas;
  • canoni televisivi ed ogni altra utenza aziendale. Fino a che non saranno volturate le utenze si procederà ad emettere fattura di rimborso spese tra le parti, nel caso esse sia ancora pagate dal concedente per effetto ad esempio di domiciliazioni bancarie non ancora cessate.

L’affittuario subentra altresì in tutte le eventuali licenze, autorizzazioni e marchio.

Il concedente si impegna ad espletare tutte le formalità e a sottoscrivere quanto necessario per il subentro dell’affittuario nei succitati contratti e licenze.

 

Per espressa pattuizione, l’affittuario non subentra, come detto, nel contratto di locazione dell’immobile e negli eventuali contratti di lavoro subordinato.

 

8) Debiti e crediti

___________________________________________ COMPRA INTERO ATTO IN PROMO EDITABILE IN WORD _____________

Richiesta di Rimessione in termini ricorso inviato tardivamente per errore non imputabile

0

 

Modello pronto all’uso di ricorso in appello che ha ottenuto rimessione in termini di UN ricorso tardivo.

Qui si propone il modello pronto di ricorso di appello che ha prodotto la sentenza della CTR DI SALERNO N. 3765 DEL 23 MARZO 2016 che ha concesso A UN RICORSO TARDIVO la rimessione in termini.

La rimessione in termini per ricorso tardivo è prevista dal codice di procedura civile ma non sempre si ottiene …  lo studio che supporta questo sito è riuscito nell’impresa.

L’art. 184 bis prevede che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al Giudice istruttore LA rimessione in termini”  (ossia la validità del ricorso  tardivo prodotto oltre i 60 giorni).

Ma veniamo ai fatti di causa e alla sentenza di rimessione in termini.

L’Ufficio emetteva avviso di rettifica del valore di compravendita di immobile notificando l’atto al genitore del destinatario. 

In primo grado, i Giudici hanno respinto il ricorso tardivo, in quanto per l’appunto dichiarato inammissibile, anche se la parte aveva depositato memorie che chiedevano la giusta rimessione in termini. 

Il contribuente non soddisfatto produceva appello ALLA CTR CAMPANIA chiedendo la rimessione in termini e l’annullamento dell’avviso di rettifica illegittimo.

La giustizia fiscale ha permesso di rimettere in carreggiata un ricorso TARDIVO, pur senza dolo del contribuente. Infatti questo modello estratto dall’istanza che ha permesso la rimessione in termini contiene le migliori motivazioni logiche e giurisprudenziali che permettono di ottenere la sanificazione di un ricorso tardivo.

Presunzioni “gravi precise e concordanti”. Come smontarle… qui memoria contenente le migliori sentenze…

0

Memoria accertamento contraddittorio per presunzioni gravi precise e concordanti.

Danno emergente lucro cessante. Modello precompilato di perizia

0

 MODELLO DI PERIZIA DI DANNO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE E DANNO FUTURO,

COMPLETO DI NORME E FORMULE PER LA DETERMINAZIONE DEL  RISARCIMENTO.


Facilmente adeguabile a ogni tipologia di attività e di danno ricevuto da terzi.

Con il modello di perizia danni (derivante da STIMA REALE già contenente i motivi, le norme e le formule) sarà «Molto semplice» costruire una perizia per danni economici (danno emergente, lucro cessante e danno futuro) e conferirne un valore ai fini della richiesta di risarcimento da richiedere ai terzi. Il modello precompilato è una base solida di modello di perizia danni,  da cui partire per la redazione di una perizia in fattispecie, e che permetterà di dedicarsi esclusivamente  alla ricerca dei documenti a supporto e dimostrazione dei danni, da citare nella medesima relazione DI STIMA DANNI. E’ il caso quindi del comportamento di terzi che con proprie e illegittime azioni causano l’interruzione del ciclo economico di una impresa. Tali tipologie di danni economici, quando dimostrati nel corso di un contenzioso giudiziario, «costituiscono diritto al risarcimento» con sentenza del giudice in via equitativa.

Cenni giuridici sul danno emergente – lucro cessante – danno futuro Facciamo un piccolo cenno sulle differenze esistenti tra il danno emergente, il lucro cessante e il danno futuro o perdita di chance, ai fini della possibilità di ottenere dal giudice il risarcimento dei danni subiti da far corrispondere ai terzi che deliberatamente hanno causato gli stessi. Per legge, tutte le tre tipologie di danno economico sono teoricamente risarcibili, alcuni con determinazione del quantum in maniera precisa (come il danno emergente patrimoniale) altre mediante valutazione equitativa del giudice medesimo.

Il danno emergente riguarda la valutazione economica della perdita patrimoniale subita dal ricorrente per causa di un terzo. Ai fini della richiesta di risarcimento. Esso è quantificabile in maniera precisa, in relazione alla riduzione del patrimonio del ricorrente direttamente causato da azioni di terzi. 

Perdita di profitto. Il lucro cessante invece riguarda il reddito non conseguibile a causa del comportamento illegale dei terzi. A differenza del danno emergente il lucro cessante fa riferimento ad una situazione futura e non attuale. La sua valorizzazione, e attualizzazione,  ai fini del risarcimento attiene alla mancata “ricchezza futura non conseguibile” per causa del comportamento dannoso tenuto da terzi. Chiaramente, ai fini dell’indennizzo del valore equivalente, la sua quantificazione monetaria ( a differenza del danno emergente) è solo prevedibile! 

Perdita di chance o danno futuro. Anche il danno futuro è un danno patrimoniale (come il danno emergente) ma è anche configurabile come perdita di reddito ossia come lucro cessante per effetto della inevitabile riduzione della futura potenzialità reddituale dell’impresa.

Nel proforma di perizia (ELABORATO SU REALI PERIZIE PRESENTATE IN TRIBUNALE)  troverete le sentenze che liquidano sia il danno futuro che il lucro cessante oltre al danno emergente. Con questo utilissimo modello pronto all’uso di perizia di stima di danno emergente e lucro cessante (che per sua natura è attività complessa) potrai realizzare “in brevissimo tempo” un’attività professionale di elevato valore sia economico che professionale.

         

 PROMO FINO AL 06.11.2024 INVECE DI E. 89.90
modello garantito 
(se hai problemi con il pagamento clicca qui)

(Il responsabile Merola Giuseppe – commercialista – iscritto ODCEC di Sala C. SA 101/a)

CESSIONE CREDITO NON POSSIBILE DOPO IL 4 APRILE

0

110 per cento blocco alle cessioni, che ha creato un buco di miliardi per causa di mancanza di controlli sui furbi, che ovviamente senza fare alcun lavoro hanno potuto completare prima le procedure a danno di chi li stava facendo che si trova senza casa, e senza soldi.

Quando ci si affida alle norme italiane, bisogna stare bene attenti, visto che non è la prima volta che in corso d’opera si bloccano crediti su cui persone oneste hanno investito tempo e denaro, e per colpa della mancanza di controlli e dei furbi, si trovano in fallimento.

E’ successo di nuovo, per il 110%, norma assolutamente iniqua nel credito concesso (bastava l’80%) ma valida per i furbi, che non hanno alcun lavoro e quindi finito prima e incassato il credito ceduto.

Il governo visto l’enorme cratere lasciato dalle cessioni, ha dato termine entro lo scorso 4 aprile 2024 per inviare le ultime  comunicazioni di opzioni relative all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito).

Ricordiamo che tale data deriva già da una proroga del termine del 16 marzo, ed è stata prevista anche per le eventuali opzioni per le rate successive ancora non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Cio’ in quanto chi avesse ceduto solo alcuni anni, e lasciato ancora nel proprio cassetto fiscale gli altri anni residui, dal 4 aprile non potrà puo’ cederli, ma dovrà unicamente detrarli nella propria dichiarazione dei redditi.

Da qui si capisce che tale data del 4 aprile era di fondamentale importanza,  in quanto il d.l. emanato  HA PREVISTO ANCHE ALTRE BLOCCHI, come l’impossibilità di di sanare un eventuale ritardo nell’invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro”.
Inoltre è stato anche previsto che la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024.

La comunicazione sulle parti comuni CONDOMINIALI HANNO LA STESSO TERMINE e l’amministratore dovrà, ai fini della dichiarazione precompilata dei proprietari comuni, inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, bonus “verde”, superbonus) con indicazione della quote che potranno detrarre con vecchio metodo i condòmini a ciascuno il suo.

La comunicazione deve riportare se trattasi di sconto in fattura o cessione del credito.

Inoltre disposta esenzione della comunicazione esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente 2023, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condomini abbiamo optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione diretta.

Perizia danno emergente lucro cessante

0

Proforma di perizia di danno emergente, lucro cessante, danno futuro subito da terzi.

Con il modello pronto vi sarà «molto semplice» costruire la vostra perizia per danni economici (danno emergente , lucro cessante) e darne un valore ai fini della richiesta di risarcimento dei danni a terzi.

Il nostro proforma di perizia di danno emergente, lucro cessante e danno futuro, realmente redatto per una impresa che aveva subito un sequestro di cantiere per causa di denuncia di terzi, vi sarà strumento «validissimo per impiantare la vostra perizia di specie», anche perché contiene esempio pratico, che delinea le logiche attraverso le quali determinare il “valore” del danno.

E’ il caso del comportamento di terzi che con proprie e illegittime azioni causano l’interruzione del ciclo economico di una impresa. Tali tipologia di danni economici, quando dimostrati nel corso di un contenzioso, costituiscono diritto al risarcimento con sentenza del giudice in via equitativa. Da poco tempo accanto al «danno emergente»  e il «lucro cessante» recente giurisprudenza ha dato rilevanza anche al «danno futuro» o perdita di chance economica, anch’essa oggetto di risarcimento.

Cenni  danno emergente – lucro cessante – danno futuro.

Vedremo come costruire una perizia di parte – a favore di una impresa di costruzioni – per richiedere a terzi il risarcimento del danno economico “subito”, per causa del comportamento illegittimo di terzi, quantificabile in danno danno emergente, lucro cessante, danno futuro o perdita di chance, al fine di ottenerne il risarcimento.

 

Prendiamo spunto dal precedente articolo per fare un piccolo cenno sulle differenze esistenti tra il danno emergente, il lucro cessante e il danno futuro o perdita di chance, ai fini della possibilità di ottenere dal giudice il risarcimento dei danni subiti a carico di terzi.

Tutte le tre tipologie di danno economico subito sono teoricamente risarcibili dal giudice, alcuni con determinazione del quantum in maniera precisa (come il danno emergente patrimoniale) altri mediante valutazione equitativa del giudice medesimo.

Danno emergente:

Il danno emergente riguarda la valutazione economica della perdita patrimoniale subita dal ricorrente per causa di un terzo, ai fini della richiesta di risarcimento. Esso è quantificabile in maniera precisa, in relazione alla riduzione del patrimonio del ricorrente.

Lucro cessante:

Il lucro cessante invece riguarda il reddito non conseguibile a causa del comportamento illegale di terzi. A differenza del danno emergente il lucro cessante fa riferimento ad una situazione futura e non attuale. La sua valorizzazione ai fini del risarcimento attiene alla mancata “ricchezza futura non conseguibile” dal ricorrente per causa del comportamento dannoso tenuto da terzi. Chiaramente, ai fini del “risarcimento”, la sua quantificazione monetaria ( a differenza del danno emergente) è solo prevedibile … E  per ottenerne un «indennizzo» sarà necessario provarne con ragionevole certezza il suo accadimento.

Danno futuro o perdita di chance:

Il danno futuro o perdita di chance è anch’esso suscettibile di valutazione economica ( come da  filone giurisprudenziale [cass. Sez. Iii 26 ott. 1968]). Muove da criteri analoghi a quelli utilizzati per l’individuazione del danno emergente e del lucro cessante ma si fonda «su una pura e semplice eventualità, supportata però, da una situazione obiettiva ed inevitabile, che trae origine da una causa efficiente già in atto».


Esempio di danno economico oggetto di risarcimento:

Un’impresa di costruzioni aveva in corso dei lavori di edificazione di 10 unità abitative.

I confinanti del terreno edificatorio (ingiustamente) denunciavano presunti «abusi edilizi» perpetrati dalla società immobiliare. L’autorità giudiziaria di conseguenza sequestra il cantiere e vieta la prosecuzione dei lavori. L’impresa, che aveva già ricevuto acconti dai futuri acquirenti con la sottoscrizione di un preliminare di vendita di immobile veniva costretta a rescindere ogni compromesso.

Ma dopo qualche anno l’imprenditore aveva ottenuto la sentenza favorevole per la non sussistenza di abusi edilizi che gli erano stati addebitati dai terzi confinanti oltre alla condanna al risarcimento del danno a carico dei confinanti.

Ma nel quantizzare il danno economico come il danno emergente, lucro cessante e danno futuro bisogna costruire dei bilanci previsionali considerando il danno non cagionato contro il danno cagionato e rilevarne la differenza economica e patrimoniale subita dall’impresa ricorrente.

Intanto, il valore di mercato degli immobili era diminuito notevolmente per causa della crisi finanziaria e il prezzo praticato nei preliminari di vendita – stipulati prima del ricorso –  e rescissi dopo il sequestro del cantiere, ormai non era più applicabili a nuovi potenziali clienti.

Il risarcimento che in questo caso l’impresa edile potrà richiedere ai confinanti può riferirsi a tutte le tre tipologie di danno:

1) In primis trattasi di  danno emergente patrimoniale «in quanto diminuzione del patrimonio non più recuperabile». Si pensi ad esempio agli interessi passivi dovuti sui finanziamenti bancari occorsi per la costruzione, alla svalutazione monetaria e «al deprezzamento naturale degli immobili e ad altri fattori negativi e quantificabili con certezza, dovuti alla sospensione dei lavori edificatori».

2) Trattasi però anche di lucro cessante: per la differenza negativa tra il prezzo di vendita pattuito con i promissari acquirenti (prima del sequestro) ed il minor prezzo praticabile dopo la sentenza favorevole, notevolmente minori (da dimostrare in perizia) rispetto a prima. 

3) Perdita di chance o danno futuro. 

 

——————————————————————-

Con l’edificazione e la vendita degli immobili nei tempi previsti “non si sarebbe interrotto il ciclo produttivo dell’azienda”.

Infatti se l’impresa avesse completato la prima operazione immobiliare “senza aver subito il sequestro innescato da terzi” poteva effettuare (con il ricavato) un altro progetto edificatorio, acquistando ad esempio un nuovo terreno edificabile.

Dopo l’evento dannoso cagionato dai confinanti (che ha traslato di anni l’operazione di vendita immobiliare) l’altro terreno acquistabile, nel frattempo era già stato venduto.

Per la dinamica “dell’inferenza economica” questa situazione sostanzia “un danno futuro” non più recuperabile. Quindi un danno patrimoniale permanente risarcibile dal giudice in via  equitativa.  Esso si fonda, come detto sopra,  “su una semplice eventualità”, supportata però, da una situazione obiettiva ed inevitabile, che trae origine da una causa efficiente già in atto. Anche il danno futuro è un danno patrimoniale come il danno emergente ma il danno futuro è anche configurabile come perdita di reddito ossia come lucro cessante per effetto della inevitabile riduzione della futura potenzialità reddituale dell’impresa.

Il nostro proforma di perizia di danno emergente lucro cessante danno futuro.

Il nostro proforma di perizia di danno emergente, lucro cessante e danno futuro, realizzato per una impresa di costruzioni (che aveva ingiustamente subito il sequestro del proprio cantiere edile) potrà guidarvi nel procedimento logico al fine di estendere una perizia per danni, precisa e puntuale dove la quantificazione del danno determinata dal perito sarà assolutamente verosimile alla realtà. Dovere infatti dell’estimatore è la quantificazione corretta e realistica della perdita economica del ricorrente.

Nel nostro proforma di perizia troverete le migliore sentenze che liquidano sia il danno futuro che il lucro cessante oltre al danno emergente.

Insomma un valido strumento per poter partire nella vostra complessa attività periziale e allegare al ricorso giudiziario una relazione che il giudice dovrà tener conto per forza di cose.

Il proforma qui scaricabile è frutto del lavoro di mesi, tra costruzione logica e quantificazione del valore dei danni subiti dal cliente.

Riteniamo quindi che partendo da questo form (reale) potrete recuperare molto tempo nella impostazione della vostra perizia di fattispecie e per qualsiasi tipologia di attività, potendovi attenere alle motivazioni contenute nel proforma e nella struttura della perizia, oltre alle migliore sentenze già inserite che hanno per oggetto la quantificazione del risarcimento economico a cui condannare il terzo nei confronti del danneggiato.

Ma vi sarà anche di aiuto per ricordare altre situazioni dannose riferita al comportamento terzo,  a cui non si era pensato prima. 

Un esempio su tutti il costo dell’immobilizzazione e dei maggiori interessi passivi per l’invenduto.

Acquista e scarica la perizia per danno emergente e lucro cessante.

 

Pagamento con carta di credito circuiti visa-mastercard-american express-paypal. Ai fini del pagamento se non avete un conto paypal cliccate comunque su “crea conto paypal” che vi darà la possibilità di pagare con una normale carta di credito o prepagata.

Leggi anche: la tassazione sull’indennità di risarcimento.

AVVISO INTIMAZIONE: RICORSO CON SENTENZE

0

AVVISO DI INTIMAZIONE RICORSO CONTRO Prescrizione delle cartelle Equitalia notificate da oltre 10 anni, o oltre 5 anni come previsto dalla Cassazione.

Si propone utilissimo modello di ricorso PRONTO PER OTTENERE LA prescrizione di ruoli esattoriali.

Estratto da caso reale contiene le migliori sentenze della Cassazione che hanno dato ragione al contribuente e annullato la cartella di pagamento o le cartelle di pagamento;  e di conseguenza sbloccato fermi su beni mobili o iscrizione ipotecarie, nel caso in cui le cartelle erano state notificate da più di dieci anni o 5 anni come la sentenza inserita nel ricorso per prescrizione asserisce, OPPURE – COME E’ SUCCESSO – NON NOTIFICATE AFFATTO.

Il modello di ricorso per prescrizione dei termini è di facile adattamento al caso concreto e ti permette in poche ore di scrivere un ricorso complesso quando si ha sicurezza che gli atti di intimazione abbiano maturato la prescrizione dell’esigibilità.

IL TERMINE PER IL RICORSO PER PRESCRIZIONE DOVRA’ ESSERE ESPERITO ENTRO 60 GIORNI DAL RILASCIO DELL’ESTRATTO DI RUOLO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, COSI’ HA DECISO LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE.

I giudici della Suprema Corte a Sezioni Unite hanno stabilito nella sentenza 19704/15 depositata 02/10/2015: “è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo [ alla richiesta di prescrizione ]  il disposto dell’ultima parte del terzo comma art. 19 dlgs n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità [PRESCRIZIONE] ,,,,,,,”.

QUESTO MODELLO PER CHIEDERE LA PRESCRIZIONE DEI RUOLI E’ STATO UTILIZZATO PER “LIBERARE” UN AUTOVEICOLO  DA UN FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO.

Il modello è garantito con formula soddisfatto o rimborsati.

Scrivi il ricorso in pochissimo tempo e con garanzia di successo

(e con formula soddisfatto o rimborsato)


IN SUPER PROMO INVECE DI E. 89.90 FINO AL  11.11.2024

Fac simile precompilato perizie, ricorsi, contratti

0
Download non trovato

Agevolazioni sud italia: bonus mezzogiorno ancora al 45%

0

Il Bonus Sud 2024 introduce diverse misure di incentivo per le imprese localizzate nelle regioni meridionali d’Italia, mirando a stimolare l’occupazione, sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese del Sud. Le principali novità e agevolazioni disponibili includono:

  1. Decontribuzione Sud: Un’esenzione contributiva per i datori di lavoro del Mezzogiorno, pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027 e al 10% fino al 2029, con l’obiettivo di tutelare i livelli occupazionali e ridurre gli effetti negativi determinati dalla pandemia sul lavoro dipendente, soprattutto in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico​​.
  2. Credito d’imposta per impianti di compostaggio Sud: Nel 2024 sarà possibile presentare le istanze per ottenere il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Sud, con un limite massimo di un milione di euro​​.
  3. Bonus PMI Mezzogiorno: Un incentivo che copre fino al 75% delle spese ammissibili per investimenti imprenditoriali innovativi, articolato in un contributo e un finanziamento agevolato, destinato alle imprese del centro-sud Italia​​.
  4. Agevolazioni per progetti innovativi: Un finanziamento di 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che utilizzino tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), con contributi diretti alla spesa variabili in base alla dimensione dell’impresa​​.
  5. FRI, aiuti per progetti R&S innovazione Mezzogiorno: Contributi e finanziamenti agevolati per progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, con un contributo complessivo di oltre 470 milioni di euro, rivolto a progetti di grandi dimensioni​​.
  6. ZES Unica Sud: Dal 2024, le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica possono beneficiare di un credito d’imposta fino al 45%, per investimenti a partire da 200mila euro​​.
  7. Finanziamenti per le PMI del Mezzogiorno: A partire dal 7 febbraio 2024, le PMI nelle regioni del Mezzogiorno potranno accedere a importanti finanziamenti per promuovere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con un sostegno finanziario complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2024​​.

Queste iniziative rappresentano una significativa opportunità per le imprese del Mezzogiorno di Italia di accedere a risorse finanziarie cruciali per lo sviluppo e l’innovazione, sostenendo così la crescita economica e l’occupazione nelle regioni meridionali del paese.

 

LEGGE DI BILANCIO NOVITA’

0

La Legge di Bilancio 2024 introduce diverse novità significative in materia di fisco, lavoro, e sostegno alle famiglie, puntando a incentivare l’occupazione, sostenere le famiglie e rafforzare il settore sanitario:

– **Sostegno al lavoro e alle famiglie**: La legge prevede misure specifiche per sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione vita-lavoro, come l’incremento dell’indennità per congedo parentale e l’esonero totale dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri in determinate condizioni.

– **Incentivi alle assunzioni**: Si introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito c., con esonero del versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000 euro annui, a seconda della tipologia contrattuale.

– **Detassazione del lavoro notturno e festivo**: Per incentivare la stabilità occupazionale nel settore turistico, ricettivo e termale, viene introdotto un trattamento integrativo speciale non imponibile per il lavoro straordinario e notturno, valido per i primi sei mesi del 2024.

– **Misure pensionistiche**: Sono previste disposizioni in materia pensionistica, come il riscatto dei periodi contributivi non coperti da retribuzione in via sperimentale per il biennio 2024-2025, incentivate con condizioni favorevoli per i lavoratori.

– **Novità per le imprese**: La Legge di Bilancio 2024 introduce semplificazioni per le Partite Iva e una tassazione minima globale del 15% per le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro, coerente con le direttive dell’UE e gli accordi di G20 e OCSE. Viene inoltre introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nel Sud Italia, oltre a misure per stimolare gli investimenti e supportare la transizione verso la sostenibilità.

Queste misure mirano a rispondere alle esigenze attuali di lavoratori, famiglie e imprese, cercando di stimolare l’economia e sostenere l’occupazione in un contesto ancora segnato dalle sfide post-pandemiche e dalla necessità di una transizione ecologica e digitale. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulle numerose disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, è consigliabile consultare le fonti ufficiali e specifiche analisi di settore.