Il reddito dei figli maggiorenni devono essere inseriti nel modello ISEE solo quando conviventi anche se non fiscalmente a carico.
La logica della norma risiede nella normalità inconfutabile che in una famiglia anagrafica legata da vincolo di parentela o affettivi, ogni soggetto contribuisce potenzialmente ai costi di famiglia, e per questo inclusi nel modello ISEE ai fini del calcolo dell’indicatore per ottenere prestazioni favorevoli di qualsiasi tipo.
Attuualmente ai fini della redazione del modello Isee, devono essere computati i redditi del 2013 (unitamente a patrimonio immobiliare e mobiliare) di ciascun componente,
Fonte: Inps.
Si ritiene invece che il reddito del figlio maggiorenne, non fiscalmente a carico, che trasferisce la propria residenza nel corso dell’anno 2013, non debba essre inserito tra i redditi Isee del genitore per la quota d’anno in cui è stato convivente, in quanto risulterà pacifico, la non sussistenza ad oggi di tale reddito, ossia nel periodo in cui la prestazione sarà erogata tramite verifica Isee, non essendo piú tale reddito attualmente disponibile, nè alla data del 31 dicembre 2013, presa a base di data certificata.
fonte Inps: rielaborazione G,a. merola
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