Con la risposta all’interpello n. 139/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di scissione parziale proporzionale, preordinata alla separazione dell’attività operativa da quella immobiliare (c.d. spin-off immobiliare), non è fiscalmente illecita ma, anzi, “rappresenta un’operazione fisiologica di riorganizzazione del compendio immobiliare del gruppo industriale”, al fine di sviluppare più efficientemente le due attività.
Nel caso di specie, un gruppo societario composto da tre società intendeva intraprendere una scissione parziale e proporzionale, consistente nel trasferimento del comparto immobiliare posseduto da due società scindendi alla terza beneficiaria, affinché quest’ultima lo locasse successivamente alle prime a canoni di mercato.
Dal punto di vista civilistico, in particolare, detta operazione straordinaria importava il trasferimento di parte del patrimonio alla beneficiaria, con relativa riduzione di ciascuno dei patrimoni netti in misura pari alla parte di patrimonio assegnato e conferimento ai soci delle scindendi di quote di partecipazione della beneficiaria in proporzione alle loro partecipazioni sociali.
In via preventiva, dunque, il gruppo presentava istanza di interpello antiabuso ex articolo 11, comma 1, lett. c), L. 212/2000, adducendo che l’intera allocazione degli immobili in capo alla società beneficiaria, già gestrice dell’intero asset immobiliare delle prime, avrebbe contribuito al miglioramento strutturale dell’impresa mediante la separazione delle attività immobiliari da quelle operative.
Lo strumento dello spin-off immobiliare si lasciava preferire, infatti, alla più onerosa cessione diretta degli immobili, senza con ciò aver meno dignità fiscale rispetto a quest’ultima né costituire un’operazione priva di sostanza economica concretizzante un indebito vantaggio fiscale e,