Limite dei 3000 euro: esclusi gli immobili in attesa della circolare esplicativa.
La compravendita di beni immobili non entrerà nell’obbligo di comunicazione telematica delle forniture di importo uguale o superiore a 3000 euro per i quali l’Amministrazione Finanziaria ha già notizia tramite l’Ufficio del Registro.
Cio è quanto emerso da alcune precisazioni fornite dall’A.d.E. nel corso di incontri con la stampa specializzata. In arrivo, comunque, una circolare esplicativa che metterà nero su bianco quanto necessario per non incorrere in errate interpretazioni della norma.
- Le operazioni fatturate di 3.000 euro oltre IVA.
- Le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale di 3.600 euro compreso IVA (se l’aliquota da applicare è il 20%).
- Le importazioni;
- Esportazioni ai sensi dell’art. 8 lettere a) e b) DPR 633/72;
- Cessioni di beni e servizi con paesi black list;
- Forniture di gas, energia elettrica ed altre utenze.
- Le compravendite di autoveicoli; in quanto anche se già soggette ad iscrizione al pubblico registro automobilistico non sono controllate dall’anagrafe tributaria.
- I corrispettivi ricevuti in forza di contratti di fornitura continuativi: quali il noleggio, l’appalto, la somministrazione e la locazione, per i quali la soglia va verificata in riferimento all’ammontare annuo complessivo, mentre a regime normale le operazioni si considerano singolarmente (compreso gli acconti e il saldo, considerati sempre operazioni uniche).
Restiamo comunque in attesa della circolare esplicativa che come detto ci darà certezza dei comportamenti da tenere, per una norma paradossalmente già in vigore.
Fonte: Italia Oggi.