PROCESSO TRIBUTARIO: MODIFICHE AL DLGS 546/92 CON L’INTRODUZIONE DEL D.L. 138/2011.
1) La Commissione Tributaria adita;
2) Il Ricorrente ed il suo Difensore, con le indicazioni anagrafiche circa la residenza o la sede legale (in caso di società), ovvero il domicilio eventualmente eletto nel territorio italiano in caso di soggetto estero;
3) Il codice fiscale della parte Ricorrente; (l’omissione non causa inammissibilità)
4) L’atto impositivo impugnato e l’oggetto della richiesta contenuta nel Ricorso;
5) L’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate o del Concessionario contro cui il Ricorso è esperito;
6) I motivi del Ricorso, ossia gli elementi che supportano la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto impositivo;
Deposito della nota di iscrizione a ruolo
- Attore e convenuto,
- difensore costituito,
- l’atto impositivo impugnato,
- la materia del contendere,
- il valore della controversia,
- la data di notificazione del ricorso.
Quindi con questa legge il Processo Tributario è stato parificato al Processo Civile in quanto per quest’ultimo già era vigente l’obbligo della nota di iscrizione a ruolo.