Commentiamo la sentenza del 26.01.2011 n. 134 della Corte di Appello di Firenze.
Il caso.
L’acquirente di un appartamento di pregio in Firenze aveva impugnato l’atto di acquisto con cui era divenuto proprietario dell’immobile per il fatto di non essere stato informato di un difetto nella impermeabilizzazione delle terrazze che aveva cagionato successivamente gravi danni ai piani inferiori.
I Giudici hanno respinto il ricorso del compratore.
Le motivazioni del rigetto sono state ampie ed esaustive:
Nel ricorso il compratore adduceva che la clausola “visto e piaciuto” poteva valere contro i vizi visibili ma non certamente contro quelli occulti.
Secondo i giudici, invece, tale interpretazione non darebbe senso alla clausola sudetta in quanto per i vizi <> tale garanzia non opera secondo quanto disposto dall’art. 1491 del codice civile. Mentre tale espressione di provenienza “prevalentemente popolare” se indicata nel contratto di compravendita può solo signifcare che il compratore <>.
In conclusione, secondo i giudici, trattandosi di una vendita che rientrava in una dismissione dell’INPDAP, e quindi di un bene pubblico, per il quale prezzo era stata prodotta una perizia, non si sarebbe in alcun modo potuto determinare quello sconto sul prezzo richiesto dal ricorrente, anche se la società intermediaria della dismissione avesse riconosciuto che la terrazza abbisognava di interventi (diversamente se la richiesta fosse stata quella della risoluzione del contratto). Ragion per cui l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’ articolo 100 c.p.c..
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