L’insegna commerciale quando è esente? La cassazione dirime i dubbi.

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La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5337 del 4 03 2013 ha ribadito che l’insegna commerciale del negozio non deve pagare l’imposta di pubblicità quando sia rispettato il limite dimensionale di 5 mq, e sia installata presso la sede dell’attività.

Ciò anche in funzione del consolidato orientamento giurisprudenziale, come la precedenza sentenza della Corte di Cssazione n. 8130 del 23 05 2012.

Il disposto dell’art. 17 comma 1-bis del DLgs. n. 507/93, sancisce l’esenzione dal pagamento dell’mposta pubblicitaria  sull’insegna commerciale,  relativa ad esercizio di vendita o di produzione di beni e servizi, che ne contraddistuangono la sede, e non siano superiore a 5 mq. di superficie complessiva.

La circolare 1/df/2002, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dà una interpretazione di più ampio respiro della norma, adducendo che tale esenzione valga anche per le sedi secondarie.

In base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, le disposizioni previste dal DLgs. n. 507/93 citato, non consente distinzioni tra il concorso dello scopo pubblicitario dell’insegna, rispetto allo scopo di identificazione dell’esercizio commerciale cui si riferisce.

L’esenzione spetta quindi:

  • quando l’insegna sia installata nella sede dell’esercizio commerciale (o sue filiali);
  •  quando l’insegna non superi i limiti dimensionali di 5 mq.

La Corte ha rigettato quind il Ricorso del Comune, che pretendeva il pagamento dell’imposta di pubblicità sull’insegna commerciale di una sede secondaria dell’esercizio commerciale.

fonte: eutekne.info

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